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Decisione

52.2018.208

Commessa pubblica. Valutazione del criterio delle referenze. A torto il committente non ha ritenuto valida una delle referenze addotte dalla ricorrente. Non avendo richiesto l'aggiudicazione diretta,

8 agosto 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri del CPN 102, pos 224.500, ed in

particolare devono essere elencate nell'inventario dei beni culturali tutelati

a livello cantonale o locale" (cfr.

messaggio di posta elettronica del 3 aprile 2018 di __________ ai concorrenti,

agli atti).

c.

Dopo aver escluso l'offerta della __________ perché "non ha presentato

nessuna referenza valida" e corretto l'importo di quella della RI 1,

il consulente del committente ha ponderato le 6 offerte rimaste in gara sulla

base dei criteri di aggiudicazione prestabiliti, allestendo la graduatoria, che

per quanto qui interessa si presenta come segue:

CO 1

RI 1

Nota

Punti

Nota

Punti

Economicità-prezzo

6.000

2.700

5.261

2.367

Referenze

5.000

1.350

5.000

1.350

Attendibilità

3.791

0.758

5.291

1.058

Apprendisti

5.750

0.288

5.500

0.275

Perfezionamento

5.250

0.158

6.000

0.180

Nota finale

5.254

5.230

Graduatoria finale

1

Considerandi

2.

Preso atto dell'esito della valutazione, il

17.

aprile 2018 la Rettoria ha deciso di aggiudicare la commessa alla CO 1,

classificatasi al primo posto con 5.254 punti.

C. Avverso

la predetta decisione la RI 1, seconda in graduatoria con 5.230 punti, è

insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, domandandone

l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Esposti i fatti, la ricorrente ha contestato

la valutazione del committente in

punto al criterio di aggiudicazione referenze per lavori analoghi,

ritenendola errata laddove ha considerato valide solo 4 delle 7 addotte.

Ha annotato che se da un lato è vero che per essere riconosciuti come referenze

i lavori avrebbero dovuto riguardare edifici storici o beni culturali tutelati,

dall'altro è altrettanto vero che in nessun punto del capitolato è stato specificato

che tali opere avrebbero dovuto essere "inserite nell'inventario dei beni

culturali tutelati a livello cantonale o locale consultabile sul sito:

come sostenuto invece dal consulente del committente nel suo rapporto di

valutazione, fatto suo dall'ente banditore (cfr. Calcolo nota ai criteri

d'aggiudicazione allegato al rapporto tecnico/economico e proposta di delibera,

pag. 1). Escluse a ragione le opere "Restauro torba privata" e "Recupero

edifici Alpe __________", edifici (storici) effettivamente senza tutela, a

mente della RI 1 la committenza avrebbe dovuto considerare valida quella concernente

le Stalle __________. Queste ultime, situate ai mapp. __________ di __________

"sono specificamente menzionate nelle norme di attuazione del piano

regolatore di __________, sotto la voce 'Art. 10: Beni culturali' e vengono

protette in modo categorico con la disposizione 'Le costruzioni agricole di __________

sono da conservare allo stato attuale'". Ciò che le rende in maniera indiscutibile

dei "beni culturali tutelati a livello locale", indipendentemente

dalla loro iscrizione all'inventario cantonale. Donde la necessità di rivalutare

il punteggio attribuitole per il criterio in parola. La correzione da apportare

(riconoscimento di 5 referenze valide, per le quali percepirebbe la nota 6 e

quindi 1.62 punti) - ha concluso l'insorgente - è tale da sovvertire la

graduatoria, permettendole, con i suoi 5.5 punti finali, di scavalcare la rivale.

D. a. All'accoglimento

dell'impugnativa si è opposto il committente, il quale ha difeso il proprio

operato per rapporto all'aggiudicazione della commessa alla CO 1, sottolineando

di aver correttamente considerato ai fini della valutazione delle referenze per

lavori analoghi "unicamente i lavori eseguiti sugli edifici elencati

nell'inventario cantonale dei beni culturali"; inventario che, contrariamente

alle asserzioni della ricorrente, comprende le schede informative di ogni bene

culturale protetto ed è dunque esaustivo. Detta scelta - ha precisato la

Rettoria - è giustificata già solo dal fatto che la chiesa di __________, oggetto

dell'appalto, "è particolarmente pregiata e ricca di opere meritevoli di

tutela, ed è a sua volta inserita nell'inventario cantonale dei beni culturali allestito dall'Ufficio dei beni culturali (UBC) del

Cantone Ticino", e che quindi i

lavori analoghi "possono riguardare unicamente quelle opere che

pure figurano in detto inventario". L'ente banditore ha affermato come sia

estremamente importante far capo a tale strumento "se si considera

oltretutto che per l'opera è prevista l'erogazione di un contributo cantonale e

che l'esecuzione dei lavori è sottoposta alla vigilanza dell'Ufficio dei beni

culturali e deve tenere conto dei rigidi vincoli posti dalla Legge sulla protezione dei beni culturali e dal relativo Regolamento".

D'altra parte, ha precisato ancora la Rettoria, la referenza Stalle __________

non avrebbe potuto essere accettata neppure se si fosse fatto riferimento alle

norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di __________, come preteso

dalla ricorrente. L'art. 10 NAPR, avente quale marginale beni

culturali, non fa infatti riferimento ad alcuna tutela o protezione

specifica, ma si limita a rilevare che "le costruzioni agricole di __________

sono da conservare allo stato attuale". Quand'anche si volesse

considerare valida quest'ultima referenza, ha annotato per finire il

committente, altrettanto si dovrebbe fare con quella concernente il Palazzo __________

di __________ addotta dalla deliberataria, tale

edificio essendo inserito in un insediamento catalogato nell'Inventario

federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale

(ISOS). Ai fini della classifica nulla muterebbe atteso che, in tal caso,

entrambe le concorrenti verrebbero premiate con il massimo dei punti.

b. Ad identica conclusione è pervenuta l'aggiudicataria, con motivazioni sostanzialmente

analoghe.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

E. Delle

argomentazioni espresse dalle parti con le successive memorie scritte si dirà,

per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al

concorso oggetto del contendere, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare

la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa

(art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv.

1.

LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.2.1

Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore

dell'offerta più vantaggiosa, determinata sulla

scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità,

i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione,

l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore

tecnico (cfr. anche art. 53 cpv. 1 del regolamento cantonale di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Altri

criteri di aggiudicazione sono possibili, purché in relazione con la commessa

(cfr. art. 53 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). I criteri di aggiudicazione devono essere indicati

nei documenti del bando, in ordine di importanza (cfr. art. 32 cpv. 1 e 2

LCPubb), ed essere accompagnati dalla singola ponderazione percentuale rispetto

al totale (cfr. art. 53 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

2.2

Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità

tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente

di fornire la prestazione oggetto della

commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del

concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza

ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente di

esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta, in

particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità professionale

(cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla

dottrina; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.2, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT

II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.2; cfr. inoltre Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des

öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin Beyeler, Ziele und Instrumente

des Vergaberechts, vol. 16, Zurigo-Basilea-Ginevra

2008, n. 167, pag. 65).

2.3

Di regola, le referenze sono costituite da lavori

analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in

epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530

citata consid. 2.3; cfr. inoltre sulla

distinzione tra referenze aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre

2012.

consid. 2.1-2.3,

massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, IX

ed., Zurigo 2014, n. 89 segg., pag. 516). La definizione di "lavori analoghi" va anzitutto

ricercata nelle disposizioni di gara, che

notoriamente costituiscono la lex specialis del procedimento

concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle

regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori

analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo,

sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera

messa a concorso. Caratteristiche del lavoro

messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare

sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da

giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del

requisito "lavori analoghi" può

essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti

(cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile 2016 consid. 2.3, 52.2013.526 del 9 gennaio

2014.

consid. 2.2, 52.2011.154 del 21 giugno 2011 consid. 2.2).

2.4

Nella valutazione delle referenze, il

committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio

può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura

in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il

profilo dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb; cfr. Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n.

2d ad art. 61, pag. 318). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di

tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte

dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama,

a sua volta:

-

la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente

documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le

caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate;

-

una circostanziata verifica, da parte del committente,

delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed

eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente

protocollate;

-

una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente

esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità

di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla

correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA

52.2012.386

citata consid. 2.2).

Spesso, i committenti si

accontentano di una generica e sommaria

indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di

cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni

sull'ammissibilità o sulla valutazione di

singole referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte

gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni

supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la

correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale

cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili

a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle caratteristiche

intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza (RtiD I-2010 n. 25 consid.

4.

; STA 52.2015.73 del 12 maggio 2015 consid. 2, 52.2008.223 del 10 luglio

2008.

consid. 2).

3.

A mente

della ricorrente, la valutazione delle referenze operata dal committente

sarebbe lesiva del diritto. Richiamandosi al rapporto tecnico/economico del suo

consulente, esso avrebbe infatti ritenuto ingiustificatamente valide soltanto

quattro delle (sette) referenze da lei addotte, attribuendole la nota 5. L'insorgente

sostiene che l'assegnazione dell'errato

punteggio si fonda principalmente sul fatto che sono stati riconosciuti quali

lavori analoghi "unicamente gli oggetti inseriti nell'inventario

cantonale dei beni culturali, gestito dall'ufficio dei beni culturali e

consultabile online". A torto l'ente banditore ha scartato la referenza

riferita ai lavori eseguiti sulle Stalle __________, trattandosi,

queste ultime, di beni culturali tutelati a livello locale secondo le NAPR. Arrivando

a un totale di 5 referenze valide, l'insorgente avrebbe quindi dovuto ottenere

la nota massima.

3.1

Come esposto in narrativa, il capitolato prevedeva per il criterio di aggiudicazione

referenze per lavori analoghi la seguente disposizione (pos. 224.510):

Sono considerati lavori analoghi i lavori che

rispettano i seguenti criteri:

risanamento o rifacimento di tetti in piode di edifici

storici o beni culturali tutelati a livello cantonale o locale (…)

Ora, da questa

prescrizione emerge in modo chiaro che per essere ritenute valevoli, le referenze avrebbero dovuto riguardare solo edifici

storici o beni culturali tutelati a livello cantonale o locale. Le

regole di gara non richiedevano una loro iscrizione nell'inventario dei

beni culturali allestito dall'UBC. Inutilmente la deliberataria e il

committente sostengono che la scelta di considerare quali valide referenze

unicamente i lavori effettuati su beni catalogati nel citato inventario era (già)

stata comunicata ai concorrenti in occasione del sopralluogo obbligatorio, come

lo attesterebbero peraltro le dichiarazioni rilasciate da altre due concorrenti

e prodotte in duplica dalla Rettoria sub doc. 5 e 6. Ora, il

committente può di principio modificare le prescrizioni concorsuali prima dell'apertura delle offerte (BRK 2004-014

dell'11 marzo 2005; BR 4/2010 S66 pag. 219 segg.). Ciò non sembra essere

avvenuto in concreto, atteso che oltre al messaggio di posta elettronica inviato il 3 aprile 2018 dal consulente

del committente (cfr. supra, Bb; al quale l'insorgente ha peraltro risposto

"che la pos. 224.500 non dice esattamente quanto riportato nella tua

email") - posteriormente, dunque, all'apertura delle offerte -, dagli atti

non risulta che la precisazione della pos. 224.500 CPN 102 sia stata

formalmente comunicata loro durante il sopralluogo obbligatorio del 23

febbraio 2018. Le dichiarazioni di cui ai doc. 5 e 6 prodotte in questa

sede dalla stazione appaltante non possono evidentemente supplire alla carenza

di una chiara comunicazione scritta trasmessa a tutti i concorrenti prima

dell'apertura delle offerte.

3.2

Come sopra ricordato (cfr. consid. 3.1),

il criterio d'aggiudicazione delle referenze per lavori analoghi fa

riferimento ad edifici storici e beni culturali tutelati a livello cantonale

o locale. Così come impostato, esso sembra riallacciarsi alla legge sulla

protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100), in vigore

nel nostro Cantone dal 1° novembre 1997.

Secondo l'art. 3 LBC, sono beni

culturali protetti quelli che beneficiano di protezione pubblica ai sensi della

legge. Quanto agli immobili, la legge distingue tra quelli d'interesse

cantonale e quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze cui è

attribuito un significato culturale che travalica l'ambito locale e sono

protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 1 LBC). I secondi sono protetti

per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che rivestono

importanza soprattutto per le collettività locali. La ragione delle predette

distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la legge riserva a

ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).

Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC l'istituzione

della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano

regolatore o del piano di utilizzazione

cantonale: la legge impone infatti

una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (cfr., pro

multis: STA 90.2013.14 del 27 ottobre 2014 consid. 4.3). Spetterà quindi anzitutto

al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali

la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione

dei beni culturali dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in

fase di esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da

proteggere (cfr. art. 20 cpv. 1 LBC).

Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione sono il

legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di

Stato per quelli d'interesse cantonale (art.

20.

cpv. 2 e 3 LBC). L'inventario dei beni culturali allestito dall'UBC costituisce

lo strumento della conoscenza e dell'informazione attorno al quale ruota tutta

l'attività pubblica di protezione dei beni culturali. Composto di schede

informative di ogni bene protetto (art. 43 cpv. 1 LBC e 32 cpv. 3 del regolamento sulla protezione dei beni culturali del

6.

aprile 2004; RBC, RL 445.110), a disposizione soprattutto degli operatori nel

campo della protezione dei beni culturali, esso non ha l'effetto giuridico

costitutivo di istituire la protezione sul bene inventariato (cfr. STA 90.2003.62 del 7 febbraio 2007 consid. 9), ma bensì

una portata solo conoscitiva (censimento, art. 31 RBC). Determinante è, come

detto, l'istituzione formale della

tutela degli immobili nel quadro della pianificazione territoriale. Stando

così le cose, occorre ora esaminare se le referenze Stalle __________ e Palazzo

__________ possono essere ritenute valide indipendentemente dalla loro

catalogazione nell'inventario cantonale.

3.3

Stalle __________

Il piano regolatore di __________ è stato approvato con risoluzione del 25

giugno 1997 (n. __________) dal Consiglio di Stato. Esso, pertanto, non poteva

tener conto del quadro normativo previsto dalla LBC, entrata in vigore solo il

1° novembre seguente. Né il piano in vigore lo considera attualmente, atteso

come le successive varianti non abbiano riguardato la questione dei beni

culturali. L'autorità comunale ha comunque affrontato autonomamente la

questione per il tramite dell'art. 10 NAPR, che individua i beni culturali e,

per quanto qui interessa, istituisce una tutela per le costruzioni agricole

di __________ (e quindi per le stalle di cui ai mapp. __________)

imponendone il mantenimento allo stato attuale. La qualifica di beni culturali

tutelati a livello locale delle stalle di __________ non può quindi essere

negata; chiara è altresì la loro protezione quand'anche gli interventi ammessi

sono limitati al mantenimento dello stato attuale. A torto l'ente banditore ha

quindi risolto di scartare tale referenza.

3.4

Palazzo __________

L'approvazione del piano regolatore della Sezione __________ del Comune __________

è invece successiva all'entrata in vigore della LBC (cfr. ris. gov. del 22

agosto 2006, n. __________). La questione della tutela dei beni culturali è

stata affrontata nell'ottica di quest'ultima legge, di cui riferisce l'art. 41

NAPR, che elenca i beni culturali e stabilisce, per quelli di importanza

comunale, gli interventi ammissibili (cfr. terz'ultimo paragrafo della norma).

Tra questi non figura il Palazzo __________. Tale edificio non è dunque tutelato

né a livello locale, né a livello cantonale. Nulla muta al riguardo il suo sicuro

valore storico-architettonico attestato anche dall'inventario svizzero degli

insediamenti da proteggere (ISOS della Repubblica e Cantone Ticino, vol. 3.2 __________,

Berna 2010, pag. 353 segg., 359), il quale, tuttavia, non esplica una tutela

diretta ai sensi della LBC ma deve essere attuato nell'ambito della

pianificazione dai comuni interessati (cfr. per una spiegazione diffusa in

merito: STA 90.2010.7/8/26 del 4 luglio 2011 consid. 5.2). Non porta ad altra

conclusione il fatto che l'edificio sia inserito nel nucleo di __________ per

il quale è prevista l'elaborazione di un piano particolareggiato (ad oggi non

ancora attuata) e che, fino all'entrata in vigore di quest'ultimo, si

applichino norme specifiche quali quelle previste all'art. 50 NAPR. Queste

prescrizioni non riguardano infatti il Palazzo __________ in modo particolare,

ma si riferiscono al nucleo nella sua entità. Da notare, infine, che

nell'elenco di cui all'art. 41 NAPR figurano invece la chiesa dei SS. __________

(BC 8) e il lavatoio (BC 21), siti anch'essi nel nucleo di __________ e tutelati

quali beni culturali di interesse comunale. Ciò conferma che il comune non ha

inteso tutelare in modo specifico il Palazzo __________. Lo stesso non può di

conseguenza essere considerato quale valida referenza, come auspicato dalla CO

1.

e dal committente.

3.5

Ne segue che con le sue 5 referenze valevoli, la ricorrente avrebbe dovuto

ricevere la nota 6, rispettivamente 1.62 punti. Da ciò deriva che, non essendo

state sollevate obiezioni in merito ai punteggi assegnati in relazione agli

altri criteri di aggiudicazione, alla stessa doveva essere aggiudicata la

commessa, risultando il suo punteggio complessivo (5.5 punti) superiore a

quello (5.254) conseguito dalla CO 1.

4.

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, il ricorso va dunque accolto. Non avendo la ricorrente richiesto

l'assegnazione diretta del mandato in suo favore, gli atti sono rinviati al committente

per nuova decisione.

5.

L'emanazione della presente

decisione rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta a concedere

effetto sospensivo al gravame.

6.

La tassa di giustizia è ripartita

in parti uguali tra la Rettoria e la CO 1 (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione del 17 aprile 2018 con cui la Rettoria di CO 2 ha

assegnato alla CO 1 di __________ le opere da capomastro per il risanamento del

tetto in piode della Chiesa di __________ è annullata;

1.2

gli atti sono rinviati alla

Rettoria per nuova decisione.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della Rettoria e della in ragione di

1/2 ciascuno. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 3'000.- versata

quale anticipo spese.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110),

nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera