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Decisione

52.2018.21

Licenza edilizia a posteriori. Centro di lavorazione e deposito di inerti

25 febbraio 2019Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i vari processi di lavoro, travalicano comunque manifestamente i limiti di un'attività

poco molesta. Del tutto inconferenti risultano al riguardo le considerazioni

dell'insorgente sulla vicinanza del comparto con l'aeroporto o sul traffico

della strada cantonale.

7.2. Ne discende che essendo a tutti gli effetti riconducibile a un'attività

industriale molesta, l'insediamento della ricorrente non è conforme né alla

zona Ar3, né alla zona J2. I depositi in quest'ultima zona, non racchiusi in

edifici, disattendono inoltre il divieto sancito dall'art. 39 lett. m NAPR 1984,

così come aveva già stabilito il Tribunale nella citata sentenza del 21 gennaio

2008 (STA 52.2007.404 citata; supra, consid. B).

7.3. Trattandosi di un'industria in cui il deposito esterno di inerti

costituisce, insieme alla loro lavorazione, l'attività stessa della ricorrente,

altrettanto certo è che essa non risulti neppure conforme alla vigente zona

industriale I. Da questa zona, come detto, sono

infatti vietati tutti i depositi di materiale che non abbiano una semplice

funzione accessoria, a supporto di un'attività svolta all'interno di un

edificio (art. 36 cpv. 5 NAPR).

7.4. In conclusione, il giudizio impugnato che ha tutelato la decisione del

Municipio di non ritenere data la conformità di zona, tanto in base al vecchio

quanto al nuovo PR, non può pertanto che essere confermato.

8. Tutela delle

situazioni acquisite

8.1. Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST (in vigore dal 1° gennaio 2012) -

riconducibile alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela

delle situazioni acquisite - è permessa la conservazione e la manutenzione di

costruzioni (edifici o impianti) esistenti in contrasto col nuovo diritto. Possono

inoltre essere autorizzate trasformazioni (cd. Erweiterungsgarantie) a

condizione che: (a) il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo

apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini, e (b) per le costruzioni

non conformi alla zona di situazione, le trasformazioni siano giustificate da

esigenze tecniche o funzionali e siano rispettate le altre disposizioni del piano

regolatore (cpv. 2). L'art. 86 cpv. 2 del regolamento della legge sullo

sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110) precisa a sua

volta che, nel caso di costruzioni non conformi alla zona (art. 66 cpv. 2 lett.

b LST), il municipio può autorizzare una trasformazione se: (a) è oggettivamente

indispensabile ai fini di un ulteriore uso della costruzione; (b) sono

rispettate tutte le norme di piano regolatore, segnatamente indici, distanze e

altezze; (c) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la

funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.

Le predette norme hanno essenzialmente

ripreso la disciplina e i principi sviluppati in base all'art. 72 della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU

1990, 365; cfr. messaggio n. 6309 del 9 dicembre 2009 sul disegno di legge

sullo sviluppo territoriale, ad art. 65), che permetteva di autorizzare

eccezionalmente ampliamenti e migliorie tecniche nel processo produttivo di

edifici o impianti (la cui destinazione non era conforme alla funzione prevista

per la zona di utilizzazione secondo il nuovo diritto), a condizione che la

destinazione non fosse di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e che

fossero rispettate le altre disposizioni del piano (cfr. art. 72 cpv. 2 LALPT;

cfr. al riguardo: STA 52.2008.75 citata consid. 3.1).

8.2. Tanto gli art. 66 cpv. 2 LST e 86 cpv. 2 RLst, quanto il previgente art.

72 cpv. 2 LALPT, presuppongono - tra l'altro - che la trasformazione

(ampliamento) non sovverta l'identità della costruzione preesistente (cfr.

messaggio n. 6309 citato, ad art. 65; STA 52.2008.75 citata consid. 3.2).

Riservati gli ulteriori requisiti posti dalle norme, l'ampliamento deve quindi

in ogni caso mantenersi in un rapporto di subordinazione con le preesistenze. Tanto

dal profilo quantitativo, quanto dal profilo qualitativo, l'aggiunta non deve

essere tale da far apparire la costruzione risultante come una nuova e diversa

opera edilizia. In tal senso, a titolo

indicativo, possono essere ritenuti ammissibili, così come già stabilito dalla

giurisprudenza (orientandosi all'art. 24c LPT con art. 42 cpv. 3 lett. b OPT e al previgente art. 24 cpv.

2 vLPT), ampliamenti che non superano il 30 per cento della superficie utilizzata

in modo non conforme alla destinazione di zona (cfr. STA 52.2008.75 citata

consid. 3.2.2 e rimandi, 52.2005.8/14 del 30 ottobre 2009 consid. 4.1.3,

52.1997.57 del 30 settembre 1999 parzialmente pubblicata in RDAT I-2000 n. 28

consid. 4.1.5). Diversamente dalla disciplina

vigente fuori della zona edificabile, la nozione di ampliamento secondo l'art.

72 cpv. 2 LALPT non includeva invece il cambiamento di destinazione (cfr. STA

52.2005.219 del 15 settembre 2005 consid. 3.1, 52.2009.21 del 29 aprile

2009 consid. 4.1). Così pure l'attuale art. 66 cpv. 2 LST, che permettendo

unicamente trasformazioni giustificate da esigenze tecniche o funzionali, e

intendendo con ciò gli interventi oggettivamente indispensabili ai fini di un'ulteriore

utilizzazione (art. 86 cpv. 3 RLSt), esclude il mero cambiamento di destinazione

(cfr. messaggio n. 6309 citato, ad art. 65).

8.3. In concreto, contrariamente a quanto genericamente indicato nella

relazione tecnica e affermato dall'insorgente, nulla permette di affermare che

in passato, già dai primi anni '70, sui fondi in questione fosse esercitata un'attività

come quella che la ditta di __________ - nonostante gli svariati ordini di

sospensione dei lavori - ha sviluppato sull'arco di più di un decennio. Tant'è

che neppure quando l'ha avviata nel 2001 ha mai preteso di limitarsi a

continuare un precedente uso passato (cfr. domanda di costruzione del 18 maggio

2001). Non portano ad altra conclusione le tracce delle precedenti affittuarie

dei fondi (__________ SA, __________ SA, __________ SA), attive nel ramo edile

(impresa di costruzione e/o pavimentazioni stradali), di cui l'insorgente ha

prodotto gli estratti del registro di commercio (cfr. allegati al ricorso

davanti al Governo). Nulla consente anche solo di dubitare che queste ditte gestissero

sui terreni in questione un impianto di trattazione e deposito di inerti, tanto

meno che fosse simile - per entità, processi di lavorazione e ripercussioni - a

quello della RI 1 Non lo compravano in particolare le fotografie aeree di

swisstopo agli atti (cfr. doc. 17 e doc. G prodotti dalla ricorrente e da CO 2

davanti al Governo), che consentono tutt'al più solo di affermare l'esistenza -

nel 1983, su una parte circoscritta della part. __________ (nell'angolo

nord-est) - di quattro vasche/murature di contenimento per inerti,

verosimilmente realizzate a quel tempo (cfr. anche relazione tecnica del 15

luglio 2015 pag. 3). Non certo che - antecedentemente al primo PR - sui terreni

in questione fossero già lavorate e stoccate 10'000 tonnellate all'anno di materiali

(ghiaie, croste bituminose, terra, ecc.).

A ragione CO 2 mette tra l'altro in luce la foto aerea di swisstopo del 1999,

da cui risulta che - prima dell'insediamento della ditta di __________ - fatta

astrazione dalle vasche/murature citate, non vi era alcun deposito di inerti,

ma molte più superfici verdi. La ditta non si è quindi affatto limitata a

perpetuare delle attività precedentemente svolte.

Trattandosi di contenuti diversi, poco conta invece che le ditte che hanno

preceduto la RI 1 (__________ SA, __________ SA) o altre possano aver

utilizzato in passato i fondi in oggetto per depositi di diversa natura,

temporanei o non (di auto, materiale/macchinari

da impresa di costruzione, oggetti di vario tipo, ecc.; per le part. __________

e __________: v. in tal senso la corrispondenza del novembre 2000 tra l'Ufficio

del demanio e la ditta di __________, in cui quest'ultima - in vista dell'autorizzazione

demaniale - si era impegnata ad allontanare dai fondi le baracche e il materiale

Considerandi

di vario tipo che vi aveva depositato la __________ SA, poi fallita: legname,

pneumatici, rotoli di moquette, macchina per copie, travi in metallo, ecc.,

cfr. incarto Municipio ris. n. 535, doc. 2; per le part. __________ e __________:

v. la corrispondenza del luglio 2000 tra il Municipio e la __________ SA, da

cui si può dedurre che sulla part. __________ vi era stata in precedenza un'attività

di esposizione auto, da tempo abbandonata; tra il 2000 e il 2005, senza

permesso, la __________ SA ha poi apparentemente collocato sulla part. __________

dei container e stazionato macchinari e altro materiale [delimitazione in

granito, armature in ghisa, ecc.], adibendo invece il mapp. __________ allo

stoccaggio temporaneo di inerti, cfr. incarto Municipio ris. n. 836, doc. 1-5;

ripiene di materiale terroso, queste ultime - in contrasto con l'art. 39 lett.

m NAPR 1984 - che, in base a quanto emerge dagli atti, già avevano suscitato

lamentele, sia da parte della vicina CO 2, sia della stessa __________ proprietaria

del fondo, cfr. incarto citato, plico doc. 36, allegati doc. 2-5 alla risposta

di CO 2 del 28 settembre 2007). Invano la ricorrente si richiama quindi all'attività

di queste ditte. Con riferimento alla __________ SA, eloquente è del resto come

quest'ultima si fosse opposta alla domanda di costruzione del 2001, ritenendo la

nuova attività prevista inconciliabile con la zona di situazione (cfr. supra,

consid. Ab e citato scritto del 12 luglio 2001). A fronte di tutto ciò, ecco anche perché non occorre assumere le prove

genericamente sollecitate dall'insorgente relative a tale società (cfr. supra,

consid. 1.2).

8.4

Ne discende che, non essendo l'attività industriale in questione un

impianto al beneficio della tutela delle situazioni acquisite - realizzato legittimamente prima dell'entrata in vigore del PR

- la ricorrente non può prevalersi dell'art. 72 LALPT, né dei vigenti

art. 66 LST e 86 RLSt.

Quand'anche si potesse ammettere che, su una minima parte della part. __________,

vi fosse già un deposito di inerti (tutelato nella sua situazione di fatto),

non v'è chi non veda come l'insediamento di un vero e proprio centro di

frantumazione, miscelatura e stoccaggio di inerti, esteso all'intera superficie

dei fondi in oggetto, ne abbia radicalmente sovvertito l'identità. Pure per

questi motivi - e senza che occorra chinarsi sugli ulteriori requisiti posti da

queste norme - non potrebbe quindi comunque essere rilasciata un'autorizzazione

a posteriori sulla base dell'art. 72 cpv. 2 LALPT rispettivamente degli art. 66

cpv. 2 LST e 86 cpv. 3 RLSt.

9.

Deroga

9.1

Giusta l'art. 67 cpv. 1 LST, in vigore dal 1° gennaio 2012, in situazioni

eccezionali e se l'osservanza delle disposizioni legali costituisce un rigore

sproporzionato, possono essere concesse deroghe alla conformità di zona o a

singole norme edilizie, purché ciò non pregiudichi

in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. Con

questa disposizione il legislatore ha voluto concedere la possibilità di

rilasciare delle autorizzazioni eccezionali, laddove la rigida applicazione

della legge condurrebbe a risultati insoddisfacenti perché i piani regolatori non prevedono la possibilità di concederne.

In sostanza, si sono volute superare le incertezze legate a norme comunali

lacunose, poco chiare o, peggio, del tutto mancanti, mettendo a disposizione

dei comuni una valida base legale per la concessione di deroghe (cfr. messaggio

n. 6309 citato, ad art. 66, pag. 89). Anche

per questa norma, esse si giustificano però

soltanto in presenza di situazioni eccezionali, date le quali l'applicazione

rigida delle norme di legge comporta per il singolo amministrato un sacrificio

eccessivo senza che l'interesse pubblico o quello dei vicini lo giustifichi.

Implica inoltre che vengano reciprocamente soppesati, da un lato, l'interesse pubblico

e gli interessi privati dei terzi al rispetto delle norme da cui ci si vorrebbe

scostare, dall'altro, gli interessi del

proprietario richiedente la deroga (cfr. messaggio n. 6309 citato, ad art. 66,

pag. 89; STA 52.2015.466 del 5 giugno 2018 consid. 5.1 e rimandi, 52.2014.440

del 6 maggio 2016 consid. 5.1

confermata da STF 1C_274/2016 del 1° giugno 2017).

Per l'art. 67 cpv. 2 LST, il piano regolatore può tuttavia prevedere una

regolamentazione più restrittiva. Un comune può infatti avere l'esigenza di

stabilire una disciplina più severa, che escluda ad esempio del tutto la

concessione di deroghe (cfr. messaggio n. 6309 citato, ad art. 66, pag. 89).

9.2

Il PR 1984 non conteneva alcuna prescrizione che ammettesse la facoltà di

concedere deroghe agli art. 38 e 39 NAPR 1984. Nessuno pretende il contrario.

Dal 1° gennaio 2012, come visto, una deroga a queste norme è nondimeno

possibile se sono soddisfatti i requisiti posti dall'art. 67 cpv. 1 LST.

Dal canto suo, il PR vigente stabilisce all'art. 36 cpv. 8 NAPR che il municipio

è competente per concedere deroghe unicamente in caso di sfruttamento

provvisorio, limitato nel tempo. Oltre alle condizioni fissate dall'art. 67

LST, una deroga all'art. 36 cpv. 1 e 5 NAPR può quindi entrare in questione

solo se è soddisfatto anche tale requisito temporale.

9.3

In concreto la condizione dei fondi occupati dalla RI 1 non presenta

particolari connotazioni di eccezionalità. Per ubicazione e situazione nulla ne

impediva lo sfruttamento in ossequio alla funzione assegnata dal PR 1984. La

necessità di insediare un centro di trattazione e deposito di inerti non deriva

del resto da un'impossibilità oggettiva di esercitare sui terreni in questione

attività artigianali e d'industria leggera, non o poco molesta, ma da una

deliberata scelta della ditta RI 1, che nel 2001 ha deciso di aprire una piazza

di "riciclaggio" per sue ragioni economiche e per riorientare la sua

attività (cfr. domanda di costruzione del 18 maggio 2001; cfr. peraltro anche

il citato sito della RI 1, sub "storia"), ampliandola poi in modo

consistente. Ciò che non è all'evidenza sufficiente per ammettere una

situazione di rigore (cfr. Scolari,

op. cit., n. 695 ad art. 2 LE; cfr. anche Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 4

ad art. 23). Tanto meno lo sono quindi le conseguenze economiche che le

potranno derivare dal diniego dei permessi a posteriori.

L'attività dell'insorgente, come visto, non beneficia di alcuna tutela delle

situazioni acquisite (supra, consid. 8). Anche da questo profilo non è

quindi ravvisabile alcun momento di eccezionalità.

9.4

Analoghe conclusioni s'impongono con riferimento all'ordinamento

pianificatorio attuale. Dal profilo della conformità di zona, non sussiste

alcun motivo oggettivo per cui i fondi non possano essere utilizzati per

attività industriali qualificate, non carat-terizzate dall'attività di deposito

di materiale all'aperto. Non è invece dato di vedere come una non meglio

precisata "copertura" dei depositi potrebbe sovvertirne la natura:

fintanto che non sono racchiusi all'interno

di edifici, i cumuli di ghiaia, terra, croste bituminose, ecc. restano depositi

all'aperto, per principio vietati dall'art. 36 cpv. 5 NAPR. Questa norma,

analogamente all'art. 39 lett. m NAPR 1984, è del resto proprio

finalizzata a bandire attività industriali come quella in discussione, ove i

depositi di materiale non sono solo accessori, al servizio di attività svolte

all'interno di edifici, ma costituiscono l'attività stessa che viene svolta su

un fondo all'aperto, risultando squalificanti per il paesaggio e fonte di

molestia per i fondi circostanti (cfr. supra, consid. 6.3).

9.5

Già perché non sussiste alcuna situazione eccezionale ai sensi dell'art.

67.

cpv. 1 LST, immune da critiche è la decisione del Municipio che ha in

sostanza negato la concessione di una deroga alla conformità di zona

rispettivamente all'attività di depositi all'aperto (con o senza "copertura"),

sia secondo il vecchio, sia in base al nuovo PR. Per quest'ultimo, a maggior ragione

s'impone questa conclusione alla luce dell'art. 36 cpv. 8 NAPR, che come detto

ammette deroghe solo in caso di sfruttamento provvisorio (ciò che all'evidenza

non è il caso ritenuto che da oltre 10 anni la RI 1 esercita l'attività in

questione, senza autorizzazione). Preponderante sull'interesse prettamente

economico della ricorrente, risulta ad ogni modo già solo l'interesse pubblico e privato dei vicini a non permettere un'attività

che produce immissioni moleste

(rumori, polveri, ecc.) e un generale degrado del comparto. Il fatto che sui

fondi in questione possa teoricamente ancora

incombere una possibile futura espropriazione per la realizzazione della circonvallazione

Agno-Bioggio (cfr. nondimeno, risposta del 27 febbraio 2018 dell'UDC) non è

invece per nulla atto a legittimare il rilascio di un permesso in deroga, così

come peraltro già indicato in passato dal Tribunale (cfr. STA

52.2007.404

citata).

10.

In conclusione - e senza che

occorra soffermarsi sugli ulteriori aspetti sollevati da CO 2 (relativi a

distanze, aree verdi, protezione e smaltimento delle acque, aspetti ambientali,

ecc.) - il giudizio impugnato che ha confermato i dinieghi dei permessi a posteriori

deve essere pertanto tutelato, siccome immune da violazioni del diritto.

11.

11.1. Alla luce di quanto precede,

il ricorso è di conseguenza respinto.

11.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), commisurata

al dispendio occasionato dall'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza.

La ricorrente rifonderà inoltre a CO 2 e al Comune di Muzzano, assistiti da

legali, congrue ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'500.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo delle

presunte spese processuali (fr. 1'800.-), è posta a carico della ricorrente.

La RI 1 rifonderà inoltre un identico importo (fr. 2'500.-) a titolo di

ripetibili, sia al Comune di Muzzano, sia a CO 2.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera