Lexipedia

Decisione

52.2018.20

Dipendente cantonale. Passaggio al nuovo modello salariale

6 novembre 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100); il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1

LPAmm); in particolare, visto l'esito e le motivazioni del presente giudizio,

non occorre dar seguito alla richiesta del ricorrente di richiamare la descrizione, i criteri applicati e le valutazioni

concrete della funzione e di funzioni simili;

che il ricorrente non contesta in sé il principio generale della conversione

della funzione di capo ufficio al Dipartimento del territorio, già in classe

30(32), in quella di Capo ufficio V in classe 10; da questo punto di vista l'aggancio

della funzione svolta dal ricorrente risulta pertanto corretta;

che egli si oppone piuttosto alla sua personale classificazione in

considerazione dei compiti effettivamente svolti e delle sempre maggiori

responsabilità che nel corso degli anni ha dovuto assumersi, per cui la classe

10 non sarebbe più adeguata;

che a questo proposito è bene osservare che

il ricorrente solo davanti a questo Tribunale ha avanzato una precisa domanda

in tal senso e ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali ritiene di

meritare una classificazione superiore a quella prevista dal RClass; dagli atti dell'incarto non risulta in

effetti che egli abbia formulato osservazioni scritte alla Sezione delle

risorse umane, pur avendogliene data la possibilità, prima che l'autorità di

nomina decidesse, con l'atto qui impugnato, il suo inserimento nella classe 10

dell'organico secondo il nuovo sistema retributivo;

che pertanto al Consiglio di Stato non può

esser mossa alcuna critica per avergli attribuito la nuova classe 10, sulla

base del RClass e degli elementi in suo possesso a quel momento; a

fronte dell'atteggiamento del ricorrente non si vede in cosa possa consistere

la violazione del diritto di consultare gli atti dell'incarto, di cui non ha

mai fatto richiesta in tempo utile;

che ciò non significa che al ricorrente debba essere preclusa ogni possibilità di far rivalutare la sua funzione in applicazione

degli art. 15 LStip e 54 del regolamento dei dipendenti dello Stato

dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110);

che pertanto, sarà facoltà del ricorrente presentare al Consiglio di Stato, nel

caso in cui volesse persistere nella sua richiesta, una precisa domanda in tal

senso, con facoltà del dipendente di accedere agli atti rilevanti per la

decisione; l'autorità di nomina avrà poi cura di motivare debitamente la sua

decisione, al fine di garantire anche da questo punto di vista il diritto di

essere sentito del ricorrente;

che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto;

che le spese sono poste a

carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, alla quale va restituito l'importo

di fr. 600.- anticipato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera