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Decisione

52.2018.184

Licenza edilizia per la ristrutturazione di un edificio

17 dicembre 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. __________ è

proprietario di un vecchio rustico agricolo (part. __________ sub A), formato

da due blocchi sfalsati tra di loro, situato nel nucleo di vecchia formazione

(NV) di Cademario, tra due percorsi pedonali interni (part. __________ e __________).

Sulla stradina a est (via __________, part. __________), dirimpetto al rustico,

si affaccia anche l'abitazione di RI 1 e RI 2 (part. __________ sub A).

ESTRATTO MAPPA

b. Con domanda di costruzione del 4 febbraio 2016, CO 2 e CO 1 (allora

proprietaria) hanno chiesto al Municipio il permesso di ristrutturare e

ampliare il suddetto rustico, destinando i blocchi a due nuovi appartamenti.

Il progetto prevede essenzialmente di mantenere i muri perimetrali del rustico,

rifacendo il tetto e l'interno. Il blocco nord sarà inoltre ampliato, sia sul

piano verticale (+ ca. 1 m), sia orizzontale con l'aggiunta di nuovo corpo sul

lato nord.

c. Nel termine di pubblicazione, alla domanda di costruzione si sono opposti RI

1 e RI 2, sollevando svariate censure, che hanno poi riproposto e sviluppato in

corso di procedura.

d. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del

territorio (n. 96385), con decisione del 24 agosto 2016 il Municipio ha

rilasciato a CO 1 e CO 2 il permesso richiesto, respingendo l'opposizione

pervenuta.

B. Con giudizio del 28

febbraio 2018, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso

interposto dai vicini opponenti avverso la predetta licenza edilizia, che ha

confermato a due condizioni aggiuntive (la prima concernente l'abbassamento di

un muro, l'altra l'altezza di un camino). In sintesi, dopo aver respinto un'eccezione

di natura procedurale e considerato gli atti della domanda completi

(relativamente ai piani, alla documentazione fotografica, ecc.), il Governo ha

in sostanza stabilito che il progetto fosse conforme sia all'art. 40 delle

norme d'attuazione del piano regolatore (NAPR), che disciplina l'attività

edilizia nel nucleo, sia all'ordinamento sulle distanze (art. 8 NAPR), negando

pure che alla fattispecie tornassero applicabili le disposizioni relative agli

edifici esistenti in contrasto con il diritto (art. 66 della legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100] e 86 del relativo

regolamento). Ha inoltre disatteso le censure riferite all'inserimento

paesaggistico e alla sistemazione esterna, ravvisando per contro un difetto

nella maggior altezza del muro verso il percorso pedonale a est, che ha

tuttavia considerato emendabile (con una clausola accessoria che ne impone l'abbassamento

a m 1.50, incluso il parapetto). Ha infine reputato insufficiente l'altezza del

camino sporgente dal blocco sud, ma correggibile (mediante una condizione che

ne esige l'innalzamento ad almeno 0.5 m oltre il colmo del tetto più alto nel

raggio di 10 m).

C. Avverso il predetto

giudizio, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione municipale.

Dopo aver riproposto un'eccezione di incompletezza formale della domanda, gli

insorgenti contestano in particolare che il progetto (segnatamente per quanto

attiene alla sopraelevazione e all'ampliamento orizzontale) rispetti le

distanze tra edifici (4 m) e dalle strade pedonali (3 m). Tali percorsi, a

differenza di quanto indicato dal Governo, non potrebbero essere assimilati a fondi

privati a cui torna applicabile il regime delle distanze da confine. Negano

che una deroga, peraltro solo parzialmente richiesta, possa essere rilasciata.

Gli interventi allo stabile - che già non rispetterebbe tali distanze e

dovrebbe pertanto essere assimilato a un edificio esistente in contrasto con il

diritto posteriore - non sarebbero ammissibili nemmeno in base agli art. 66 LST

e 86 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre

2011 (RLst; RL 701.110), sia poiché il progetto sarebbe di fatto riconducibile

a una nuova costruzione, sia perché aggraverebbe i momenti di contrasto

esistenti, pregiudicando sensibilmente gli interessi dei vicini. Eccepiscono

infine una lesione dei criteri costruttivi e della clausola d'integrazione

paesaggistico-architettonica di cui all'art. 40 NAPR, come pure del principio

dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 104 cpv. 2 LST).

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nelle sue precedenti

prese di posizione, così pure il Municipio, che chiede il rigetto del ricorso.

Anche CO 1 e CO 2, che presentano la risposta insieme a __________, postulano

la reiezione del gravame. Dei loro rispettivi argomenti si dirà, per quanto

occorre, in appresso.

E. Con replica e

dupliche, i ricorrenti rispettivamente gli istanti in licenza e il proprietario

si sono riconfermati nelle rispettive posizioni, sviluppando ulteriormente le

proprie tesi, di cui si riferirà, se del caso, più avanti. Il Municipio ribadisce

la sua risposta.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva degli insorgenti, vicini opponenti, personalmente e

direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 21

cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. La risposta e la duplica sono state presentate anche da __________,

divenuto proprietario del fondo nell'ottobre 2016. Quest'ultimo non ha invero

partecipato alla procedura dinnanzi alle istanze inferiori, né ha mai richiesto

di subentrare nel procedimento a CO 1 e CO 2 avvalendosi dell'art. 44 cpv. 1

LPAmm. Poiché l'intervento in causa è escluso (art. 45 cpv. 3 LPAmm), si deve

ritenere che gli atti citati risultano ricevibili soltanto nella misura in cui

sono stati inoltrati dagli istanti in licenza.

1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). Nessuno sollecita peraltro l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

I ricorrenti

lamentano anzitutto una lesione dell'art. 12 cpv. 2 del regolamento di

applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), che -

a livello di allestimento dei piani - nel caso di trasformazione o di

rinnovazione esige che le demolizioni siano indicate con colore giallo e le

nuove costruzioni con colore rosso.

La censura va disattesa. È ben vero che in alcuni piani determinate parti nuove

del rustico (quali la sopraelevazione e lo zoccolo del corpo aggiunto a nord)

non sono sempre indicate in rosso. Una lettura combinata dei diversi piani agli

atti (sezioni, piante e facciate) permette comunque agevolmente di comprendere appieno

la natura e l'estensione delle opere (art. 11 cpv. 1 RLE), con tutte le parti

nuove o aggiunte, come essenzialmente rilevato dal Governo. A maggior ragione

se raffrontati con le fotografie dello stabile esistente e la relazione tecnica

annesse alla domanda. Da questo profilo, anche se non sono raffigurati in rosso

sui piani, non sussiste neppur alcun dubbio sul fatto che i due camini o altri

dettagli costruttivi, quali i parapetti, siano nuovi. Gli stessi ricorrenti,

individuando precisamente queste imperfezioni, hanno del resto dimostrato di

aver compreso compiutamente l'entità dell'intervento.

3.

3.1. La zona

del nucleo di vecchia formazione (NV) è disciplinata dall'art. 40 NAPR e si

estende agli agglomerati più antichi di particolare interesse ambientale (cpv.

1). In base all'art. 40 cpv. 2 NAPR, nella zona NV sono ammesse nuove

costruzioni, ricostruzioni, riattamenti o trasformazioni, a condizione che

rispettino le caratteristiche strutturali e tipologiche preesistenti, nonché

gli spazi liberi destinati ad orto.

Secondo il cpv. 3, laddove si renda opportuna la conservazione omogenea dei

caratteri morfologici ambientali, il Municipio può imporre la contiguità e

l'edificazione a confine.

Nel caso di nuove costruzioni su fondi inedificati, precisa il cpv. 4, le

stesse devono inquadrarsi correttamente nell'ambiente naturale e costruito

circostante. A tale scopo il Municipio può imporre l'esatta ubicazione, il

volume costruibile fuori terra e l'altezza dell'edificio (…).

Nei casi di ricostruzione, riattamento o di trasformazione, l'art. 40

cpv. 5 NAPR stabilisce invece che è possibile ampliare il volume

dell'edificio preesistente o esistente (ampliamento in verticale e orizzontale)

nei limiti di un adeguato inserimento dal profilo estetico-architettonico e

paesaggistico e secondo l'allineamento storico degli edifici circostanti.

L'art. 40 cpv. 6 NAPR prevede infine una serie di norme edificatorie

particolari (concernenti il tetto, le murature, le aperture, gli elementi

architettonici delle facciate, ecc.), precisando tra l'altro che per la

trasformazione di stalle e cascine in abitazione è concessa la modifica della

volumetria, dei livelli interni e delle aperture alla condizione che la

tipologia, i materiali ed i colori rispondano a quelle degli edifici

tradizionali destinati a residenza (cfr. lett. m).

3.2

Dalla suddetta regolamentazione si evince che all'interno del nucleo NV

sono ammesse tanto le nuove costruzioni su fondi inedificati,

quanto le ricostruzioni, il riattamento e le trasformazioni

(incluso il cambiamento totale di destinazione), che possono anche essere

abbinati ad ampliamenti (sia sul piano verticale, sia orizzontale). La

norma si limita essenzialmente a subordinare i diversi interventi ammissibili

all'obbligo di integrarsi convenientemente nel contesto

architettonico-paesaggistico dell'agglomerato più antico, rispettandone le

caratteristiche strutturali e naturali. Non pone in particolare dei limiti quantitativi

agli ampliamenti, lasciando in sostanza al Municipio il compito di valutare,

caso per caso, se i singoli interventi si rapportino adeguatamente o meno alla

struttura e all'aspetto tradizionale del nucleo. In tal senso, con particolare

riferimento alle numerose nozioni giuridiche indeterminate

che contempla, conferisce all'Esecutivo comunale una certa

latitudine di giudizio in punto all'individuazione dei suoi contenuti

precettivi. Resta comunque riservato il rispetto delle regole

edificatorie particolari poste dal cpv. 6, come pure dell'allineamento

storico degli edifici circostanti (art. 40 cpv. 5 NAPR). Nozione, quest'ultima,

che, avuto riguardo alla finalità della norma volta a conservare inalterata la

trama del tessuto edilizio del nucleo originario (cfr. in senso analogo STA

52.1997.97

del 27 agosto 1997 consid. 2), per lo più caratterizzata da edifici giustapposti

lungo i percorsi pedonali e le piazze, si traduce in generale soprattutto in

una salvaguardia degli allineamenti degli edifici verso l'area pubblica (cfr. inoltre

l'art. 8 cpv. 2.4.2 NAPR e i consid. 3.3 e 3.4).

3.3

Le costruzioni nel nucleo di vecchia formazione sono inoltre soggette all'ordinamento

sulle distanze rette dall'art. 8 NAPR, che al cpv. 2.4 prevede una specifica

disposizione (cfr. titolo a margine). In particolare, secondo il cpv. 2.4.1, in

questa zona le costruzioni (...) possono sorgere a confine di un

fondo adiacente se senza aperture o ad una distanza di almeno 1.50 m se con

aperture, rispettate comunque le seguenti distanze tra edifici:

a) 3.00 m

verso edifici esistenti senza aperture;

b) 4.00 m verso

edifici esistenti con aperture.

In base all'art. 8 cpv.

2.4.2

NAPR, per casi eccezionali (per la salvaguardia degli allineamenti in

particolare) sono concesse distanze inferiori o superiori a

quelle previste qualora non risultino lesi gli interessi di terzi e previa

approvazione da parte delle competenti Autorità cantonali.

Analogamente ad altri piani regolatori, la norma (cpv. 2.4.1)

fissa anzitutto le distanze da rispettare riallacciandosi in larga misura all'ordinamento

stabilito dalla LAC per l'edificazione di nuove fabbriche (art. 120 e 124 LAC),

fatta eccezione delle regole sulle aperture (art. 125 seg. LAC; cfr. STA

52.2010.208

del 19 ottobre 2010 consid. 5.1, 52.2004.308 del 3 novembre 2004

consid. 5.1). Essa regola, da un lato, la distanza dal confine di un fondo

adiacente, stabilendo che di principio le costruzioni possono sorgere sul

confine solo se sono prive di aperture o, altrimenti, che devono rispettare una

distanza di almeno m 1.50. Dall'altro, fissa le distanze da altri edifici in

modo che, ove non sorgano in contiguità (cfr. anche art. 8 cpv. 2.1 e 40 NAPR,

che non la vieta), mantengano un distacco di almeno 4 o 3 m, a dipendenza che abbiano

o meno delle aperture.

La disposizione, come ben si evince dal suo testo, si applica a tutte le

costruzioni. In assenza di un'esplicita limitazione del campo d'applicazione

delle prescrizioni sulle distanze a determinate categorie d'intervento, se ne

deve dedurre che esse si applichino a tutti gli interventi edilizi che

interessano la zona del nucleo (cfr. STA 52.1997.97 citata consid. 2).

Per mitigare la relativa rigidità di quest'ordinamento e risolvere particolari

problemi posti dalle contingenze locali, il legislatore comunale ha comunque

accordato al Municipio la facoltà di autorizzare distanze inferiori in deroga

(art. 8 cpv. 2.4.2 NAPR) in casi eccezionali - per la salvaguardia degli

allineamenti in particolare -, a condizione però che non

risultino lesi gli interessi dei terzi, segnatamente quelli dei vicini (cfr.,

in senso analogo, STA 52.1997.97 citata consid. 2). Possibilità, questa, che

appare invero rafforzata anche dalla prerogativa, data al Municipio dall'art.

40.

NAPR, di imporre la contiguità o l'edificazione sul confine (per la

conservazione omogenea dei caratteri morfologici ambientali, cpv. 3). In caso

di deroghe, il Municipio è quindi in particolare chiamato a soppesare l'interesse

al completamento del tessuto edilizio mediante un nuovo ingombro inquadrato

correttamente a salvaguardia degli allineamenti rispetto a quello dei terzi all'osservanza

delle distanze tra edifici e da confine.

3.4

Considerato che nel nucleo di vecchia formazione fa stato, come appena

visto, il principio secondo cui vanno mantenuti gli allineamenti storici degli

edifici circostanti (art. 40 cpv. 5 NAPR) e che quest'ultimo si estrinseca in

special modo negli schieramenti degli edifici lungo vie e piazze, inapplicabile

in questa zona risulta l'ordinamento generale sulle distanze verso le strade

retto dall'art. 8 cpv. 3 NAPR (che prevede tra l'altro una distanza minima di 3

m dai percorsi pedonali). Nulla permette di ritenere che questa norma generale

prevalga sul regime speciale dell'art. 40 NAPR, improntato come detto alla

tutela della trama del nucleo storico, che in generale si è per lo più

sviluppato con corpi di fabbrica giustapposti lungo i percorsi e le piazze

(cfr., in senso analogo, STA 52.2014.287 del 10 dicembre 2015 consid. 4.1,

confermata da STF 1C_35/2016 del 19 maggio 2016). Situazione, questa, peraltro

notoriamente comune a molti nuclei ticinesi (cfr. STA 52.2014.287 citata consid.

4.

; Linee guida cantonali, Interventi nei nuclei storici, febbraio 2016, pag.

21). In questo contesto, nulla impone insomma di esigere una distanza di 3 m

dalle vie (o Strecie) interne al nucleo. Né richiede di applicare ai

percorsi pedonali la distanza minima (m 1.50) da confine verso i fondi

adiacenti (art. 8 cpv. 2.4.1 NAPR). Non vi è del resto alcun interesse pubblico

o privato che imponga una diversa interpretazione. Verso edifici di terzi,

anche dirimpettai, rimane infatti comunque applicabile la disciplina dell'art.

8.

cpv. 2.4 NAPR. In quanto volte ad assicurare la salubrità (soleggiamento e

aereazione naturale) e la sicurezza delle costruzioni, le distanze tra edifici

si applicano anche se i fabbricati sono separati da un'area intermedia (quale

un vicolo, cfr. STA 52.1997.246 del 10 novembre 1997 consid. 3.1). Restano

evidentemente riservate le facoltà di deroga (supra consid. 3.3).

4.

4.1. In

concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede di ristrutturare in

larga misura i due blocchi (A e B) del rustico agricolo esistente,

trasformandoli in due appartamenti. Secondo i piani, saranno essenzialmente

mantenuti i muri perimetrali, mentre sarà rifatto tutto il resto (interno,

serramenti e tetto). Il blocco a nord (B) sarà inoltre innalzato fino a circa 1

m (cfr. sezioni B-B e C-C) e ampliato con un nuovo corpo (C), che con uno

zoccolo (t) si allunga verso via __________.

SCHEMA

L'intervento non è propriamente riconducibile a una ricostruzione, per

cui s'intende generalmente la riedificazione (o sostituzione di parti

principali), senza ampliamenti, di un'opera edilizia sostanzialmente identica

dal profilo dell'ubicazione, della foggia, della destinazione e delle

dimensioni, a una costruzione preesistente, distrutta o demolita (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II ed.,

Cadenazzo 1996, n. 643 ad art. 1 LE). Tale qualifica non è comunque decisiva

poiché - scostandosi dal concetto tradizionale di ricostruzione - l'art. 40

NAPR permette anche di abbinare la ricostruzione di uno stabile a una

trasformazione, ovvero a un ampliamento (cpv. 5) e un cambiamento totale di

destinazione (cpv. 6 lett. m), ossia a interventi che, per la loro portata,

sono assimilabili a una costruzione ex novo.

4.2

Ferma questa premessa, non vi è dubbio che l'intervento in questione

richiami l'osservanza delle distanze sancite dall'art. 8 cpv. 2.4.1 NAPR, che

come detto si applica a tutti gli interventi (ricostruzioni, ampliamenti,

ecc.). Sennonché, diversamente da quanto concluso dal Governo, è evidente che

il progetto non le rispetta. Nella misura in cui dista solo m 3.10 dall'edificio

dei ricorrenti (facciata ovest), il blocco B continua infatti a disattendere la

distanza minima di 4 m verso edifici con aperture. Analoga conclusione vale per

lo zoccolo (t) della parte ampliata (C) alto fino a ca. m 2.20 (incluso

il parapetto), che dista solo 3 m dall'edificio sulla part. __________.

Contrariamente a quanto assunto dalle precedenti istanze, tale zoccolo o

avancorpo - che ingloba un vano coperto (con una scala che conduce al piano

cantina) ed è sormontato da una terrazza (PT) - non è un'opera sotterranea

(alta meno di m 1.50, art. 42 RLE), né tanto meno un semplice muro. Al

contrario, è una vera e propria parte di costruzione che chiama distanza. Anche

da questo profilo, il progetto disattende dunque l'art. 8 cpv. 2.4.1 NAPR.

La condizione posta dal Governo - che applicando impropriamente l'art. 9 cpv. 2

NAPR relativo ai muri di cinta ha esatto l'abbassamento del muro perimetrale dello

zoccolo (verso via ai __________) fino al raggiungimento dell'altezza

massima di m 1.5 compresa l'altezza del parapetto - non è invece atta a

rimuovere la difformità. Basta un colpo d'occhio alla sezione C-C per

rendersene conto: una tale condizione non è nemmeno attuabile, poiché non

risolve il problema della soletta (quota +0.50) che sorregge (la quale non può

all'evidenza essere abbassata, senza tra l'altro incidere sull'accessibilità e

sulla configurazione del piano cantina).

4.3

Resta da chiedersi se e in che misura il progetto possa beneficiare di una

deroga alle distanze tra edifici in base all'art. 8 cpv. 2.4.2 NAPR. Le

precedenti istanze non si sono invero compiutamente e correttamente chinate su

questo aspetto, limitandosi a ritenere - a torto - che l'art. 8 cpv. 2.4.1 NAPR

non fosse applicabile né agli interventi al volume esistente (B), né allo

zoccolo o avancorpo (t). Non hanno quindi esaminato se una tale deroga

potesse essere concessa, in particolare per la salvaguardia degli allineamenti.

La questione non impone un rinvio degli atti all'istanza inferiore per

nuova decisione poiché - come si vedrà qui di seguito - il progetto, e in

particolare per quanto riguarda il corpo aggiunto (C), non segue all'evidenza

alcun allineamento, sia che si provi a ricercarlo negli edifici circostanti,

sia nel rapporto con l'area pubblica.

4.4

Verso via __________, il progetto è stato impostato in modo che la parte

ampliata a nord (C) - fatto salvo il suo zoccolo (t) - rispettasse la

distanza da confine di m 1.50. La sua facciata est non si allinea quindi al

fronte stradale del volume contiguo B (ma invero nemmeno a quello più arretrato

del blocco A e dell'edificio sulla part. __________).

Sul lato opposto, il prospetto ovest del corpo C non corre lungo la retta della

facciata ovest del blocco (B) che amplia, a confine con la __________ (part.

__________), rispetto a cui è arretrata di m 0.70, così come anche precisano i

resistenti. Tale ubicazione, come ben si evince dai piani, è dettata dall'entità

dell'ampliamento e dalla conseguente necessità di far rientrare lo spigolo

nord-ovest del corpo C nella distanza minima di 10 m dal bosco (che si sviluppa

più a monte; cfr. piante agli atti). Non procede quindi da alcuna scelta di

rispettare un disegno urbanistico secondo degli allineamenti.

Il Municipio non ha rilevato questi aspetti, con i quali non si è confrontato,

partendo dapprima dall'assunto che al progetto (corpo C) tornasse applicabile

la distanza minima di 3 m dalle strade pedonali (cfr. licenza edilizia), poi -

senza invero fornire particolari spiegazioni - quella di m 1.50 verso i fondi

adiacenti secondo l'art. 8 cpv. 2.4.1 NAPR (cfr. risposta al Governo). Ipotesi,

questa, che ha pedissequamente seguito anche l'Esecutivo cantonale, confermando

a sua volta le deroghe concesse per queste distanze. A torto, poiché gli

edifici e i loro ampliamenti non sono tenuti a rispettare né l'una, né l'altra,

ma semmai a seguire gli allineamenti. Ciò che in concreto - a dispetto di

quanto genericamente accennato dai resistenti e dal Governo (per la “deroga”

sul lato ovest) - non è oggettivamente dato di vedere come si verifichi. Da

questo profilo, poco conta invece che il Municipio abbia comunque ritenuto che il

volume aggiunto si integrasse in maniera adeguata dal profilo

estetico-architettonico alle preesistenze. Altrettanto irrilevante è che

anche l'UNP abbia giudicato positivamente il progetto in base alla clausola

estetica di diritto cantonale (art. 104 cpv. 2 LST, indicando tra l'altro in

modo generico che a livello paesaggistico le costruzioni si adattano alla

particolare morfologia del luogo, formando fra loro delle situazioni spaziali

di qualità). Nemmeno l'autorità cantonale - nell'ambito della verifica del

rispetto del principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio - può

peraltro fare astrazione dalle regole e dai canoni estetici prescritti dalle

norme di diritto comunale (cfr. STA 52.2012.259 del 14 febbraio 2014, in: RtiD

II-2014 n. 13 consid. 4.2).

4.5

In conclusione - pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova

questo Tribunale nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di

diritto comunale autonomo (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4; RtiD I-2013 n. 44

consid. 2.3 e rimandi) - non si può ritenere che il progetto, e in particolar

modo per quanto concerne il corpo C, segua degli allineamenti. Anche se sorge a

confine, lo zoccolo (t) del corpo C non è suscettibile di giustificare una

deroga alla distanza tra edifici (art. 8 cpv. 2.4.2 NAPR), perché non si può

ragionevolmente affermare che l'intervento - valutato nel suo complesso - sia

impostato a salvaguardia degli allineamenti. Né che sussiste un

interesse prevalente a quello dei vicini all'osservanza delle distanze tra

edifici.

5.

Giova infine

osservare che non potrebbero portare ad altra conclusione gli art. 66 LST e 86

RLst. Il rustico agricolo esistente, nella misura in cui dista meno di 4 m

dalla casa dei ricorrenti, dovrebbe di per sé essere trattato come edificio

esistente in contrasto con l'art. 8 cpv. 2.4.1 NAPR. Il progetto non rimuove il

difetto, ma lo ripropone e aggrava. Da questo profilo - posto che lo stabile

come da progetto non può essere reso conforme al diritto nemmeno con una deroga

(art. 8 cpv. 2.4.2 NAPR) - è escluso che il ricorrente possa dedurre qualcosa a

suo favore dalle suddette norme. Da un lato, perché gli art. 66 LST e 86 RLst

non consentono trasformazioni di natura sostanziale, assimilabili a costruzioni

ex novo, quale deve essere considerato il rifacimento del rustico, con

cambiamento totale di destinazione e ampliamento. Dall'altro, perché tali

disposizioni non permettono in ogni caso di avallare interventi che aggravano o

consolidano i momenti di contrasto esistenti (cfr., al riguardo, fra le tante:

STA 52.2017.273 del 4 settembre 2018 consid. 2, 52.2016.62 del 16 dicembre 2016

consid. 4 e rimandi).

6.

Stante quanto

precede, considerato che la controversa licenza edilizia non risulta conforme

al diritto già per i difetti sin qui illustrati, il giudizio impugnato deve

essere annullato, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori censure

(quali il rispetto dei criteri costruttivi) sollevate dagli insorgenti.

7.

7.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque accolti, annullando

la contestata licenza e la decisione governativa che la conferma, siccome

lesive del diritto.

7.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dei resistenti CO 1 e CO 2, secondo soccombenza, i quali rifonderanno

inoltre ai ricorrenti, assistiti da un legale, adeguate ripetibili per entrambe

le istanze. Il Comune non deve contribuire al pagamento degli oneri

processuali, essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per

tutelare suoi interessi pecuniari (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente

non quale unico antagonista (cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza, sono annullate:

1.1

la decisione del 28 febbraio 2018

(n. 882) del Consiglio di Stato;

1.2

la licenza edilizia del 24 agosto

2016.

rilasciata dal Municipio di Cademario a CO 1 e CO 2.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, i quali sono inoltre

tenuti a rifondere a RI 1 e RI 2 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera