Lexipedia

Decisione

52.2018.220

Revoca della licenza di condurre a causa di inidoneità. Riammissione alla guida

31 agosto 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1, qui ricorrente, è

nato il 15 febbraio 1978 e ha conseguito la licenza di condurre nel 1997.

b. In passato, l'insorgente ha subito una

revoca della licenza di condurre per la durata di 6 mesi a

seguito di un grave episodio di guida in stato di ebrietà con una

concentrazione qualificata di alcol nel sangue (2.32 - 2.89 grammi per mille;

decisione del 18 gennaio 2007).

B. a. Il 25 settembre 2016,

verso le ore 22.50, il ricorrente ha nuovamente

circolato in uno stato di ebbrezza a __________, al volante del suo veicolo

(targato __________), con una concentrazione qualificata di alcol nel

sangue di 2.38 - 2.92 grammi per mille. La licenza di condurre veicoli a motore

gli è stata subito sequestrata dalle forze dell'ordine.

b. Ravvisando nell'accaduto l'adempimento del reato di guida in stato di

inattitudine (qualificata) giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. a della legge federale

sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), con

decreto d'accusa del 1° dicembre 2016, cresciuto in giudicato, il competente Procuratore

pubblico ha condannato l'insorgente a una pena pecuniaria di 90 aliquote

(sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni) e a una

multa di fr. 1'500.-.

C. a. Nel frattempo, preso atto

del rapporto di polizia relativo alla suddetta infrazione, il 21 ottobre 2016

la Sezione della circolazione, sospettando seriamente una sua inidoneità alla

guida a fronte dell'elevato tasso alcolemico riscontrato nel sangue (≥ 1.6

per mille), gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a

tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli di sottoporsi a una perizia

specialistica della dr. med. __________, medico del traffico SSML.

b. Esaminata la perizia del 19 dicembre 2016 consegnata dal medico del

traffico, con decisione del 30 dicembre 2016, cresciuta in giudicato

incontestata, la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la

licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo un periodo di sospensione

di 6 mesi. La riammissione alla guida è stata tuttavia subordinata alle

condizioni di presentare:

§

un rapporto di iQ-Center by

Ingrado (iQ-Center) attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale

specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi, nonché (b)

l'astinenza, durante questo periodo, dal consumo di alcol (sulla base di

analisi del capello ogni tre mesi);

§

un rapporto di verifica

conclusiva di medicina del traffico attestante l'idoneità alla guida di veicoli

a motore.

D. a. Ricevuta l'istanza di riammissione alla guida con il rapporto favorevole

del centro di competenza iQ-Center del 3 agosto 2017, la Sezione della circolazione

ha invitato il ricorrente a presentare anche il rapporto di verifica conclusiva

del medico del traffico, cui si è quindi sottoposto.

b. Preso atto del referto della dr. med. __________ ("perizia semplificata

di verifica conclusiva dell'idoneità alla guida" del 12 settembre 2017),

con decisione del 19 settembre 2017 la Sezione della circolazione ha annullato

con effetto immediato il provvedimento di revoca in vigore e riammesso l'insorgente

alla guida (dispositivo n. 1.1). Il

mantenimento della licenza è stato però subordinato (dispositivo n. 1.2) alla

presentazione - entro 24 mesi dalla riammissione - di un rapporto di

iQ-Center attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico

di tipo alcologico con una presa a carico di almeno 24 mesi, nonché (b) l'astinenza,

durante questo periodo, dal consumo di alcol (sulla base di analisi del capello, eseguite con frequenza trimestrale dall'Istituto

Alpino di Chimica e di Tossicologia [IACT]). La decisione, richiamante

in particolare gli art. 14 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LCStr, è stata dichiarata

immediatamente esecutiva.

E. Con giudizio del 28 marzo

2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal conducente

avverso il dispositivo n. 1.2 del suddetto provvedimento.

Il Governo ha in sostanza ritenuto eque e

proporzionate le condizioni imposte per il mantenimento della licenza di

condurre, alla luce della situazione del ricorrente attestata dalla prima

perizia (con un consumo di alcol a rischio e una situazione di dipendenza), del periodo limitato (6 mesi) del

percorso già seguito e dei criteri

posti dalla giurisprudenza.

F. Avverso quest'ultimo

giudizio l'insorgente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo in sostanza che sia annullato con il dispositivo n.

1.2 della decisione dell'autorità di prime cure. In via subordinata, chiede che

le condizioni impostegli siano ridotte ad un periodo di 6 mesi.

Il ricorrente contesta in pratica la necessità e la proporzionalità delle clausole

dettate, considerati i suoi "progressi" a far tempo dall'infrazione e

la presa di coscienza dei suoi errori e del problema dell'alcol al volante,

ammessi anche dalla perizia conclusiva. Ritiene ingiustificato un ulteriore

periodo di controlli e monitoraggio, visto che è stato considerato idoneo alla

guida e che non è mai stato un alcolista.

G. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari

osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

H. Il ricorrente ha rinunciato

a replicare.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente

toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se

è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più

adempiute (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare

essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude

l'idoneità alla guida (cfr. anche art.

14.

cpv. 2 lett. c LCStr).

2.2

L'esistenza di una dipendenza dall'alcol

è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di

alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore, e si rivela incapace di liberarsi o di

controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni,

l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno

stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione

stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.

1.

lett. b LCStr non si identifica pertanto con la nozione medica di dipendenza

da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal

traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano

un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82

consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid.

4.

).

3.

3.1. Secondo l'art. 17 cpv.

3.

LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a

tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni

se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la

persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida.

Tale norma disciplina, da un lato, le condizioni per la futura restituzione

della licenza, generalmente fissate al momento della revoca di sicurezza (art.

16d LCStr), volte a comprovare la scomparsa

dell'inidoneità; dall'altro, le condizioni dopo la riammissione, che

accompagnano di regola la decisione di resa del permesso, finalizzate a supportare la guarigione e a prevenire il rischio di ricadute, nell'interesse della

sicurezza della circolazione stradale (cfr. DTF 125 II 289 consid. 2b, 124 II 71 consid. 2b; STA 52.2017.58 del 19 giugno 2017 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna

2015, pag. 566 segg.). Tali

clausole accessorie devono essere adattate alle circostanze del caso

concreto ed essere proporzionali (cfr. DTF

125.

II 289 consid. 2b; STF 6A.61/2005 del 12 gennaio 2006 consid. 2), e ciò

anche nella misura in cui rappresentano una restrizione della libertà personale

(art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del

18.

aprile 1999; Cost., RS 101; cfr. al riguardo: STF 1C_342/2009 del 23 marzo

2010.

consid. 2.2).

3.2

Per dottrina e giurisprudenza, in

caso di dipendenza da alcol ai sensi dell'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr,

la restituzione del permesso di guida presuppone di regola la prova di un'astinenza

controllata di almeno un anno (cfr.

DTF 131 II 248 consid. 4.1, 129 II 82 consid. 2.2), accompagnata mediante

terapia (cfr. Rolf Seeger in:

Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin

der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 27;

Manuale "Indizi per l'inidoneità a condurre" del 26 aprile 2000 edito

dal Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", pag.

8). Dopo la riammissione, l'effettiva scomparsa di una dipendenza (in senso medico)

o di un consumo abusivo di alcol rilevante dal profilo del traffico richiede

ancora una terapia e dei controlli durante un ulteriore periodo di 4-5 anni, di

regola comprensivi di un'astinenza controllata totale di 3 anni e un

accompagnamento terapeutico di almeno due anni (con colloqui a scadenza

mensile; cfr. STF 1C_342/2009 citata consid. 2.4 e rimandi;6A.61/2005 citata consid. 2.1; Mizel, op. cit., pag. 569; Philippe

Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via

Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 16 ad art. 17 SVG; Seeger, op. cit., pag. 28 seg.). Indicazioni analoghe sono peraltro riscontrabili

anche nelle raccomandazioni mediche più recenti, che, in caso di riammissione

alla guida, per consolidare l'idoneità e diminuire il rischio di recidiva,

suggeriscono in particolare un'astinenza controllata dal consumo di alcol fino

a 2-3 anni, a dipendenza della gravità del caso (cfr. schede della Società

Svizzera di Medicina Legale [SSML]: "Fahreignung und Alkohol, Betäubungsmittel

und psychotrop wirksame Medikamente" del 1° aprile 2018, "Consensus

concernant le contrôle d'abstinence et le suivi du comportement de

consommation, Alcool, drogues (sans cannabis) et médicaments", agosto

2013, sub www.sgrm.ch).

4.

4.1. Come accennato in

narrativa, il 30 dicembre 2016 la Sezione della circolazione, fondandosi sul citato

referto di medicina del traffico del 19 dicembre 2016, aveva revocato al

ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato per inidoneità ai sensi

dell'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr.

La riammissione alla guida era stata subordinata, in buona sostanza, all'onere

di seguire un percorso psicoeducazionale e un'astinenza controllata dall'uso di

alcol sull'arco di 6 mesi, cui il ricorrente si è attenuto.

4.2

Qui controverse sono ora le condizioni - confermate dal Governo con il

giudizio impugnato - che l'autorità dipartimentale gli ha imposto annullando la

revoca e riammettendolo alla guida.

Clausole che ai fini del mantenimento della licenza impongono: (a) il seguito

di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato di tipo alcologico (con

colloqui mensili, atti ad approfondire le proprie condotte e il suo rapporto

con la guida, la strada e il rispetto delle norme) e (b) l'astinenza dal

consumo di alcol (sulla base di analisi trimestrali del capello), il tutto per

un ulteriore periodo di 24 mesi, da attestare mediante un rapporto del centro iQ-Center.

Il ricorrente contesta come detto tali vincoli, ritenendoli sproporzionati,

avuto riguardo alla sua situazione concreta, la quale non necessiterebbe di

alcun ulteriore controllo o trattamento. A torto.

4.3

Dal primo referto del 19 dicembre 2016,

risulta anzitutto che il medico del traffico lo aveva ritenuto non idoneo alla

guida a fronte di "un consumo di alcol eccessivo, compatibile con

una dipendenza (in presenza di tre criteri di dipendenza secondo la definizione

della CIM-10 [Classificazione Internazionale delle Malattie e dei

problemi sanitari correlati, 10° revisione, dell'Organizzazione mondiale della

sanità])", sulla base delle dichiarazioni dell'interessato e dei risultati

dell'analisi del capello, che mostravano un consumo eccessivo di etanolo nei

tre mesi antecedenti il prelievo" (> 100 pg/mg, a fronte di un valore

soglia di 30 pg/mg), in contrasto con le sue dichiarazioni di astinenza (cfr.

conclusioni, pag. 8). Il medico del traffico aveva in particolare riscontrato

una maggiore tolleranza, una perdita di controllo e un desiderio intenso di

bere alcol (cfr. sub "criteri di dipendenza", pag. 7).

Dalla perizia - con cui il ricorrente neppure si confronta - emerge pertanto

che il medico specialista gli aveva negato l'idoneità non solo per abuso di

alcol, ma per alcoldipendenza. Sindrome che peraltro, secondo la stessa

giurisprudenza richiamata dal ricorrente (DTF 129 II 82), già una guida con una

concentrazione di alcol pari a 2.5‰ - ovvero solo di poco superiore al tasso

minimo (2.38‰) che gli era stato riscontrato al momento dell'ultima infrazione

(ma anche di quella del 2006) - lascia di regola seriamente ipotizzare. Da

respingere è dunque la sua obiezione, del

tutto generica, di non aver mai sofferto di un problema di alcolismo.

4.4

In sede di perizia semplificata di verifica conclusiva del 12 settembre

2017, il medico del traffico, riesaminata la situazione del ricorrente, ha

rilevato come egli si fosse attenuto alle condizioni e fosse entrato in un

periodo di cambiamento riguardo alle proprie abitudini di consumo di alcol,

modificando il suo comportamento in rapporto alle sue responsabilità, e che

dovesse pertanto essere considerato di nuovo idoneo alla guida di veicoli a

motore. La dr. med. __________ ha segnatamente considerato gli esiti negativi delle due analisi trimestrali del

capello eseguite dall'IACT (attestanti l'astinenza dal consumo di alcol

nel periodo metà gennaio-luglio 2017), il rapporto favorevole del 3 agosto 2017 di iQ-Center (che confermava la

partecipazione alle sedute di consulenza psico-educativa sull'arco di 6 mesi e

al corso "Prevenzione della recidiva"), come pure i risultati della

propria perizia (comprensiva tra l'altro di un colloquio durante il

quale l'interessato ha "fatto prova di una buona capacità di autocritica,

ha capito gli errori commessi senza minimizzarli e ha proposto delle strategie

efficaci da mettere in atto per non recidivare"). Al fine di garantire una

prognosi migliore, ha tuttavia suggerito di subordinare la restituzione del

permesso alle condizioni qui controverse, che la Sezione della circolazione ha

fatto proprie.

4.5

Ora, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, simili condizioni

risultano proporzionate e giustificate alla luce della sua situazione concreta,

contraddistinta, come visto, da una dipendenza,

ma anche da recidive specifiche. I due gravissimi episodi di guida in stato di ebbrezza in cui è

incorso sull'arco di un unico decennio hanno effettivamente messo in luce una

sua preoccupante e reiterata

incapacità di scindere il consumo di alcol dalla guida, senza una vera

consapevolezza dei rischi in cui era incorso.

Se del primo episodio del 2006 colpiscono anche le conseguenze del suo stato

psico-fisico alterato, mentre si trovava al volante con un tasso alcolemico minimo del 2.32 ‰ (in

quelle condizioni non si era avveduto di un dispositivo di Polizia, urtando

segnali luminosi e non ottemperando all'alt intimatogli dall'agente), dell'infrazione

più recente sorprende soprattutto l'ingente quantità di alcol che, stando agli

atti, egli aveva ingerito nel lasso di sole due ore circa, prima di mettersi

alla guida (7 birre, secondo le sue dichiarazioni [cfr. rapporto di

constatazione del 25 settembre 2016 agli atti], ma probabilmente anche di più,

considerato che un tasso di 2.5‰ è di regola raggiunto con 3.5 l di birra, cfr.

DTF 126 II 185 consid. 2c). E ciò nel contesto di una domenica piuttosto

ordinaria, in cui il consumo era stato banalizzato ("…e poi vado con mio

padre a vedere la partita e visto che era tardi allora ho preso la macchina e

ho bevuto qualche birretta poi mi hanno fermato mentre tornavo a casa…",

cfr. perizia del 19 dicembre 2016, pag. 5). È ben vero che nel frattempo il

ricorrente si è regolarmente sottoposto al

periodo di astinenza e al percorso psicoeducazionale di 6 mesi disposti nei

suoi confronti, mostrando di essere entrato in un periodo di

cambiamento. Questi trattamenti e controlli

- svolti invero su un periodo dimezzato rispetto a quello di un anno solitamente

indicato dalla giurisprudenza (cfr. supra, consid. 3.2) - sono certo

fattori positivi, ma che costituivano solo

la premessa per la restituzione della licenza di condurre e comprovare la

scomparsa dell'inattitudine (cfr. anche STF 6A.77/2004 citata consid. 2.1).

Considerato infatti che il Tribunale federale ritiene che dopo la

riammissione - non solo in caso di dipendenza in senso medico, ma anche di

consumo abusivo di alcol - occorra un'ulteriore

astinenza controllata di 3 anni e un accompagnamento terapeutico di 2

anni, le condizioni ora dettate all'insorgente

per un periodo aggiuntivo di 24 mesi (astinenza e percorso psicoeducazionale)

non appaiono eccessive, ma contenute nel solco della giurisprudenza federale

(a ragione richiamata anche dalle precedenti istanze) e della prassi in materia

(cfr. supra, consid. 3.2). Non può quindi dirsi che i vincoli così

imposti procedano da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento conferito

all'autorità decidente dall'art. 17 LCStr. Le condizioni non risultano neppure

particolarmente incisive, ma necessarie al fine di garantire una prognosi

migliore, ovvero per sostenere la stabile e duratura affrancazione dal consumo

di alcol, oltre che un maggiore approfondimento della sua personalità e delle

sue condotte passate, prevenendo il rischio di future ricadute. In altri

termini, per assicurare che egli resti saldamente in possesso della ritrovata

idoneità, nell'ottica del prevalente interesse alla sicurezza della

circolazione stradale.

4.6

In conclusione, questo Tribunale ritiene che le condizioni poste dalla

Sezione della circolazione per il mantenimento della patente risultino

proporzionate e giustificate. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere

confermato, siccome immune da violazioni del diritto.

5.

Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

6.

Dato l'esito, la tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già

anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera