Lexipedia

Decisione

52.2018.204

Rifiuto del Municipio di procedere a una variante per aggiornare una scheda IEFZ; contenuto dell'estratto ufficiale del registro fondiario e del piano per il registro fondiario

22 gennaio 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi fondi. Egli ribadisce poi che vi sarebbe una contraddizione tra l'estratto

del geometra revisore e la "mappa a registro fondiario",

giacché la prima indica il fondo in "via Curtone" e la seconda

in zona Molò. In fine, egli contesta la tassa di giustizia, poiché la

situazione attuale sarebbe dovuta a manchevolezze delle autorità preposte.

E. All'accoglimento del

ricorso resistono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il CO 1, con argomenti che verranno

discussi - ove necessario - in diritto.

Considerato, in

diritto

1. Il Consiglio di Stato ha reso la risoluzione

considerando che ad essere impugnata fosse

una decisione del Municipio. Entro questi termini, riservate la precisazione di

cui si dirà in seguito (infra,

consid. 6.1.), la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende

dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL

181.100) e la legittimazione attiva di RI 1 è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria. Non si dà in particolare seguito alla richiesta

di audizione personale del ricorrente, giacché né la legislazione cantonale né

quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente. È

sufficiente infatti che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto,

come è stato il caso nella presente fattispecie (DTF 134 I 140 consid.

5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209

consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,

n. 494). Nemmeno appare utile procedere con un esperimento di conciliazione:

non se ne intravvede l'utilità nel caso concreto (art. 23 LPAmm).

Aggiornamento scheda IEFZ

Considerandi

2.

L'insorgente domanda che la scheda dell'IEFZ venga

corretta in quanto conterrebbe degli errori e meglio (ricorso, pag. 3):

-

l'edificio non è isolato bensì

in gruppo,

-

sul fondo (come riconosciuto

anche dal Municipio) esiste una vegetazione arborea,

-

il fondo si trova in una zona

di protezione del paesaggio (Parco del piano di Magadino),

-

il fondo si trova in zona di

pericolo.

Il Municipio si è

rifiutato di procedere in tal senso perché la decisione relativa all'inventario

IEFZ è passata da tempo in giudicato, da un

lato, e la portata di quest'ultimo andrebbe relativizzata, dall'altro.

Con il giudizio impugnato, il Consiglio di Stato, evocati il principio della

stabilità dei piani e la "latitudine di giudizio" del

Municipio in materia di avvio della procedura pianificatoria, ha tutelato

siccome "per nulla arbitraria", la decisione dell'organo comunale.

Decisione che - seppure soltanto nell'esito - dev'essere confermata, per i

seguenti motivi.

3.

3.1.

Innanzitutto il Consiglio di Stato, limitando a torto il proprio potere

all'esame dell'arbitrio pur disponendo di piena cognizione (art. 69 cpv. 1

LPAmm), ha commesso un diniego di giustizia formale (DTF 121 II 271 consid.

11.7.1

con rinvio alla 115 Ia 6 consid. 2b; Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeins Verwaltungsrecht, VII

ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 1045 i.f.). Il fatto che il Comune goda di autonomia in

materia pianificatoria non modifica certo i motivi di ricorso, riducendoli al

solo arbitrio. Sia come sia, per economia processuale questo Tribunale procede

eccezionalmente all'esame della decisione municipale con pieno potere cognitivo, rendendo comunque attento il

Governo su questo aspetto e tenendone conto nel fissare la tassa di giustizia.

3.2

Contrariamente a

quanto pretende l'insorgente, la modifica dell'inventario degli edifici situati

fuori dalle zone edificabili segue sempre la procedura di variante del piano

regolatore (art. 33 cpv. 2 e 70 cpv. 3 della legge sullo sviluppo territoriale

del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100).

3.3

Questo Tribunale ha già avuto modo di

considerare che spetta al Municipio il compito di avviare la procedura

pianificatoria (art. 25 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LST), anche quando questa è sollecitata

da un privato; l'Autorità comunale deve, in particolare, dapprima verificare se siano dati i presupposti

dell'art. 21 cpv. 2 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ossia se si sia verificato un

notevole cambiamento delle circostanze, per procedere a un adeguamento

dell'assetto pianificatorio (STA 90.2011.42 del 14 giugno 2012 consid. 4.3.).

Contro la decisione del Municipio che avvia una procedura di variante del piano

regolatore non è dato ricorso: si tratta, infatti, di una decisione

incidentale, non suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile secondo

l'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm. Per contro, la decisione del Municipio che

respinge la domanda di adeguamento del piano regolatore inoltrata da un

proprietario di fondi è impugnabile direttamente davanti al Consiglio di Stato

poiché definitiva (ibidem).

3.4

Nel caso concreto,

è innanzitutto quantomeno dubbio che gli elementi descrittivi della scheda cui

è riferita la richiesta di correzione dell'insorgente abbiano carattere

vincolante e dunque siano (stati a suo tempo) suscettibili di essere impugnati.

Tanto più che il ricorrente non trae nessuna conclusione in merito alla valutazione

dell'edificio che ne consegue, aspetto che avrebbe - con certezza, invece -

potuto essere oggetto di un ricorso. Quanto alle

considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato in merito alla stabilità dei

piani, esse non sono pertinenti: a distanza di oltre vent'anni

dall'approvazione della variante del piano regolatore (avvenuta il 18 dicembre

1996) di principio non è più possibile appellarsi alla sua stabilità e,

inoltre, errori pianificatori possono essere corretti in ogni tempo se riferiti

ad aspetti secondari del piano (STA 90.2016.48 del 27 ottobre 2016 consid. 3.2.).

Per contro, i motivi invocati dal Municipio per negare la modifica della

scheda dell'inventario IEFZ sono pertinenti

e meritano di essere condivisi. Accertato come la scheda in parola fosse ormai

da tempo passata in giudicato, esso ha esaminato la sussistenza dell'interesse

pubblico all'avvio di una procedura di variante, negandolo a ragione. Infatti,

il ricorrente travisa lo scopo dell'inventario, che non è quello di informare

terzi sullo statuto pianificatorio o di fatto del fondo. Esso è stato a suo

tempo allestito ai fini di approntare le basi decisionali per la definizione

dei paesaggi da proteggere secondo quanto previsto dalla scheda n. 8.5 del

piano direttore 1990, in modo da rendere applicabile nel nostro Cantone le facoltà concesse dall'art. 39 cpv. 2

dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS

700.

, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2007, RU 2006, 4705). Nel frattempo, con l'approvazione l'11 maggio

2010.

da parte del Gran Consiglio, è entrato in vigore il piano di utilizzazione

cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), nel cui

comprensorio non è inserito il piano

di Magadino dov'è il fondo del ricorrente. Ne discende che la decisione del

Municipio di non avviare una procedura di variante per il solo fondo del

ricorrente ai fini di correggere presunti errori della scheda IEFZ in assenza

di un sufficiente interesse pubblico è corretta e, inoltre, risponde al

principio di proporzionalità, cui sempre deve soggiacere l'attività dello Stato

(art. 5 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999; Cost.; RS 101). Non da ultimo, essa permette di realizzare al meglio il

precetto della parsimonia cui dev'essere improntata la gestione finanziaria dei

comuni (art. 151 cpv. 1 LOC). Su questo punto il ricorso dev'essere respinto.

Nomenclatura

4.

Il ricorrente sottolinea che

il Governo avrebbe a torto negato la competenza del Comune in materia di

nomenclatura e sostiene che quella del Municipio sia una decisione, poiché

l'obbligherebbe a tollerare un'iscrizione e una descrizione errate del suo

fondo facendo credere a terzi che esso possieda qualità differenti ciò che, in

caso di compravendita, potrebbe causargli un danno. Ribadisce quindi la sua

richiesta di correzione.

5.

5.1. Il registro

fondiario consiste nel libro mastro con gli atti che lo completano (mappa

catastale, sommarione, documenti giustificativi, descrizioni degli immobili) e

nel libro giornale (art. 942 cpv. 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre

1907; CC; RS 210).

5.2

Per l'art. 17

dell'ordinanza sul registro fondiario del 23 settembre 2011 (ORF; RS 211.432.1)

un fondo è intavolato nel registro fondiario mediante rilievo nel piano per il

registro fondiario, se la rappresentazione è possibile (lett. a); apertura di

un foglio nel libro mastro (lett. b) e descrizione del fondo (lett. c). La descrizione

del fondo - i cui dati non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario

previsti dagli art. 971-974 CC (art. 20 cpv. 2 ORF) - comprende, tra l'altro,

il dato relativo alla sua ubicazione (strada, località, toponimo; art. 20 cpv.

1.

lett. a ORF).

5.3

In forza dell'art.

26.

cpv. 1 ORF ognuno, anche senza far valere un interesse, ha diritto di

ottenere informazioni o un estratto dei seguenti dati giuridicamente efficaci

iscritti nel libro mastro: la designazione e la descrizione del fondo, il nome

e l'identità del proprietario, la forma di proprietà e la data d'acquisto

(lett. a); le servitù e gli oneri fondiari (lett. b); le menzioni, salvo alcune

eccezioni (lett. c). Ove è in vigore il registro fondiario informatizzato, gli

estratti cartacei sono stampe dei dati presenti nel sistema e sono autenticati

dalla persona competente dell'ufficio del registro fondiario mediante

l'apposizione di data e firma (art. 32 cpv. 1 ORF); possono anche essere

rilasciate stampe non autenticate a scopo informativo (art. 33 ORF).

5.4

L'iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario

ha luogo sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un

piano per il registro fondiario (art. 21 ORF). L'ordinanza concernente la

misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU; RS 211.432.2) stabilisce che

sono componenti della misurazione ufficiale, in particolare, i dati secondo il

modello dei dati della misurazione ufficiale (art. 5 lett. b OMU) e il piano

per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale

allestiti per la tenuta del registro fondiario (art. 5 lett. c OMU). Il modello

dei dati descrive il contenuto, conformemente al catalogo degli oggetti

che comprende segnatamente i livelli d'informazione "nomenclatura"

e "indirizzi degli edifici" (art. 6 cpv. 1 e 2 OMU). Il piano

per il registro fondiario è l'estratto grafico analogico o digitale allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale,

cui sono conferiti gli effetti giuridici delle iscrizioni nel registro fondiario;

in esso sono indicati i contenuti dei livelli d'informazione "punti

fissi", "copertura del suolo", "oggetti

singoli", "nomenclatura", "beni immobili",

"condotte sotterranee", "confini giurisdizionali",

"indirizzi degli edifici" e "suddivisioni

amministrative" (art. 7 cpv. 1, 2 e 4 OMU). In altri termini, laddove

è stata introdotta la tenuta informatizzata del registro fondiario, non esiste

più un unico e originale piano cartaceo, come in passato, ma questo viene

creato di volta in volta sulla base di una vasta banca dati giuridicamente

vincolante (cfr. anche: art. 949a CC; Meinrad Huser, Schweizerisches Vermessungsrecht, III ed., Zurigo 2014, n. 470 segg.).

5.5

L'art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla geoinformazione del 5

ottobre 2007 (LGI; RL 510.62) affida al Consiglio federale il compito di

emanare prescrizioni sul coordinamento dei nomi di Comuni, località e strade e,

inoltre, di disciplinare gli altri nomi geografici, le competenze e la

procedura della Confederazione e dei Cantoni, nonché l'assunzione delle spese.

Il Governo federale, prosegue la norma (cpv. 2), decide in ultima istanza sulle

controversie derivanti dall'applicazione del capoverso 1. Dando seguito al

mandato ricevuto, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui nomi geografici

del 21 maggio 2008 (ONGeo; RS 510.625), che mira all'utilizzazione uniforme dei

nomi geografici nelle relazioni ufficiali e in tutti i supporti d'informazione

ufficiali (art. 1 ONGeo). Essa disciplina la competenza, la procedura e

l'assunzione dei costi per il rilevamento, la determinazione, l'aggiornamento e

la gestione dei nomi geografici (art. 2 ONGeo). Sono nomi geografici della misurazione

ufficiale i nomi degli oggetti topografici utilizzati nei livelli

d'informazione "nomenclatura" (nomi locali, nomi di località e

nomi di luogo), "copertura del suolo" e "oggetti singoli".

5.6

Nel nostro Cantone l'art.

6.

della legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU; RL

216.

) stabilisce che la tenuta a giorno permanente delle componenti della

misurazione ufficiale, a eccezione dei punti fissi planimetrici e altimetrici

di categoria 2, è eseguita dal Comune. A tal fine esso nomina un geometra

revisore (art. 48 LMU), il quale esegue la gestione della misurazione ufficiale

ai sensi del titolo settimo dell'OTEMU (art. 55 LMU). Contraddizioni tra

i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono

rettificate d'ufficio dall'ingegnere

geometra revisore che ne dà comunicazione al Servizio di vigilanza (art.

56.

LMU). Per contro, la competenza per determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale è demandato al Servizio di

vigilanza sulle misurazioni ufficiali. È inoltre istituita una Commissione cantonale di nomenclatura quale

servizio specializzato del Cantone per i nomi geografici della misurazione

ufficiale (art. 13 LMU e 9 cpv. 1

ONGeo), cui è affidato in particolare il compito di verificare la correttezza

linguistica e comunicare le proprie

verifiche e raccomandazioni al Servizio di vigilanza.

6.

6.1

Come visto, competente

per la rettifica delle contraddizioni tra i piani stessi, rispettivamente con

la realtà è il geometra revisore, cui rettamente il Comune ha trasmesso la

richiesta dell'insorgente. Il geometra ha quindi esperito le verifiche

necessarie, confermando la correttezza del nome locale, ovvero la congruenza

dei dati della misurazione ufficiale, comunicando l'esito di queste verifiche

anche al Servizio di vigilanza, ovvero l'Ufficio del catasto e dei riordini

fondiari (art. 7 LMU in combinato disposto con l'art. 2a cpv. 3 del regolamento

sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006; RLMU; RL 216.310). I risultati

di questa verifica sono quindi stati trasmessi al Municipio che, a sua volta,

ha notificato la decisione al ricorrente. Entro questi termini, nella misura in

cui il ricorrente ha impugnato la "decisione" del Municipio, il

ricorso andava in realtà considerato rivolto avverso la determinazione del geometra

revisore. Se ciò nulla muta sotto il profilo della competenza del Governo,

prima (art. 80 cpv. 1 LMU), e del Tribunale, poi (art. 80 cpv. 2 LMU), ha non

di meno un primo importante riflesso sulla questione di sapere se l'atto

impugnato sia o non sia una decisione, quesito che a questo punto dev'essere

risolto alla luce dell'art. 2 cpv. 1 LPAmm. Non conta, dunque, qui far capo

alla prassi che costantemente intrepretata in maniera più estensiva la nozione

di decisione in materia comunale (cfr., riassuntivamente, RDAT II-1999 n. 6

consid. 2.2).

6.2

6.2.1

Per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni,

ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità d'imperio, in casi concreti e

individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli

amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza,

l'inesistenza o l'estensione (art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 200). Il concetto di decisione nel

diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello

federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20

dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la nozione

tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è

comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato,

mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o

accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la

giurisprudenza precitata).

6.2.2

In concreto, il rifiuto da parte del geometra revisore di procedere

a correggere la pretesa errata contraddizione nell'indicazione dell'ubicazione

del fondo del ricorrente non può formare oggetto di impugnativa. Essa, infatti,

difetta di pressoché tutti i requisiti per essere considerata una decisione. In

particolare, non viene istaurato nessun rapporto di subordinazione con il

privato, né viene creato, modificato o soppresso nessun diritto o obbligo a suo

carico. A ben vedere, esso nemmeno è rivolto al ricorrente, essendo piuttosto

destinato alle autorità. A torto l'insorgente paventa poi possibili pregiudizi

da un'eventuale indicazione errata: infatti, l'ubicazione (strada, località o toponimo)

del fondo è un elemento descrittivo, che come spiegato in precedenza non ha

nessuno degli effetti del registro fondiario (cfr. anche: Huser, op. cit., n. 537).

6.2.3

Sia soggiunto che il ricorso avrebbe dovuto comunque sia essere

respinto nel merito dal Consiglio di Stato. Intanto, contrariamente a quanto

pretende il ricorrente, la mappa di cui al doc. B da lui prodotto non è la "mappa

a registro fondiario", ma una semplice stampa dal portale cantonale

della misurazione ufficiale. Cosa appare su queste stampe dipende dai livelli

attivati a video e dalla scala scelta. Non vi è dunque contraddizione alcuna:

infatti, l'indicazione "Via Curtone" è un elemento del livello

"indirizzi degli edifici", mentre "Molò" lo è

della "nomenclatura": si tratta di dati tra loro complementari,

non antitetici. Il ricorrente, in realtà, sembra non distingue tra l'estratto

ufficiale del registro fondiario, che viene rilasciato dall'ufficiale del

registro fondiario (art. 74 del regolamento concernente la legge sul

registro fondiario del 1° aprile 1998; RLRF; RL 216.110) e l'estratto

ufficiale del piano per il registro fondiario il cui rilascio compete al

geometra revisore (art. 47 cpv. 1 RLMU). I

dati riportati su questi documenti, come spiegato, non sono i medesimi.

7.

Alla luce di

quanto precede, a torto l'insorgente contesta la tassa di giustizia, correttamente messa a suo carico in quanto soccombente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). L'importo esposto - di modesta entità e del tutto

proporzionato - merita dunque conferma e il ricorso va respinto anche su questo

punto.

8.

Sulla

scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso è respinto. Le spese della

procedura - il cui importo viene ridotto in considerazione di quanto spiegato

al consid. 3.1. - seguono la soccombenza anche in questa sede (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è a carico di RI 1, cui dev'essere retrocesso

l'importo di fr. 300.- anticipato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere