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Decisione

52.2018.170

Commessa pubblica. Esclusione dalla procedura di concorso d'architettura a due fasi per invio tardivo del formulario di iscrizione

9 aprile 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti che comprovino

l'adempimento delle condizioni di partecipazione (criteri di idoneità) secondo

il punto 1.5.1 del programma di concorso;

-

copia della ricevuta comprovante il

versamento del deposito di fr. 300.- sul conto intestato a Cassa comunale __________,

[…];

che il punto 2.2 del

programma di concorso precisava inoltre che non sarebbero state ammesse

iscrizioni pervenute in ritardo;

che il 22 marzo 2018 è stato inviato per lettera raccomandata il formulario chiedente

l'iscrizione al predetto concorso del consorzio formato dall'arch. RI 1, quale

capofila, e dallo studio di architettura __________;

che il documento è stato recapitato al committente soltanto il 24 marzo 2018

alle ore 8:41;

che con decisione 27

marzo 2018 il committente ha escluso dalla procedura l'arch. RI 1, rilevando

che il formulario di iscrizione al concorso non era pervenuto entro il termine

stabilito (23 marzo 2018 alle ore 11:00);

che contro tale decisione è insorto l'arch. RI 1 dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendo di essere ammessi alla prima fase del concorso;

che il gravame riporta in calce il nome del ricorrente, che non ha tuttavia

apposto la propria firma autografa;

che il ricorrente non ha allegato la decisione impugnata;

che a sostegno della sua domanda ha addotto un ritardo di poco conto e le dichiarazioni

del responsabile dell'ufficio postale di Sementina, che avrebbe garantito la

consegna via espresso entro i termini di concorso;

che il Tribunale ha

richiamato gli atti dal committente, senza intimazione del gravame per la risposta;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che l'impugnativa è tempestiva (art. 36 cpv. 1 LCPubb);

che può essere lasciato aperto il quesito di sapere se il ricorrente sia

legittimato a presentare un ricorso a suo nome contro la decisione di

estromissione dal concorso (art. 37 lett. b

LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1) per il quale si è candidato in

consorzio con uno studio di architettura, non menzionato nel gravame (cfr. STA

52.2002.132 del 7 maggio 2002 consid. 2);

che, come detto, non occorre esaminare la questione poiché l'impugnativa va

comunque respinta nel merito;

che per la medesima ragione non occorre assegnare un termine al ricorrente per

sanare l'omissione della firma sul gravame e per produrre la decisione impugnata

(art. 70 LPAmm);

che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai

sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10

maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) il gravame può essere evaso da un giudice unico,

senza intimazione del medesimo alle parti (art. 72 LPAmm), né istruttoria (art.

25 LPAmm);

che secondo l'art. 26 cpv. 1 LCPubb gli

offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e

tempestivo; il committente, soggiunge il cpv. 2, esclude dalla procedura

le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cfr. pure art. 42 cpv. 1 lett. a regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6);

che l'ordinamento delle commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di

forma particolare rilevanza; quanto meno nella misura in cui servono a garantire i principi cardine delle procedure di

aggiudicazione, come quello della parità di trattamento tra i concorrenti, le

prescrizioni di forma devono essere rispettate tanto da parte del committente,

quanto da parte dei concorrenti; resta riservato

il divieto di formalismo eccessivo, derivante dall'art. 29 della Costituzione

federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impedisce al committente di

escludere offerte viziate da difetti formali irrilevanti;

che l'esclusione dalla

gara per motivi formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una

certa importanza (cfr. STA 52.2015.456 del 13 novembre 2015; 52.2011.589 del 6

febbraio 2012 consid. 2.3; 52.2011.153 dell'11 maggio 2011 consid. 2;

52.2010.149 del 7 giugno 2010 e riferimenti ivi contenuti);

che l'avviso di gara pubblicato dal committente e il relativo programma di

concorso stabilivano che l'iscrizione sarebbe dovuta pervenire entro venerdì 23

marzo 2018 alle ore 11:00; in proposito il programma di concorso precisava che

non sarebbero state ammesse iscrizioni pervenute in ritardo;

che esigendo che arrivasse effettivamente presso la sede

indicata, ossia che entrasse nella sfera di disposizione dell'ufficio in

questione, l'ente banditore ha chiaramente e inequivocabilmente attribuito un

valore ricettizio alla candidatura dei concorrenti (cfr. STA 52.2012.292 del 21

settembre 2012 consid. 4; 52.2002.238 del 9 luglio 2002);

che questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che

l'offerta è un atto soggetto a ricezione e deve quindi pervenire alla committenza

prima della scadenza della gara (cfr. 52.2012.292 del 21 settembre 2012); dal

profilo legale si avvera pertanto determinante il momento in cui l'offerta

arriva in mano alla stazione

appaltante (Olivier

Rodondi, Les délais en droit des marchés publics, in: RDAF 2007 I

277 segg., in particolare pag. 285);

che il rischio di una tardiva ricezione da parte della

committenza grava indubitabilmente sui concorrenti, i quali devono prendere i

provvedimenti necessari per assicurarsi che l'offerta giunga per tempo all'ente

banditore; all'occorrenza, portandola di persona e consegnandola brevi manu;

che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che

l'ente banditore non dispone di alcun margine di apprezzamento in relazione al

termine stabilito per la consegna degli atti;

che secondo la dottrina infatti, il rispetto di questo termine è una condizione preliminare ed

essenziale per procedere all'esame di qualsiasi offerta; ha carattere

perentorio, poiché una sua eventuale inosservanza viene sanzionata per legge

con l'estromissione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione;

che è del resto unanimemente riconosciuto che il mancato

rispetto del termine per la

presentazione di un'offerta costituisce un grave vizio di forma (Rodondi, op. cit., pag. 285; Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas

Michel, Droit des marchés

publics, Fribourg 2002, pag. 110);

che l'estromissione dal concorso delle offerte giunte

tardivamente nelle mani della committenza è una delle tante regole imperative

contenute nell'ordinamento sulle commesse pubbliche, la cui disattenzione

lederebbe in modo inammissibile il principio della parità di trattamento tra

concorrenti (Peter Galli/André Moser/ Elisabeth

Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 507 segg.);

che nel caso concreto è indubbio e incontestato che il modulo di iscrizione

alla prima fase del concorso, inviato per lettera raccomandata il 22 marzo

2018, è stato recapitato all'ente banditore solo

il sabato 24 marzo 2018 alle ore 8:41 (cfr. estratto track and trace);

che essendo giunta oltre il termine fissato in maniera inequivocabile dal committente,

la candidatura non poteva pertanto entrare in considerazione per le successive

fasi della procedura;

che a giusta ragione il committente l'ha quindi estromessa dal concorso;

che non costituisce eccesso di formalismo dedurre effetti

preclusivi dall'inosservanza del termine in questione; al contrario, ammettere la

candidatura tardiva avrebbe costituito una palese violazione del diritto;

che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame,

manifestamente infondato, va senz'altro respinto nella misura in cui è

ricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett.

f LTF.

4.

Intimazione a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera