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Decisione

52.2018.206

Decisione governativa di rinvio degli atti per completamento della domanda di costruzione concernente la posa di un portone in legno

3 settembre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di Cavagnago, attribuiti dal vigente piano regolatore alla zona del nucleo

tradizionale (NV); a cavallo dei due fondi, tra loro confinanti, sorge un rustico

seminterrato nel pendio, che il piano delle zone assegna alla categoria degli "edifici

con caratteristiche tipologiche tradizionali predominanti";

che, il 20 luglio

2009, la Gerente __________, che all'epoca amministrava il Comune di Cavagnago,

ha autorizzato RI 1 ad effettuare alcuni

lavori interni (sistemazione dei muri di sostegno interni al piano

cantina, rifacimento della soletta);

che, constatato che al

piano cantina (recte: piano terreno seminterrato) era stata posata senza

permesso una porta basculante da garage al posto delle due aperture a battente in

legno originali, il 7 novembre 2016 il

Municipio di Faido, Comune nel quale Cavagnago era nel frattempo confluito per

aggregazione, ha sollecitato RI 1 a presentare una "notifica lavori di costruzione

a posteriori";

che la notifica inoltrata da quest'ultimo,

pubblicata dal 2 al 16 dicembre 2016, ha raccolto l'opposizione di CO 1, proprietaria

di un fondo vicino (part. __________), e dell'Ufficio della natura e del

paesaggio (UNP), il quale ha considerato che la sostituzione delle due aperture

a battente in legno originali con un unico grande portone da garage basculante

si ponesse "in contrasto sia con le tipologie costruttive del nucleo che

con le caratteristiche architettoniche e la composizione del fronte dell'edificio

tradizionale esistente";

che, preso atto

dell'avviso dipartimentale negativo e richiamati il principio dell'inserimento

ordinato e armonioso nel paesaggio sancito dalla legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) nonché dell'art. 27 delle norme

di attuazione del piano regolatore (NAPR), che disciplina la zona NV, in data 30

gennaio 2017 l'Esecutivo comunale ha negato il permesso richiesto;

che, sollecitato dal

Municipio a presentare, sotto forma di notifica di costruzione, un "progetto

di rimedio volto a ripristinare la situazione dei fondi conforme al diritto",

il 15 giugno 2017 RI 1 ha chiesto il permesso

di sostituire la porta basculante con una nuova in legno a doppio battente, allegando alla notifica un

estratto della mappa catastale (con indicato il luogo dell'intervento), la

fotografia di una porta tipologicamente simile a quella da installare, nonché i

preavvisi favorevoli dell'Ufficio tecnico comunale e - via mail - di un

funzionario dell'UNP;

che anche questa

notifica, pubblicata dal 20 giugno al 4 luglio 2017, ha suscitato l'opposizione

di CO 1, la quale ha censurato la carenza della documentazione presentata, priva

in particolare di un piano che riporti la situazione originale antecedente l'intervento

non autorizzato, il mancato rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 27

NAPR e il cambiamento di destinazione intervenuto in connessione con la

formazione della nuova apertura;

che l'UNP ha invece preavvisato

favorevolmente la prospettata sostituzione, ritenendo che "la nuova porta

a battenti in legno e metallo si inserisca correttamente nel disegno del fronte

dell'edificio, rispettando nel contempo le

tipologie costruttive del nucleo";

che, preso atto del

parere favore dell'UNP, in data 25 settembre 2017

l'Esecutivo comunale ha rilasciato il permesso richiesto, precisando, come

condizione di licenza, che "resta escluso, per il locale a piano

terreno dell'edificio, l'utilizzo abituale quale autorimessa";

che, pur riconoscendo "lo

scarso livello della documentazione grafica presentata", il Municipio ha

ritenuto che fosse comunque data la "possibilità di una corretta

comprensione", trattandosi di valutare un intervento già eseguito e quindi

visibile in loco e disponendo di fotografie, anche relative alla situazione

originaria; circa la proposta progettuale, ha dato atto che "interventi di

questo tipo (…) siano effettivamente poco qualificanti", ma ha reputato

decisivo il parere favorevole dell'UNP, autorità competente per giudicare gli interventi all'interno dei

nuclei; infine, in merito al preteso cambiamento di destinazione

(formazione di un'autorimessa), ne ha

contestato la sussistenza nei termini indicati dall'opponente, ritenendo per il

resto sufficiente subordinare la licenza alla citata condizione;

che, adito dalla

vicina opponente, con giudizio 7 marzo 2018 il Consiglio di Stato ne ha accolto

il ricorso, annullando il provvedimento

municipale e rinviando gli atti all'Esecutivo comunale "affinché -

richiesta la completazione della domanda mediante la presentazione dei

piani e delle informazioni mancanti, raccolto un nuovo avviso cantonale e

sentita l'opponente - si pronunci nuovamente nel merito della domanda di

costruzione, avendo cura in particolare di esaminare gli aspetti di sua

competenza";

che, premesso che

oggetto del giudizio era unicamente la formazione di un portone in legno a due

ante al posto di due aperture a battente in legno, il Governo ha ritenuto che la

domanda fosse carente in quanto "sprovvista del benché minimo piano dal

quale si possa dedurre compiutamente l'entità dell'intervento"; inoltre, il Municipio avrebbe omesso "di

valutare il progetto in applicazione del diritto autonomo comunale, con

particolare riferimento all'art. 27 cifra 2.1", non essendo sufficiente da

questo profilo il rinvio al parere dell'UNP, fondato sull'art. 104 cpv. 2 LST;

che, contro il

predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo di annullarlo e di ripristinare la licenza edilizia;

che, essenzialmente,

il ricorrente ritiene che il Governo avrebbe violato il principio di

proporzionalità, poiché l'intervento sarebbe semplice e di facile comprensione;

nelle circostanze concrete, pretendere ulteriori approfondimenti sarebbe

insensato;

che all'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni; ad identica conclusione perviene CO 1, qui resistente, con

argomentazioni che, in quanto necessario, verranno riprese in appresso; il

Municipio di Faido, condividendo le tesi ricorsuali, postula la conferma della

licenza edilizia; dal canto suo, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si

riconferma nei suoi precedenti scritti;

che in replica e

duplica le parti si riconfermano nelle rispettive conclusioni e domande di

giudizio;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13

marzo 1991 (LE; RL 705.100); certa è

la legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza [art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)]; resta

tuttavia da verificare se la decisione censurata sia impugnabile in

quanto tale;

che il gravame, tempestivo

(art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che,

secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, la decisione che rinvia la causa per nuova decisione all'istanza

inferiore è in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art.

93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3; 135 V

141 consid. 1.1; 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di

fondo parziale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii; 133 V 477 consid. 4.2);

resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine

decisionale, dovendosi limitare ad

eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2;

135 V 141 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3);

che, nell'interesse di

una congruente interpretazione del diritto processuale

federale e cantonale, occorre riferirsi a questa giurisprudenza anche per le

decisioni simili rette dalla LPAmm, la quale prevede un ordinamento analogo

alla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS

172.021; Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla

revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag 1985 ad

2.2.);

che nella misura in

cui il giudizio impugnato non pone fine al procedimento, ma rinvia gli atti

all'autorità inferiore per una nuova decisione senza dare istruzioni

vincolanti, esso rappresenta unicamente una tappa verso l'emanazione del

giudizio finale e configura quindi una decisione incidentale;

che, a tenore dell'art.

66 cpv. 2 LPAmm, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere

impugnate soltanto se:

a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio

irreparabile, o

b) l'accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa;

che, nel caso concreto, la

decisione non fonda alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2

lett. a LPAmm, determinando tutt'al più un semplice prolungamento della

procedura; neppure l'insorgente, che non si confronta con le particolari esigenze

poste all'impugnazione delle decisioni incidentali, pretende il contrario;

che questo Tribunale non

può neppure rendere una decisione finale sull'oggetto della lite ai sensi dell'art.

66 cpv. 2 lett. b LPAmm, poiché, come giustamente ritenuto dall'Esecutivo

cantonale, gli estremi dell'intervento (che non concerne soltanto la

sostituzione dell'apertura al piano terreno, ma anche la modifica parziale

della facciata in corrispondenza della stessa e del terreno antistante) non sono

noti in modo sufficientemente preciso (manca una descrizione, sotto forma di

piano, disegno e/o fotografia sia della situazione originale - che non coincide

con quella attuale, frutto di una trasformazione abusiva - sia del portone che

si intende concretamente posare al posto delle due aperture a battente in legno

originali, asseritamente eliminate in quanto in pessime condizioni) e spetta

inoltre al Municipio pronunciarsi in prima

battuta, a prescindere dall'avviso dell'UNP fondato sulla LST (cfr., sul

margine di apprezzamento dell'autorità cantonale in presenta di clausole

estetiche comunali, RtiD II-2014 n. 13 consid. 4.2), sulla conformità dell'intervento

con le particolari norme comunali (cfr. art. 27 NAPR) che prescrivono

determinati canoni estetici al fine di assicurare un corretto inserimento delle

costruzioni nel contesto edilizio tradizionale;

che, in difetto dei

presupposti prescritti dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, la decisione contestata non è dunque impugnabile ed

il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia

è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non

si assegnano ripetibili alla resistente, non patrocinata (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, al quale va restituita la somma di

fr. 600.- anticipata in eccesso. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere