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Decisione

52.2018.158

Revoca della licenza di condurre a causa di inidoneità

24 settembre 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i conducenti di veicoli a motore. Si tratta dei "requisiti medici minimi"

che devono essere soddisfatti per il conseguimento (e il mantenimento) della

licenza e sono definiti dall'allegato 1 dell'OAC (cfr. art. 7 cpv. 1 OAC).

In base a tale allegato (nell'attuale versione, in vigore dal 1° luglio 2016),

il conducente non deve tra l'altro avere problemi di vista, in particolare dal

profilo dell'acuità visiva, del campo visivo e della motilità oculare (cfr.

cifra 1; cfr., pure, art. 9 cpv. 2 OAC). Per il campo visivo binoculare è

richiesto un campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi, un'estensione verso

destra e verso sinistra di almeno 50 gradi, come

pure, verso l'alto e verso il basso, di almeno 20 gradi; il campo

centrale deve essere normale fino a 20 gradi (cfr. cifra 1.2). Per il campo

visivo monoculare, è indicato un campo visivo normale, se la motilità oculare è

normale. Correzioni ai difetti visivi e, in

generale, deroghe ai requisiti medici minimi sono possibili nei limiti

stabiliti dall'art. 7 cpv. 1bis e art. 7 cpv. 3 OAC.

2.3. Per quanto attiene agli aspetti psicologici dell'idoneità alla guida, si

fa capo generalmente alla nozione di attitudine psicofisica. Al proposito, si

tratta in particolare di stabilire se una persona soffre di carenze a livello

di prestazioni cerebrali (deficit cognitivi in ambito di orientamento visuale,

concentrazione e attenzione, capacità di reazione e resistenza nervosa) a tal

punto che, con grande probabilità, una sua partecipazione al traffico stradale

in veste di conducente costituirebbe un onere eccessivo (cfr. DTF 133 II 384

consid. 3.1; STF 1C_7/2017 citata consid. 3.2).

Ai sensi della cifra 5 dell'allegato 1 dell'OAC, il conducente non deve in

particolare avere alcuna malattia o disturbo psichico di origine organica che

alteri in modo significativo lo stato di coscienza, l'orientamento, la memoria,

il raziocinio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Non

deve inoltre avere alcun sintomo maniacale o di depressione grave, né disturbi

del comportamento aventi ripercussioni sulla guida (allegato 1, cifra 5; cfr.

anche STF 1C_7/2017 citata consid. 3.3; inoltre, Philippe Weissenberger, Kommentar

Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via

Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 7 ad art. 25; Cédric

Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, pag. 54 seg.).

2.4. Secondo l'art. 15d cpv. 1

LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di

verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui

l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (lett. a-e). Rientra in tali

casi segnatamente la comunicazione di un medico attestante l'incapacità di una

persona di condurre con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia

fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza. In una simile

ipotesi l'autorità - che ha l'obbligo di analizzare e chiarire d'ufficio la

situazione dell'interessato (supra, consid. 2.1) - non può di regola

rinunciare a disporre una perizia specialistica, a meno che l'inattitudine sia

manifesta (cfr. DTF 129 II 82 consid. 2.2; STF 1C_840/2013 del 16 aprile 2014

consid. 2.2; Mizel, op. cit., pag.

66, 134 segg.; inoltre, Weissenberger, op. cit., n. 95 ad art.

15d). Per l'art. 28a cpv. 2

lett. b OAC, nei casi dell'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr il medico che

effettua l'esame di verifica dell'idoneità deve disporre, almeno, del

riconoscimento di livello 3. In presenza di questioni medico-psicologiche

legate al traffico, soggiunge il cpv. 3, è richiesto un esame effettuato da un

medico del traffico SSML (livello 4) e da uno psicologo specialista in

psicologia del traffico FSP con specifiche competenze in diagnostica (o titolo

riconosciuto come equivalente dalla SPC; cfr. art. 5b e 5c OAC).

Per dissipare eventuali dubbi in merito al risultato dell'esame, il medico del

traffico SSML può infine chiedere all'autorità cantonale di disporre una corsa

di controllo accompagnata da un medico e un esperto della circolazione (cfr.

art. 5j cpv. 2 e 29 cpv. 1 OAC).

3. 3.1. In

concreto, come visto in narrativa, la Sezione della circolazione, fondandosi

solo sul certificato del 23 novembre 2017 del Dr. med. __________, ha revocato

al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato in base all'art. 16d

cpv. 2 lett. a LCStr. L'autorità dipartimentale ha in particolare ritenuto che,

dal profilo medico, egli presentasse uno stato d'inidoneità alla guida. Ad analoga conclusione è in sostanza approdato il

Governo, confermando tale provvedimento. A torto.

3.2. Dal certificato in questione emerge che il ricorrente è stato degente

presso la __________ (in regime di Day Hospital) dall'11 aprile all'8 giugno

2017. Il Dr. med. __________ ha in particolare attestato che, alla

dimissione, dal punto di vista neurologico, le prove specifiche somministrate mediante Vienna Test, mostravano la

presenza di deficit cognitivi incompatibili con la conduzione di veicoli a

motore. Ha inoltre indicato che una

successiva rivalutazione mediante questo test, più volte rinviata, è

stata annullata sulla base delle risultanze della visita oftalmologica del Dr.

med. __________ (notifica del 17.11.2017) che non ha constatato un miglioramento

significativo a livello del campo visivo per cui conferma l'incapacità

alla guida di un veicolo.

Ora, a fronte del contenuto di questa dichiarazione,

contrariamente a quanto concluso dal Governo, appare evidente che l'autorità

dipartimentale non poteva disporre direttamente una revoca di sicurezza -

oltretutto senza neppure aver garantito all'interessato il diritto di essere

sentito prima di rendere la decisione (art. 29 cpv. 2 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Tale

certificato poteva e doveva certo sollevare dubbi sull'idoneità alla guida del

ricorrente in base all'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr, inducendo l'autorità

a svolgere maggiori approfondimenti. Non era però tale da permetterle di

concludere in modo perentorio - senza un'accurata

istruttoria (cfr. supra consid. 2.1) - che l'insorgente non abbia

più le attitudini fisiche e psichiche per condurre con sicurezza veicoli a

motore. Tanto più che la comunicazione del Dr. med. __________ non era

particolarmente documentata e, a ben vedere, non indicava neppure compiutamente

la natura e l'entità dei disturbi cognitivi e al campo visivo di cui soffre il

ricorrente.

Questo è quanto avrebbe dovuto rilevare il Governo, anziché limitarsi a

soppesare le risultanze del predetto certificato con i documenti esibiti dall'insorgente

in quella sede. Tanto più che, in sede di risposta, a fronte dell'attestato

oftalmologico del 12 dicembre 2017 del Dr. med. __________ prodotto, la Sezione

della circolazione aveva finanche affermato di ritenere necessario procedere

a una verifica di medicina del traffico giusta l'art. 15d cpv. 1

lett. e LCStr (cfr. osservazioni del 20 dicembre 2017).

3.3. Il controverso provvedimento, contrariamente a quanto indicato dalla

Sezione della circolazione nel suo scritto accompagnatorio del 4 dicembre 2017,

non è del resto solo una misura cautelativa, ma è una vera e propria

misura di sicurezza. Avesse inteso adottare unicamente un provvedimento cautelare

- destinato a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento volto a chiarire l'idoneità del

conducente - l'autorità di prime cure avrebbe dovuto disporre una misura

fondata sull'art. 30 OAC, che permette di revocare la licenza di

condurre a titolo preventivo, se sussistono

seri dubbi sull'idoneità alla guida (ciò che è di regola il caso allorquando

viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico, cfr. DTF 125 II

396 consid. 3; STF 1C_508/2016 del 18 aprile 2017, consid. 2.2;1C_339/2016

del 7 novembre 2016 consid. 3.1;1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.7).

Non una revoca fondata sull'art. 16d cpv. 1 LCStr.

3.4. Certo, non si può fare a meno di costatare come anche la documentazione

medica esibita dal ricorrente, soprattutto quella più recente prodotta in

questa sede (cfr. allegati a scritto del 10 settembre 2018), corrobori

ulteriormente i dubbi d'inidoneità, e meglio il sospetto che egli abbia un'emianopsia

omonima a destra e dei deficit neurocognitivi, suscettibili di essere

incompatibili con la guida sicura (e ciò al di là dell'esito della prova con il

simulatore per test automobilistici cui egli si sarebbe sottoposto nell'agosto

2017). Si tratta tuttavia di aspetti che, a maggior ragione ora, vanno meglio

approfonditi mediante esame d'idoneità alla guida, nel cui ambito potrà anche essere

considerata la recente valutazione della

psicologa specialista in neuropsicologia FSP __________ (la quale riferisce, da

un lato, di miglioramenti e compensazioni nell'esplorazione visiva e nell'analisi

spaziale, dall'altro, del persistere di una riduzione della velocità

attentivo-esecutiva, oltre a un'emianopsia che è da valutare da parte

dell'oftalmologo se compatibile con la guida in sicurezza, deducendo che, al

netto del disturbo visivo, penso che i test neuropsicologici, da soli,

non siano in grado di risolvere, senza una prova pratica da parte delle autorità

competenti, la risposta al quesito sull'abilità alla guida).

La Sezione della circolazione dovrà quindi raccogliere una perizia di medicina

del traffico, completa e circostanziata, integrandola all'occorrenza da un

esame d'idoneità affidato a uno psicologo specialista in psicologia del

traffico FSP (per la valutazione delle funzioni delle prestazioni cerebrali

cognitive, cfr. Munira Haag-Dawoud/Ulfert

Grimm, Die verkehrspsychologische Untersuchung, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung,

Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für

Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 86 seg. e tabella 2 a pag. 15, pag. 88 seg.).

Solo in caso di dubbi in merito al risultato dell'esame, su suggestione del

medico del traffico SSML, potrà invece essere disposta una corsa di controllo,

cui partecipino un medico e un esperto della circolazione (cfr. art. 5j

cpv. 2 e 29 cpv. 1 OAC).

3.5. Da tutto ciò discende che la revoca di sicurezza a tempo indeterminato,

unitamente al giudizio governativo che la conferma, devono essere annullati

siccome lesivi del diritto.

Gli atti vanno retrocessi alla Sezione della circolazione affinché esperisca

gli atti istruttori necessari, così come indicato al precedente considerando

3.4, pronunciandosi anche su un'eventuale revoca a titolo preventivo ai sensi

dell'art. 30 OAC.

4. 4.1. In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con

conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono rinviati alla

Sezione della circolazione, affinché proceda ai sensi del considerando 3.5.

4.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per

procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF

2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1,1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5; STA 52.2016.438 del 5

aprile 2018). Non si preleva di

conseguenza la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del

Cantone Ticino è per contro tenuto a rifondere al ricorrente, assistito da un

legale, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili a valere per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione del 21 febbraio 2018

(n. 785) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 4 dicembre 2017 della Sezione

della circolazione sono annullate;

1.2. gli

atti sono retrocessi alla Sezione della circolazione affinché proceda come

indicato al consid. 3.5.

Considerandi

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente

fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze di ricorso.

All'insorgente va retrocessa la somma (fr. 1'500.-) versata a titolo di

anticipo delle presumibili spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera