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Decisione

52.2018.214

Docenti cantonali. Diritto al congedo maternità in seguito a un congedo non pagato

26 settembre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

decisione del 21 marzo 2018 il Governo ha respinto il gravame. Esso ha

innanzitutto espresso perplessità in merito alla concessione di un congedo non

pagato, malgrado la ricorrente non ne avesse fatto richiesta. Ha tuttavia

ritenuto, per motivi di economia processuale, di poter dedurre che l'autorità

abbia in questo modo implicitamente negato il diritto al congedo maternità. Il

Consiglio di Stato ha inoltre ammesso che la decisione impugnata era priva di

qualsiasi motivazione, ma ha considerato il vizio sanato poiché le posizioni

delle parti erano state espresse in modo

chiaro prima dell'emanazione della medesima e la ricorrente non era stata lesa

nei propri diritti di difesa avendo potuto presentare un ricorso completo e

motivato. Nel merito, ha ritenuto di poter applicare il principio dedotto dalla

sentenza 53.2002.25 del 20 giugno 2002 con cui il Tribunale cantonale

amministrativo, dopo aver ricordato che il diritto allo stipendio dipende dalla

prestazione effettiva dell'attività lavorativa e stabilito che il dipendente in

congedo non pagato perde le sue prerogative conservando unicamente il diritto

di riprendere il servizio alla scadenza dello stesso, aveva ritenuto legittimo

negare lo stipendio a una dipendente che al termine di un congedo non pagato

non è rientrata in servizio poiché inabile per causa di malattia. Secondo il

Governo, la docente non avrebbe mai avuto intenzione di riprendere l'attività

di insegnamento al termine del congedo non pagato e non si sarebbe presentata

al lavoro all'inizio dell'anno scolastico. Di conseguenza, è a giusto titolo

che le autorità di prime cure le hanno negato il diritto al salario, e quindi

al congedo maternità, ponendola al beneficio di un congedo non pagato.

J. RI 1 è insorta

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta risoluzione

governativa, chiedendo l'annullamento della stessa e la conseguente concessione

di un congedo maternità a partire dall'8 settembre 2016 e di un congedo non

pagato per un massimo di nove mesi. La ricorrente ha contestato la conclusione

a cui è giunto il Governo sostenendo che il rifiuto della concessione del

congedo maternità non poggerebbe su alcuna base legale e sarebbe contrario alla

Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,

RS 101). Nemmeno la giurisprudenza del Tribunale citata dal Consiglio di Stato

avrebbe attinenza con il caso concreto. In ogni caso, ha annotato l'insorgente,

alla scadenza del congedo non pagato, essendosi messa a disposizione per

riprendere l'attività nelle funzioni che le fossero state assegnate, era da

considerare ad ogni effetto pienamente reintegrata nella sua posizione.

K. La Sezione

amministrativa si è opposta al ricorso ribadendo le argomentazioni esposte

prima dell'emanazione della propria decisione e tutelate dal Consiglio di

Stato. Quest'ultimo ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare

particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli

impiegati dello Stato e dei docenti

del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.

Considerandi

2.

2.1. Per l'art.

47.

cpv. 1 prima frase LORD in caso di maternità, la dipendente ha diritto a un

congedo pagato di 16 settimane. Questo, soggiunge il cpv. 2 della norma, inizia

al più tardi al momento del parto; nell'ambito del congedo, due settimane al

massimo possono essere effettuate prima del parto. L'art. 47 cpv. 3 prevede inoltre che la dipendente può beneficiare

in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un

massimo di nove mesi, estensibile per le docenti fino al termine dell'anno

scolastico.

2.2

L'art. 50 LORD prevede inoltre che l'autorità di nomina può concedere al

dipendente nel corso della carriera un congedo totale o parziale con deduzione

di stipendio e relativi supplementi e indennità, conservando per un periodo

massimo di tre anni la validità del rapporto

d'impiego. In casi eccezionali, soggiunge il cpv. 2, l'autorità di

nomina può prolungare la durata complessiva di un congedo parziale sino a sei

anni.

2.3

L'art. 40a LORD prevede che i dipendenti percepiscono, per l'attività

prestata, lo stipendio, i supplementi e le indennità previsti dalla legge sugli stipendi e dai regolamenti. L'art. 50 cpv. 1

del regolamento dei dipendenti dello Stato del 2 luglio 2014 in vigore fino al

31.

dicembre 2017 (RDS; BU 2014, 367) precisa che il diritto allo stipendio e a

eventuali indennità decorre dal giorno dell'entrata in funzione e non dalla

nomina o dal conferimento dell'incarico. I giorni festivi e i sabati

all'inizio del mese, soggiunge la norma, sono considerati giorni di servizio

effettivo per il dipendente che inizia effettivamente il servizio il giorno

lavorativo successivo al giorno festivo. Il diritto allo stipendio è sospeso

durante i periodi di sospensione dalla carica, congedo non pagato, assenza per malattia e infortunio superiori ai limiti

stabiliti dall'art. 23 vLStip, o durante assenze arbitrarie (art. 50

cpv. 3 RDS).

3.

Nel caso

concreto, la Sezione amministrativa e la Divisione della scuola, con la

decisione tutelata dal Consiglio di Stato, hanno concesso alla ricorrente un

congedo non pagato di un anno, invece del postulato congedo maternità. Come

esposto in narrativa, le autorità hanno ritenuto che l'insorgente non era

rientrata in servizio al termine del congedo non pagato e che, pertanto, non aveva

diritto alla corresponsione delle indennità di maternità.

3.1

Dagli atti emerge che la ricorrente, quando era al beneficio del secondo anno di congedo non pagato, è rimasta

incinta del suo secondogenito. Risulta inoltre che ha informato il capo dell'Ufficio

dell'insegnamento medio di voler riprendere il lavoro l'anno scolastico

successivo e che a questo fine, il 20 luglio 2016, è stato disposto il suo

trasferimento dalla sede di __________ a quella di __________. Sede,

quest'ultima, presso la quale la ricorrente è stata convocata al collegio

docenti di fine agosto 2016.

Della sua gravidanza, e della presumibile data del parto, attorno all'8

settembre 2016, la ricorrente ha informato i suoi superiori, tant'è che è stata

disposta la sua supplenza per l'intero anno scolastico 2016/2017. La ricorrente

ha quindi partecipato al collegio docenti del 24 agosto 2016 presso la sede di __________,

mentre non ha tenuto alcuna lezione durante l'anno scolastico.

3.2

Dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni delle parti coinvolte

emerge che nulla è stato formalizzato circa la modalità (congedo maternità o

congedo non pagato) con cui la ricorrente è stata, di fatto, autorizzata ad

assentarsi i pochi giorni di insegnamento che hanno preceduto il parto. Sia

come sia, in assenza di qualunque decisione formale, non è possibile dedurre,

come hanno fatto le autorità inferiori, che la ricorrente avesse intenzione di

beneficiare di un congedo non pagato. Al contrario, il fatto che la stessa

abbia partecipato, così come richiestole, al collegio docenti immediatamente

precedente l'inizio delle lezioni - periodo in cui, occorre ricordarlo, i

docenti devono rimanere a disposizione degli istituti scolastici (art. 44 cpv. 2

LORD; cfr. inoltre l'art 30 del regolamento della scuola media del 18 settembre

1996.

in vigore fino al 1° agosto 2018; BU

1996, 315, secondo cui gli insegnanti sono tenuti a partecipare al collegio dei

docenti) - dimostra che nessuno ha messo in dubbio la sua posizione di docente

titolare delle ore di insegnamento presso la sede di __________. Che poi la

ricorrente non abbia più svolto alcuna mansione non può condurre alla

conclusione che la medesima non abbia effettivamente ripreso la sua

attività lavorativa dopo la scadenza del congedo non pagato.

Il fatto che sia stata assunta una supplente già dall'inizio dell'anno

scolastico, anziché a partire dalla seconda settimana di scuola, poteva invero indurre

la ricorrente a credere, in buona fede, di essere autorizzata a non prestare

servizio in quanto al beneficio di un congedo maternità, che può infatti

decorrere già due settimane prima della nascita del figlio. La scelta di

sostituire da subito l'insorgente, d'altra parte, era la più logica e la più

adeguata dal profilo pedagogico, didattico e organizzativo, come ammesso

dalla Sezione amministrativa in sede di osservazioni nella procedura svoltasi

dinanzi al Consiglio di Stato. Poco sensato, o quantomeno non ottimale, sarebbe

in effetti stato un cambiamento di docente dopo pochi giorni dall'inizio delle

lezioni. D'altro canto, non si può omettere di considerare che se la ricorrente

avesse saputo che ciò le avrebbe garantito il diritto al congedo maternità, avrebbe senz'altro potuto, in quanto

abile al lavoro, insegnare anche solo il primo giorno di scuola. Ipotesi che,

tuttavia, dal punto di vista della qualità e dell'organizzazione non avrebbe

apportato alcun vantaggio all'istituto scolastico e da cui risulta pertanto insostenibile

far dipendere il diritto all'ottenimento del congedo maternità. Date

queste circostanze, la conclusione a cui sono giunte la Sezione amministrativa

e la Divisione della scuola, tutelata dal Consiglio di Stato, si rivela lesiva

del diritto.

4.

Già per il fatto che occorre considerare che la

ricorrente ha a tutti gli effetti ripreso la sua attività lavorativa al termine

del congedo non pagato, non si pone il quesito di sapere se alla fattispecie

possa essere applicato, come ha fatto il Governo, il principio dedotto dalla

giurisprudenza con cui in passato questo Tribunale ha ritenuto legittimo negare

lo stipendio a una dipendente che al termine

di un congedo non pagato non è rientrata in servizio poiché inabile al

lavoro per causa di malattia, considerando la situazione della stessa

paragonabile a quella in cui si trova un impiegato inabile al lavoro al primo

giorno di servizio (STA 53.2002.25 del 20 giugno 2002). Tanto più che, con decisione

del 20 settembre 2018 (STA 52.2017.39) concernente il caso di una dipendente

parzialmente abile al lavoro al termine di un congedo non pagato, il Tribunale,

soppesate differenze e analogie tra le situazioni in cui si trovano il dipendente

che riprende servizio al termine di un congedo non pagato e quello fresco di

nomina o incarico, ha stabilito che tale giurisprudenza non può più essere seguita.

5.

Visto quanto

precede, il ricorso va accolto senza che si renda necessario evadere le

ulteriori censure della ricorrente. La decisione del Consiglio di Stato deve quindi

essere annullata, al pari di quella emanata dalla Sezione amministrativa e

dalla Divisione della scuola. Gli atti sono pertanto rinviati alla Sezione

amministrativa affinché conceda alla ricorrente il postulato congedo maternità.

6.

Dato l'esito non si preleva

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Lo Stato verserà alla ricorrente, patrocinata da un legale, congrue

ripetibili di entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 21 marzo 2018 (n. 1322) del Consiglio di Stato e quella del 6 aprile 2017 della Sezione amministrativa e della

Divisione della scuola del DECS sono annullate;

1.2

gli atti sono rinviati alla

Sezione amministrativa per nuova decisione ai sensi del consid. 5.

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato. Lo Stato verserà all'insorgente

l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 83 lett. g e 85 LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera