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Decisione

52.2018.18

Dipendenti cantonali. Passaggio al nuovo modello retributivo

30 aprile 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I cpv. 3 e 4 dell'art. 41 LStip

devono quindi essere interpretati e applicati in relazione alle disposizioni

scaturite dall'approvazione del preventivo 2016, e, più precisamente, il cpv. 3

si applica ai dipendenti che avrebbero avuto diritto ad un aumento o avanzamento

nel primo semestre del 2016, il cpv. 4 a quelli che invece l'avrebbero maturato

nel secondo semestre di quell'anno, ai quali tuttavia è stato negato per le misure

di risparmio attuate, secondo quanto stabilito nelle norme transitorie nel 2016

(BU 7/2016 e NAP 103/2015).

Sempre nello stesso messaggio della LStip così l'Esecutivo cantonale si

esprimeva in merito al salario determinante per il passaggio dalla vecchia alla

nuova scala stipendi (commento ad art. 41, pag. 23):

"La norma transitoria si prefigge

di illustrare le modalità d'inserimento dei dipendenti dopo l'entrata in vigore

della presente legge. Il salario versato a dicembre costituirà lo stipendio determinante

per posizionare il dipendente nella nuova scala stipendi."

In sede di discussione, alcuni

parlamentari avevano proposto di emendare l'art. 41 cpv. 3 e 4 LStip nel senso

di riconoscere al momento dell'aggancio al nuovo sistema quell'aumento del quale

i dipendenti avrebbero potuto beneficiare al 1° gennaio 2018 secondo il vecchio

modello salariale e a partire da quell'importo calcolare lo stipendio sulla base della nuova scala. La proposta è tuttavia

stata respinta poiché è stata ritenuta contraria alle decisioni del preventivo

2016 e avrebbe comportato un mancato risparmio di circa 6.5 milioni di fr. La

norma in questione è quindi stata approvata così come da progetto di legge

(cfr. verbali del Gran Consiglio, anno 2016/2017, seduta XXVIII di giovedì 15 dicembre

2016, ad art. 41 cpv. 3 e 4).

3. 3.1. Anzitutto si osserva che nel

caso di specie, la dipendente non è stata penalizzata dalle decisioni prese

nell'ambito del Preventivo 2016 dall'autorità cantonale. Essa ha unicamente

subìto il posticipo del diritto all'aumento

(ordinario) di stipendio (da 6 aumenti a 7) da essa maturato già alla fine del

mese di aprile 2016, ed effettivamente concessole solo il 1° gennaio 2017, quale

conseguenza dell'allineamento generalizzato di aumenti e avanzamenti che

ha interessato tutti i dipendenti e che, a ben vedere, non è di per sé contestato.

La ricorrente critica piuttosto il fatto che l'autorità di nomina ha ignorato

l'avanzamento in classe 22 al quale essa avrebbe avuto diritto a partire dal 1°

gennaio 2018 a seguito dell'ottenimento dell'attestato professionale federale

Considerandi

di agente di custodia nel luglio 2017 (cfr. punto n. 4.8 pag. 37 risoluzione

governativa n. 811 del 24 febbraio 2016 ora abrogata). A torto tuttavia. La

decisione di considerare, per la transizione dal precedente sistema

remunerativo a quello attuale, lo stipendio percepito dalla dipendente al 31

dicembre 2017 è perfettamente in linea con gli obiettivi di politica salariale

fissati dall'autorità cantonale (in particolare: sospensione di aumenti / avanzamenti,

allineamento dei medesimi e passaggio al nuovo modello salariale con garanzia

dello stipendio percepito in precedenza), correttamente trasposti nell'art. 41 cpv.

3.

e 4 LStip. Come sopra ricordato (consid. 2), l'autorità cantonale ha

espressamente rifiutato la possibilità di considerare in questi casi gli aumenti

o avanzamenti maturati nel corso del 2017. La volontà del legislatore emerge in

modo chiaro dai lavori parlamentari e non abbisogna di ulteriori

interpretazioni o commenti. Pertanto, per i dipendenti in carriera "agganciati" al 1° gennaio 2018 il reddito determinante

per il passaggio al nuovo modello salariale è l'ultimo percepito (in casu dicembre 2017) e non può tenere conto dell'aumento

o dell'avanzamento del quale avrebbero beneficiato unicamente sotto l'egida del

precedente impianto normativo. Traposti tutti questi principi alla fattispecie,

si ha che la decisione impugnata, pur

severa possa essere risentita dall'interessata, è esente da ogni critica.

L'attribuzione della classe immediatamente superiore (4 con 6 aumenti per fr.

67'299.- annui lordi al 100%) al suo precedente reddito (fr. 67'248.-) non

può che essere confermata. In particolare non si vede quale violazione del

principio della buona fede possa essere dedotta con successo dinanzi a questa

Corte.

3.2

Anche la censura di

violazione dei diritti acquisiti non può trovare accoglimento. Anzitutto, si

osserva che di principio le pretese pecuniarie dei dipendenti pubblici non

fondano diritti acquisiti. Il rapporto di lavoro è regolato dalla legislazione

in vigore al momento determinante e lo Stato è libero di rivedere unilateralmente

in ogni momento la politica di impiego e salariale. I dipendenti pubblici non

possono contare sul fatto che le disposizioni che regolano il loro statuto

restino immutate nel tempo. È possibile ammettere dei diritti acquisiti in

questo ambito solo se la legge regola una volta per tutte delle situazioni

particolari, sottraendole agli effetti dei cambiamenti legislativi o, ancora,

se sono state date assicurazioni precise in occasione dell'assunzione (DTF 143

I 65 consid. 6.2 e riferimenti; STF 8D_4/2017 del 26 aprile 2018 consid. 5.2,

8C_158/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 6.2; Jasmin

Malla in: Wolfgang Portmann/Felix Uhlmann [curatori], Bundespersonalgesetz,

Zurigo 2013, n. 12 ad art. 15), evenienze queste ultime, che chiaramente non si

verificano in concreto, né la ricorrente pretende invero il contrario. Nulla obbligava

quindi lo Stato ad assicurare ai dipendenti la corresponsione di un aumento o

avanzamento maturato e garantito solo con una legge che, al momento

determinante, non esplicava più alcun effetto. Anche da questo punto di vista le

motivazioni ricorsuali sono pive di fondamento.

4.

Visto quanto precede, il ricorso

deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera