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Decisione

52.2018.159

Permesso d'acquisto di un'arma. Motivi d'impedimento. Rinvio all'istanza dipartimentale per completare l'istruttoria volta a chiarire se l'istante potrebbe utilizzare l'arma in modo pericoloso

21 novembre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 26 settembre 2014 RI 1

ha chiesto all'allora competente servizio della Polizia cantonale il rilascio

di un permesso per acquistare una non meglio precisata pistola.

b. Preso atto di una sua

precedente condanna del 2011 per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 821.121), la Polizia cantonale

(Sezione polizia amministrativa) gli ha impartito un termine per presentare una

valutazione medica psichiatrica dalla quale risultasse chiaramente la sua attitudine

a possedere armi come pure una valutazione medica che attestasse l'assenza di una

sua dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol.

c. Non avendo ricevuto tutta la documentazione richiesta e non potendo quindi

verificare l'adempimento dei requisiti legali per l'acquisto e il possesso di

armi, con decisione del 19 febbraio 2015 l'autorità dipartimentale ha respinto

l'istanza e contestualmente disposto il sequestro di due rivoltelle registrate

a suo nome e di eventuali altre armi e munizioni in suo possesso, precisando

che una domanda di dissequestro avrebbe potuto essere presa in considerazione

soltanto previa presentazione della documentazione medica richiesta. Tale

provvedimento è passato in giudicato incontestato.

d. Presso il domicilio di RI 1 gli agenti incaricati dell'esecuzione del

sequestro hanno rinvenuto e sequestrato 4 armi da fuoco non registrate e

diverse munizioni, ma non le citate rivoltelle, che non sono state trovate

nemmeno nella sua casa di vacanza di __________, dove l'interessato aveva in un

primo tempo sostenuto di conservarle. Avendo per finire ammesso di averle

consegnate, dopo l'intimazione della decisione di sequestro, a una terza

persona (di cui non ha peraltro voluto rivelare l'identità), con decreto

d'accusa del 25 settembre 2015 - divenuto definitivo a seguito del ritiro

dell'opposizione inizialmente interposta - è stato ritenuto autore colpevole di

sottrazione di cose requisite o sequestrate ai sensi dell'art. 289 del codice

penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e condannato ad una pena

pecuniaria di 30.- aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna (corrispondenti a

fr. 3'900.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre

che ad una multa di fr. 200.-.

B. Il 14 ottobre 2016 RI 1 ha

chiesto il dissequestro delle armi come pure il rilascio di un permesso per l'acquisto

di una pistola SIG 9 mm. Alle istanze ha allegato due certificati medici -

della dott.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, e del

proprio medico di famiglia, dott. __________ - attestanti la sua idoneità al

possesso di armi da fuoco nonché un estratto del suo casellario giudiziale

recante l'iscrizione della condanna del 2015.

C. Con decisione del 28

dicembre 2016 l'autorità dipartimentale ha respinto entrambe le istanze e confermato

il sequestro già disposto, ritenendo dati due motivi d'impedimento in base

all'art. 8 cpv. 2 della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le

munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54). Ha in particolare considerato che

la condanna per l'occultamento di armi da fuoco sottoposte a sequestro - che

sarebbe stata riportata a casellario giudiziale fino al 24 settembre 2017 - denotasse

un evidente carattere pericoloso nonché un grande disinteresse per il rispetto dell'ordinamento

giuridico e delle istituzioni (lett. d). Visto il tenore degli e-mail inviati

dall'interessato alla Polizia cantonale, ha inoltre ritenuto che, malgrado le

valutazioni mediche prodotte, egli non offrisse sufficienti garanzie di non

esporre a pericolo se stesso o terzi (lett. c).

D. Con giudizio del 7 marzo

2018 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha fondato la sua decisione unicamente sulla condanna del

2015, la quale sarebbe indice di una personalità pericolosa che osterebbe sia

all'acquisto di nuove armi (art. 8 cpv. 2 lett. d LArm), sia al dissequestro di

quelle già in suo possesso (art. 31 cpv. 1 lett. b LArm).

E. Contro tale pronuncia

governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'accoglimento delle istanze

presentate il 14 ottobre 2016.

Il ricorrente lamenta essenzialmente un abuso del potere d'apprezzamento da

parte dell'autorità dipartimentale, che lo avrebbe ritenuto pericoloso

nonostante i certificati di senso opposto redatti dalla dott.ssa __________ e il

suo passato irreprensibile di detentore di armi. Al fine di fugare eventuali

dubbi sulla sua idoneità al possesso di armi, chiede semmai di essere

sottoposto ad una perizia psichiatrica.

F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza

formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la Polizia cantonale, rinviando alle sue

precedenti prese di posizione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 11 cpv. 2 della legge cantonale

di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le

munizioni del 20 aprile 2009 (LCLArm; RL 571.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente

e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art.

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà

semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'autorità inferiore,

affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 86

cpv. 2 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Il sequestro e la

confisca definitiva di armi sono disciplinati all'art. 31 LArm. In particolare,

secondo l'art. 31 cpv. 1 LArm, l'autorità competente procede al sequestro

segnatamente di armi portate da persone non legittimate (lett. a), armi, parti

di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed

elementi di munizioni in possesso di persone per le quali sussiste un motivo

d'impedimento ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 o di persone non legittima

all'acquisto o al possesso (lett. b), come pure oggetti pericolosi portati

abusivamente (lett. c). Un motivo d'impedimento ai sensi dell'art. 8 cpv. 2

LArm, che osta al rilascio di un permesso d'acquisto di armi, è dato quando il

richiedente non ha compiuto 18 anni (lett. a), è sotto curatela generale o è rappresentato

da un mandatario designato con mandato precauzionale (lett. b), dà motivi di

ritenere che esporrà a pericolo se stesso o terzi (lett. c) o è iscritto nel

casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata, in ragione

di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini

o delitti commessi ripetutamente (lett. d).

2.2

Secondo dottrina e giurisprudenza, il motivo d'impedimento previsto

all'art. 8 cpv. 2 lett. c LArm è realizzato quando sussiste una probabilità

preponderante che il richiedente utilizzi l'arma in maniera pericolosa per se

stesso o per terzi (cfr. STF 2C_444/2017 del 19 febbraio 2018 consid. 3.2.1,

2C_93/2007 del 3 settembre 2007 consid. 5.2). Nella valutazione del pericolo

legato all'impiego di un'arma l'autorità competente gode di un ampio potere

d'apprezzamento (cfr. STF 2C_1163/2014 del 18 maggio 2015 consid. 3.4,

2C_93/2007 citata consid. 5.2; STA 52.2013.9 del 15 febbraio 2013 consid. 3.1).

In questo contesto non può essere perso di vista che il legislatore, allo scopo

di combattere preventivamente gli abusi di armi, mirava ad una rigida applicazione

dei requisiti legali. Non è dunque richiesta una prova rigorosa dell'esistenza

di un pericolo derivante dal possesso di armi, ritenuto però che un semplice

sospetto non è sufficiente (cfr. STF 2A.546/2004 del 4 febbraio 2005 consid.

3.2

; sentenza Verwaltungsgericht Zürich VB.2017.7 del 17 maggio 2018 consid.

3.

).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una probabilità preponderante

è data segnatamente nel caso di persone che sono colpite da disturbi psichici o

mentali, che soffrono di alcolismo o di altre dipendenze oppure che presentano

tendenze suicide (cfr. STF 2C_945/2017 del 17 maggio 2018 consid. 4.1.1,2C_444/2017

citata consid. 3.2.1; STA 52.2013.9 citata consid. 3.1; Philippe Weissenberger, Die

Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in: AJP 2000 pag. 153 segg., pag. 163). Lo

stesso vale quando una persona ha ripetutamente minacciato terzi con un'arma o

sparato in aria in modo incontrollato. Determinante è la condotta globale della

persona in questione rispettivamente l'instabilità del suo stato psichico (cfr.

STF 2C_469/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.6,2C_93/2007 citata consid.

5.

; sentenza VB.2017.7 citata consid. 3.2 e rinvii), che va valutata sulla base

di elementi concreti, all'occorrenza mediante una perizia (cfr. sentenze

Tribunal cantonal del Canton Vaud GE.2014.118 del 23 aprile 2015 consid. 4 e

GE.2015.30 del 2 aprile 2015 consid. 5; cfr. pure STF 2C_945/2017 citata

consid. 1.2; STA 52.2004.134 del 14 settembre 2004 consid. 3.4; sentenza

VB.2014.550 del 15 gennaio 2015 consid. 3.4).

2.3

Quanto al motivo d'impedimento di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. d LArm, esso

comprende due ipotesi distinte: da un lato, l'iscrizione nel casellario

giudiziale in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento

o pericoloso, dall'altro, l'iscrizione nel casellario giudiziale per crimini o

delitti commessi ripetutamente. Nella prima, l'autorità deve valutare concretamente

se il comportamento rimproverato al richiedente denota un carattere violento o

pericoloso; nella seconda, basta già di per sé la ripetuta commissione di

crimini o delitti (cfr. STF 2C_158/2011 del 29 settembre 2011 consid. 3.3,2C_125/2009

del 4 agosto 2009 consid. 3.3,2C_93/2007 citata consid. 5.1; cfr. sentenza VB.2014.550

citata consid. 3.3). In entrambe le ipotesi - giusta il chiaro testo di legge -

il motivo d'impedimento sussiste ad ogni modo soltanto finché la condanna

figura a casellario giudiziale (cfr., in tal senso, STF 2C_158/2011 citata consid.

3.

,2C_125/2009 citata consid. 4; sentenza VB.2014.550 citata consid. 3.3.2), più

precisamente nell'estratto per i privati (cfr., in proposito, sentenza

Verwaltungsgericht Graubünden U 10 105 del 19 ottobre 2010 consid. 1d; sentenza

Verwaltungsgericht Luzern del 18 agosto 2008, in: LGVE 2008 II n. 14 consid.

3b/cc).

3.

3.1. Come accennato in

narrativa, l'autorità dipartimentale ha negato a RI 1 sia il dissequestro delle

armi precedentemente requisite, sia il permesso d'acquisto per una nuova

pistola reputando che egli adempisse i motivi di impedimento previsti dall'art.

8.

cpv. 2 lett. c e d LArm. Il Governo ha confermato il provvedimento

giustificandolo unicamente con la condanna subita dall'interessato nel 2015,

ritenendo che l'aver sottratto e reso irreperibili le armi oggetto di sequestro

denotasse una personalità pericolosa ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. d LArm.

3.2

A torto l'Esecutivo cantonale ha fondato

la sua decisione esclusivamente su quest'ultima norma. In effetti, come visto, una

condanna per un reato che denota un carattere violento o pericoloso dell'autore

osta al rilascio di un permesso d'acquisto di armi, rispettivamente

all'accoglimento di un'istanza di dissequestro (cfr. anche art. 31 cpv. 2

LArm), solo fintanto che la sua iscrizione nel casellario giudiziale non sia

cancellata (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. d LArm). Ipotesi, quest'ultima, che in

concreto già si era verificata davanti al Governo: quando la precedente istanza

ha reso il suo giudizio, la condanna per sottrazione di cose requisite o

sequestrate non poteva infatti più figurare nell'estratto per privati ai sensi

dell'art. 371 CP, essendo ampiamente trascorso il periodo di prova della

sospensione condizionale della pena (cfr. art. 371 cpv. 3bis CP), come già rilevato dall'autorità

dipartimentale (cfr. risoluzione impugnata, pag. 2, in cui specifica che

sarebbe stata iscritta fino al 24 settembre 2017). Ne discende che il Consiglio

di Stato, pronunciatosi il 7 marzo 2018, non avrebbe più potuto ritenere

realizzato il motivo d'impedimento previsto dall'art. 8 cpv. 2 lett. d LArm.

3.3

Quanto al motivo d'impedimento di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LArm -

passato sotto silenzio dal Governo - si osserva quanto segue.

3.3.1

Anzitutto giova ricordare che, a seguito della (prima) istanza del 26 settembre

2014.

tendente al rilascio di un permesso per acquistare una pistola, il

ricorrente non era inizialmente stato in grado di presentare entro il termine

impartitogli la valutazione medica psichiatrica che l'autorità di prime cure aveva

richiesto con decisione del 14 ottobre 2014. In particolare, dagli atti risulta

che lo specialista cui si era rivolto non aveva potuto valutare la sua idoneità

al possesso di armi, ritenuto anche che dopo un'unica consultazione

l'interessato non sarebbe stato più disposto a incontrarlo.

Fatto sta che, non avendo ricevuto tutta la documentazione necessaria, con

decisione del 19 febbraio 2015 l'autorità dipartimentale aveva respinto l'istanza

del ricorrente e contestualmente disposto il sequestro delle armi in suo

possesso, precisando che una domanda di dissequestro avrebbe potuto essere

presa in considerazione soltanto qualora egli avesse presentato la valutazione

medica psichiatrica precedentemente richiesta.

L'insorgente si è quindi rivolto ad un'altra psichiatra (dott.ssa __________),

la quale ha attestato - in due successivi certificati sostanzialmente identici prodotti

agli atti - che l'interessato può acquistare armi da fuoco con

relative munizioni. Egli può conservarle a domicilio in luogo sicuro secondo le

regole. Non ritenendo che il Signor __________ esponga a pericolo se stesso o

terzi, lo considero idoneo all'utilizzo di armi da fuoco negli ambienti ad esse

destinati (certificati del 17 agosto 2015 e 22 settembre 2016), opinione

peraltro condivisa anche dal suo medico curante (cfr. certificati del 21 agosto

2015.

e 12 settembre 2016 del dott. __________).

Malgrado i suddetti rapporti medici, la Polizia cantonale ha reputato che il

ricorrente desse quantomeno adito a dubbi circa la sua idoneità al possesso di

armi, avuto riguardo in particolare al tenore della sua corrispondenza e-mail.

3.3.2

Ora, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, a ragione l'autorità dipartimentale ha ritenuto di non essere senz'altro vincolata alle

considerazioni espresse dalla dott.ssa __________ nei due certificati da lei

redatti. Determinante affinché rapporti medici godano di valore probatorio è infatti

che siano completi riguardo agli aspetti in discussione, che si fondino

su indagini approfondite e che le conclusioni in essi contenute siano motivate

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; STF 2C_125/2009 citata consid. 4). Aspetto,

quest'ultimo, che in concreto è totalmente assente, dal momento che la psichiatra si è limitata ad attestare l'idoneità del ricorrente al

possesso di armi senza minimamente giustificare il suo parere. Neppure è dato

di sapere su quali elementi quest'ultima abbia fondato la

sua valutazione. I certificati in questione, estremamente stringati e tutt'altro

che dettagliati, non lasciano in particolare intendere se l'esperta fosse a

conoscenza e abbia tenuto conto di tutti gli elementi fattuali che emergono

dall'incarto e che lasciano planare più di un dubbio sull'opportunità di concedere

al ricorrente un permesso d'acquisto di armi.

Da un lato, vi sono senz'altro i toni irrispettosi, polemici e a tratti aggressivi

della corrispondenza intrattenuta via e-mail con la Polizia cantonale,

asseritamente dovuti allo shock subito a seguito dell'intervento a suo parere

spropositato effettuato il 3 marzo 2015 in vista dell'esecuzione dell'ordine di

sequestro delle armi (cfr. replica al Consiglio di Stato, pag. 2), che avrebbe

scosso e turbato il ricorrente al punto da portarlo a far ricorso a cure mediche

e da fargli perdere 18 kg (cfr. e-mail del 31 luglio 2015). Oggetto delle

invettive che emergono dai suddetti scritti sono, ad esempio, il dott. __________

(che il ricorrente ha rifiutato di incontrare una seconda volta) e gli

psichiatri in generale (cfr. e-mail del 14 marzo, 25 marzo, 26 marzo, 31 luglio

e 28 agosto 2015, nonché del 7 e 13 settembre 2016), il segretario comunale

(tacciato di corruzione, cfr. e-mail del 31 luglio 2015) e i cittadini italiani

(definiti "incursori", cfr. e-mail del 25 marzo 2015). Degna

di nota - benché la relativa condanna non sia più iscritta nel casellario

giudiziale (cfr., al riguardo, sentenza Verwaltungsgericht Zürich VB.2012.506

dell'8 novembre 2012 consid. 6.1) - è inoltre la sottrazione delle due

rivoltelle oggetto della decisione di sequestro, che ha di fatto impedito

all'autorità di incamerare le armi ed evitare così possibili abusi, tanto più

se si considera che non appare escluso che le stesse siano ancora in possesso

dell'insorgente (cfr. anche risposta della Polizia cantonale al Governo, pag.

5). A ciò aggiungasi, peraltro, il suo passato di consumatore di stupefacenti (considerato

pure il ritrovamento al suo domicilio di tre piantine e una modesta quantità di

semi di canapa, che tuttavia non hanno portato ad alcuna ulteriore condanna,

cfr. proscioglimento pronunciato il 28 gennaio 2016 dal pretore penale), il possesso

di diverse armi non registrate e di svariate munizioni, così come la sua familiarità

e dimestichezza - che gli valgono il soprannome di "cobra" - con

veleni a suo dire letali, conservati in casa (cfr. e-mail del 25 marzo 2015).

Elementi, tutti questi, che fanno

quantomeno sospettare l'esistenza di un pericolo per il ricorrente stesso o per

terzi derivante dal possesso di un'arma da fuoco, ma che - venuto meno il motivo

d'impedimento di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. d LArm - impongono a questo punto

maggiori approfondimenti.

In tali circostanze - avuto anche riguardo al fatto che l'avviso

del medico curante deve essere considerato con la necessaria prudenza dal

momento che, secondo esperienza comune, questi tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo (cfr. DTF 143 V 130 consid. 11.3.3, 125

V 351 consid. 3b/cc; STF 2C_125/2009 citata consid. 4) - gli atti

vanno dunque retrocessi all'autorità di prime cure affinché completi l'istruttoria,

in particolare disponendo una perizia medico-psichiatrica indipendente (con costi

da anticipare a carico dell'insorgente), che, tenuto conto di tutti gli aspetti

appena evocati e ogni altro rilevante, si esprima sulla possibilità che il

ricorrente, se autorizzato ad acquistare e possedere delle armi, esponga se

stesso o terzi a pericolo. Concesso all'interessato il diritto di essere

sentito, l'autorità dipartimentale dovrà poi decidere nuovamente sul dissequestro

e sul rilascio del postulato permesso d'acquisto di armi, ritenuto che, in caso

di diniego, dovrà revocare ogni eventuale altra autorizzazione d'acquisto di

cui l'insorgente disponesse (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LArm; cfr. pure STF 2C_1163/2014 citata

consid. 4.3).

4.

4.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere parzialmente

accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato e della

risoluzione dipartimentale da esso tutelata. Gli atti sono rinviati

all'autorità di prime cure affinché si pronunci nuovamente, dopo avere

proceduto ai necessari accertamenti, così come indicato al precedente considerando.

4.2

Visto l'esito, tassa

di giustizia e spese del presente procedimento sono poste a carico

dell'insorgente in base al suo parziale grado di soccombenza, ritenuto che lo

Stato ne va esente (art. 47 LPAmm). Quest'ultimo dovrà tuttavia rifondere al

ricorrente, assistito da un legale, un'indennità per ripetibili per entrambe le

sedi, seppur ridotta (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 7 marzo 2018 (n.

1046) del Consiglio di Stato e quella del 28 dicembre 2016 del Dipartimento

sono annullate;

1.2

gli atti sono retrocessi

all'autorità dipartimentale affinché proceda come indicato al consid. 3.3.2.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 600.- è posta a carico del ricorrente. A quest'ultimo va dunque retrocesso

l'importo di fr. 400.- versato in eccesso quale anticipo per le spese

processuali.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà al ricorrente l'importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera