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Decisione

52.2018.233

Revoca della licenza di condurre a titolo definitivo per un eccesso di velocità nell'abitato (infrazione grave)

5 luglio 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui

ricorrente, è nato l'8 dicembre 1981 ed è titolare di una licenza di condurre

veicoli a motore (cat. B).

Pittore e gessatore di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei

seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure

amministrative (ADMAS):

8 maggio 2003 revoca della licenza di

condurre di 1 mese e 15 giorni per un'infrazione grave (eccesso di velocità);

23 dicembre 2005 revoca della licenza di

condurre di 1 mese a seguito di un'infrazione

medio grave (eccesso di velocità);

8 giugno 2006 revoca

della licenza di condurre di 2 mesi per infrazione lieve (eccesso di velocità);

11 dicembre 2007/

29 febbraio 2008 revoca

della licenza di condurre di 3 mesi a seguito di un'infrazione lieve (distanza

insufficiente da un veicolo antistante, urtato posteriormente); la misura, dimezzata

(grazie alla partecipazione ad un corso di

educazione stradale), è stata scontata il 28

febbraio 2008;

13 settembre 2010/

16 giugno 2011 revoca

della licenza di condurre di 10 mesi per grave infrazione (eccesso di velocità;

duplice sorpasso della doppia linea di sicurezza e manovra di sorpasso sulla

destra); la sanzione, ridotta a 7 mesi (grazie alla partecipazione a un corso

di educazione stradale), è stata scontata il 16 giugno 2011;

7 marzo 2012 revoca della licenza a

tempo indeterminato (con periodo di sospensione fino a novembre 2013) a seguito

di un grave eccesso di velocità (commesso il 16 ottobre 2011) e guida in stato

di inettitudine per influsso di sostanze psicoattive (avvenuta il 4 novembre

2011); riammesso alla guida il 31 luglio 2014 (sulla base di una perizia

psico-tecnica favorevole e un certificato medico attestante l'affrancazione

controllata dal consumo di sostanze).

B. a. Il 5 dicembre

2017, alle ore 11.35, RI 1 ha percorso la via __________ (in direzione

est-ovest), nell'abitato di __________, alla guida della vettura __________

targata __________ (di proprietà di terzi) ad una velocità punibile - accertata

tramite rilevamento radar - di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove

vige un limite di 50 km/h.

Interrogato dalla polizia comunale, il ricorrente non ha negato gli estremi

dell'infrazione, accettando in particolare le risultanze del rilevamento

tecnico e dichiarando di non aver prestato attenzione alla velocità a cui

circolava; ha nondimeno precisato che, in quel frangente, non vi erano altri

utenti (veicoli o pedoni) sulla strada, scusandosi inoltre per l'accaduto.

b. Preso atto del rapporto di polizia, la Sezione della circolazione ha

notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di

revoca della licenza di condurre. In sede di osservazioni RI 1 ha in

particolare nuovamente ammesso la propria responsabilità, giustificando il

sorpasso con le grandi dimensioni del veicolo, superiori alla propria auto (__________).

C. a. Il 5 febbraio

2018, l'autorità amministrativa ha risolto di revocargli la licenza di condurre

a titolo definitivo, con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame sarà

concesso prima di 5 anni dall'adozione del provvedimento. La risoluzione è

stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a, 16c cpv. 2

lett. e della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958

(LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

b. A seguito degli stessi accadimenti, mediante decreto di accusa del 22

febbraio 2018 il competente Procuratore pubblico l'ha ritenuto colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr,

condannandolo alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 40.-,

corrispondenti a fr. 1'200.- (sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni), oltre al pagamento di una multa di fr. 500.-. Avverso questo decreto

RI 1 ha interposto opposizione; la procedura è tuttora prendente davanti alla

Pretura penale.

D. Con giudizio del

10 aprile 2018, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1

avverso la predetta decisione.

Premesso che oggetto di contestazione non erano i fatti risultanti dal rapporto

di polizia e ritenuti dall'autorità di prime cure, ma piuttosto la loro

qualifica giuridica, il Governo ha anzitutto indicato che non occorreva

attendere l'esito della procedura penale. Riscontrata la sussistenza

dell'infrazione grave ex art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr derivante

dall'eccesso di velocità commesso il 5 dicembre 2017 e visti poi i precedenti accumulati

dal ricorrente - in particolare la citata revoca del 7 marzo 2012 (scontata

meno di cinque anni prima) -, la precedente istanza ha ritenuto che fosse-

ro dati gli estremi per la revoca a titolo definitivo, senza possibilità di

riesame prima di cinque anni. Ha infine negato che le esigenze professionali

addotte dal ricorrente, comunque non assolute, potessero condurre ad altro risultato.

E.

Contro tale giudizio, con ricorso dell'11 maggio 2018 RI 1 si aggrava

ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato

assieme al provvedimento della Sezione della circolazione, a cui chiede che

siano retrocessi gli atti per "nuova decisione dopo la crescita in

giudicato della decisione penale". In limite, postula la concessione

dell'effetto sospensivo al gravame.

Il ricorrente biasima le precedenti istanze di non aver atteso l'esito del

procedimento penale tuttora pendente, prima di pronunciarsi sulla revoca. Al

riguardo annota ora che andrebbe verificato, soprattutto, il "luogo esatto"

in cui sarebbe avvenuto il presunto superamento di velocità (indicando che

su quella via il limite di velocità cambia e aumenta a 80 km/h), dolendosi di

non aver ancora potuto offrire in sede penale le "prove indispensabili per

l'accertamento della fattispecie". Ad ogni modo, ritiene il provvedimento

impugnato ingiustificato vista l'entità del presunto sorpasso (che per "solo

2 km/h" configurerebbe un'infrazione grave). L'art. 16c cpv. 2

lett. e LCStr sarebbe oltretutto inapplicabile stante il tempo trascorso (>

di 5 anni) dai fatti sanzionati con la precedente revoca del 2012. Tutt'al più,

conclude, potrebbe essergli inflitta una revoca d'ammonimento di tre mesi.

F.

All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi

nel proprio provvedimento.

G.

Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una

replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure il ricorrente sollecita del resto l'assunzione

di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è

applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24

giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure

l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso,

segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato

in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a

fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere

ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti

dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando

gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la

sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1

lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata definitivamente,

se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo l'art. 16c

cpv. 2 lett. d o l'articolo 16b cpv. 2 lett. e (cfr. art. 16c

cpv. 2 lett. e LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza,

applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti

infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere

un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida

(cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999

pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2;

STA 52.2012.70 del 23 aprile 2012 confermata da STF 1C_287/2012 del 12 luglio

2013; Cédric Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 593 seg.).

2.2

Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal

Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto è stata portata a stabilire

delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra

conducenti. Un eccesso di velocità all'interno della località di 21-24 km/h in

condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca

della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 126 II 196

consid. 2a). Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del

limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da

comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3

lett. a (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti

amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi

e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha

mutato circa i valori limite per la catalogazione di tali eccessi di velocità (cfr.

DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.1).

Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h

all'interno della località costituisce quindi un'infrazione di media gravità,

che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca

della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A

partire da un eccesso di + 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per

contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art.

16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.

Se il conducente ha dei precedenti, si applicano le misure viepiù severe previste

dall'art. 16c cpv. 2 lett. b-e LCStr.

3.

3.1. In

concreto dagli atti emerge che il 5 dicembre 2017, RI 1, percorrendo via __________

(in direzione est-ovest), nell'abitato di __________, ha superato di 27 km/h la

velocità massima consentita, così come illustrato in narrativa (cfr. rapporto

di polizia agli atti). Della sussistenza di questi fatti non vi è alcun motivo

di dubitare, ritenuto che sono stati ammessi e ribaditi a più riprese dal

medesimo ricorrente: dapprima davanti alla polizia (ove ha anche espressamente

accetto le risultanze del rilevamento tecnico di velocità, cfr. verbale d'interrogatorio

del 10 gennaio 2018), poi in sede di osservazioni alla Sezione della circolazione

(in cui ha pienamente riconosciuto la violazione rimproveratagli, cfr. scritto del

27.

gennaio 2018: "mi assumo la responsabilità dell'infrazione" […], "superando

il limite consentito come risulta dagli atti in vostro possesso"; cfr.

pure scritto dell'8 febbraio 2018) e ancora davanti all'autorità di ricorso

(ove ha riaffermato i medesimi fatti, richiamando quale "prova" l'incarto

della Sezione della circolazione, cfr. impugnativa al Governo, ad 1 e 3, pag.

3).

In queste circostanze, malvenuto è ora l'insorgente a rimproverare alle

precedenti istanze di non aver atteso l'emanazione della pronuncia penale. È

ben vero che, per giurisprudenza, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea

di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta

una pronuncia penale passata in giudicato. Tale obbligo sussiste però

unicamente nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica

giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento

amministrativo (cfr. DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; Philippe Weissenberger, Kommentar

Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via

Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, Vorbemerkungen zu Art. 16 ff., n. 13); ne fanno

eccezione i casi in cui non vi sono dubbi sulla sussistenza dell'infrazione, ad

esempio perché la violazione delle norme della circolazione emerge da

risultanze probatorie ammesse (ad es., prova dell'accertamento della guida in

stato di inettitudine sulla base di un test del sangue il cui esito è riconosciuto,

cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb). Nella particolare situazione concreta,

posto che il conducente - come visto - ha espressamente riconosciuto i

riscontri probatori a suo carico (rilevamento tecnico di velocità), ammettendo

a più riprese i fatti al-la base della contravvenzione, non è dato di vedere

perché la Sezione della circolazione dovesse soprassedere alla propria

decisione. Identica conclusione s'impone per il Governo, davanti al quale l'insorgente

- già assistito da un legale - si è del resto limitato a eccepire solo

questioni giuridiche (quali la proporzionalità del provvedimento e l'inapplicabilità

dell'art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr), postulando la riforma della

decisione impugnata nel senso di revocargli la licenza di condurre "a

tempo indeterminato per una durata di due anni" in base all'art. 16c

cpv. 2 lett. d LCStr, anziché alla lett. e (cfr. petitum del ricorso, pag. 7,

nonché punto 8, pag. 5). Domanda di giudizio, quest'ultima, che rende invero

improponibile quella nuova - formulata per la prima volta in questa sede - di

annullamento della revoca con rinvio degli atti alla Sezione della circolazione

per nuova decisione (previa crescita in giudicato della pronuncia penale; cfr.

art. 70 cpv. 2 LPAmm).

A maggior ragione s'impongono tutte le predette deduzioni, se si considera che

neppure in questa sede il ricorrente mette veramente in dubbio le risultanze

probatorie agli atti, né indica in modo preciso se e in che modo i fatti

salienti sarebbero stati accertati in modo inesatto o quali altre prove occorrerebbe

assumere. Del tutto pretestuosa risulta in particolare la generica obiezione

secondo cui "soprattutto in sede penale si dovrà chiarire il luogo esatto

dove sarebbe stato superato il presunto limite vigente di 50 km/h", atteso

che "sulla via percorsa dal ricorrente il limite di velocità cambia e

aumenta a 80 km/h". Basta del resto un semplice colpo d'occhio alle

immagini (rilevate dal radar mobile) per rendersi conto che il sorpasso in

questione è stato commesso in via __________ (direzione est-ovest), nei pressi

della relativa fermata del bus, prima della preselezione (a sinistra) che conduce

al campo sportivo (via __________); e, dunque, ben prima (150-200 m) del

segnale di fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h (collocato all'imbocco

del viadotto sul fiume __________, nei pressi dell'area di sosta dei camper;

cfr. peraltro anche mappa e viste street view sub www.maps.google.ch, cfr. al

riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii).

Parimenti inconsistente, come si vedrà ancora in seguito, risulta la sommaria

lamentela sull'entità del sorpasso - "solo di 2 km/h" in più [recte:

3.

km/h] - perché l'infrazione sia ritenuta grave.

3.2

È indiscutibile che superando di 27 km/h la velocità massima consentita

nell'abitato di __________, così come illustrato, RI 1 ha commesso

un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, sia dal

profilo oggettivo sia soggettivo. Secondo i criteri schematici posti dalla

citata giurisprudenza, l'esistenza di una messa in pericolo accresciuta può

infatti essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto

(+ 27 km/h, all'interno della località), il quale di principio è già

sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che quando il sorpasso del

limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso

è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid.

2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi; cfr. anche, fra le

tante: STA 52.2016.412 del 3 febbraio 2017 consid. 3.3). Giurisprudenza

schematica da cui, in concreto, non emergono, né sono del resto fatte valere

ragioni particolari per scostarsi (cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009

consid. 3.2 e rimandi).

3.3

Ne discende che, dal momento che il 7 marzo 2012 gli era stata inflitta

una revoca a tempo indeterminato senza possibilità di riesame fino a novembre

2013.

ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione grave

perpetrata il 5 dicembre 2017 da RI 1 - plurirecidivo in pochi anni - comporta

inevitabilmente la revoca definitiva della licenza di condurre ex art. 16c

cpv. 2 lett. e LCStr. Una siffatta misura si sarebbe peraltro imposta anche se

il sorpasso di velocità fosse stato di "soli" +21 km/h e, di

riflesso, l'infrazione fosse stata "medio grave" ai sensi dell'art.

16b cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr; STA

52.2012.70

citata; cfr. anche Mizel,

op. cit., pag. 400). Cadono dunque nel vuoto anche le sommarie doglianze

riferite all'entità del sorpasso (supra, consid. 3.1 in fine) che

solleva ora l'insorgente, il quale va in ogni caso ritenuto un conducente

incorreggibile (cfr. Mizel, op.

cit., pag. 401).

A torto il ricorrente pretende che l'art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr non

sarebbe applicabile, poiché sono trascorsi più di cinque anni dai fatti

sanzionati con la revoca a tempo indeterminato del 2012 di cui si è detto.

Determinante ai fini della decorrenza del termine di recidiva non è infatti l'epoca

a cui risale l'infrazione anteriore, ma la fine dell'esecuzione della

precedente revoca (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3; STF 1C_600/2015 del

1° marzo 2016 consid. 3.1; sentenza del Tribunale cantonale di Friburgo n. 603

2017.

100 del 13 febbraio 2018 consid. 5a; cfr. inoltre citato Messaggio 31

marzo 1999, FF 1999 pag. 3863; André

Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, IV ed.,

Basilea 2015, n. 8 ad art. 16b e n. 10 ad art. 16c LCR). Anche se si potesse

ammettere che, per la revoca di sicurezza ex art. 16c cpv. 2 lett. d

LCStr, il termine di cinque anni non decorra dalla riammissione alla guida (in

concreto: 31 luglio 2014), ma dalla scadenza del periodo di attesa di due anni

che lo precede (cfr. in tal senso, Mizel,

op. cit., pag. 606 seg.) - così come apparentemente dedotto dal Governo - nella

fattispecie è evidente che quando RI 1 ha commesso il grave eccesso di velocità

(5 dicembre 2017) il periodo di cinque anni prescritto dall'art. 16c

cpv. 2 lett. e LCStr non era comunque ancora spirato.

3.4

In conclusione, il provvedimento di revoca a titolo definitivo tutelato

dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale.

Giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità è pure il periodo

di attesa di cinque anni che lo accompagna: il riesame di una siffatta misura è

infatti disciplinato dall'art. 17 cpv. 4 LCStr, secondo cui la licenza revocata

definitivamente può essere nuovamente rilasciata alle condizioni dell'art. 23

cpv. 3 LCStr, che fissa inderogabilmente un periodo di attesa di cinque anni

(cfr. STF 1C_287/2012 citata consid. 2.3 e STA 52.2012.70 citata consid. 4).

Durata minima, questa, che non potrebbe peraltro essere ridotta neppure in presenza

di necessità professionali di condurre un veicolo, tale essendo la scelta

chiaramente operata sul tema dal legislatore (cfr. STF 1C_287/2012 citata

consid. 2.4).

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

5.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa (art. 71 LPAmm).

6.

6.1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta,

già per il fatto che il gravame

appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito favorevole (art.

3.

cpv. 3 della legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 178.300).

6.2

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,

in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm, ma tiene

comunque conto della sua situazione finanziaria.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3.

La tassa di giustizia di fr.

1'000.- è posta a carico del ricorrente.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera