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Decisione

52.2018.171

Licenza edilizia per un nuovo edificio residenziale

27 maggio 2019Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i controversi locali non siano attribuiti alle nuove unità abitative

(che già dispongono di tre cantine, di ca. 6-7 mq l'una, al P -1), ma allo stabile

esistente. Invano la resistente pretende invece che all'interno dell'edificio

esistente non vi sarebbero solo attività di tipo commerciale, ma pure

tre appartamenti (ricavati dalla sopraelevazione autorizzata nel 2013), che

sarebbero privi di cantina e lavanderia. A prescindere dal fatto che essa aveva

in un primo tempo dichiarato di voler assegnare l'intero piano deposito alla proprietà

CO 1 (cfr. relazione tecnica) e poi, in sede di variante, a 5 (non

meglio precisate) unità (cfr. osservazioni alle opposizioni del 20

dicembre 2016 punto 3.3), non v'è chi non veda come la destinazione ora

indicata dall'istante in licenza appaia del tutto insostenibile.

Anzitutto non è dato di comprendere per quale ragione, per questi tre

appartamenti, occorrerebbe addirittura realizzare cinque depositi

(cantine o archivi). Tanto meno perché i vani dovrebbero avere un'area tre

volte superiore a quella (6-7 mq) delle cantine previste per le nuove unità

residenziali (cfr. supra). E ciò considerato pure che, contrariamente a

quanto afferma la resistente, non è affatto vero che tali appartamenti

esistenti non dispongono di una lavanderia al loro interno (cfr. piani doc. 3

allegati alla sua risposta). Al di là dell'indicazione fornita dalla CO 1,

occorre quindi considerare che i locali al livello P-2 si prestano

effettivamente, da un punto di vista oggettivo, a essere utilizzati quali

depositi al servizio delle attività lavorative di natura commerciale esistenti,

e come tali vanno considerati.

4.3.2. Ferma questa premessa, a giusta ragione la precedente istanza ha

stabilito che la superficie di tali vani dovesse essere interamente conteggiata

nella SUL; la conclusione è infatti del tutto

conforme alla giurisprudenza (cfr. supra consid. 4.1). Il computo, come

osservato dal Governo, non determina tuttavia un sorpasso dell'indice di

sfruttamento massimo (1.0) ammesso dall'art. 35 NAPR: la quantità edificatoria

derivante dall'area (443 mq) vincolata a strada (ceduta gratuitamente),

maggiorata a quella del fondo (3'146

mq), permette infatti di sopperire a qualsiasi mancanza di SUL (art. 38 cpv. 2

§ LE). E ciò anche considerando che la SUL già sfruttata dalla costruzione

esistente (2'219 + 582.83 mq per la sopraelevazione), in base al doc. 3

prodotto dalla resistente, è a ben vedere superiore (> 156.45 mq)

rispetto a quanto indicato in sede di progetto (2'219 + 426.38 mq, cfr.

calcolo SUL e citato doc. 3).

4.3.3. Sennonché, come a ragione eccepisce l'insorgente,

il Consiglio di Stato non poteva limitarsi a queste conclusioni.

La destinazione prevalentemente commerciale dei depositi del livello P-2 non

incide in effetti solo sull'indice di sfruttamento, ma, prima di tutto, sulla

conformità di zona dell'edificio, che costituisce uno dei requisiti centrali ai

fini del rilascio dell'autorizzazione a costruire (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a

LPT). Ritenuto che nella zona RSI 5 è consentita unicamente l'edificazione

di costruzioni residenziali (art. 35 cpv. 1 NAPR), è palese che il nuovo

edificio - nella misura in cui prevede di adibire quasi un intero piano ad

altri contenuti, non residenziali - si pone in netto contrasto con la

funzione di zona. Da questo profilo non può pertanto essere autorizzato.

4.3.4. Né potrebbe peraltro esserlo in applicazione degli art. 66 LST e 86 del regolamento della LST del 20 dicembre

2011 (RLst; RL 701.110),

alla stregua di un ampliamento di uno stabile esistente, in contrasto con la

funzione di zona. Premesso che non è dato di sapere se l'edificio presente

sulla part. __________ potrebbe prevalersi di queste prescrizioni, nessuno

pretende in effetti che i controversi depositi ad uso commerciale siano oggettivamente

indispensabili ai fini di un suo ulteriore uso (cfr. art. 66 cpv. 2 LST e

86 cpv. 2 lett. b RLSt; STA 52.2018.21 del 25 febbraio 2019 consid. 8.1 e 8.2).

Inoltre, le predette disposizioni non permettono in ogni caso di eseguire

trasformazioni che - come si vedrà qui di seguito - non rispettano tutte le

altre disposizioni del PR (cfr. ibidem).

5. Area verde

5.1. Le percentuali di area verde esprimono di regola il rapporto tra l'area

verde e la superficie edificabile di un fondo. In generale, questo genere di

parametri concorre a definire un equilibrio fra aree edificate e non,

garantendo il mantenimento a verde di determinate aree e limitando lo

sfruttamento di un fondo (cfr. Daniela

Ivanov, Die Harmonisierung des Baupolizeirechts unter Einbezug der

übrigen Baugesetzgebung, Friburgo 2006, pag. 93 seg.; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, pag. 385; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und

besoderes Umweltschutzrecht, Berna 2016, pag. 324; cfr. inoltre STPT

90.2001.100 del 20 febbraio 2003 consid. 8, 90.2001.90 del 23 gennaio 2003

consid. 4.5; STA 52.2005.288 del 3 febbraio 2006 consid. 2.1). In tal senso, l'area

verde può anche essere definita quale quota parte della superficie che deve

essere mantenuta libera da costruzioni (cfr. ad es. STA 52.2007.131 del 19

giugno 2007 consid. 5.1, confermata da STF 1C_247/2007 dell'11 marzo 2008).

Generalmente gli indici relativi alle aree verdi rispondono inoltre al principio pianificatorio di strutturare gli

insediamenti secondo i bisogni della popolazione, inserendovi molti spazi verdi

e alberati (cfr. art. 3 cpv. 2 LPT; sentenza del 3 agosto 2009 del

Verwaltungsgericht di Berna, VGE 100.2009.102, in BVR 2009 pag. 551

segg., 553; Bernhard Waldmann/Peter

Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 48 ad art. 3; inoltre, Hänni, op. cit., pag. 324). Permettono

poi, in particolare nelle zone a forte densità di abitazione, di garantire un

ambiente naturale, contrastando nel contempo anche l'eccessiva

impermeabilizzazione del suolo (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., pag. 385; BVR 2009 pag. 554). Quali superfici possano essere

computate nelle aree verdi dipende comunque dalle prescrizioni concretamente

applicabili, segnatamente dalla regolamentazione del PR (cfr. art. 30 cpv. 1 n.

5 lett. a RLSt e, in precedenza, art. 29 cpv. 1 lett. c della legge cantonale

di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23

maggio 1990 [BU 1990, 365]; cfr. anche Ivanov,

op. cit., pag. 94).

5.2. Secondo l'art. 35 cpv. 2 NAPR, nella

zona RSI 5 è imposta una

percentuale minima di area verde pari al 35%. L'art. 10 NAPR precisa che l'area verde minima prescritta

dalle normative di zona deve consistere in una superficie unitaria arredata e

mantenuta a prato o a giardino, possibilmente alberato e che sia direttamente

accessibile dagli edifici ai quali è al servizio (cpv. 1). L'arredo di

queste superfici, soggiunge il cpv. 2, deve avvenire con vegetazione

prevalentemente indigena; la copertura deve essere di tipo filtrante. Alfine di

ottenere un disegno urbano qualificato il Municipio può consentire che l'area

verde sia attrezzata in parte

o totalmente con elementi di arredo (cpv. 3). Il cpv. 4 regola infine le

aree soggette a vincolo di piantagione.

L'art. 10 NAPR contiene diversi concetti giuridici di natura indeterminata, che

Considerandi

riservano all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione

del loro contenuto. Esige in particolare che l'area verde minima sia formata da

(1) una superficie unitaria (arredata e mantenuta a prato o a giardino,

possibilmente alberato) e (2) sia direttamente accessibile dallo stabile

al cui servizio si pone. Fissa inoltre ulteriori criteri per la sua

configurazione (quali il tipo di vegetazione, la natura filtrante) e la

possibilità di attrezzarla con elementi di arredo. Non precisa per contro se,

nella quota minima, possano o meno essere computate anche superfici inverdite,

approntate sopra le coperture o i tetti delle costruzioni.

5.3

Ai sensi dell'art. 32 cpv. 4 NAPR, nelle aree edificabili come la zona RSI

5, fa stato una zonizzazione dimensionale dove le quantità edificatorie sono

definite con l'indice di sfruttamento, la percentuale di area verde e le

altezze. In base al PR, il parametro dell'area verde determina quindi il

grado di sfruttamento ammissibile dei fondi, che deve essere calcolato per ogni

nuovo intervento (includendo nel computo i fabbricati già esistenti che si mantengono,

cfr. art. 5 cpv. 2 NAPR). La percentuale dell'area verde ha quindi una chiara

funzione di limitare gli ingombri, circoscrivendo (similmente a un indice di

occupazione) la superficie che deve rimanere libera da costruzioni ed essere

conservata a verde. Considerazione, questa, che già da sola porta a escludere

che nell'area in questione possano essere conteggiate superfici ricoprenti

costruzioni (principali o accessorie), che, come tali, non potrebbero neppure

sfuggire all'indice di occupazione (art. 37 e 38 cpv. 3 LE). Da questo profilo,

si potrebbe tutt'al più solo ammettere che siano computabili le superfici

piantumate sovrastanti costruzioni sotterranee (cioè non sporgenti su

tre lati più di 50 cm dal terreno sistemato, cfr. art. 5 cpv. 5 NAPR), ovvero

opere che, in assenza di una diversa disposizione, non andrebbero nemmeno

considerate ai fini dell'indice di occupazione (cfr. STA 52.2009.72 del 17

giugno 2010 consid. 4). Deduzione, quest'ultima, che in concreto appare

peraltro congruente con la regola generale prevista all'art. 8 NAPR ("costruzioni

sotterranee"), secondo cui l'occupazione del fondo, incluse le costruzioni

sotterranee, può raggiungere fino al massimo il 70% della superficie del

mappale.

L'impossibilità di conteggiare nell'area verde le coperture o i tetti inverditi

di costruzioni principali o accessorie risulta inoltre coerente con i diversi

criteri posti dall'art. 10 NAPR. In particolare, di quelli che tendono a

evitare una frammentazione delle aree verdi per salvaguardarne le funzioni di

ricreazione, svago e respiro (superficie unitaria, cfr. STPT 90.2001.100

citata consid. 8), come pure di quelli che mirano ad assicurare la permanenza

di terreno che, seppur fabbricato intensivamente, possa continuare a svolgere

le sue funzioni naturali, di sustrato per lo sviluppo delle piante e le loro

radici (mantenuta a prato o a giardino, possibilmente alberato) e di

infiltrazione delle acque (la copertura deve essere di tipo filtrante).

Appare inoltre conforme al senso e alle altre diverse finalità in genere di

questi parametri (cfr. supra consid. 5.1). Obiettivi, che i tetti verdi

(intensivi o estensivi) sono invece solo parzialmente in grado di assolvere,

senza cioè potersi sostituire compiutamente a un suolo allo stato

naturale, ricoperto di vegetazione (cfr. BVR 2009 pag. 554 seg.). E ciò

nonostante i tetti verdi - rispetto a quelli

che non lo sono affatto - comportino degli indubbi vantaggi, in particolare dal

profilo estetico (attenuando l'impatto dell'edificio sul paesaggio,

specialmente da lontano, cfr. pure Lorenzo

Anastasi/Sarah Socchi, Le costruzioni a gradoni nel Canton Ticino, in

RtiD I-2015 pag. 391; Carmen Walker Späh, Definition der

Terrassenbauweise, in PBG Aktuell 2/1996, pag. 25), ma anche nella misura in

cui - a dipendenza della loro effettiva configurazione - possono più o meno

trattenere delle acque piovane e/o assolvere alcune funzioni ecologiche (ad es.

di collegamento faunistico, cfr. BVR 2009 pag. 554 seg.).

5.4

In concreto il fondo dedotto in edificazione - sottratta la superficie

frattanto ceduta al Comune (443 mq) - ha una superficie edificabile di 3'146

mq. Deve quindi disporre di un'area verde pari ad almeno 1'101.10 mq. Tale area

è invero minore rispetto a quella (1'256.15 mq) considerata dal Municipio

(sulla base dello schema prodotto dall'CO 1 con le osservazioni del 20 dicembre

2016; cfr. decisione del 3 maggio 2017, pag. 3); è tuttavia superiore a quella

(1'038.10 mq) ritenuta dal Governo, appoggiandosi al calcolo prodotto in quella

sede (cfr. risposta del 4 luglio 2017 pag. 5 seg. e doc. 3, che per l'area

vincolata a strada ha erroneamente dedotto 498 mq, anziché 443 mq).

Il progetto, secondo il citato schema considerato dal Municipio, prevede un'area

verde complessiva di 1'260.51 mq, formata da diversi appezzamenti, e tra questi

(1) la copertura verde dello zoccolo di collegamento fra il nuovo edificio e

quello esistente, (2) un'aiuola spartitraffico al centro del fondo, (3) delle

fasce di contorno all'accesso e ai posteggi esterni, come pure (4) delle scale

e/o camminamenti lungo il confine nord.

5.5

Ora, contrariamente a quanto concluso dal Governo, è anzitutto da

escludere che (1) la copertura verde dello zoccolo di 112 mq (cfr. citato doc.

3.

prodotto dalla resistente al Governo) possa essere computata nell'area verde.

Questo corpo di fabbrica, ancorché parzialmente interrato, s'innalza dal

terreno sistemato per più di 3 m (incluso il parapetto, cfr. prospetto nord;

cfr. anche sezione ST 01): è quindi a tutti gli effetti una costruzione

principale, che determina un apprezzabile ingombro e incide sulla superficie

edificata. Non è in ogni caso assimilabile a una costruzione sotterranea,

sporgente dal terreno al massimo m 0.50 (cfr. art. 5 cpv. 5 NAPR).

Conformemente a quanto illustrato poc'anzi (consid. 5.3), non può pertanto

essere conteggiato nell'area verde libera da costruzioni ai sensi degli art. 10

e 35 cpv. 1 NAPR. Considerata la sua esile configurazione (spessore di ca. 20

cm), non è peraltro ben dato di vedere come potrebbe essere filtrante e

prestarsi allo sviluppo radicale delle piante.

5.6

Insostenibile è inoltre la valutazione del Municipio di computare (2) l'aiuola

spartitraffico (111.44 mq) tra la rampa dell'autorimessa e i posteggi esterni,

disgiunta dagli altri appezzamenti sistemati a verde. Pur tenendo conto del

riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale nell'interpretazione dei

concetti giuridici di natura indeterminata di norme comunali - a meno di ritenere

ammissibile ogni e qualsiasi macchia di verde sparsa su un fondo - non è

francamente dato di vedere come con quest'aiuola (con o senza annesso a "L"

di 56.41 mq, invero non più previsto nell'ultimo calcolo allegato, cfr. citato

doc. 3; cfr. anche risposta del 25 maggio 2018 dell'CO 1, pag. 10) l'area verde

sulla part. __________ possa ancora formare una superficie unitaria ai

sensi dell'art. 10 NAPR (o anche solo "tendere o ispirare all'unità di

tutte le componenti", cfr. risposta citata). Il Municipio non lo spiega,

mentre la resistente tutto sommato nemmeno lo pretende, riconoscendo al

contrario che quest'aiuola è a tutti gli effetti scollegata dal resto dell'area

verde. Apparentemente, non risulta quindi neppure direttamente

accessibile dall'edificio.

5.7

Identica conclusione vale per (3) lo scorporo (aiuola) che fa da contorno

all'accesso, rispettivamente la stretta fascia che delimita i posteggi verso

via __________ (tutt'al più destinabile a una siepe, cfr. peraltro anche le viste su www.google.ch/maps, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22

aprile 2016 consid. 6.5). Anche queste superfici (di almeno una ventina

di mq) vanno senz'altro dedotte, non potendo chiaramente essere accessibili, né

formare un complesso unitario con l'area restante.

Da sottrarre è infine (4) la superficie asfaltata (ca. 12 mq) adibita a scale e

camminamento lungo il confine nord (cfr. pianta P00).

5.8

Già solo deducendo queste diverse superfici (1-4, pari ad almeno 311.85

mq) - e senza che occorra soffermarsi sugli ulteriori appezzamenti previsti dai

diversi schemi di calcolo (di cui dagli atti non emergono peraltro

compiutamente le caratteristiche) - l'area verde minima prevista (948.66 mq)

non rispetta abbondantemente quella minima (1'101.10 mq) prescritta (art. 35

cpv. 1 NAPR). Anche su questo punto il giudizio impugnato non può quindi essere

tutelato.

6.

6.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto, con

conseguente annullamento del giudizio governativo e della licenza edilizia

rilasciata dal Municipio.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico della CO 1, secondo soccombenza. Il Comune ne va esente essendo comparso

in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi particolari.

L'istante in licenza è inoltre tenuta a rifondere alla ricorrente, assistita da

un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm)

per entrambe le sedi.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza

sono annullate:

1.1. la decisione del 21 febbraio 2018

(n. 774) del Consiglio di Stato;

1.2. la licenza edilizia del 3 maggio

2017 del Municipio di Paradiso rilasciata alla CO 1 per l'edificazione di un nuovo

edificio residenziale plurifamiliare (part. __________).

2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a

carico della CO 1, la quale è inoltre tenuta a versare alla ricorrente

un identico importo a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di

anticipo.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera