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Decisione

52.2018.153

Votazioni cantonali - richiesta di riconteggio

12 aprile 2023Italiano15 min

amministrativo affinché si pronunci sullo stesso quale ultima istanza cantonale.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.153

Lugano

12

aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 27 novembre

2017 dell'

RI

1

contro

la risoluzione del 16 ottobre 2017 con cui il Gran

Consiglio respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la

decisione di proclamazione dei risultati della votazione cantonale del 12

febbraio 2017 del Consiglio di Stato concernente la modifica dell'art. 14

cpv. 1 lett. n della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14

dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000) "per una maggiore protezione

giuridica degli animali"; richiamata la sentenza 1C_651/2017 del 9 marzo

2018 del Tribunale federale;

ritenuto, in

fatto

A. Il 12 febbraio 2017 hanno

avuto luogo delle votazioni federali e cantonali. Tra i temi in voto a livello

cantonale figurava anche la modifica dell'art. 14 cpv. 1 lett. n Cost./TI

"per

una maggiore protezione giuridica degli animali". Il 22 febbraio 2017

il Consiglio di Stato, in qualità di Ufficio cantonale di accertamento ai sensi

dell'art. 53 dell'abrogata legge sull'esercizio dei diritti politici del 7

ottobre 1998 (vLEDP; BU 1998 365), ha proclamato i risultati della votazione,

pubblicandoli nel Foglio ufficiale del 24 febbraio 2017 (FU 16/2017, 1626 e

1627). La modifica costituzionale è stata respinta con 47'993 voti contrari e 47'958

voti favorevoli (3'207 schede bianche, 198 nulle; partecipazione al voto del

44.79%).

B. L'11 marzo 2017 l'avv.

RI 1 ha contestato davanti al Gran Consiglio il risultato della suddetta

votazione chiedendo di procedere a un riconteggio dei voti.

Con decisione del 16 ottobre 2017 il Parlamento cantonale ha respinto

l'impugnativa ritenendo, in sintesi, che nonostante il risultato

particolarmente serrato la ricorrente non avesse fornito indizi concreti di un

conteggio errato o di un comportamento illegale degli organi competenti, né

questi erano stati ravvisati dall'Autorità, motivo per cui non erano in specie

dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale in

materia per procedere a un riconteggio dei voti.

C. Avverso la suddetta risoluzione

parlamentare, il 27 novembre 2017 RI 1 ha presentato ricorso davanti al

Tribunale federale. Atteso che il risultato della votazione era stato in specie

particolarmente stretto (35 voti di differenza), essa ha rimproverato al Gran

Consiglio di avere a torto ignorato l'esistenza di alcune irregolarità nella

procedura di spoglio delle schede, tali da imporre un riconteggio dei voti. In

particolare ha segnalato delle differenze nel numero dei votanti per i vari oggetti

in votazione, delle discrepanze tra i risultati annunciati la domenica del voto

e quelli pubblicati il 24 febbraio 2017 e il fatto che un Comune avrebbe

registrato nel sistema 17 schede di voto per corrispondenza solo dopo lo

spoglio di domenica 12 febbraio 2017.

All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato con argomenti

di cui si dirà per quanto necessario in seguito.

In sede di replica RI 1 si è poi riconfermata nelle proprie argomentazioni e

domande di giudizio. L'Esecutivo cantonale non ha presentato osservazioni di

duplica.

D. Con sentenza n.

1C_651/2017 del 9 marzo 2018 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile

l'impugnativa per mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali. L'Alta

Corte ha infatti rilevato che nel Canton Ticino giusta l'art. 164 cpv. 1 vLEDP

Fatti

i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento dovevano

essere inoltrate al Parlamento cantonale, il quale statuiva in modo definitivo

(art. 166a vLEDP). Benché il diritto federale non imponga ai Cantoni di

prevedere dei rimedi di diritto contro tali atti (segnatamente il rifiuto di

procedere a un riconteggio), qualora un ricorso sia possibile, lo stesso deve

essere giudicato in ultima istanza cantonale da un'autorità giudiziaria (art.

88 cpv. 2 primo periodo della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RL 173.110). Atteso che la pronuncia del Gran Consiglio, resa a seguito

del gravame presentato da RI 1, è una decisione su ricorso, il Tribunale

federale ha trasmesso per competenza l'incarto al Tribunale cantonale

amministrativo affinché si pronunci sullo stesso quale ultima istanza cantonale.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data per le ragioni esposte dal

Tribunale federale ai consid. 2.4 e 2.5 della sua sentenza 1C_651/2017 del 9

marzo 2018, a cui si rimanda per brevità di giudizio. La legittimazione attiva

dell'insorgente, cittadina attiva in materia di votazioni ed elezioni cantonali

(art. 27 e 28 Cost./TI e art. 89 cpv. 3 LTF) è certa. Per quanto attiene alla

tempestività dell'impugnativa, come indicato dal Tribunale federale (sentenza

citata consid. 3.1), atteso che l'inesatta indicazione del termine ricorsuale contenuta

nel giudizio impugnato non era riconoscibile per la ricorrente, tale errore non

può causarle alcun pregiudizio (art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Il ricorso è

pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Considerandi

2.

2.1. I Cantoni

sono di massima liberi nell'organizzare l'esercizio dei diritti politici in

materia cantonale e comunale (art. 39 cpv. 1 Cost.). Questa competenza viene

esercitata nel quadro dell'art. 34 cpv. 2 Cost. secondo cui la garanzia dei

diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione

fedele del voto (DTF 145 I 207 consid. 2.1, 143 I 211 consid. 3.1).

La libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano

riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e

non falsato alla sua volontà liberamente espressa (art. 34 cpv. 2 Cost.) e

pertanto di criticare attraverso un ricorso fondato sull'art. 82 lett. c LTF

ogni circostanza che si presti a falsare l'espressione della volontà dei

votanti. Il diritto costituzionale federale impone che nel quadro di uno

spoglio, l'autorità incaricata di procedervi conti con cura e diligenza i

suffragi e garantisca la regolarità del conteggio nonché la corretta

determinazione dei risultati dello scrutinio (DTF 141 II 297 consid. 5.2). In

particolare, l'autorità deve procedere con cura, e conformemente alle norme

applicabili, alle differenti operazioni di cernita del materiale di voto, della

qualificazione delle schede e del conteggio dei suffragi (DTF 141 I 221 consid.

3.2, 138 II 13 consid. 6.3, 131 I 442 consid. 3.1 e 3.3). L'art. 34 Cost.,

trattandosi dell'esattezza dello scrutinio, impone un obbligo di risultato, ma

non prescrive alcuna procedura particolare riguardo alle operazioni di spoglio.

Spetta in primo luogo al diritto cantonale definire la natura e la portata

delle verifiche da effettuare nell'ambito dello spoglio; le autorità di ricorso

devono tuttavia esaminare accuratamente le censure sollevate contro i risultati

di elezioni o votazioni, in ogni caso qualora il risultato sia molto serrato e

i ricorrenti indichino elementi precisi che permettano di desumere un conteggio

errato dei voti o un comportamento non consono delle autorità incaricate di

garantire lo svolgimento corretto della votazione o dell'elezione (DTF 141 I

221.

consid. 3.2). Questi aspetti garantiscono un funzionamento sicuro, regolare

e corretto della democrazia (DTF 145 I 207 consid. 2.1 e consid. 4.1, 143 I 78

consid. 4.3; STF 1C_396/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 3.1).

2.2

In Ticino né la vLEDP né l'attuale legge sull'esercizio dei diritti

politici del 19 novembre 2018 (LEDP; RL 150.100) contengono disposizioni sul riconteggio

dei voti. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, un diritto

individuale di esigere il riconteggio, rispettivamente l'annullamento dello

scrutinio, giusta l'art. 34 cpv. 2 Cost. dipende pertanto dall'esistenza di irregolarità

o vizi che il ricorrente deve far valere nella procedura ricorsuale (cfr. STF

1C_130/2020 del 9 aprile 2021 consid. 2.2). Atteso che per l'elettore può essere

difficile portare indizi concreti di un conteggio errato o di un comportamento

illecito degli organi competenti, la prova dell'irregolarità dovrà essere valutata

meno severamente tanto più serrato è il risultato (DTF 141 II 297 consid. 5.4 e

5.5.4

con riferimenti ivi citati). Anche in caso di risultati estremamente

risicati tuttavia, non è sufficiente denunciare errori già corretti se questi

s'inscrivono nel quadro abituale e se non vi sono indizi concreti di eventi

specifici suscettibili d'aver alterato il risultato al di là degli errori

residui di conteggio o di trasmissione degli esiti che intervengono in

occasione di ogni spoglio (DTF 145 I 1 consid. 4.2, 141 II 297 consid. 5.5.4,

130.

I 290 consid. 3.4).

3.

3.1. Come già

sostenuto dinanzi al Parlamento, a fronte di un risultato così serrato - 35

voti, pari al 0.036% dei 95'951 di quelli validamente espressi - e delle

irregolarità segnalate, l'insorgente ritiene che il Consiglio di Stato avrebbe

dovuto procedere a un riconteggio. A questo proposito essa sottolinea delle discrepanze

per quanto attiene al numero dei votanti in funzione dei vari oggetti che erano

stati posti in votazione il 12 febbraio 2017: in particolare rileva come in quindici

Comuni il numero di votanti sarebbe diverso a dipendenza dell'oggetto di

votazione per una differenza totale di circa 150 votanti in meno per la

modifica costituzionale qui in esame, di cui 111 nel solo Comune di __________

e 19 in quello di __________. Si tratterebbe di una circostanza anomala visto

che solitamente chi non intende esprimere il proprio voto su di un tema si

limita a lasciare in bianco la scheda e non a staccarla fisicamente dal foglio

con i vari oggetti in votazione. Sottolinea poi che rispetto ai dati

inizialmente comunicati dalle Autorità il giorno dello spoglio, i risultati

pubblicati il 24 febbraio 2017 conterebbero 17 schede in più, le quali

sarebbero state registrate da parte di un unico Comune solo dopo il 12 febbraio

2017.

Ritiene pertanto che, rispetto all'ordinato e usuale svolgimento di una

votazione, vi siano indizi concreti di una gestione negligente delle operazioni

di spoglio, conclusione avvalorata dal fatto che la decisione impugnata resta

silente sui motivi per cui il Comune interessato non avrebbe immediatamente

incluso le suddette schede nei risultati trasmessi. Il fatto poi che tale

errore sia stato sanato - senza comunque che sia stata fornita alcuna

precisazione circa il modo in cui ciò sarebbe avvenuto - non permette ancora di

escludere che un riconteggio sia necessario. Anzi, quanto precede costituirebbe

un chiaro indizio di una gestione insoddisfacente e lacunosa delle operazioni

di spoglio a livello comunale, con particolare riferimento ai voti per

corrispondenza. Il Gran Consiglio non si sarebbe d'altronde confrontato con i

motivi per cui, in siffatte circostanze, il Consiglio di Stato non abbia

ritenuto necessario intervenire anche presso gli altri Comuni per segnalare

l'accaduto e chiedendo a questi di eseguire delle verifiche circa l'esistenza

di ulteriori buste elettorali smarrite, escludendo così che analoghe

irregolarità si siano prodotte anche altrove. L'insorgente rileva che, d'altra

parte, vi sono stati in Ticino altri casi, assurti agli onori della cronaca, di

gestione non corretta del voto per corrispondenza. Atteso che il cittadino non

deve dimostrare che il vizio abbia avuto ripercussioni importanti sull'esito

della votazione, essendo sufficiente che tale conseguenza sia possibile, e che tali

indizi non devono essere valutati con troppa severità in considerazione dello

stretto margine del risultato, la ricorrente sostiene che la probabilità che vi

siano stati degli errori durante il conteggio sia in concreto molto alta,

fatto, questo, che giustificherebbe un riconteggio.

3.2

In primo luogo per quanto attiene alle discrepanze circa il numero dei

votanti per i vari oggetti posti in consultazione, come già indicato dal

Consiglio di Stato in sede di ricorso dinanzi al Gran Consiglio (cfr. doc. A03

e A05), tale evento non è così infrequente e, di per sé, non rappresenta ancora

un indizio di possibili irregolarità. Lo stesso dicasi della differenza tra i

risultati annunciati subito dopo lo spoglio e quelli pubblicati il 24 febbraio

2017.

Premesso che nel caso di specie tale problema è riconducibile a quanto

avvenuto nel Comune di __________, di cui si dirà meglio qui di seguito, la

divergenza tra l'esito provvisorio e quello definitivo può dipendere da

molteplici cause, prima fra tutte la correzione di eventuali errori di

digitazione dei dati nell'applicativo utilizzato dai Comuni per l'inoltro dei

risultati; eventi frequenti a causa della possibilità di errore che tali

operazioni comportano per loro natura e scongiurati - nel limite del possibile

- con l'esperimento di tutte le procedure di controllo.

Per quanto riguarda il Comune di __________, vale anzitutto la pena precisare

quanto accaduto. Come risulta dal verbale dell'Ufficio elettorale del suddetto

Comune del 15 febbraio 2017 (ultimo foglio del doc. B03 dell'incarto del Gran

Consiglio), quel medesimo giorno l'autorità preposta si è accorta che la buca

delle lettere della frazione di __________, accorpata al Comune di __________

dal 2016, non era stata svuotata ed erano pertanto state rinvenute 17 buste

elettorali contenenti altrettanti voti per corrispondenza. Steso il verbale, da

cui emerge che sono stati espressi 8 voti favorevoli e 8 contrari (con una

scheda bianca) alla proposta di modifica costituzionale qui in esame, l'Autorità

comunale ha immediatamente segnalato l'accaduto al Servizio dei diritti

politici della Cancelleria dello Stato, il quale, con scritto del 21 marzo

successivo e dopo aver ricordato l'obbligo dell'Ufficio elettorale di stabilire

correttamente il risultato delle votazioni, ha invitato il Comune interessato a

prendere posizione. Con risposta del giorno seguente, il Municipio di __________

ha spiegato che presso la ex casa comunale di __________ era stato lasciato un

recapito postale. Trattandosi delle prime votazioni dopo la fusione con il

Comune di __________ avvenuta l'anno precedente, l'autorità non aveva proceduto

per tempo alla vuotatura della cassetta postale. È stato comunque assicurato

che quanto avvenuto non si sarebbe più ripresentato dal momento che era stata

allestita una specifica check list di controllo in tal senso.

Di tutta evidenza, dunque, vi è stata un'irregolarità nel conteggio dei voti,

evento che non doveva certo avvenire. L'errore tuttavia va debitamente soppesato

in funzione di tutte le circostanze concrete del caso (cfr. DTF 145 I 1 consid.

4.2; STF 1C_ 396/2019 dell'8 novembre 2019 consid. 3.2).

Ora, seppur vero che non spetta al cittadino provare che l'irregolarità ha

avuto conseguenze dirette sull'esito della votazione, tale elemento non è certo

irrilevante e deve invece essere accuratamente tenuto in considerazione per stabilirne

le conseguenze ed in particolare per determinare se lo scrutinio debba essere

ripetuto, rispettivamente annullato (DTF 145 I 1 consid. 4.2).

In concreto, va anzitutto rilevato che la causa del mancato conteggio iniziale

delle 17 schede in questione è sostanzialmente riconducibile al fatto che,

complice l'aggregazione dei territori comunali intervenuta nel 2016, la

cancelleria di __________ si era dimenticata dell'esistenza nella frazione di __________

di una buca delle lettere per la consegna delle schede di voto. Si tratta

dunque di un episodio singolo ed isolato, dovuto al ricorrere di una serie di

circostanze particolari, e non riguarda dunque un problema generale

coinvolgente tutti i Comuni dove si è votato. Indipendentemente da casi passati

in cui vi sono stati dei problemi nell'ambito delle operazioni di spoglio del

voto per corrispondenza (quelli citati dalla ricorrente non concernono

fattispecie paragonabili), quanto accaduto nello specifico nel Comune di __________

non permette ancora di concludere che vi sia, in generale nel Canton Ticino, una

gestione insoddisfacente e lacunosa di questo genere di procedure. Il

Consiglio di Stato ha d'altronde precisato che non gli è mai giunta nessuna

segnalazione da parte di altri Comuni per cui quanto avvenuto non permette ancora

di sospettare che errori analoghi possano essere avvenuti anche altrove. In

merito al risultato si deve osservare che, le 17 schede rinvenute nella buca

lettere di __________ sono poi state successivamente contabilizzate e prese in

considerazione per la determinazione del risultato definitivo della votazione

pubblicato sul FU del 24 febbraio 2017. In assenza dunque di elementi che

permettano di desumere un conteggio errato dei voti o un comportamento non

consono delle autorità incaricate di garantire lo svolgimento corretto della

votazione, è a giusta ragione che le precedenti istanze hanno escluso la

sussistenza delle condizioni per procedere ad un riconteggio delle schede. Tale

operazione non potrebbe in ogni caso che riguardare le schede già esistenti e

già contate nel mese di febbraio del 2017 per cui, anche se altri voti per

corrispondenza fossero stati smarriti (ciò che però, come detto, non risulta né

vi sono indizi in tal senso), quanto richiesto dall'insorgente non

permetterebbe comunque di rilevare un errore di questo genere. Anche

nell'ipotesi più favorevole all'accoglimento della modifica costituzionale,

quandanche tutti i

voti contrari fossero stati da annullare e i voti favorevoli da mantenere, otto

schede non avrebbero mutato nulla; l'esito sarebbe stato unicamente più

risicato ma sostanzialmente lo stesso.

4.

4.1. Visto

quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

4.2

Per quanto attiene alle spese di procedura, in passato questo Tribunale

rinunciava alla percezione delle tasse di giustizia in relazione ai ricorsi

presentati per i diritti politici (RtiD I-2019 n. 3). Tale prassi, tuttavia, problematica sotto diversi

punti di vista, è stata recentemente abbandonata (RtiD II-2022 n. 2 consid. 5).

Intanto né la LEDP (né la vLEDP), né la LPAmm prevedono esplicitamente una

simile esenzione. La LEDP poi, a differenza della regolamentazione previgente,

non prevede più alcun ricorso al Gran Consiglio contro le decisioni del

Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento, e di riflesso un

rimedio di diritto al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 134 cpv. 1 LEDP). Atteso infine che con l'introduzione della LTF

l'Alta Corte ha pure abbandonato la consuetudinaria gratuità di queste

procedure (DTF 133 I 141 consid. 4), in applicazione dell'art. 47 cpv. 1 LPAmm la

ricorrente, soccombente, sarebbe tenuta a pagare la tassa di giustizia. Trattandosi

di un recente cambiamento di prassi non ancora pubblicato, il Tribunale

rinuncia tuttavia alla sua percezione.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

Non si

prelevano né tasse, né spese.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera