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Decisione

52.2018.169

Riesame di una decisione di revoca di un permesso di domicilio

16 settembre 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di essa interposta da RI 1, in quanto gli argomenti addotti da quest'ultimo non

configuravano gli estremi per entrare nel

merito della domanda di riesame;

che contro la predetta pronunzia governativa il soccombente

insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previa

concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando di

dichiarare nulla la decisione dipartimentale del 14 aprile 2017; in via del tutto subordinata, egli

chiede di annullarla e di rinviare gli atti all'Autorità

dipartimentale, affinché confermi la validità del suo permesso di domicilio;

che RI 1 ribadisce gli argomenti addotti nell'istanza di riesame,

dolendosi inoltre del fatto che il Governo avrebbe violato il suo diritto di

essere sentito per non essersi chinato sulla sua richiesta di nullità della

decisione dipartimentale del 14 aprile 2017, che ritiene viziata da formalismo eccessivo;

che all'accoglimento del

gravame si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato senza

formulare particolari osservazioni al riguardo;

che, pendente causa, il ricorrente ha documentato di avere

versato all'Ufficio esecuzione di __________ un importo di fr. 12'000.–

(pignoramento di salario);

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente

vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);

che il gravame in oggetto,

tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata

a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che occorre innanzitutto rammentare che oggetto della

presente vertenza è la questione di sapere se il Consiglio di Stato abbia a

ragione o a torto tutelato la decisione con cui la

Sezione della popolazione non è entrata nel merito della sua istanza di

riesame;

che, ferma questa premessa, le Autorità amministrative sono

tenute a riesaminare le loro decisioni nella misura in cui una disposizione

legale lo prevede espressamente o se una pratica amministrativa costante lo

impone (STF 2C_1010/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2.2);

che un riesame può inoltre venir preteso direttamente sulla

base dell'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del

18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), se le circostanze si sono modificate in modo

rilevante dopo la prima decisione oppure se il richiedente invoca fatti o mezzi

di prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva

ragione di prevalersi durante la procedura precedente (DTF 124 II 1 consid.

3a; STF 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1;2C_225/2014 del 20 marzo

2014 consid. 5.1;2C_125/2014 del 12 febbraio 2014 consid. 3.1);

che il riesame di decisioni cresciute in giudicato non può

tuttavia servire a rimettere di continuo in discussione decisioni divenute

esecutive o a derogare ai termini d'impugnazione previsti per le vie di ricorso

ordinarie (DTF 136 II 177 consid.

2.1; STF 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1;2C_125/2014 del 12

febbraio 2014 consid. 3.1;2C_172/2013 del 21 giugno 2013 consid. 4.1;

2C_796/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 3.1);

che la revoca rispettivamente il mancato rinnovo di

un'autorizzazione di soggiorno costituiscono delle decisioni che esplicano i

loro effetti per il futuro e che comportano la caducità del permesso di cui lo

straniero beneficiava fino a quel momento: di conseguenza, quest'ultimo può di

principio formulare una nuova domanda d'autorizzazione in ogni tempo (STF 2C_402/2015

dell'11 novembre 2016 consid. 1.1;2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid.

4.2 e 2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1);

che l'eventuale accoglimento della sua richiesta non comporta

la rinascita dell'autorizzazione decaduta, bensì il rilascio di un nuovo

permesso, che viene concesso poiché al momento della formulazione della nuova

domanda le condizioni risultano adempiute (STF 2C_1224/2013 del 12 dicembre

2014 consid. 4.2;2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1 e 3.7;2C_1170/2012

del 24 maggio 2013 consid. 3.3);

che in un simile contesto non ci si trova infatti in una

situazione di riesame in senso proprio (STF 2C_876/2013 del 18 novembre 2013

consid. 3.7); ciò nondimeno, come nel caso di una domanda di riesame in senso proprio,

queste nuove richieste non devono permettere a uno straniero di rimettere in

discussione senza limiti una decisione che ha posto termine al suo precedente

titolo di soggiorno e, al pari di una domanda di riesame, devono essere quindi

prese in considerazione soltanto quando le circostanze si sono modificate in

modo rilevante, oppure se il richiedente invoca fatti o mezzi di prova

importanti che non conosceva o di cui non poteva o aveva ragione di prevalersi

in precedenza (DTF 136 II 177 consid.

2; STF 2C_402/2015 dell'11 novembre 2016 consid. 1.2;2C_1081/2014 del 19

febbraio 2016 consid. 2.1;2C_366/2014 del 6 giugno 2014 consid. 2.3 e

2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1);

che, come detto dianzi, il

14

aprile 2017 la Sezione della

popolazione ha revocato il permesso di domicilio a RI 1 in

quanto quest'ultimo, resosi irreperibile dal marzo 2013, non aveva dato seguito

alle richieste di informazioni inviategli più volte (il 5 febbraio, 17 marzo,

23 giugno e 9 settembre 2015; il 29 gennaio, 9 novembre e 30 dicembre 2016; 1°

febbraio, 3 e 21 marzo, e 6 aprile 2017), disattendendo pertanto il suo obbligo

di collaborazione, ed era oberato di debiti (attestati di carenza beni a carico

per un totale di oltre fr. 69'100.– e procedure esecutive pendenti per più di fr.

8'200.–);

che come hanno considerato le Autorità inferiori, gli

argomenti addotti dal ricorrente non permettono di entrare nel merito della sua

domanda presentata il 12 giugno 2017, e questo a prescindere dalla sua

qualifica quale istanza di riesame o quale semplice richiesta di rilascio di un

nuovo permesso;

che l'insorgente non fa valere infatti delle circostanze che si

sarebbero modificate in modo rilevante dall'emanazione del provvedimento

dipartimentale del 14 aprile 2017 né invoca fatti o mezzi di prova importanti

che non conosceva o di cui non poteva o non aveva ragione di prevalersi in

precedenza;

che non è certo la giustificazione secondo cui egli non aveva

dato seguito durante un paio d'anni ai numerosi solleciti rivoltigli dal

Dipartimento a causa della sua frequente assenza dal proprio domicilio di L__________

per poter dare una mano nelle incombenze pratiche a sua madre residente a C__________

(la quale aveva durante quel periodo dei problemi di salute ed era stata

costretta a mettere una protesi a un ginocchio), che permette di ritenere il

contrario;

che a identica conclusione si deve giungere laddove RI 1

sostiene che con la sua attività di pittore in proprio avviata da tempo e che

inizia ad essere redditizia egli intenda ora estinguere i debiti accumulati,

visto che la sua situazione debitoria persiste;

che non è atto a sovvertire quanto precede il fatto che egli

abbia postulato - peraltro soltanto con il ricorso al Consiglio di Stato, per

di più in fase di replica - la nullità della decisione dipartimentale del 14 aprile 2017, adducendo

che sarebbe viziata da formalismo eccessivo in quanto adottata illegalmente

sulla base dell'art. 90 LStrI che sancisce l'obbligo di collaborare;

che l'illegalità di una decisione, la quale non costituisce di

regola un motivo di nullità, deve essere invocata nell'ambito degli ordinari

rimedi giuridici (DTF 130 II 249 consid.

2.4; STF 6B_544/2018 del 4 settembre 2018 consid. 3.1);

che nella misura in cui il ricorrente solleva delle censure che

avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito di un eventuale ricorso contro la

decisione con la quale l'Autorità dipartimentale gli aveva precedentemente

revocato il permesso di domicilio, le stesse risultano pertanto inammissibili

in quanto esulano dal tema del contendere;

che a torto quindi l'insorgente lamenta in questa sede la violazione

del suo diritto di essere sentito, adducendo che il Governo non si è chinato

sulla sua censura di nullità della decisione di revoca del suo permesso di

domicilio;

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso

dev'essere pertanto respinto con la conferma delle decisioni con le quali le

precedenti istanze si sono rifiutate di esaminare nel merito l'istanza di

riesame proposta da RI 1 il 12 giugno 2017;

che con l'emanazione del

presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al

gravame diviene priva di oggetto;

che la tassa di giudizio è quindi posta a carico del

ricorrente in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese di

complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere