52.2018.204
Rifiuto del Municipio di procedere a una variante per aggiornare una scheda IEFZ; contenuto dell'estratto ufficiale del registro fondiario e del piano per il registro fondiario
22 gennaio 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.204
Lugano
22 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sul ricorso del 25 aprile 2018 di
RI
1
contro
la
risoluzione del 28 marzo 2018 (n. 1446) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 3 marzo 2017 (n. 341) con cui il CO 1 ha risposto a
diverse domande relative al mapp. __________, di proprietà del
ricorrente;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è proprietario
del mapp. __________ di __________. Secondo l'estratto del registro fondiario
esso è ubicato a Molò. Siccome esterno al perimetro della zona edificabile
stabilita dal piano regolatore, per l'edificio che vi sorge nel settembre 1993
è stata allestita una scheda descrittiva, poi inserita nell'inventario degli
edifici situati fuori dalle zone edificabili (IEFZ). Con risoluzioni del 18
dicembre 1996 (n. 6741) e del 7 maggio 1997 (n. 2229) il Consiglio di Stato ha
approvato la variante di piano regolatore concernente l'IEFZ e, in particolare,
la qualifica di edificio rustico già trasformato (rilevato 4) per la
costruzione sul mapp. __________. Il fondo è inoltre inserito nel perimetro del
piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino, che lo
attribuisce - eccezion fatta per la porzione su cui sorge l'edificio - alle
superfici per l'avvicendamento colturale (SAC; cfr. anche STA 90.2015.32 del 30
marzo 2018).
B. Il 3 marzo 2017 il CO
1 ha risposto ad alcune domande formulate da RI 1 in merito al suo fondo. Per
quanto qui ancora interessi, l'Esecutivo comunale ha in particolare respinto la
richiesta di correggere la scheda dell'inventario degli edifici situati fuori
zona edificabile (IEFZ) e di modificare la denominazione dell'ubicazione da "Molò"
in "Curtone".
C. Con decisione del 28
marzo 2018 (n. 1446) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso con cui RI 1
ha ribadito le sue richieste, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr.
500.-. Secondo il Governo per quanto concerne l'aspetto dei nomi geografici
quella del Municipio, che non avrebbe competenza in materia, sarebbe una
semplice informazione, cui difetta il carattere di decisione. Quanto alla la
modifica della scheda dell'IEFZ, essa non si giustificherebbe sotto il profilo
dell'interesse pubblico né sarebbe dato il requisito del cambiamento notevole
delle circostanze. In ogni caso, nessuna norma obbligherebbe l'Autorità
comunale ad avviare una variante a richiesta dei proprietari, di modo che in
questo campo la decisione del Municipio, che rientrerebbe nelle "scelte
opportunistiche", non sarebbe in concreto "per nulla
arbitraria".
D. Con ricorso del 25 aprile
2018, assistito da una replica, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo contro la decisione appena descritta, chiedendone l'annullamento
al pari di quella municipale da essa tutelata e di conseguenza di accogliere ai
sensi dei considerandi le sue richieste volte a "conformare la
situazione reale dei luoghi anche a livello di mappature". Dopo aver
rimproverato al Municipio di non aver trasmesso le sue domande alle autorità
semmai competenti, egli sostiene che
l'agire di quest'ultimo sia da considerare quale denegata giustizia,
poiché sarebbe inverosimile che non si possa correggere gli errori concernenti
Fatti
i suoi fondi. Egli ribadisce poi che vi sarebbe una contraddizione tra l'estratto
del geometra revisore e la "mappa a registro fondiario",
giacché la prima indica il fondo in "via Curtone" e la seconda
in zona Molò. In fine, egli contesta la tassa di giustizia, poiché la
situazione attuale sarebbe dovuta a manchevolezze delle autorità preposte.
E. All'accoglimento del
ricorso resistono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il CO 1, con argomenti che verranno
discussi - ove necessario - in diritto.
Considerato, in
diritto
1. Il Consiglio di Stato ha reso la risoluzione
considerando che ad essere impugnata fosse
una decisione del Municipio. Entro questi termini, riservate la precisazione di
cui si dirà in seguito (infra,
consid. 6.1.), la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL
181.100) e la legittimazione attiva di RI 1 è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria. Non si dà in particolare seguito alla richiesta
di audizione personale del ricorrente, giacché né la legislazione cantonale né
quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente. È
sufficiente infatti che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto,
come è stato il caso nella presente fattispecie (DTF 134 I 140 consid.
5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209
consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,
n. 494). Nemmeno appare utile procedere con un esperimento di conciliazione:
non se ne intravvede l'utilità nel caso concreto (art. 23 LPAmm).
Aggiornamento scheda IEFZ
Considerandi
2.
L'insorgente domanda che la scheda dell'IEFZ venga
corretta in quanto conterrebbe degli errori e meglio (ricorso, pag. 3):
-
l'edificio non è isolato bensì
in gruppo,
-
sul fondo (come riconosciuto
anche dal Municipio) esiste una vegetazione arborea,
-
il fondo si trova in una zona
di protezione del paesaggio (Parco del piano di Magadino),
-
il fondo si trova in zona di
pericolo.
Il Municipio si è
rifiutato di procedere in tal senso perché la decisione relativa all'inventario
IEFZ è passata da tempo in giudicato, da un
lato, e la portata di quest'ultimo andrebbe relativizzata, dall'altro.
Con il giudizio impugnato, il Consiglio di Stato, evocati il principio della
stabilità dei piani e la "latitudine di giudizio" del
Municipio in materia di avvio della procedura pianificatoria, ha tutelato
siccome "per nulla arbitraria", la decisione dell'organo comunale.
Decisione che - seppure soltanto nell'esito - dev'essere confermata, per i
seguenti motivi.
3.
3.1.
Innanzitutto il Consiglio di Stato, limitando a torto il proprio potere
all'esame dell'arbitrio pur disponendo di piena cognizione (art. 69 cpv. 1
LPAmm), ha commesso un diniego di giustizia formale (DTF 121 II 271 consid.
11.7.1
con rinvio alla 115 Ia 6 consid. 2b; Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeins Verwaltungsrecht, VII
ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 1045 i.f.). Il fatto che il Comune goda di autonomia in
materia pianificatoria non modifica certo i motivi di ricorso, riducendoli al
solo arbitrio. Sia come sia, per economia processuale questo Tribunale procede
eccezionalmente all'esame della decisione municipale con pieno potere cognitivo, rendendo comunque attento il
Governo su questo aspetto e tenendone conto nel fissare la tassa di giustizia.
3.2
Contrariamente a
quanto pretende l'insorgente, la modifica dell'inventario degli edifici situati
fuori dalle zone edificabili segue sempre la procedura di variante del piano
regolatore (art. 33 cpv. 2 e 70 cpv. 3 della legge sullo sviluppo territoriale
del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100).
3.3
Questo Tribunale ha già avuto modo di
considerare che spetta al Municipio il compito di avviare la procedura
pianificatoria (art. 25 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LST), anche quando questa è sollecitata
da un privato; l'Autorità comunale deve, in particolare, dapprima verificare se siano dati i presupposti
dell'art. 21 cpv. 2 della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ossia se si sia verificato un
notevole cambiamento delle circostanze, per procedere a un adeguamento
dell'assetto pianificatorio (STA 90.2011.42 del 14 giugno 2012 consid. 4.3.).
Contro la decisione del Municipio che avvia una procedura di variante del piano
regolatore non è dato ricorso: si tratta, infatti, di una decisione
incidentale, non suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile secondo
l'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm. Per contro, la decisione del Municipio che
respinge la domanda di adeguamento del piano regolatore inoltrata da un
proprietario di fondi è impugnabile direttamente davanti al Consiglio di Stato
poiché definitiva (ibidem).
3.4
Nel caso concreto,
è innanzitutto quantomeno dubbio che gli elementi descrittivi della scheda cui
è riferita la richiesta di correzione dell'insorgente abbiano carattere
vincolante e dunque siano (stati a suo tempo) suscettibili di essere impugnati.
Tanto più che il ricorrente non trae nessuna conclusione in merito alla valutazione
dell'edificio che ne consegue, aspetto che avrebbe - con certezza, invece -
potuto essere oggetto di un ricorso. Quanto alle
considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato in merito alla stabilità dei
piani, esse non sono pertinenti: a distanza di oltre vent'anni
dall'approvazione della variante del piano regolatore (avvenuta il 18 dicembre
1996) di principio non è più possibile appellarsi alla sua stabilità e,
inoltre, errori pianificatori possono essere corretti in ogni tempo se riferiti
ad aspetti secondari del piano (STA 90.2016.48 del 27 ottobre 2016 consid. 3.2.).
Per contro, i motivi invocati dal Municipio per negare la modifica della
scheda dell'inventario IEFZ sono pertinenti
e meritano di essere condivisi. Accertato come la scheda in parola fosse ormai
da tempo passata in giudicato, esso ha esaminato la sussistenza dell'interesse
pubblico all'avvio di una procedura di variante, negandolo a ragione. Infatti,
il ricorrente travisa lo scopo dell'inventario, che non è quello di informare
terzi sullo statuto pianificatorio o di fatto del fondo. Esso è stato a suo
tempo allestito ai fini di approntare le basi decisionali per la definizione
dei paesaggi da proteggere secondo quanto previsto dalla scheda n. 8.5 del
piano direttore 1990, in modo da rendere applicabile nel nostro Cantone le facoltà concesse dall'art. 39 cpv. 2
dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS
700.
, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2007, RU 2006, 4705). Nel frattempo, con l'approvazione l'11 maggio
2010.
da parte del Gran Consiglio, è entrato in vigore il piano di utilizzazione
cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), nel cui
comprensorio non è inserito il piano
di Magadino dov'è il fondo del ricorrente. Ne discende che la decisione del
Municipio di non avviare una procedura di variante per il solo fondo del
ricorrente ai fini di correggere presunti errori della scheda IEFZ in assenza
di un sufficiente interesse pubblico è corretta e, inoltre, risponde al
principio di proporzionalità, cui sempre deve soggiacere l'attività dello Stato
(art. 5 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999; Cost.; RS 101). Non da ultimo, essa permette di realizzare al meglio il
precetto della parsimonia cui dev'essere improntata la gestione finanziaria dei
comuni (art. 151 cpv. 1 LOC). Su questo punto il ricorso dev'essere respinto.
Nomenclatura
4.
Il ricorrente sottolinea che
il Governo avrebbe a torto negato la competenza del Comune in materia di
nomenclatura e sostiene che quella del Municipio sia una decisione, poiché
l'obbligherebbe a tollerare un'iscrizione e una descrizione errate del suo
fondo facendo credere a terzi che esso possieda qualità differenti ciò che, in
caso di compravendita, potrebbe causargli un danno. Ribadisce quindi la sua
richiesta di correzione.
5.
5.1. Il registro
fondiario consiste nel libro mastro con gli atti che lo completano (mappa
catastale, sommarione, documenti giustificativi, descrizioni degli immobili) e
nel libro giornale (art. 942 cpv. 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre
1907; CC; RS 210).
5.2
Per l'art. 17
dell'ordinanza sul registro fondiario del 23 settembre 2011 (ORF; RS 211.432.1)
un fondo è intavolato nel registro fondiario mediante rilievo nel piano per il
registro fondiario, se la rappresentazione è possibile (lett. a); apertura di
un foglio nel libro mastro (lett. b) e descrizione del fondo (lett. c). La descrizione
del fondo - i cui dati non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario
previsti dagli art. 971-974 CC (art. 20 cpv. 2 ORF) - comprende, tra l'altro,
il dato relativo alla sua ubicazione (strada, località, toponimo; art. 20 cpv.
1.
lett. a ORF).
5.3
In forza dell'art.
26.
cpv. 1 ORF ognuno, anche senza far valere un interesse, ha diritto di
ottenere informazioni o un estratto dei seguenti dati giuridicamente efficaci
iscritti nel libro mastro: la designazione e la descrizione del fondo, il nome
e l'identità del proprietario, la forma di proprietà e la data d'acquisto
(lett. a); le servitù e gli oneri fondiari (lett. b); le menzioni, salvo alcune
eccezioni (lett. c). Ove è in vigore il registro fondiario informatizzato, gli
estratti cartacei sono stampe dei dati presenti nel sistema e sono autenticati
dalla persona competente dell'ufficio del registro fondiario mediante
l'apposizione di data e firma (art. 32 cpv. 1 ORF); possono anche essere
rilasciate stampe non autenticate a scopo informativo (art. 33 ORF).
5.4
L'iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario
ha luogo sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un
piano per il registro fondiario (art. 21 ORF). L'ordinanza concernente la
misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU; RS 211.432.2) stabilisce che
sono componenti della misurazione ufficiale, in particolare, i dati secondo il
modello dei dati della misurazione ufficiale (art. 5 lett. b OMU) e il piano
per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale
allestiti per la tenuta del registro fondiario (art. 5 lett. c OMU). Il modello
dei dati descrive il contenuto, conformemente al catalogo degli oggetti
che comprende segnatamente i livelli d'informazione "nomenclatura"
e "indirizzi degli edifici" (art. 6 cpv. 1 e 2 OMU). Il piano
per il registro fondiario è l'estratto grafico analogico o digitale allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale,
cui sono conferiti gli effetti giuridici delle iscrizioni nel registro fondiario;
in esso sono indicati i contenuti dei livelli d'informazione "punti
fissi", "copertura del suolo", "oggetti
singoli", "nomenclatura", "beni immobili",
"condotte sotterranee", "confini giurisdizionali",
"indirizzi degli edifici" e "suddivisioni
amministrative" (art. 7 cpv. 1, 2 e 4 OMU). In altri termini, laddove
è stata introdotta la tenuta informatizzata del registro fondiario, non esiste
più un unico e originale piano cartaceo, come in passato, ma questo viene
creato di volta in volta sulla base di una vasta banca dati giuridicamente
vincolante (cfr. anche: art. 949a CC; Meinrad Huser, Schweizerisches Vermessungsrecht, III ed., Zurigo 2014, n. 470 segg.).
5.5
L'art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla geoinformazione del 5
ottobre 2007 (LGI; RL 510.62) affida al Consiglio federale il compito di
emanare prescrizioni sul coordinamento dei nomi di Comuni, località e strade e,
inoltre, di disciplinare gli altri nomi geografici, le competenze e la
procedura della Confederazione e dei Cantoni, nonché l'assunzione delle spese.
Il Governo federale, prosegue la norma (cpv. 2), decide in ultima istanza sulle
controversie derivanti dall'applicazione del capoverso 1. Dando seguito al
mandato ricevuto, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui nomi geografici
del 21 maggio 2008 (ONGeo; RS 510.625), che mira all'utilizzazione uniforme dei
nomi geografici nelle relazioni ufficiali e in tutti i supporti d'informazione
ufficiali (art. 1 ONGeo). Essa disciplina la competenza, la procedura e
l'assunzione dei costi per il rilevamento, la determinazione, l'aggiornamento e
la gestione dei nomi geografici (art. 2 ONGeo). Sono nomi geografici della misurazione
ufficiale i nomi degli oggetti topografici utilizzati nei livelli
d'informazione "nomenclatura" (nomi locali, nomi di località e
nomi di luogo), "copertura del suolo" e "oggetti singoli".
5.6
Nel nostro Cantone l'art.
6.
della legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU; RL
216.
) stabilisce che la tenuta a giorno permanente delle componenti della
misurazione ufficiale, a eccezione dei punti fissi planimetrici e altimetrici
di categoria 2, è eseguita dal Comune. A tal fine esso nomina un geometra
revisore (art. 48 LMU), il quale esegue la gestione della misurazione ufficiale
ai sensi del titolo settimo dell'OTEMU (art. 55 LMU). Contraddizioni tra
i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono
rettificate d'ufficio dall'ingegnere
geometra revisore che ne dà comunicazione al Servizio di vigilanza (art.
56.
LMU). Per contro, la competenza per determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale è demandato al Servizio di
vigilanza sulle misurazioni ufficiali. È inoltre istituita una Commissione cantonale di nomenclatura quale
servizio specializzato del Cantone per i nomi geografici della misurazione
ufficiale (art. 13 LMU e 9 cpv. 1
ONGeo), cui è affidato in particolare il compito di verificare la correttezza
linguistica e comunicare le proprie
verifiche e raccomandazioni al Servizio di vigilanza.
6.
6.1
Come visto, competente
per la rettifica delle contraddizioni tra i piani stessi, rispettivamente con
la realtà è il geometra revisore, cui rettamente il Comune ha trasmesso la
richiesta dell'insorgente. Il geometra ha quindi esperito le verifiche
necessarie, confermando la correttezza del nome locale, ovvero la congruenza
dei dati della misurazione ufficiale, comunicando l'esito di queste verifiche
anche al Servizio di vigilanza, ovvero l'Ufficio del catasto e dei riordini
fondiari (art. 7 LMU in combinato disposto con l'art. 2a cpv. 3 del regolamento
sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006; RLMU; RL 216.310). I risultati
di questa verifica sono quindi stati trasmessi al Municipio che, a sua volta,
ha notificato la decisione al ricorrente. Entro questi termini, nella misura in
cui il ricorrente ha impugnato la "decisione" del Municipio, il
ricorso andava in realtà considerato rivolto avverso la determinazione del geometra
revisore. Se ciò nulla muta sotto il profilo della competenza del Governo,
prima (art. 80 cpv. 1 LMU), e del Tribunale, poi (art. 80 cpv. 2 LMU), ha non
di meno un primo importante riflesso sulla questione di sapere se l'atto
impugnato sia o non sia una decisione, quesito che a questo punto dev'essere
risolto alla luce dell'art. 2 cpv. 1 LPAmm. Non conta, dunque, qui far capo
alla prassi che costantemente intrepretata in maniera più estensiva la nozione
di decisione in materia comunale (cfr., riassuntivamente, RDAT II-1999 n. 6
consid. 2.2).
6.2
6.2.1
Per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni,
ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità d'imperio, in casi concreti e
individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli
amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza,
l'inesistenza o l'estensione (art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 200). Il concetto di decisione nel
diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello
federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20
dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la nozione
tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è
comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato,
mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o
accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la
giurisprudenza precitata).
6.2.2
In concreto, il rifiuto da parte del geometra revisore di procedere
a correggere la pretesa errata contraddizione nell'indicazione dell'ubicazione
del fondo del ricorrente non può formare oggetto di impugnativa. Essa, infatti,
difetta di pressoché tutti i requisiti per essere considerata una decisione. In
particolare, non viene istaurato nessun rapporto di subordinazione con il
privato, né viene creato, modificato o soppresso nessun diritto o obbligo a suo
carico. A ben vedere, esso nemmeno è rivolto al ricorrente, essendo piuttosto
destinato alle autorità. A torto l'insorgente paventa poi possibili pregiudizi
da un'eventuale indicazione errata: infatti, l'ubicazione (strada, località o toponimo)
del fondo è un elemento descrittivo, che come spiegato in precedenza non ha
nessuno degli effetti del registro fondiario (cfr. anche: Huser, op. cit., n. 537).
6.2.3
Sia soggiunto che il ricorso avrebbe dovuto comunque sia essere
respinto nel merito dal Consiglio di Stato. Intanto, contrariamente a quanto
pretende il ricorrente, la mappa di cui al doc. B da lui prodotto non è la "mappa
a registro fondiario", ma una semplice stampa dal portale cantonale
della misurazione ufficiale. Cosa appare su queste stampe dipende dai livelli
attivati a video e dalla scala scelta. Non vi è dunque contraddizione alcuna:
infatti, l'indicazione "Via Curtone" è un elemento del livello
"indirizzi degli edifici", mentre "Molò" lo è
della "nomenclatura": si tratta di dati tra loro complementari,
non antitetici. Il ricorrente, in realtà, sembra non distingue tra l'estratto
ufficiale del registro fondiario, che viene rilasciato dall'ufficiale del
registro fondiario (art. 74 del regolamento concernente la legge sul
registro fondiario del 1° aprile 1998; RLRF; RL 216.110) e l'estratto
ufficiale del piano per il registro fondiario il cui rilascio compete al
geometra revisore (art. 47 cpv. 1 RLMU). I
dati riportati su questi documenti, come spiegato, non sono i medesimi.
7.
Alla luce di
quanto precede, a torto l'insorgente contesta la tassa di giustizia, correttamente messa a suo carico in quanto soccombente
(art. 47 cpv. 1 LPAmm). L'importo esposto - di modesta entità e del tutto
proporzionato - merita dunque conferma e il ricorso va respinto anche su questo
punto.
8.
Sulla
scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso è respinto. Le spese della
procedura - il cui importo viene ridotto in considerazione di quanto spiegato
al consid. 3.1. - seguono la soccombenza anche in questa sede (art. 47 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è a carico di RI 1, cui dev'essere retrocesso
l'importo di fr. 300.- anticipato in eccesso.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere