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Decisione

52.2018.238

Multa LEPICOSC - prestito di manodopera

24 settembre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi operai nella realizzazione dell'edificio che le era stato appaltato. Afferma

poi che i due controlli effettuati dalle autorità, avvenuti a breve tempo uno

dall'altro, hanno permesso di accertare che in quella fase erano sufficienti un

paio di operai sul cantiere per cui, essendo

i propri dipendenti impegnati altrove, si era optato per l'impiego sul cantiere

di __________ di alcuni operai della __________.

Questi, sempre secondo l'insorgente, avrebbero in ogni caso agito sotto la sua supervisione.

Sarebbe d'altronde stato impossibile per due soli operai eseguire il grande

lavoro in corso.

3.2. Anzitutto va ricordato che questo

Tribunale ha già avuto modo di precisare, sotto l'egida della legge nella sua

versione precedente, come dagli art. 4 cpv. 1 e 2 LEPICOSC discenda che

le imprese di costruzione iscritte all'albo devono per principio operare con

attrezzature e maestranze proprie; il prestito di manodopera non è escluso, ma non deve essere di importanza tale da

snaturare l'identità dell'impresa (cfr. in tal senso anche art. 37 RLCPubb; STA

52.2006.361 del 3 aprile 2007, 52.2007.376 del 3 gennaio 2008 consid. 3.1).

Fatta questa premessa, nel caso in esame, dalle dichiarazioni rilasciate dalla __________

nell'ambito della procedura disciplinare che pure è stata promossa a suo

carico, emerge che alla ricorrente veniva fornita in prestito manodopera specializzata

per i lavori di casseratura, attività soggetta

a iscrizione nel settore degli operatori specialisti. A questo proposito

occorre comunque rilevare che

l'edificio in costruzione è interamente in calcestruzzo e che pertanto gli

interventi affidati agli operai della __________ non possono essere considerati

semplicemente marginali. Dalle affermazioni rilasciate dalla ricorrente

nel corso del procedimento che la concerne, emerge poi che le sue maestranze

erano a quel tempo già impegnate su altri

cantieri, ma sarebbero state presenti nelle fasi più importanti della

realizzazione dell'edificio. Tuttavia, in ben due occasioni, oltretutto ravvicinate

nel tempo, e benché venissero eseguiti

lavori rilevanti come la casseratura della soletta al secondo piano (cfr.

rapporto di controllo della CV-LEPICOSC del 10 novembre 2017), sul cantiere non era presente nessun operaio della

ricorrente. Non soccorre l'insorgente il fatto di affermare che il proprio titolare

supervisionasse i lavori eseguiti dalla __________. Il prestito di manodopera,

per il quale invero la ricorrente non ha nemmeno fornito la prova (contratti,

bollettini ecc…), può essere ammesso solo mantenendo sul cantiere una presenza

preponderante della ditta iscritta all'albo; non può invece essere riconosciuto

quando lavori, ancor più se rilevanti - come è sicuramente stato il caso nella

presente fattispecie - vengono eseguiti senza che vi sia presente nessun dipendente dell'impresa di costruzione iscritta

all'albo, non bastando certo che il titolare passi giornalmente in cantiere per

un controllo della situazione.

Dall'insieme degli elementi agli atti, si

deve dunque convenire con le precedenti autorità di giudizio sul fatto

che la ricorrente ha effettivamente violato i disposti di cui all'art. 4 cpv. 1

e art. 6 lett. f LEPICOSC.

4. Accertato che la

RI 1 deve rispondere per la violazione delle norme sopra menzionate, resta da

verificare se la multa inflitta sia adeguata alla gravità dell'infrazione

commessa, alla colpa e alle condizioni personali del trasgressore.

La colpa imputabile alla ricorrente non va certo

minimizzata: quale ditta attiva nel settore, costei non poteva ignorare che,

vista l'entità degli interventi previsti sul mappale n. 1839 di __________, solo

ditte regolarmente autorizzate e, come tali, iscritte al relativo albo,

potevano eseguire i lavori edili in questione e che quindi gli operai della __________,

quand'anche in prestito, non potessero lavorare sul cantiere senza la costante

e preponderante presenza dei dipendenti della RI 1. Considerati i costi totali dell'intervento (fr. 1'790'000.- secondo le

indicazioni contenute nella domanda

di costruzione) e tenuto conto che la situazione di irregolarità si è

perpetrata nel tempo, questo Tribunale ritiene correttamente commisurata

all'entità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore la multa di fr.

1'800.- inflitta alla ricorrente.

5. 5.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto con

conseguente conferma della decisione qui impugnata.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in

quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera