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Decisione

52.2018.180

Revoca della licenza di condurre a causa di inidoneità. Riammissione alla guida

29 agosto 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I vincoli così imposti - e ai quali il ricorrente si sta verosimilmente

attenendo (cfr. email del 15 novembre 2017 del consulente di iQ-Center alla

Sezione della circolazione agli atti, secondo cui l'insorgente ha sottoscritto

quel giorno il contratto di monitoraggio) - sono senz'altro conformi al

diritto; non procedono segnatamente da un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento conferito all'autorità decidente dall'art. 17 LCStr. Non

risultano neppure particolarmente incisivi, ma necessari al fine di garantire

una prognosi migliore, ovvero per sostenere la stabile e duratura affrancazione

dal consumo di alcol e droghe leggere, oltre che un maggiore approfondimento

della sua personalità e delle sue condotte passate, prevenendo il rischio di

future ricadute. In altri termini, per assicurare che egli resti saldamente in

possesso della ritrovata idoneità, nell'ottica del prevalente interesse alla

sicurezza della circolazione stradale.

6. 6.1. Sulla scorta di quanto

precede, il gravame deve essere parzialmente accolto, riformando ai sensi dei

considerandi il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione della

circolazione che esso ha tutelato.

6.2. La modesta tassa di giustizia esposta dal Consiglio di Stato resta

immutata, mentre quella del Tribunale cantonale amministrativo, commisurata al dispendio occasionato dall'impugnativa,

è posta a carico del ricorrente, nella misura della sua consistente soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

All'insorgente, assistito da un legale, vanno riconosciute ripetibili

commisurate in funzione del successo assai limitato dell'impugnativa (art. 49

cpv. 1 LPAmm). Tenuto conto della somma già versata a titolo di

anticipo, la differenza scoperta per le spese processuali è compensata con l'indennità

per ripetibili dovuta dallo Stato.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza, la decisione del

7 marzo 2018 (n. 1054) del Consiglio di Stato e il dispositivo n. 1.2 della

risoluzione del 16 ottobre 2017 della Sezione della circolazione sono riformati

come segue:

1.2. [presentazione

di un rapporto di iQ-Center entro 12 mesi dalla riammissione: invariato] "(..)

attestante:

- il

seguito di un percorso psicoeducazionale specifico di tipo alcologico e

tossicologico e strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (..)"

[per il resto invariato]

- [astinenza

dal consumo di alcol: invariato]

- "l'astinenza

dal consumo di sostanze stupefacenti - durante l'intero periodo di presa a

carico psicoeducazionale - sulla base di analisi tossicologiche (screening

completo) dell'urina eseguite a sopresa (almeno una al mese) a cura dell'IACT".

Considerandi

2.

La tassa di giustizia è

posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'500.-, dedotto l'importo

già versato a titolo di anticipo

delle presunte spese processuali (fr.

1'200.-). L'importo scoperto (fr. 300.-) è compensato con le ripetibili (fr.

300.

-) dovute dallo Stato per entrambe le istanze.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera