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Decisione

52.2018.183

Tassa di soggiorno forfettaria - applicazione della tariffa ridotta

5 dicembre 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 30 giugno 2016 l'CO

1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2017, la tassa di soggiorno

forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate

nel suo comprensorio, fissandola in fr. 60.-/65.- per letto nel Comune di __________,

rispettivamente in fr. 40.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le

abitazioni non

collegate alla rete elettrica e raggiungibili solamente a piedi con minimo

quindici minuti di cammino.

B. Il 18 marzo 2018 RI 1

ha comunicato all'CO 1 che il suo rustico sito a __________ era agibile e

annunciava quattro posti letto ad uso proprio. Con decisione del 20 marzo 2018

l'Ente turistico fatturava pertanto al proprietario l'importo di fr. 240.- (fr.

60.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per il 2018. RI

1 ha chiesto e ottenuto spiegazioni sulle aliquote applicate dall'CO 1, in

particolare in merito ai criteri per l'applicazione della tariffa ridotta

prevista per abitazioni con situazioni particolari, aliquota che secondo

l'autorità era inapplicabile al suo caso.

C. Avverso la decisione

del 20 marzo 2018, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento. Egli sostiene, in sostanza, che

l'abitazione di __________ debba poter beneficiare di una tariffa forfettaria

proporzionale, considerato che nel periodo invernale la stessa non può essere

utilizzata.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone l'CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario,

in seguito.

E. In sede di replica e

duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul

turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva

dell'insorgente, parte

del procedimento di prima istanza e destinatario della decisione impugnata

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1

LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Le Organizzazioni

turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di

soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata

esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche,

dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. art. 21

cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone

che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice

civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi,

pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi

collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri

stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di

appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie,

pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo

importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a secondo dell'accessibilità

e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5

LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota

per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel

comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del

regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli

Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro

comprensorio o in zone particolari dello stesso.

2.2

La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali,

denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire

esclusivamente determinate spese.

Tale classificazione

non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di

unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto

alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i

compiti di interesse

generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente

delimitati (RDAT 1976 N. 94, pag. 128). L'obbligo di versare la tassa di

soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a

sua disposizione (DTF 101 Ia 440).

2.3

Nell'evenienza concreta, l'CO 1 ha fissato le varie aliquote per la tassa

di soggiorno a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanza dal 1°

gennaio 2017; segnatamente per il Comune di __________, di cui il nucleo di __________

fa parte, la tassa ammonta a fr. 60.-/65.- per posto letto, rispettivamente a

fr. 40.- per letto, in casi eccezionali, e meglio quando l'abitazione

secondaria non è servita da corrente elettrica ed è raggiungibile solo a piedi

con al minimo quindici minuti di cammino. L'ammontare, assai contenuto, di tale

tributo rientra senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tasse (cfr.

DTF 121 I 273 cons. 5, 120 Ia 1 cons. 3f, 104 Ia 13).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, il ricorrente sostiene che la sua abitazione di __________

debba beneficiare di una tariffa forfettaria proporzionata, ritenuto che il rustico

non può essere sfruttato nel periodo invernale vista l'assenza di un impianto

di riscaldamento (la casa non è allacciata alla rete elettrica e i pannelli

fotovoltaici non captano sufficiente luce nei mesi invernali), l'interruzione

dell'erogazione di acqua potabile in inverno (a causa del pericolo di gelo

delle condotte) e il fatto che la strada di valle sia spesso inagibile in

quanto il servizio di sgombero della neve non è garantito e a causa del rischio

di valanghe. L'insorgente paragona la situazione della sua casa di vacanza a __________,

per la quale gli è stata applicata la medesima aliquota, e che è però

agevolmente raggiungibile tutto l'anno in automobile o con i mezzi pubblici.

3.2

La LTur adottata nel 2014 ha sostanzialmente ripreso il regime previgente

con la legge sul turismo del 30 novembre 1998. Tuttavia, l'art. 21 cpv. 5 LTur

prevede ora che l'importo della tassa di soggiorno sia fissato, oltre che in

funzione dell'offerta turistica esistente, ciò che la precedente

regolamentazione già stabiliva, anche a seconda dell'accessibilità.

Posta questa premessa, bisogna convenire con l'insorgente che le possibilità di

accesso alla Val __________, e in particolare alla località di __________,

durante i mesi invernali sono effettivamente alquanto limitate in ragione dei

motivi correttamente evidenziati nel ricorso, che sono noti anche a questo

Tribunale. Per il che, si può ritenere che le condizioni poste dall'CO 1 per

l'applicazione della tariffa ridotta, segnatamente quella riferita alla raggiungibilità

del luogo in meno di quindici minuti di cammino, sia data in specie almeno per

una parte non trascurabile dell'anno. Nonostante, dunque, l'offerta turistica

nella Val __________ sia di fatto rilevante, soprattutto nel periodo estivo, e

considerato che non è contestato che l'Ente turistico regionale si occupi

regolarmente della manutenzione dell'importante rete di itinerari pedestri

presente nella zona, garantendo l'attrattività del passeggio naturale, viste le

circostanze specifiche del caso in esame, si giustifica tutto sommato di applicare

alla casa di vacanza di RI 1 la riduzione tariffale prevista dall'Ente.

4.

4.1. Stante

quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Gli

atti sono retrocessi all'CO 1 affinché proceda a fatturare al ricorrente la

tassa di soggiorno applicando la tariffa ridotta di fr. 40.- per ogni posto

letto disponibile.

4.2

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art.

47.

cpv. 6 LPAmm), restituendo l'anticipo richiesto. Non si assegnano ripetibili

al ricorrente, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione del 20 marzo 2018 dell'CO 1 è annullata;

1.2

gli atti sono retrocessi all'autorità di prime cure per nuo-

va decisione ai sensi dei considerandi.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 800.-

versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera