52.2018.177
Permesso di dimora UE/AELS
16 settembre 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.177
Lugano
16 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo
sul ricorso del 9 aprile 2018 di
RI 1
patrocinata da PA 1
contro
la risoluzione del 28 febbraio 2018 (n. 910) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione con cui il 28 luglio 2017 la Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni le ha negato il rilascio di un permesso di
dimora temporaneo L UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 14 marzo 2017 la cittadina
italiana RI 1 (1982) ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora temporaneo
L UE/AELS, dal 27 marzo al mese di dicembre 2017, per lavorare in qualità di
ausiliaria di pulizie a tempo parziale presso un campeggio di __________, al
100% durante i due mesi di maggiore attività e per il rimanente su chiamata.
b. Dopo avere rilevato dai conteggi di salario dal 29 marzo
al 28 maggio 2017 che RI 1 aveva percepito mediamente un importo netto di fr. 1'197.–
mensili, il 28 luglio 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto la domanda.
Ha ritenuto che l'attività svolta fosse meramente marginale,
di modo che l'interessata non potesse essere
considerata una "lavoratrice" ai sensi dell'Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la
Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle
persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), e che conformemente
alle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS)
lo stipendio percepito non fosse sufficiente per far fronte alle spese
derivanti dal suo soggiorno in Svizzera. Le ha quindi fissato un termine fino
al 30 settembre successivo per lasciare il territorio elvetico. La decisione è stata resa sulla base degli art. 6
ALC, 2 e 6 del relativo allegato I.
B. a. Il 13 settembre 2017 RI 1 ha
impugnato la suddetta decisione dipartimentale dinnanzi al Consiglio di Stato,
chiedendogli di annullarla e di rilasciarle un valido permesso di soggiorno. In
via subordinata ne ha postulato invece il riesame.
Essa ha indicato di avere stipulato un nuovo contratto di
lavoro di durata indeterminata quale cameriera a tempo pieno con una
remunerazione di fr. 2'679.70 mensili presso un ristorante di __________ a
decorrere dal 1° settembre 2017.
b. Con giudizio del 28 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso dopo avere esperito un'istruttoria.
L'Esecutivo cantonale ha considerato che il salario di fr.
2'880.15 netti mensili percepito come cameriera a __________ nel periodo settembre
2017-gennaio 2018 e versato in contanti dal datore di lavoro nelle mani della
dipendente, benché superiore al parametro minimo posto dalle direttive COSAS di
fr. 2'237.–, non era sufficiente per
dimostrare che RI 1 avesse percepito effettivamente la cifra indicata sui
conteggi, non essendo stati trasmessi i giustificativi relativi all'avvenuto
bonifico bancario o postale dello stipendio.
Per quanto riguarda invece l'istanza di riesame, l'ha
dichiarata irricevibile in quanto a quel momento la decisione dipartimentale
impugnata non era ancora cresciuta in giudicato.
C. Contro la predetta pronunzia
governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone anche in questa sede l'annullamento e postulando il
rilascio di un permesso di dimora UE/AELS; in via del tutto subordinata, essa
chiede il riesame della decisione dipartimentale.
La ricorrente afferma di avere effettivamente percepito il salario
indicato nei diversi conteggi di stipendio, come conferma l'allora datore di
lavoro tramite una sua dichiarazione versata agli atti. Inoltre segnala di
avere nel frattempo cambiato posto di lavoro e di essere impiegata dal 1°
aprile 2018, sempre come cameriera a tempo pieno e con un contratto di durata
indeterminata, presso un ristorante di __________ con un salario lordo mensile
di fr. 3'406.– pari a fr. 2'638.05 netti. Ritiene pertanto di essere una
lavoratrice ai sensi dell'ALC che dispone di mezzi finanziari sufficienti per
far fronte alle spese del suo soggiorno in Svizzera.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di
Stato senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
E. In fase di replica l'insorgente
ribadisce i propri argomenti, nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle
proprie posizioni mentre il Governo è rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65
cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm).
1.2. L'istanza di riesame del provvedimento emesso dalla
Sezione della popolazione del 28 luglio 2017 presentata in questa sede è per
contro irricevibile, la decisione dipartimentale non essendo cresciuta in
giudicato.
Considerandi
2.
2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a
quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare,
soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di
servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di
principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
La ricorrente, essendo
cittadina italiana e titolare di un documento di legittimazione valido, può
prevalersi in linea di principio del
menzionato accordo per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un
lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel
nostro Paese (cfr. art. 2 par. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).
2.2
Giusta l'art. 6 par. 2 allegato I ALC, il lavoratore dipendente
che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al
servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di
soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro.
Quello di "lavoratore" è un concetto autonomo di
diritto europeo, che non dipende da considerazioni nazionali (DTF 140 II 112 consid.
3.
; 131 II 339 consid.
3.
; STF 2C_98/2015 del 3 giugno 2016 consid. 5.2; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, Staatliche Leistungen und
Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu
staatlichen Leistungen, 2015, pag. 157 segg. e pag. 187). La nozione di
lavoratore che delimita il campo di applicazione del principio della libera
circolazione dev'essere interpretata in modo estensivo, mentre le eccezioni e
le deroghe a questa libertà fondamentale vanno sottoposte ad un'interpretazione
restrittiva. È quindi considerato "lavoratore" colui che svolge, per
una certa durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione, delle
prestazioni per le quali percepisce una
controprestazione (esistenza di una prestazione lavorativa, di un legame di subordinazione
e di una rimunerazione). Ciò
presuppone che l'attività lavorativa sia reale ed effettiva; delle attività
così ridotte da apparire meramente marginali e accessorie non vanno prese in
considerazione (DTF 141 II 1 consid. 2.2.4 e consid. 3.3.2; STF 2C_98/2015 del
3.
giugno 2016 consid. 5.5 e 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.3).
Per determinare se l'attività lavorativa svolta sia reale ed
effettiva, si può tenere conto dell'eventuale carattere irregolare delle
prestazioni fornite, della loro durata limitata e dell'esigua rimunerazione che
procurano. Se quindi un lavoratore effettua un numero molto ridotto di ore o
percepisce redditi esigui, ciò può costituire una dimostrazione del fatto che
l'attività da lui svolta è solo marginale ed accessoria (DTF 131 II 339 consid.
3.
; STF 2C_98/2015 del 3 giugno 2016 consid. 5.5).
3.
3.1.
Come accennato in narrativa, il 28 luglio 2017 la Sezione della popolazione ha
respinto la domanda di RI 1 volta ad ottenere un permesso di dimora temporaneo
L UE/AELS dal 27 marzo al mese di dicembre 2017 per lavorare in qualità
di ausiliaria di pulizie a tempo parziale, al 100% durante i due mesi di
maggiore attività e per il rimanente su chiamata, presso un campeggio di __________
a fr. 20.– l'ora. Dopo avere constatato che in
media l'interessata aveva percepito un importo netto di fr. 1'197.–
mensili lavorando in aprile durante 84.07 ore e in maggio 38.90, l'Autorità
dipartimentale ha ritenuto che l'attività svolta fosse meramente marginale e
che pertanto essa non potesse essere considerata una "lavoratrice" ai
sensi dell'ALC, lo stipendio percepito essendo inoltre
insufficiente per far fronte alle spese derivanti dal suo soggiorno in
Svizzera.
3.2
Il 13 settembre 2017 RI 1 ha impugnato la suddetta
decisione dipartimentale dinnanzi al Consiglio di Stato, indicando di avere
stipulato un nuovo contratto di lavoro di durata indeterminata quale cameriera
a tempo pieno con una remunerazione di fr. 2'679.70 mensili presso un
ristorante di __________ a decorrere dal 1° settembre 2017. Ha indicato che vi
erano le premesse per un riesame del caso e di avere interposto ricorso contro
la decisione dipartimentale impugnata soltanto a titolo cautelativo al fine di evitare
il passaggio in giudicato della medesima e del relativo termine di partenza.
Ora se, da una parte, è a giusta ragione che il Consiglio di
Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza di riesame poiché la decisione
dipartimentale impugnata non era cresciuta in giudicato, dall'altra, il Governo
non avrebbe dovuto respingere il ricorso di RI 1 bensì stralciarlo dai ruoli in
quanto privo di oggetto. In effetti, l'insorgente aveva interposto ricorso (a
titolo cautelativo) contro il diniego di rilasciarle un permesso di dimora
temporaneo L UE/AELS, allorquando il contratto di lavoro di durata determinata dal
27.
marzo al mese di dicembre 2017 sottoscritto il 14 febbraio 2017 era stato nel
frattempo sciolto.
Dato che in concomitanza
con la presentazione del ricorso al Consiglio di Stato contro la predetta
decisione della Sezione della popolazione RI 1 aveva stipulato un nuovo contratto
di lavoro per un posto a tempo indeterminato, la sua richiesta verteva necessariamente
sul rilascio di un nuovo permesso di dimora, non più di natura temporanea ai
sensi dell'art. 6 par. 2 allegato I ALC ma di durata quinquennale sulla
base del paragrafo 1 della medesima norma, secondo cui il lavoratore dipendente
cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o
superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante
riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla
data del rilascio.
Il nuovo contratto di lavoro rientrava quindi nell'ambito di
una nuova domanda, concernente un permesso diverso da quello postulato in prima
istanza e sul rilascio del quale l'Autorità dipartimentale non aveva ancora
avuto occasione di chinarsi. Nuova domanda, questa, che si rivelava però inammissibile
nell'ambito della vertenza riguardante il diniego del rilascio di un permesso
di dimora temporaneo L, come sancisce l'art. 70 cpv. 2 LPAmm.
Ne discende che la risoluzione governativa impugnata va
riformata, nel senso che il ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato andava
stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.
3.3
Con il ricorso divenuto privo di oggetto, il Governo avrebbe
pertanto dovuto limitarsi a statuire sulla suddivisione delle spese e sull'eventuale
attribuzione di ripetibili. Per motivi di economia processuale, non è tuttavia
necessario rinviare la causa all'Esecutivo cantonale, affinché statuisca sugli
oneri processuali, gli atti essendo sufficienti per permettere al Tribunale di
chinarsi su tali aspetti.
Nell'esame sommario del verosimile esito dell'impugnativa non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure
ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo infatti equivalente a un
giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione
giuridica delicata: trattasi
infatti di un semplice giudizio di apparenza che non richiede approfonditi
esami di fatto e di diritto (DTF
118.
Ia 488 consid. 4a; STF 9C_6/2009
del 7 agosto 2009; RDAT 1984 n. 54).
Ferme queste premesse, senza l'intervento del motivo che lo
ha reso privo di oggetto, il ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato andava senz'altro
respinto in quanto l'impiego della ricorrente non poteva essere considerato
ancora come reale ed effettivo, bensì marginale ed accessorio. Come è stato
detto in precedenza (supra consid. 2.2), secondo la prassi, per
determinare infatti se l'attività lavorativa svolta sia reale ed effettiva
bisogna tener conto dell'eventuale carattere irregolare delle prestazioni
fornite, della loro durata limitata e dell'esigua remunerazione che procurano. Giova ricordare che la libera
circolazione dei lavoratori presuppone, in linea di principio, che colui che se
ne prevalga fruisca dei mezzi per provvedere al proprio sostentamento,
soprattutto nella fase iniziale della sua installazione nello Stato ospitante o
quando è alla ricerca di un impiego. Motivo per cui se una persona, come nella presente fattispecie RI 1, svolge un
numero ridotto di ore lavorative - nell'ambito, ad esempio, di un rapporto di
lavoro basato su un contratto a chiamata - o se percepisce solo redditi esigui,
ciò può essere idoneo a dimostrare che l'attività effettuata è solo marginale
ed accessoria (DTF 131 II 339 consid.
3.
).
Ora, tenuto conto del numero ridotto di ore e del carattere
irregolare delle prestazioni fornite su chiamata da RI 1 come ausiliaria di pulizie, nonché della scarsa remunerazione
sulla quale essa poteva contare e che non le permetteva di far fronte alle
spese derivanti dal suo soggiorno in Svizzera, tutto questo indica come il suo
impiego fosse di natura meramente marginale e accessoria.
In siffatte circostanze, è quindi a giusta ragione che la
Sezione della popolazione si era rifiutata di rilasciare un permesso di dimora
temporaneo L UE/AELS alla ricorrente.
Ciò comporta che gli oneri processuali per la procedura
ricorsuale dinnanzi al Consiglio di Stato sarebbero stati a carico di RI 1, la
quale inoltre non avrebbe avuto diritto all'assegnazione di un'indennità a
titolo di ripetibili.
4.
4.1.
Stante quanto precede e sebbene per motivi diversi da quelli esposti dall'insorgente,
il ricorso va pertanto parzialmente accolto e la risoluzione governativa
riformata nel senso che il ricorso in quella sede andava dichiarato privo di
oggetto, mentre la domanda di riesame presentata dinnanzi al Tribunale dev'essere
dichiarata irricevibile.
4.2
Dato che iI ricorso al
Consiglio di Stato andava stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto e che
l'insorgente è insorta dinnanzi al Tribunale postulando il rilascio di un
permesso di dimora, come detto, per svolgere un'attività lucrativa non
più temporanea ma di durata indeterminata presso un altro datore di lavoro,
essa va considerata interamente soccombente, di modo che alla stessa vanno
accollate gli oneri processuali per il presente giudizio (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Dato l'esito, non si assegnano inoltre
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto
ai sensi dei considerandi, con la precisazione che la risoluzione del 28
febbraio 2018 (n. 910) del Consiglio di Stato è riformata come segue:
1.1
II ricorso è stralciato dai ruoli, in quanto
privo di oggetto.
Per il
resto, la decisione governativa è confermata.
§. La ricorrente
è invitata a presentare la sua richiesta di rilascio di un permesso di dimora B
per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente a tempo indeterminato
direttamente all'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione.
2.
La domanda di riesame presentata
dinnanzi al Tribunale è irricevibile.
3.
Spese e tassa di giustizia per
complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo
carico.
4.
Non si assegnano ripetibili.
5.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
6.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere