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Decisione

52.2018.196

Notifica all'estero di un documento ufficiale - computo del termine

17 ottobre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 4 agosto

2017 il cittadino italiano RI 1 (1972) ha chiesto alla Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso per

frontalieri "G" UE/AELS per poter svolgere un'attività lucrativa in

Svizzera.

Tale richiesta è stata respinta mediante decisione del 15 dicembre 2017 per

motivi di ordine pubblico. L'autorità di prime cure, dopo avere rilevato dal

certificato del casellario giudiziale italiano in suo possesso che l'istante era

stato a più riprese condannato nel suo Paese d'origine, ha ritenuto che

sussistessero sufficienti motivi per negargli il rilascio dell'autorizzazione

richiesta.

B. a. Il 17 gennaio

2018 RI 1 ha impugnato detta decisione davanti al Consiglio di Stato,

chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso in questione.

b. Preso atto del gravame, in virtù degli art. 11 della legge di applicazione

alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

(LALPS; RL 143.100) e 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), con

decisione del 18 gennaio 2018 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato

gli ha fissato un termine di 10 giorni dalla sua ricezione per prestare

l'anticipo delle presunte spese processuali, stabilito in fr. 600.-. L'ordine,

inviato tramite raccomandata al luogo di residenza del ricorrente in via

Bascaletta 9 a Osmate, in provincia di Varese (I), era assortito della comminatoria

dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento nel termine

assegnato.

Dopo un tentativo infruttuso di notifica di detto invio, avvenuto il 25 gennaio

2018, lo stesso è quindi giunto all'ufficio postale di __________, sempre in

provincia di __________, dove è rimasto in giacenza

fino al 27 febbraio 2018. Dopo di che è stato retrocesso al mittente.

C. Con decisione del

28 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di

RI 1, a causa del mancato versamento dell'anticipo entro il termine che gli era

stato assegnato.

Il Governo, ritenuto come l'invio contenente

tale ordine fosse stato respinto il 25 gennaio 2018, ha concluso che in virtù

di un principio generale riconosciuto dalla giurisprudenza svizzera, il

medesimo andava considerato notificato il settimo giorno successivo a tale data.

Ne ha quindi dedotto che il termine per versare l'anticipo richiesto fosse

scaduto infruttuoso il 5 febbraio 2018.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento. Sostiene di non avere mai respinto la raccomandata che

gli era stata inviata dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. Afferma che il giorno in cui il postino ha cercato di

consegnargliela egli non si trovava a casa per cui gli è stato lasciato il

relativo avviso di ritiro che però o è finito per inavvertenza nella spazzatura

insieme ai volantini pubblicitari oppure non è stato correttamente inserito

nella bucalettere, circostanze, queste, che in entrambe le ipotesi gli hanno impedito

di venire a conoscenza dell'ordine di pagamento che gli era stato impartito dal

Governo cantonale.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza

formulare particolari osservazioni.

F. In sede di

replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e

domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv.

Considerandi

2.

LALPS.

Il gravame, tempestivo giusta l'art.

68.

cpv. 1 LPAmm e presentato da una persona

senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1

LPAmm).

2.

2.1. Secondo

costante prassi, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quale può ad

esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione amministrativa,

costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale contraria o

consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via

diplomatica o consolare (DTF 143 III 28 consid. 2.2.1, 136 V 295 consid. 5.1, 124 V 47 consid. 3a), a meno che non riguardi

una comunicazione meramente informativa senza effetti giuridici, che in tal

caso può essere notificata direttamente per posta (DTF 136 V 295 consid. 5.1 e le referenze ivi

citate). Il mancato rispetto di questi

principi comporta una violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi, del diritto

internazionale pubblico (DTF 136 V 295 consid. 5.1, 124 V 47 consid. 3b; STF 2C_408/2016 del

19.

giugno 2017 consid. 2.2,1C_236/2016 del 15 novembre 2016 consid. 3,

2A.49/1992 del 26 novembre 1992 consid. 2b, parzialmente pubblicata in RDAT

I-1993 n. 68; messaggio del Consiglio federale

del 30 agosto 2017 concernente l'approvazione e l'attuazione delle convenzioni

n. 94 e 100 del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera,

FF 2017 5061 segg. p.to 1.2.1; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog,

Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des

Kantons Bern, Berna 1997, n. 15 seg. ad art. 10).

2.2

Un atto è segnatamente qualificabile quale atto

ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di un compito statale. Per

la definizione di atto d'imperio non è per contro necessario che la sua

notifica produca un pregiudizio immediato per il suo destinatario (DTF 136 V 295 consid. 5.2; parere della

Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001]

n. 71 pag. 761; STA 52.2016.438 – 440 del 5 aprile 2018). Effetti giuridici

esplicano ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminatoria

di perenzione in caso di sua mancata osservanza (parere della Direzione del

diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri,

in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368).

La notifica irregolare di un atto

amministrativo all'estero non può cagionare pregiudizio al suo destinatario;

senza notifica l'interessato non ha conoscenza del suo contenuto e non può

prendere i provvedimenti necessari; la notifica è pertanto indispensabile (DTF 136 V 295 consid. 5.3, 124 V 47 consid. 3a; Yves Donzallaz,

La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 25, 141, 188 e 1115).

2.3

Secondo la giurisprudenza relativa

all'intimazione di decisioni in bucalettere o in casella postale - alla quale

in concreto si è richiamato il Consiglio di Stato nel giudizio qui impugnato e

che è oggi almeno in parte codificata nell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm - un invio raccomandato che non ha potuto essere

consegnato è invece considerato notificato il settimo giorno dopo il primo tentativo

di consegna infruttuoso, sempre che nell'occasione sia stato emesso il relativo

invito di ritiro; detta finzione presuppone comunque il sussistere di una

procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 pag. 227 seg., 130 III 396 consid. 1.2.3 pag. 399; STF

2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015

consid. 4.3.2).

3.

3.1. Nella

fattispecie in esame, il Consiglio di Stato, emanando il qui contestato

giudizio di irricevibilità, non si è minimamente posto la questione di sapere

se il suo Servizio dei ricorsi avesse nell'occasione rispettato i principi

validi in materia di notificazione di atti ufficiali su suolo straniero. Per

cui, applicando la giurisprudenza relativa all'intimazione di decisioni in bucalettere

o in casella postale, ha ritenuto che, al più tardi sette giorni dopo il primo

tentativo di consegna infruttuoso al domicilio del ricorrente, l'invio con cui era

stato fatto ordine a quest'ultimo di versare l'anticipo delle presunte spese

processuali fosse da considerare validamente recapitato.

3.2

Sennonché, il ragionamento sviluppato dall'istanza precedente e posto alla

base del giudizio qui impugnato non può essere condiviso.

Innanzitutto occorre considerare che, come

emerge dalla documentazione agli atti (e contrariamente a quanto assunto dal

Consiglio di Stato), il 25 gennaio 2018 ha avuto luogo un tentativo infruttuoso

di notifica all'insorgente della raccomandata 18 gennaio 2018 a lui

indirizzata, dopo di che tale missiva è stata trattenuta in giacenza dall'ufficio

postale di __________. Per cui, qualora si volessero applicare, come ha fatto

il Governo, alla presente fattispecie i principi del diritto svizzero relativi

alla notifica di atti giudiziari in bucalettere o in casella postale, si

dovrebbe concludere che la suddetta raccomandata è stata notificata all'insorgente

il 1° febbraio 2018, di modo che il termine di 10 giorni per effettuare il

pagamento sarebbe scaduto non il 5 febbraio, come indicato dall'Esecutivo

cantonale, bensì il 12 febbraio 2018, essendo l'11 una domenica.

Fatta questa precisazione, va comunque detto che nel caso concreto la questione

non si pone in questi termini. Occorre in effetti rilevare che tra la Svizzera

e l'Italia non sussiste alcun trattato che disciplina la notifica di atti

amministrativi in materia di polizia degli stranieri. Come già precisato dal Tribunale

federale, né il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la

Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), né il relativo

Protocollo (RS 0.142.114.541.1) sono

applicabili (cfr. RDAT I-1993 n. 68 consid. 2b). Ma non solo. Allo stato

attuale delle cose si deve considerare che la Svizzera non è legata da alcun

trattato internazionale con l'Italia o con altri Stati, che consenta alle sue

autorità, federali o cantonali, di notificare direttamente al domicilio estero

di una parte degli atti giudiziari in materia di diritto amministrativo (la

situazione dovrebbe cambiare prossimamente, visto che le Camere federali hanno

recentemente deciso di approvare la Convenzione europea sulla notificazione all'estero

dei documenti in materia amministrativa). Di conseguenza, dal momento che la

decisione 18 gennaio 2018 con la quale il Servizio dei ricorsi del Consiglio di

Stato aveva fissato a RI 1 un termine di 10 giorni per prestare l'anticipo

delle presunte spese processuali relative al procedimento ricorsuale da lui

promosso, va senz'altro considerata alla stregua di un atto ufficiale nel senso

esposto al consid. 2.2, la sua notifica diretta presso il domicilio estero dell'interessato

risulta lesiva del diritto pubblico internazionale svizzero. Nella misura in

cui dalla notifica difettosa di una decisione non può derivare alcun danno alle

parti, il presente gravame deve dunque essere accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato. Gli atti vanno

retrocessi al Consiglio di Stato affinché chieda nuovamente al ricorrente

di versare l'anticipo per le presunte spese processuali, notificandogli la

relativa decisione presso il recapito in Svizzera che egli ha nel frattempo

designato (art. 11 cpv. 3 LPAmm), su invito di questo Tribunale.

4.

Visto l'esito, non si prelevano né

tasse, né spese. Al ricorrente va restituita la somma di fr. 600.- versata a

titolo di anticipo in questa sede.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione del 28 febbraio 2018 (n. 903) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti sono retrocessi al

Consiglio di Stato affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2.

Non si

prelevano né tasse, né spese. Al ricorrente va restituita la somma di fr. 600.-

versata a titolo d'anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera

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