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Decisione

52.2018.218

Commessa pubblica. Requisiti professionali in capo al titolare o dirigente effettivo del concorrente ex art. 34 RLCPubb/CIAP

22 novembre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione.

I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione

richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa

fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello

di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti

per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere

la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei

concorrenti ritenuti inidonei.

2.2. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e

criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri

che qualsiasi concorrente deve soddisfare indi-pendentemente dalla natura della

commessa o dal tipo di procedura adottato.

Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in

merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da

annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di

partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di

commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue

specifiche esigenze.

3. L'art.

34 cpv. 1 prima frase RLCPubb/CIAP stabilisce che gli offerenti devono essere

iscritti nel rispettivo albo professionale, se esistente per la professione.

Trattasi di una condizione base, valida di principio per tutti gli interventi

previsti dall'art. 34 cpv. 1 lett. a-f (edili in senso lato e prestazioni di

servizio), che può tornare applicabile sia alle ditte in quanto tali

(iscrizione all'albo delle imprese o all'albo delle aziende artigianali), sia

ai loro membri dirigenti effettivi (iscrizione all'albo OTIA). Gli offerenti

devono poi soddisfare requisiti aggiuntivi, differenziati a seconda del

tipo di commessa e settore di attività oggetto del concorso.

Per quanto concerne gli impianti tecnici speciali,

l'art. 34 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP dispone che sono abilitate a concorrere

le ditte nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore

iscritti a RC con diritto di firma, soddisfa i requisiti della legge

cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24

marzo 2004 (LEPIA; RL 705.400). Indipendentemente

dalla loro importanza e difficoltà di esecuzione, ex lege sono considerati impianti

tecnici speciali (1) gli impianti di ventilazione, condizionamento e

raffreddamento, (2) gli impianti di rilevazione incendi e (3) gli impianti di

trasporto verticali e orizzontali (RtiD II-2017 n. 14 consid. 3.3).

4. 4.1. A giusto

titolo l'insorgente ha sostenuto che i concorrenti, per poter partecipare alla

gara, avente per oggetto l'installazione di impianti di ventilazione e

climatizzazione, ossia impianti tecnici speciali ai sensi dell'art. 34 cpv. 1

lett. b RLCPubb/CIAP, dovevano essere iscritti all'albo previsto dalla legge

sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA; RL 930.100) e avere un dirigente

effettivo autorizzato dall'OTIA a esercitare

la professione avere un dirigente effettivo autorizzato dall'OTIA ad esercitare la professione (condizione base ex

art. 34 cpv. 1 prima frase, in correlazione con l'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP e

l'art. 3 LEPIA; sul tema cfr. pure scheda informativa dichiarazioni idoneità

degli offerenti emanata dall'ULSA il 23 agosto 2016; RtiD I-2017 n. 14

consid. 4.2; STA 52.2016.245 del 13 settembre 2016 consid. 3).

4.2. Nel caso di specie, l'aggiudicataria non ha dimostrato di avere un

titolare o membro dirigente effettivo iscritto all'albo OTIA. Essa ha invece

ammesso che il direttore M__________, tecnico diplomato SSS in tecnica degli

edifici, non dispone di alcuna autorizzazione rilasciata dal predetto ordine

professionale. Come giustamente rilevato dalla ricorrente, S__________, seppur

iscritto all'albo OTIA quale ingegnere, non riveste la funzione di dirigente

effettivo dell'impresa. Innanzitutto poiché, sebbene disponga di una procura

collettiva a due iscritta a registro di commercio, la deliberataria non ha

addotto che il medesimo abbia mansioni di tipo dirigenziale, oltre a quelle

prettamente tecniche. In ogni caso, per medesima ammissione della resistente, S__________

non dedica la parte preponderante della propria attività professionale in seno

alla ditta, come prescritto dall'art. 34 cpv.

2 RLCPubb/CIAP.

La CO 1 andava pertanto esclusa in quanto sprovvista di un requisito di

idoneità. La decisione del Municipio viola quindi il diritto (art. 16 CIAP).

5. Visto quanto

precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Disponendo

il Tribunale degli elementi necessari e atteso che né il committente né la CO 1

hanno eccepito alcunché in relazione alla sua offerta, la commessa è assegnata

alla ricorrente, il cui dirigente __________ è iscritto all'albo OTIA (art. 18

cpv. 1 CIAP).

6. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta al

conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

7. Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 in ragione

di un mezzo ciascuno (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essi rifonderanno pure congrue

ripetibili alla ricorrente, assistita da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione del 27 aprile 2018 con cui il Municipio del Comune di CO 2

ha aggiudicato alla ditta CO 1 le opere di installazione di impianti di

ventilazione e climatizzazione occorrenti al Centro di pronto intervento è

annullata;

1.2. la commessa è attribuita alla RI

1.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 in

ragione di un mezzo (fr. 2'500.-) ciascuno. Essi rifonderanno alla ricorrente

ognuna l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. A quest'ultima è restituito

l'anticipo versato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera