Lexipedia

Decisione

52.2018.216

Rappresentanza della Stato in seno all'organo amministrativo di una struttura sociosanitaria - scelta e sostituzione del rappresentante

21 gennaio 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro

diritto di essere sentiti. Rimproverano a questo proposito al Consiglio di

Stato di avere adottato la decisione impugnata a sorpresa, senza averli preventivamente

interpellati e senza avere dato loro modo di esprimersi in maniera adeguata

sulle sue intenzioni. Sostengono inoltre che la stessa sarebbe carente dal

profilo della motivazione.

Tali rimproveri vanno esaminati preliminarmente, poiché quanto invocato dagli insorgenti

costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione

impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel

merito (DTF 137 I 195 consid. 2, 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464

consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1.

La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati,

innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta

insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della

Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101). Tale norma assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su

tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione

e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di

determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1,

120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich

Häfelin/Georg Müller,

Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,

7a ed., Zurigo 2010, pag. 374 n. 1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente n. 1680). Nel nostro cantone, l'art. 34 LPAmm pone il principio

secondo il quale le parti hanno il diritto di essere sentite. Per l'art. 35

LPAmm esso viene esercitato, di regola, per iscritto (cpv. 1) e prima che

l'autorità adotti una decisione (cpv. 2), salvo eccezioni che qui non

interessano (cpv. 3).

Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 Cost. comprende anche il

dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAmm; DTF 117 Ib 64

consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona brevemente

le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro,

ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della

portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso

(DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54

consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai

diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010

consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre

2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2).

2.2. Nel caso di specie le suddette garanzie procedurali non sono state

disattese.

A questo proposito si deve innanzitutto

considerare che nella sua lettera del 28 febbraio 2018 il Consiglio di Stato

aveva preventivamente informato il Consiglio di fondazione delle sue intenzioni,

tant'è vero che quest'ultimo con scritto del 16 marzo successivo aveva poi

preso puntuale posizione al riguardo. È vero che in quell'occasione il

Governo non ha interpellato personalmente il RI 2, toccato in modo diretto e a

titolo personale dalla misura di revoca del suo mandato di rappresentante dello

Stato. In ogni caso si deve considerare che, nella sua veste di membro dell'organo

direttivo della RI 1, egli era venuto sicuramente a conoscenza degli intenti

del Governo cantonale ed ha potuto esprimersi sui medesimi attraverso la

predetta presa di posizione del consiglio di fondazione, adottata, come risulta

dagli atti, all'unanimità dai suoi membri e quindi anche con la partecipazione e

l'approvazione del RI 2.

Per il resto si deve poi ritenere che i requisiti minimi di motivazione

previsti dalla giurisprudenza sopra menzionata sono stati nell'occasione ossequiati

dal Governo. L'argomentazione addotta, per quanto succinta e riferita al

precedente scambio di corrispondenza tra le parti interessate, ha infatti

consentito agli insorgenti di rendersi perfettamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'avversata

pronuncia, ovvero del fatto che il Consiglio di Stato non ritiene più

opportuno di continuare a riunire in capo ad uno stesso membro del consiglio di

fondazione la funzione di rappresentante dello Stato e della Diocesi. Prova ne

è che essi sono stati in grado di impugnare detta decisione dinanzi a questo

Tribunale con la dovuta cognizione di causa, dando prova di averne

perfettamente compreso il contenuto e la portata. Sapere poi se gli argomenti

addotti nell'occasione dal Governo siano

fondati o meno è una questione di merito, che sarà esaminata qui

di seguito.

Ne discende pertanto che nel caso di specie i diritti di parte dei ricorrenti

non sono stati disattesi.

3. 3.1. Come

esposto in narrativa, l'art. 22 LAnz dispone che ogni

struttura sociosanitaria riconosciuta è tenuta a garantire allo Stato una

rappresentanza nel suo organo amministrativo. Lo scopo della norma è chiaro e consiste nel permettere al

Cantone di contribuire e partecipare alla conduzione e alla gestione di quegli

istituti per gli anziani che beneficiano di sussidi statali, onde meglio

garantire un utilizzo razionale ed economico delle risorse pubbliche messe a

loro disposizione. Né la legge né i materiali legislativi precisano tuttavia in

che modo tale rappresentanza debba essere assicurata allo Stato. Stante la

formulazione piuttosto aperta della suddetta disposizione di legge, si deve

considerare che, in linea anche con la prassi seguita in questi anni dal Dipartimento

della sanità e della socialità (DSS), per la sua attuazione è sufficiente che allo

Stato venga perlomeno riconosciuta la facoltà di indicare tra coloro che già

siedono in seno all'organo direttivo della

struttura in questione una persona che si faccia garante della tutela dei suoi

interessi. È quanto avvenuto nel caso concreto con il RI 2, che pur

essendo uno dei due membri del Consiglio di fondazione la cui designazione

spetta per statuto alla Curia vescovile, dal mese di luglio del 2012 rappresenta

anche lo Stato in seno a tale gremio.

3.2. Chiarita la portata dell'art. 22 LAnz, si deve comunque riconoscere che

Considerandi

nella scelta della persona chiamata a rappresentarlo, il Cantone dispone della

più ampia libertà. In quest'ottica esso può anche decidere di cambiare il

proprio rappresentante, fondandosi su

valutazioni di mera opportunità, dovendo essergli riconosciuto in questo

particolare ambito un vasto potere d'apprezzamento.

Ora, giusta l'art. 69 LPAmm, il controllo dell'apprezzamento da parte di questo

Tribunale non è illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità

decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia

esercitato in spregio dei principi generali del diritto. In assenza di

una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza

gli è invece precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). L'autorità di ricorso deve in

particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della

precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli

estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o

dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei

casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni

oggettive, fondata su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesiva

dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla

parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (cfr. RDAT I-1994 n. 34; DTF 104 Ia 206; STA 52.2015.497

del 25 gennaio 2016 consid. 4.2; STA

52.2016.271

del 22 marzo 2017 consid. 4; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II.

ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.).

3.3

Come esposto in narrativa, nel caso concreto la scelta di revocare il mandato di rappresentanza al RI 2 è

stata sostanzialmente motivata dal Consiglio di Stato con l'inopportunità

di continuare a riunire in capo ad uno stesso membro del Consiglio di

fondazione la funzione di rappresentante dello Stato e della Diocesi. Ora, una

simile giustificazione desta invero non poche perplessità in quanto, più che da

ragioni effettive, riconducibili ad una reale o perlomeno potenziale

incompatibilità tra i ruoli ricoperti dal RI 2 nel consiglio di fondazione,

sembrerebbe essere principalmente dettata dalla volontà da parte del Consiglio

di Stato di far cessare le critiche al riguardo provenienti dall'esterno, sulle

quali comunque, con lettera dell'8 agosto 2017 al patrocinatore di CO 1, il

Direttore del DSS __________ si era espresso, respingendole e difendendo la scelta

a suo tempo operata dall'Esecutivo cantonale per quanto attiene alla

designazione del proprio rappresentante. Non bisogna inoltre dimenticare che

nel luglio del 2012 il Consiglio di Stato aveva nominato quale rappresentante del

Cantone il RI 2, conscio del fatto che quest'ultimo era membro del consiglio di

RI 1 su designazione del Vescovo, per poi ancora rinnovargli tale incarico anche

in vista del quadriennio 2016-2019.

Ad ogni buon conto, per quanto discutibile e opinabile appaia, la decisione del

Governo di non più voler far riferimento alla persona del RI 2 per la tutela

dei suoi interessi in seno alla RI 1 non può ancora essere considerata a tal

punto insostenibile da poter essere censurata in questa sede. Essa non poggia

infatti su considerazioni completamente estranee alla materia o altrimenti

lesive dei principi fondamentali del diritto e, soprattutto, non procede da un

esercizio abusivo del vasto potere discrezionale di cui dispone il Consiglio di

Stato in questo genere di questioni. D'altra parte non si può misconoscere al

Governo il diritto di ritornare sulle proprie precedenti scelte, se da una nuova

valutazione della situazione concreta esso dovesse ritenere non più adeguata

alle circostanze del caso l'attuale soluzione che vede il membro del Consiglio

di fondazione designato dalla Diocesi rivestire anche il ruolo di

rappresentante dello Stato. Si tratta in effetti di questioni di mera

opportunità che, come detto, sfuggono al potere cognitivo che questo Tribunale

può esercitare.

Di conseguenza, si deve ritenere che su questo punto il gravame deve essere

respinto, anche perché, come verrà meglio specificato qui di seguito, la

decisione di revoca del mandato adottata dal Governo ticinese non influisce in

alcun modo sulla carica di membro del consiglio di fondazione ricoperta dal RI

2.

4.

4.1

Come esposto in narrativa i ricorrenti contestano la querelata

risoluzione governativa anche laddove la stessa designa CO 1 quale nuovo

rappresentante del Cantone in seno alla RI 1. A questo proposito rilevano in

particolare come il Governo non possa nominare un proprio rappresentante nel consiglio

di fondazione in dispregio a quanto stabilito dallo statuto che non gli

conferisce una simile prerogativa.

4.2

La censura è senz'altro fondata e, come tale, merita accoglimento. Già si è detto sopra che l'attuale statuto

della RI 1 prevede che il suo organo direttivo sia costituito da 5 persone, di

cui una è il Parroco di __________, una è nominata dal Municipio di __________,

una dall'Ufficio patriziale del Patriziato di __________, __________ e __________,

e due dal Vescovo della Diocesi di __________. Lo Stato non dispone del diritto

di nominare un proprio consigliere in virtù dell'attuale statuto. L'art. 22

LAnz non gli conferisce alcun diritto in questo senso. L'organizzazione delle

fondazioni è in effetti disciplinata dal

diritto federale e in particolare dall'art. 83 CC, giusta il quale gli organi della fondazione, nonché il modo di

amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. Eventuali modifiche

dell'organizzazione o del fine della fondazione possono essere disposte

unicamente dall'autorità federale o cantonale competente, su proposta dell'autorità

di vigilanza e previo coinvolgimento dell'organo di fondazione (art. 85 e 86

CC). Dal canto suo l'autorità di vigilanza può, sentito l'organo superiore

della fondazione, apportare delle modifiche accessorie all'atto di fondazione,

sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non

pregiudichino i diritti di terzi (art. 87 CC). Stante il carattere esaustivo

di questa norme, nessuna disposizione di diritto cantonale può derogare all'ordinamento

legale istituito dal CC in materia di fondazioni. La decisione del Consiglio di

Stato di designare CO 1 quale rappresentante del Cantone in seno alla RI 1 non

è quindi suscettibile di determinare che questa persona acquisisca lo statuto

di membro del suo organo direttivo, pena la violazione del principio della

forza derogatoria del diritto di rango superiore.

Tale questione doveva comunque essere ben nota anche al Governo stesso visto

che nel suo scritto del 28 marzo 2018, laddove comunicava al consiglio di

fondazione di voler designare quale proprio rappresentante CO 1, invitava

il medesimo ad intraprendere i passi

necessari per adeguare gli statuti della RI 1.

Pertanto, nella misura in cui CO 1 non è già

membro del consiglio di RI 1, né lo può

diventare per effetto della risoluzione governativa qui impugnata, la sua

nomina a rappresentante dello Stato all'interno di questo gremio non può essere

tutelata, in quanto contraria a

quanto disposto dall'art. 22 LAnz, il quale, in linea con gli scopi da esso

perseguiti, stabilisce (logicamente) che la persona chiamata a ricoprire

un simile incarico debba far parte dell'organo amministrativo della struttura

sociosanitaria in questione. Se così non fosse,

infatti, il ruolo di rappresentante del Cantone sarebbe completamente

sprovvisto di qualsiasi senso e utilità.

Ne discende pertanto che, sotto questo profilo, il presente gravame s'avvera del

tutto fondato.

5.

Stante tutto quanto

precede, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la querelata

risoluzione governativa è annullata limitatamente al punto n. 2 del suo

Dispositivo

dispositivo.

Per il resto la stessa è confermata. Ciò determina

però che lo Stato si trovi ora sprovvisto di un proprio rappresentante ex

art. 22 LAnz all'interno della RI 1. Di conseguenza

gli atti vanno trasmessi all'Esecutivo cantonale affinché proceda a nominarne

uno nuovo, in sostituzione del RI 2, scegliendolo tra gli attuali membri del consiglio

di fondazione.

6. Visto l'esito, la tassa di

giustizia e le spese sono poste a carico, metà ciascuno, del resistente CO 1, e

dei ricorrenti, questi ultimi in solido tra loro (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Le ripetibili sono compensate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la risoluzione del 23 marzo 2018 (n. 1337) del Consiglio di Stato è

annullata limitatamente al punto n. 2 del suo dispositivo;

1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché designi tra gli

attuali membri del suo consiglio di fondazione un nuovo rappresentante dello Stato

in seno RI 1, in sostituzione del RI 2.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del resistente CO 1 nella misura di fr. 600.- e per il resto (fr. 600.-)

a carico dei ricorrenti, in solido. A quest'ultimi va di conseguenza

restituita la somma di fr. 200.- versata in eccesso a titolo di anticipo delle

presumibili spese processuali. Le ripetibili sono compensate.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera