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Decisione

52.2018.22

Nomina di un dipendente cantonale e attribuzione dello stipendio

19 dicembre 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di lavoro, nella certezza di aver già concluso un altro contratto di lavoro;

che, inoltre, non si vede come alla fattispecie possa applicarsi l'art. 41 cpv.

3 LStip invocato dal ricorrente senza alcuna pertinenza per il caso di specie;

tale disposto, così come il cpv. 4, regola in effetti la situazione di coloro

che erano già alle dipendenze dello Stato e che nel 2016 sono stati interessati

dalle misure di risparmio decise con l'approvazione del preventivo per l'anno

2016; nulla a che vedere dunque con la situazione del ricorrente, che a quel momento

non era ancora alle dipendenze dello Stato;

che, in conclusione, la decisione di attribuzione della classe 6 con 1 aumento,

che tiene conto della nuova classificazione degli ispettori cantonali del

lavoro II e dell'esperienza pregressa del ricorrente, di per sé da questi non

contestata, è esente da ogni critica e non può che essere confermata;

che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto in ogni suo punto; le

spese seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente. L'importo di fr.

600.

- versato in eccesso a titolo di anticipo gli viene restituito.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera