52.2018.206
Decisione governativa di rinvio degli atti per completamento della domanda di costruzione concernente la posa di un portone in legno
3 settembre 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.206
Lugano
3 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Mariano
Morgani
statuendo
sul ricorso del 26 aprile 2018 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 7 marzo 2018 (n. 1039) del Consiglio
di Stato che accoglie ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la decisione del 25 settembre 2017 con
cui il municipio di Faido ha negato al ricorrente la licenza edilizia per la
posa di un portone in legno a due ante ai mapp. __________ e __________ di
quel comune, sezione di Cavagnago;
ritenuto, in
fatto
che RI 1, qui
ricorrente, è proprietario dei mapp. __________ e __________ di Faido, sezione
Fatti
di Cavagnago, attribuiti dal vigente piano regolatore alla zona del nucleo
tradizionale (NV); a cavallo dei due fondi, tra loro confinanti, sorge un rustico
seminterrato nel pendio, che il piano delle zone assegna alla categoria degli "edifici
con caratteristiche tipologiche tradizionali predominanti";
che, il 20 luglio
2009, la Gerente __________, che all'epoca amministrava il Comune di Cavagnago,
ha autorizzato RI 1 ad effettuare alcuni
lavori interni (sistemazione dei muri di sostegno interni al piano
cantina, rifacimento della soletta);
che, constatato che al
piano cantina (recte: piano terreno seminterrato) era stata posata senza
permesso una porta basculante da garage al posto delle due aperture a battente in
legno originali, il 7 novembre 2016 il
Municipio di Faido, Comune nel quale Cavagnago era nel frattempo confluito per
aggregazione, ha sollecitato RI 1 a presentare una "notifica lavori di costruzione
a posteriori";
che la notifica inoltrata da quest'ultimo,
pubblicata dal 2 al 16 dicembre 2016, ha raccolto l'opposizione di CO 1, proprietaria
di un fondo vicino (part. __________), e dell'Ufficio della natura e del
paesaggio (UNP), il quale ha considerato che la sostituzione delle due aperture
a battente in legno originali con un unico grande portone da garage basculante
si ponesse "in contrasto sia con le tipologie costruttive del nucleo che
con le caratteristiche architettoniche e la composizione del fronte dell'edificio
tradizionale esistente";
che, preso atto
dell'avviso dipartimentale negativo e richiamati il principio dell'inserimento
ordinato e armonioso nel paesaggio sancito dalla legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) nonché dell'art. 27 delle norme
di attuazione del piano regolatore (NAPR), che disciplina la zona NV, in data 30
gennaio 2017 l'Esecutivo comunale ha negato il permesso richiesto;
che, sollecitato dal
Municipio a presentare, sotto forma di notifica di costruzione, un "progetto
di rimedio volto a ripristinare la situazione dei fondi conforme al diritto",
il 15 giugno 2017 RI 1 ha chiesto il permesso
di sostituire la porta basculante con una nuova in legno a doppio battente, allegando alla notifica un
estratto della mappa catastale (con indicato il luogo dell'intervento), la
fotografia di una porta tipologicamente simile a quella da installare, nonché i
preavvisi favorevoli dell'Ufficio tecnico comunale e - via mail - di un
funzionario dell'UNP;
che anche questa
notifica, pubblicata dal 20 giugno al 4 luglio 2017, ha suscitato l'opposizione
di CO 1, la quale ha censurato la carenza della documentazione presentata, priva
in particolare di un piano che riporti la situazione originale antecedente l'intervento
non autorizzato, il mancato rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 27
NAPR e il cambiamento di destinazione intervenuto in connessione con la
formazione della nuova apertura;
che l'UNP ha invece preavvisato
favorevolmente la prospettata sostituzione, ritenendo che "la nuova porta
a battenti in legno e metallo si inserisca correttamente nel disegno del fronte
dell'edificio, rispettando nel contempo le
tipologie costruttive del nucleo";
che, preso atto del
parere favore dell'UNP, in data 25 settembre 2017
l'Esecutivo comunale ha rilasciato il permesso richiesto, precisando, come
condizione di licenza, che "resta escluso, per il locale a piano
terreno dell'edificio, l'utilizzo abituale quale autorimessa";
che, pur riconoscendo "lo
scarso livello della documentazione grafica presentata", il Municipio ha
ritenuto che fosse comunque data la "possibilità di una corretta
comprensione", trattandosi di valutare un intervento già eseguito e quindi
visibile in loco e disponendo di fotografie, anche relative alla situazione
originaria; circa la proposta progettuale, ha dato atto che "interventi di
questo tipo (…) siano effettivamente poco qualificanti", ma ha reputato
decisivo il parere favorevole dell'UNP, autorità competente per giudicare gli interventi all'interno dei
nuclei; infine, in merito al preteso cambiamento di destinazione
(formazione di un'autorimessa), ne ha
contestato la sussistenza nei termini indicati dall'opponente, ritenendo per il
resto sufficiente subordinare la licenza alla citata condizione;
che, adito dalla
vicina opponente, con giudizio 7 marzo 2018 il Consiglio di Stato ne ha accolto
il ricorso, annullando il provvedimento
municipale e rinviando gli atti all'Esecutivo comunale "affinché -
richiesta la completazione della domanda mediante la presentazione dei
piani e delle informazioni mancanti, raccolto un nuovo avviso cantonale e
sentita l'opponente - si pronunci nuovamente nel merito della domanda di
costruzione, avendo cura in particolare di esaminare gli aspetti di sua
competenza";
che, premesso che
oggetto del giudizio era unicamente la formazione di un portone in legno a due
ante al posto di due aperture a battente in legno, il Governo ha ritenuto che la
domanda fosse carente in quanto "sprovvista del benché minimo piano dal
quale si possa dedurre compiutamente l'entità dell'intervento"; inoltre, il Municipio avrebbe omesso "di
valutare il progetto in applicazione del diritto autonomo comunale, con
particolare riferimento all'art. 27 cifra 2.1", non essendo sufficiente da
questo profilo il rinvio al parere dell'UNP, fondato sull'art. 104 cpv. 2 LST;
che, contro il
predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo di annullarlo e di ripristinare la licenza edilizia;
che, essenzialmente,
il ricorrente ritiene che il Governo avrebbe violato il principio di
proporzionalità, poiché l'intervento sarebbe semplice e di facile comprensione;
nelle circostanze concrete, pretendere ulteriori approfondimenti sarebbe
insensato;
che all'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni; ad identica conclusione perviene CO 1, qui resistente, con
argomentazioni che, in quanto necessario, verranno riprese in appresso; il
Municipio di Faido, condividendo le tesi ricorsuali, postula la conferma della
licenza edilizia; dal canto suo, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si
riconferma nei suoi precedenti scritti;
che in replica e
duplica le parti si riconfermano nelle rispettive conclusioni e domande di
giudizio;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13
marzo 1991 (LE; RL 705.100); certa è
la legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza [art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)]; resta
tuttavia da verificare se la decisione censurata sia impugnabile in
quanto tale;
che il gravame, tempestivo
(art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, la decisione che rinvia la causa per nuova decisione all'istanza
inferiore è in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art.
93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3; 135 V
141 consid. 1.1; 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di
fondo parziale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii; 133 V 477 consid. 4.2);
resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine
decisionale, dovendosi limitare ad
eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2;
135 V 141 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3);
che, nell'interesse di
una congruente interpretazione del diritto processuale
federale e cantonale, occorre riferirsi a questa giurisprudenza anche per le
decisioni simili rette dalla LPAmm, la quale prevede un ordinamento analogo
alla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS
172.021; Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla
revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag 1985 ad
2.2.);
che nella misura in
cui il giudizio impugnato non pone fine al procedimento, ma rinvia gli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione senza dare istruzioni
vincolanti, esso rappresenta unicamente una tappa verso l'emanazione del
giudizio finale e configura quindi una decisione incidentale;
che, a tenore dell'art.
66 cpv. 2 LPAmm, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere
impugnate soltanto se:
a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio
irreparabile, o
b) l'accoglimento
del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa;
che, nel caso concreto, la
decisione non fonda alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2
lett. a LPAmm, determinando tutt'al più un semplice prolungamento della
procedura; neppure l'insorgente, che non si confronta con le particolari esigenze
poste all'impugnazione delle decisioni incidentali, pretende il contrario;
che questo Tribunale non
può neppure rendere una decisione finale sull'oggetto della lite ai sensi dell'art.
66 cpv. 2 lett. b LPAmm, poiché, come giustamente ritenuto dall'Esecutivo
cantonale, gli estremi dell'intervento (che non concerne soltanto la
sostituzione dell'apertura al piano terreno, ma anche la modifica parziale
della facciata in corrispondenza della stessa e del terreno antistante) non sono
noti in modo sufficientemente preciso (manca una descrizione, sotto forma di
piano, disegno e/o fotografia sia della situazione originale - che non coincide
con quella attuale, frutto di una trasformazione abusiva - sia del portone che
si intende concretamente posare al posto delle due aperture a battente in legno
originali, asseritamente eliminate in quanto in pessime condizioni) e spetta
inoltre al Municipio pronunciarsi in prima
battuta, a prescindere dall'avviso dell'UNP fondato sulla LST (cfr., sul
margine di apprezzamento dell'autorità cantonale in presenta di clausole
estetiche comunali, RtiD II-2014 n. 13 consid. 4.2), sulla conformità dell'intervento
con le particolari norme comunali (cfr. art. 27 NAPR) che prescrivono
determinati canoni estetici al fine di assicurare un corretto inserimento delle
costruzioni nel contesto edilizio tradizionale;
che, in difetto dei
presupposti prescritti dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, la decisione contestata non è dunque impugnabile ed
il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
che, dato l'esito, la tassa di giustizia
è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non
si assegnano ripetibili alla resistente, non patrocinata (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, al quale va restituita la somma di
fr. 600.- anticipata in eccesso. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere