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Decisione

52.2018.199

Ordine di presentare una domanda di costruzione in santoria. Decisione di rinvio

8 giugno 2021Italiano23 min

le loro domande di giudizio, che implicherebbero anche una correzione degli oneri

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.199

Lugano

8

giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo

sul ricorso del 24 aprile 2018 di

RI

2 e RI 1

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 7 marzo 2018 (n. 1058) del Governo

che ha:

-

respinto il loro ricorso contro

la risoluzione del 31 gennaio 2017 con cui il Municipio di Breggia ha

ordinato loro di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per la

sistemazione esterna (muro di sostegno; part. __________ RFP);

-

accolto ai sensi dei

considerandi il gravame di CO 1 avverso la decisione del 17 maggio 2017 con

cui lo stesso Municipio ha rilasciato ai ricorrenti la licenza edilizia a

posteriori per la sistemazione del giardino (part. __________ e __________),

che ha annullato rinviando gli atti all'Esecutivo locale;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1e RI 2 sono

comproprietari di due fondi (part. __________ e __________ RFP; in precedenza:

part. __________ RFP) situati a __________, nel comune di Breggia. Il fondo a

monte (part. __________), contraddistinto da un vasto pendio prativo,

appartiene alla zona per residenze primarie (RP). Quello più a valle, su cui

insiste un complesso di edifici, è inserito in zona nucleo di villaggio (NV).

B. a. Con domanda di

costruzione del 30 maggio 2012, i predetti hanno chiesto al Municipio il

permesso per ristrutturare e ampliare il complesso al fine di ricavare uno

stabile di tre appartamenti. A monte della palazzina residenziale, il progetto

prevedeva di realizzare un terrapieno con sei posteggi scoperti (delimitati da

parapetti), serviti da ovest da una nuova strada privata. Scendendo sul fianco

est, era prevista un'ulteriore sistemazione a terrazzi fruibile dagli

appartamenti, in particolare con un terrapieno sorretto da un muro a "L"

alto tra m 1.30 e 2.70, di cui si dirà meglio più avanti (cfr. infra

consid. 3).

b. Raccolto l'avviso

favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 80213), il

5 ottobre 2012 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia limitatamente

alla ristrutturazione e all'ampliamento dello stabile. L'ha per contro

rifiutata per la realizzazione della strada d'accesso e la formazione dei sei

nuovi posteggi (collegamenti verticali e muri di sostegno compresi), imponendo

il pagamento di un contributo sostitutivo.

c. Quest'ultima decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato il

23 gennaio 2013 e poi da questo Tribunale, che con sentenza del 7 maggio 2014

(n. 52.2013.70) ha respinto un ricorso dei proprietari RI 1.

C. Il 16 ottobre 2014 RI

2e RI 1 hanno inoltrato al Municipio una variante in forma di notifica - non

pubblicata - per modificare la finitura, da pietra naturale ad intonaco, delle

pareti dei muri della scala esterna a nord-ovest.

Raccolto un preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio

(UNP) - che ha riesaminato una condizione di licenza chiedente l'uso della

pietra per i muri esterni -, il 18 febbraio 2015 il Municipio ha avallato la

variante. Ha tuttavia domandato che la medesima finitura fosse attuata anche

per il muro di sostegno e di chiusura della corte creata con la

ristrutturazione sul lato est (spazio fruibile dall'appartamento al secondo

piano).

D. I proprietari hanno

successivamente proseguito e ultimato i lavori. Per quanto qui interessa, il

terreno sul fianco est dello stabile è stato sistemato con un terrapieno

sorretto da un muro in calcestruzzo a "L" meno profondo, ma alto più

di 3 m. Sul suo prolungo è stato inoltre eretto un muro a scogliera, che piega

verso il fondo sottostante (part. __________), appartenente a CO 1. Sono

inoltre state posate diverse cinte e una parte del fondo verso il confine est è

stata sistemata a balze (con pali di legno).

E. a. Il 30 giugno 2015, RI

2e RI 1 hanno inoltrato al Municipio una notifica di variante chiedendo il

permesso a posteriori solo per una parte delle predette opere di sistemazione

esterna (muro a scogliera, recinzioni e balze), oltre che per dei lavori di

ristrutturazione al subalterno D.

b. Raccolto un preavviso favorevole dell'UNP, il 21 ottobre 2015 il Municipio

ha rilasciato il permesso richiesto alla condizione che il muro in

calcestruzzo a delimitazione della corte e di sostegno del terreno retrostante

l'immobile eseguito in calcestruzzo armato sia rivestito in pietra o

intonacato al naturale.

c. Adito dall'opponente CO 1, il 6 aprile 2016 il Governo ha tuttavia annullato

tale decisione. Ha essenzialmente ritenuto che la domanda fosse carente e non

permettesse di comprendere l'estensione di tutte le opere effettivamente

eseguite. Ha pure considerato inammissibile la condizione riferita al muro in

calcestruzzo, siccome non incluso nella notifica.

F. a. Dopo

vicissitudini che non occorre rievocare, richiamato il predetto giudizio

governativo, il 31 gennaio 2017 il Municipio ha ordinato a RI 2RI 1 di

presentare una domanda di costruzione a posteriori per la sistemazione esterna

realizzata sul fondo (disp. n. 1), comprensiva del predetto muro di recente

intonacatura che non era stato

indicato nei piani della domanda

di costruzione originale (disp. n. 2).

b. Contro quest'ultimo punto, i destinatari dell'ordine sono insorti davanti al

Governo, chiedendone l'annullamento (ricorso a).

G. a. Nel frattempo, nel

marzo 2017 i proprietari RI 1 hanno presentato una nuova domanda di costruzione,

con cui si sono limitati a richiedere il permesso a posteriori per le medesime opere

della precedente notifica (muro a scogliera, recinzioni e balze), indicando le

altre - e in particolare il muro in calcestruzzo alto più di 3 m con il

terrapieno retrostante - come già approvate con la licenza edilizia del 2012.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro nuovamente suscitato

l'opposizione del vicino CO 1.

c. Fatto proprio l'avviso dipartimentale (n. 100796), il 17 maggio 2017 il

Municipio ha rilasciato il permesso, subordinandolo tra l'altro alla condizione

(dettata dall'UNP) di rivestire in pietra i muri in cemento e respingendo l'opposizione.

d. Quest'ultima risoluzione è stata impugnata davanti al Governo sia CO 1

(ricorso b), che dai proprietari RI 1 (limitatamente alla predetta condizione;

ricorso c).

H. Con un unico giudizio

del 7 marzo 2018, l'Esecutivo cantonale ha evaso i tre gravami di cui si è

detto. In particolare ha:

1.

respinto l'impugnativa (a) di RI 2

e RI 1, confermando l'ordine di presentare la domanda di costruzione a

posteriori (riguardante anche il muro in calcestruzzo intonacato);

2.

accolto ai sensi dei considerandi quello (b) di CO 1 contro la

licenza edilizia del 17 maggio 2017, che ha annullato rinviando gli atti al

Municipio affinché - richiesti i piani e le informazioni mancanti (segnatamente

le sezioni trasversali e il profilo longitudinale anche del citato muro con il

terrapieno retrostante), raccolto un nuovo avviso cantonale e sentito l'opponente

- si pronunciasse nuovamente sulla domanda, esaminando gli aspetti di sua

competenza;

3.

stralciato da ruoli, in quanto

privo d'oggetto, il ricorso (c) dei proprietari contro la condizione della predetta

licenza edilizia.

Il Governo ha (1)

anzitutto tutelato il contestato ordine di presentare una domanda in sanatoria,

a cui i ricorrenti non avevano dato seguito, visto che non tutte le opere

realizzate erano oggetto della loro domanda del marzo 2017, e in particolare il

muro in calcestruzzo con il retrostante terrapieno (sommariamente indicato in

verde come già approvato). Sebbene il progetto originale indicasse

approssimativamente simili opere, il Governo ha in sostanza considerato che le

stesse non erano state autorizzate con la licenza edilizia del 5 ottobre 2012

(ritenendo in tale contesto irrilevante il successivo scritto del Municipio del

18 febbraio 2015). Anche se le avesse approvate, ha aggiunto, non si potrebbe

affermare che il permesso copra le opere eseguite.

(2) Dopo aver ribadito le lacune della domanda di costruzione del 2017 (che

avrebbe dovuto contemplare anche il predetto muro con la relativa sistemazione

del terreno), il Governo ha in ogni caso rilevato che il Municipio non aveva

esaminato la conformità degli interventi con le norme d'attuazione del piano

regolatore (e in particolare con gli art. 7 e 32 cifra 4 NAPR): ha quindi

escluso di poter confermare il permesso a posteriori del 17 maggio 2017,

rinviando gli atti al Municipio come sopra indicato.

Infine (3), alla luce di tale esito, ha ritenuto privo d'oggetto il gravame dei

proprietari contro la condizione della licenza annullata; ha però tenuto conto,

a livello di ripartizione degli oneri processuali, del suo presumibile esito (e

meglio che il ricorso sarebbe verosimilmente stato accolto, visto che la

clausola si riferiva a un'opera non oggetto della domanda di costruzione).

Fatti

I. RI 2e RI 1 impugnano ora

tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia

annullato e così riformato:

- il ricorso (a) è accolto e il punto n. 2 del

dispositivo della decisione del 31 gennaio 2017 del Municipio è annullato;

- il ricorso (b) è parzialmente accolto e gli atti

sono rinviati al Municipio per completamento della domanda e nuova pronuncia ai

sensi dei considerandi (con l'esclusione del muro oggetto del punto n. 2 della

decisione 31 gennaio 2017).

Postulano inoltre la

riforma del giudizio su tasse e ripetibili e, preliminarmente, la concessione

dell'effetto sospensivo.

Ripercorsi i fatti, i ricorrenti contestano in sostanza nuovamente che il muro

in calcestruzzo con il terrapieno retrostante non sia stato approvato nel 2012

insieme alla ristrutturazione con l'ampliamento del complesso residenziale. Il

diniego del permesso, affermano, si sarebbe riferito solo alle opere a monte,

connesse con la strada e i posteggi. Non anche a quelle sul fianco est. Lo

confermerebbe pure lo scritto del 18 febbraio 2015 (con cui il Municipio

avrebbe chiesto loro di intonacare tale muro), a cui si sarebbero attenuti.

Negano pertanto che occorra un permesso in sanatoria per tale manufatto. Da cui

le loro domande di giudizio, che implicherebbero anche una correzione degli oneri

processuali, in funzione del diverso esito dei ricorsi.

J. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione e il Municipio si riconferma nelle

rispettive posizioni, mentre CO 1 chiede che il ricorso sia respinto, con

argomenti di cui si dirà per quanto occorre in appresso.

K. Con la replica e le

dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive

conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi di cui si

riferirà, se del caso, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e

45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è

la legittimazione attiva degli insorgenti, personalmente e direttamente toccati

dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 21 cpv. 2 e 45 LE; art. 65

cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Resta

nondimeno da verificare se il ricorso sia ricevibile avuto riguardo alla natura

della decisione.

1.2. Come visto, la presente lite ha per oggetto (1) la conferma del Governo

dell'ordine di presentare una nuova domanda di costruzione a posteriori per la

sistemazione esterna con il muro in calcestruzzo e (2) la pronuncia con cui ha

annullato la licenza edilizia in sanatoria, rinviando gli atti al Municipio per

nuova decisione, così come indicato in narrativa. Entrambe le determinazioni,

come si dirà in appresso, sono di natura incidentale.

Considerandi

2.

Ordine di

presentare una domanda di costruzione

2.1

L'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è una

decisione amministrativa, incoercibile, mediante la quale l'autorità, accertato

che una determinata opera edilizia non è sorretta da un valido permesso,

sollecita il proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua

conformità col diritto materiale concretamente applicabile. Anche nei casi

dubbi l'autorità è tenuta a esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio

della licenza edilizia a posteriori. Spesso è in effetti solo nell'ambito di

una valutazione più approfondita, come quella derivante dall'esame di una

domanda di costruzione, che è possibile cogliere le implicazioni giuridiche di

una determinata costruzione o utilizzazione (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid.

1.2.2; RDAT I-1994 n. 58 consid. 2c; STA 52.2017.469 del 12 ottobre 2018

consid. 2.1, 52.2012.473 del 25 novembre 2013 consid. 3.2) e stabilire se l'intervento

in questione necessiti concretamente di un'autorizzazione (cfr. STA 52.2017.469

citata consid. 2.1 e rinvii).

2.2

Anche se non mette

fine alla procedura, per prassi costante già sviluppata

in applicazione dell'art. 44 della previgente legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'ordine di

presentare una domanda in sanatoria era considerato alla stregua di un

provvedimento impugnabile, nella misura in cui presuppone e sottintende

l'accertamento dell'inesistenza di un valido titolo che autorizzi l'opera

edilizia in quanto tale, rispettivamente la sua utilizzazione (destinazione). Tale prassi è stata tuttavia recentemente

rivista dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2018.545 del 13 ottobre

2020.

consid. 3 e 5, pubblicata in RtiD I-2021 n. 12), il quale, pronunciandosi

su un'ingiunzione di presentare una domanda di costruzione a posteriori per la

trasformazione di un piano cantina in appartamento - richiamata anche la

giurisprudenza del Tribunale federale in materia - ha rilevato come tale ordine

non risolvesse definitivamente la questione a sapere se fossero o meno realizzati

gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia rispettivamente

se quest'ultimo potesse o meno essere approvato (cfr. STF 1C_516/2019 del 22

ottobre 2019 consid. 4 e 5.3, 1C_354/2011 del 25 ottobre 2011 consid. 1.4.3). Ha

inoltre ricordato che - diversamente dalla prassi vigente sotto la vecchia

legge di procedura per le cause amministrative - in base alla LPAmm non sono

ora più considerate finali, ma incidentali, le decisioni che statuiscono su uno

o più punti litigiosi, ma non su tutti (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.1.3; STA

52.2018.206

del 3 settembre 2018, 52.2015.36 del 5 ottobre 2015 consid. 2,

52.2014.238

del 25 giugno 2015). Richiamato pure l'interesse ad una

congruente interpretazione del diritto processuale

federale e cantonale - e risolvendo un

quesito lasciato aperto (cfr. STA 52.2019.144 del 6 marzo 2020 consid. 2.3) -

questo Tribunale ha quindi modificato la propria prassi, per conformarla a

quella federale: l'ordine di presentare una domanda di costruzione va pertanto considerato

quale decisione incidentale, che non mette fine alla procedura edilizia, ma

implica unicamente l'esigenza di dare avvio ad una procedura formale che, con

la collaborazione del proprietario, permette di verificare compiutamente gli

aspetti di legittimità materiale degli interventi (cfr. STF 1C_516/2019 citata

consid. 4, 1C_294/2019 del 26 giugno 2019 consid. 3.2, 1C_354/2011 citata

consid. 1.4.3; STA 52.2018.545 citata consid. 3.3 e 5). Un tale provvedimento è

quindi impugnabile soltanto alle restrittive condizioni poste dall'art. 66 cpv.

2.

LPAmm (cfr. STA 52.2018.545 citata consid. 3.3 e 5).

2.3

Secondo quest'ultima norma, le decisioni pregiudiziali o

incidentali possono essere impugnate soltanto se:

a) possono provocare

al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o

b) l'accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

L'esistenza

di un pregiudizio irreparabile

ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a

LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla

natura dell'atto impugnato; di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia

un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento

della decisione impugnata; il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma

non basta che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno

svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura

(cfr. STA 52.2020.591 del 29 dicembre 2020, 52.2015.36 citata consid. 2.3.1, 52.2014.238

del 25 giugno 2015 e rimandi). L'art.

66.

cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando

in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il

procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore; richiede

inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della decisione consenta di

evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. STA 52.2020.591

citata, 52.2015.36 citata consid. 2.3.2, 52.2014.238 citata e rimandi).

2.4

In concreto, come visto, il Governo ha confermato l'ordine rivolto ai

ricorrenti di presentare una domanda di costruzione anche per il muro in

calcestruzzo con il terrapieno retrostante che essi hanno realizzato sul fianco

est del pendio.

Ora se da un lato è certo che tale pronuncia - alla luce della giurisprudenza

sopraesposta (consid. 2.2) - costituisce una decisione di natura incidentale

(che non conclude la procedura edilizia, ma l'avvia), dall'altro ci si potrebbe

chiedere se, nella fattispecie, non sia data almeno una delle condizioni di cui

all'art. 66 cpv. 2 LPAmm, segnatamente quella di cui alla lett. b. Se questo

Tribunale, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, ritenesse in

particolare che il controverso muro in calcestruzzo con la relativa

sistemazione del terreno sia già stata autorizzata (come pretendono i

ricorrenti), ciò permetterebbe in effetti di porre fine almeno a parte della lite,

evitando l'avvio di un'ulteriore procedura suscettibile di complicare e procrastinare

inutilmente la vertenza. La

questione può rimanere aperta dato che, su questo punto, il ricorso va comunque

respinto.

3.

3.1. Come accennato in narrativa, il

progetto edilizio del 2012 prevedeva di realizzare - a monte dell'edificio

- un terrazzamento (633.00 m/slm) con sei posteggi scoperti (delimitati

da parapetti), serviti a ovest da una nuova strada privata. Scendendo sul

fianco est del pendio, il terreno doveva essere sistemato con un ulteriore

terrapieno (631.60 m/slm), accessibile dall'appartamento al 2° livello e

sorretto da un muro a "L" lungo ca. 9 m. Secondo i piani, fatto salvo

un primo tratto (alto fino a m 2.70), tale muro avrebbe dovuto innalzarsi per ca.

m 1.30 (+ il parapetto di 1 m), arretrando leggermente da un muro esistente

(alto ca. m 1.40) che conteneva il pendio (cfr. viste sud-est e sud-ovest;

piano situazione e piante 1P e 2P). Ai suoi piedi, era indicato un altro

terrapieno (628.90 m/slm), che oltre il muro sottostante di chiusura di

una terrazza-corte (cfr. pianta PT), degradava in corrispondenza del fabbricato

sub D e il fondo part. __________.

SCHEMA (VISTA SUD-EST 2012)

SCHEMA (PIANO SITUAZIONE / PIANTE 1P - 2P 2012)

N

Contrariamente a quanto affermato dal Governo, occorre ritenere che tale

sistemazione esterna - deducibile in modo sufficientemente chiaro dai piani del

2012.

- è stata avallata con la licenza edilizia del 5 ottobre 2012. È ben vero

che tale decisione menzionava unicamente la ristrutturazione con l'ampliamento

dell'edificio. Non si può tuttavia ignorare che il contemporaneo diniego del

permesso si riferiva espressamente solo alla strada d'accesso e ai sei nuovi

posteggi, con i relativi collegamenti verticali e muri di sostegno (cfr.

dispositivo n. 1 e 2). Non anche a tutte le opere di sistemazione e degli spazi

esterni laterali, direttamente connessi all'edificio e indipendenti dai

parcheggi e dall'opera viaria a monte. Lo si deduce anzitutto dai piani

prodotti dal Municipio, sui quali è stata apposta l'etichetta che si limita a

indicare che non è approvata l'esecuzione dell'accesso veicolare e dei

relativi posteggi privati. Lo conferma anche, indirettamente, il giudizio del

7.

maggio 2014 di questo Tribunale (STA 52.2013.70 citata), che aveva tra

l'altro escluso che il diniego includesse le opere esterne a nord-ovest (scala

d'accesso agli appartamenti e relativi collegamenti con la zona retrostante l'immobile)

- considerati parte integrante del progetto approvato - confermando invece il

rifiuto di approvare le opere di sistemazione a

monte dell'edificio

(terrapieno, muri di sostegno, parapetti e scala d'accesso al posteggio),

giacché si trattava di interventi strettamente collegati - da un punto di

vista funzionale e costruttivo - alla realizzazione della strada e dei posteggi

(cfr. consid. 4.3).

Ne discende che i ricorrenti

potevano in buona fede ritenere approvati i predetti interventi di sistemazione

del terreno (incluso il muro a "L") previsti sul lato est, connessi

allo stabile e svincolati dagli stalli e dalla strada rifiutati. Tanto più che

di tali opere davano pure atto i piani approvati che essi hanno ancora

prodotto al Municipio nell'estate del 2013 per sbloccare i lavori

temporaneamente sospesi (cfr. scritto del 13 agosto 2013 dell'arch. __________

e piani allegati; cfr. pure decisione municipale del 28 agosto 2013 di revoca

del blocco lavori). Contrariamente a quanto indicato dal Governo, irrilevante è

invece il fatto che il Municipio non avesse riportato nella licenza edilizia

del 2012 tutte le condizioni dell'avviso cantonale (riferite segnatamente alle

finiture dei muri esterni e dei parapetti), visto che quest'ultimo ne è stato

comunque dichiarato parte integrante.

3.2

Sennonché i ricorrenti non si sono attenuti ai piani originali approvati.

Dagli atti emerge in particolare che essi hanno innalzato il muro in

calcestruzzo a "L" che sostiene il terrapieno fino a quasi m 3.10

(oltre il parapetto), sbancando apparentemente il pendio sottostante e

demolendo il citato muro esistente (cfr. piano allegato alla domanda a

posteriori del 2015, in cui ai suoi piedi è indicata una quota di m 628.58 m/slm).

Muro sul prolungo del quale essi hanno poi eretto il manufatto a scogliera, che

piega verso il fondo del vicino CO 1.

In queste circostanze non è quindi possibile affermare che la sistemazione

eseguita sia già stata approvata

con la licenza edilizia del 2012, come

pretendono gli insorgenti. Al contrario, v'è segnatamente da ritenere che anche

il contestato muro in calcestruzzo - così come concretamente realizzato - sia

tuttora sprovvisto di un permesso che l'autorizzi. Nulla muta al riguardo lo

scritto del 18 febbraio 2015 con cui il Municipio - nell'ambito della notifica

relativa al rivestimento con intonaco naturale del corpo scale a nord-ovest -

aveva domandato che la medesima finitura fosse attuata anche per il

muro di sostegno e di chiusura della corte creata con la ristrutturazione sul

lato est (spazio fruibile dall'appartamento al secondo piano). Al di là

dell'ambiguità di tale richiesta (che non è chiaro se si riferisca al muro che

sostiene il terrapieno accessibile dal 2° livello o a quello sottostante che

chiude la terrazza-corte, cfr. pianta PT e sezione C-C del 2012), in tale

indicazione non è in ogni caso ravvisabile un'autorizzazione a posteriori per

la sopraelevazione del muro in calcestruzzo e la relativa sistemazione del

terreno che i ricorrenti hanno attuato scostandosi dal permesso ricevuto.

3.3

Fermo quanto precede, e considerato che la procedura in sanatoria avviata

nel marzo 2017 è stata espressamente circoscritta al muro a scogliera, alle

recinzioni e alle balze formate su parte del fondo (cfr. piani) - come già

sottolineato dagli stessi ricorrenti (cfr. ad es. replica del 19 settembre 2017

al Governo) - non può che essere tutelato l'ordine di presentare una domanda di

costruzione a posteriori anche per il suddetto muro con la relativa

sistemazione del terreno. Va da sé che tale domanda (complementare) - che dovrà

evidentemente raffigurare compiutamente l'estensione delle opere in questione

(mediante piante, sezioni da cui si possa dedurre l'altezza e il livello del

terreno naturale, ecc.) - andrà trattata ed evasa congiuntamente con quella già

presentata, su cui il Municipio è chiamato a pronunciarsi nuovamente a seguito

del giudizio di rinvio del Governo (cfr. infra consid. 4). Va infine

puntualizzato che in tale ambito il Municipio potrà evidentemente verificare se

non vi siano altre opere - quali ad es. il lungo muro alto almeno m 1.50

presente più a monte (che la sezione A-A del marzo 2017 indica quale muro in

sasso completamento e sistemazione situazione esistente [quota 633.11

m/slm], ma che apparentemente non figurava nei piani del 2012, cfr. piano

situazione) o il muro e le scale eretti in corrispondenza del subalterno D

(indicati in verde nel pianta del marzo 2017) - che debbano parimenti essere

integrate nella procedura edilizia in sanatoria.

Stante quanto precede, su questo punto il ricorso risulta quindi infondato e

dev'essere pertanto respinto.

4.

Licenza edilizia

del 17 maggio 2017

4.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che rinvia

la causa per nuova decisione all'istanza inferiore è in linea di principio una

decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3; 135 V 141

consid. 1.1); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione

di fondo parziale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii; 133 V 477 consid.

4.2). Resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono

retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare

ad eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2;

135.

V 141 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a

questa prassi anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm (cfr. tra tante

STA 52.2020.591 citata, 52.2018.206 citata, 52.2015.36 citata consid. 2.3.1 e

riferimenti).

4.2

In concreto, il dispositivo della risoluzione impugnata che ha annullato

la licenza edilizia del 17 maggio 2017 rinviando gli atti al Municipio affinché

si pronunci di nuovo sulla domanda di costruzione del marzo 2017 (dopo aver

raccolto i piani e le informazioni mancanti anche per il citato muro con il

terrapieno retrostante ed aver esaminato la conformità delle opere con le NAPR),

costituisce un giudizio incidentale, che non pone fine alla lite, né dà

istruzioni vincolanti sull'esito della procedura, che resta aperto. Potrebbe

quindi essere impugnato solo alle condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm

(cfr. supra consid. 2.3). I ricorrenti non chiedono invero l'annullamento

di tale giudizio, ma solo che sia riformato nel senso di escludere il

controverso muro (sempre perché a loro dire già autorizzato).

Da questo profilo il giudizio non fonda tuttavia alcun pregiudizio irreparabile

(art. 66 cpv. 2 lett. LPAmm); nemmeno i ricorrenti lo pretendono. Inoltre - a

seguito di quanto appena considerato per l'ordine di presentare la domanda di

costruzione (consid. 3) - è da escludere che questo Tribunale potrebbe rendere

ora una decisione finale, che permetta in particolare di evitare una procedura

defatigatoria o dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). E ciò ove solo si

consideri che gli accertamenti chiesti dal Governo appaiono a ben vedere

superflui, poiché - come indicato dallo stesso Esecutivo cantonale - non tanto

oggetto della domanda del marzo 2017, ma piuttosto di quella (complementare)

che i ricorrenti devono ancora inoltrare (supra consid. 3.3). Domanda,

quest'ultima, che come detto il Municipio dovrà comunque trattare ed evadere

congiuntamente alla prima, esaminando la conformità con il diritto materiale

applicabile di tutte le opere realizzate sul pendio a est (cfr. supra

consid. 3.3).

Su questo punto, il ricorso non può pertanto che essere dichiarato

irricevibile.

5.

A fronte di

quanto precede, e considerato che il giudizio impugnato non può essere

riformato a loro favore, cade di riflesso nel vuoto anche la loro domanda di

rivedere la ripartizione degli oneri processuali.

6.

6.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il

ricorso è respinto.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dei ricorrenti, soccombenti. Gli stessi sono inoltre tenuti a rifondere

al vicino resistente un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa

sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico.

Gli insorgenti sono inoltre tenuti a rifondere a CO 1 un identico importo a

titolo di ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il

vicecancelliere