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Decisione

52.2018.239

Rilascio di un permesso di di dimora

27 marzo 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti previsti dalla legge per poter ottenere l'autorizzazione di soggiorno

richiesta.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato

senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. In

fase di replica l'insorgente riconferma e sviluppa i propri argomenti

ricorsuali, nella duplica l'autorità dipartimentale ribadisce quanto

espresso nella risposta, mentre il Governo è rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire

nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.

68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona

senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi

dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che neppure l'insorgente offre dei

mezzi di prova da assumere.

Considerandi

2.

2.1. L'art. 84 cpv. 5 LStrI

dispone che le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da

stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque

anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione,

la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di

provenienza.

2.2

La regolamentazione relativa ai casi particolarmente

gravi è definita all'art. 31 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e

l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201). Nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018 - quindi al momento del giudizio governativo impugnato -, questa

norma fissa i criteri d'apprezzamento comuni

per il rilascio di un permesso di dimora ai sensi degli art. 30 cpv. 1

lett. b, 50 cpv. 1 lett. b, 84 cpv. 5 LStrI

e dell'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31). L'art.

31.

cpv. 1 OASA precisa che nella valutazione di un caso particolarmente grave

in vista della concessione di un permesso di dimora occorre in particolare

considerare l'integrazione del richiedente (lett. a); il rispetto dei principi

dello Stato di diritto (lett. b); la situazione familiare, in particolare il

momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c); la situazione

finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire

una formazione (lett. d); la durata della presenza in Svizzera (lett. e); lo

stato di salute (lett. f); la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine

(lett. g).

La prassi adottata dalle autorità conformemente alla

legislazione valida prima dell'entrata in vigore della legge federale sugli stranieri

del 16 dicembre 2005 ha dedotto che l'art. 13 lett. f dell'abrogata ordinanza

che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS; RU 1986 1791)

presentava un carattere di eccezionalità e che le condizioni per le quali era

possibile riconoscere un caso particolarmente grave dovevano essere apprezzate

in maniera restrittiva (cfr. DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2007/45 consid.

4.

). È necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di

bisogno personale. Ciò significa che il rifiuto di sottrarla ai criteri ordinari di ammissione degli stranieri comporterebbe

gravi conseguenze per le sue condizioni di vita e d'esistenza, se

paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione. Nell'ambito

dell'apprezzamento di un caso di rigore occorre tener conto dell'insieme delle

circostanze della fattispecie. Ne discende che i criteri sviluppati dalla

giurisprudenza ed attualmente enunciati all'art. 31 cpv. 1 OASA non

costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente

(cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2 ed i riferimenti ivi citati).

2.3

L'art. 84 cpv. 5 LStrI

menziona, come detto, tre criteri da

esaminare: il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza

di un rientro nello Stato di provenienza.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo

federale (DTAF C-5769/2009 del 31 gennaio 2011 consid. 4.3), le condizioni per

le quali può essere riconosciuto un caso particolarmente grave ai sensi dell'art.

84.

cpv. 5 LStrI non differiscono in maniera sostanziale dai criteri validi per

derogare alle condizioni di ammissione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, che

riprende a sua volta l'art. 13 lett. f OLS. Pur inserendosi nel contesto generale

di questa norma e della giurisprudenza ad essa relativa, dette condizioni

devono nondimeno essere adattate alla situazione particolare dovuta all'ammissione

provvisoria.

Inoltre, in caso di rilascio del permesso di dimora, i

Cantoni devono trasmettere la propria decisione alla Segreteria di Stato della

migrazione SEM per approvazione (art. 99 LStrI e 85 OASA).

2.4

Secondo le Istruzioni

e commenti nel settore degli stranieri sviluppate dalla SEM (Istruzioni LStrI),

in merito ai criteri determinanti per il riconoscimento di casi di rigore il comportamento tenuto dalla persona

straniera nel nostro Paese riveste un'importanza decisiva. Quale presupposto

occorre che la persona straniera abbia vissuto per un determinato periodo in

Svizzera, integrandosi nel contesto

professionale e sociale. Si deve inoltre trattare di una persona alla quale,

vista la situazione concreta, non possa più essere chiesto di lasciare la

Svizzera e di reintegrarsi in un altro Paese. Nel caso delle persone ammesse

provvisoriamente viene considerata la partecipazione positiva a programmi d'integrazione

e di occupazione (Istruzioni LStrI, n. 5.6.10, stato al 1° gennaio 2019).

In particolare, la partecipazione alla vita economica e l'acquisizione

di una formazione si dimostra con l'esistenza di un rapporto lavorativo o

formativo, o perlomeno con lo sforzo concreto di creare un tale rapporto. Le

prove in tal senso devono essere state presentate prima ancora del rilascio di

un permesso per casi di rigore. In assenza di un'attività lucrativa occorre

verificare (segnatamente presso l'Ufficio regionale di collocamento) se, negli

ultimi anni, l'interessato si è annunciato come disoccupato e se si è prodigato

seriamente nella ricerca di un impiego. Per quanto riguarda la situazione

finanziaria, la medesima si valuta in base a criteri come il patrimonio, l'attività

lucrativa e la dipendenza dall'aiuto sociale.

2.5

L'art. 84 cpv. 5 LStrI (come peraltro l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) non

conferisce tuttavia un diritto al rilascio di un permesso di dimora. Poiché

la normativa in parola ha carattere potestativo, le

autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri

fruiscono di un ampio potere discrezionale nell'applicazione di questa disposizione

(cfr. art. 96 LStrI).

3.

3.1. Come accennato in

narrativa, il 5 luglio 2010 RI 1 è entrato illegalmente in Svizzera depositando

una domanda d'asilo, che il 31 agosto successivo l'UFR ha respinto. Ritenuto però che l'esecuzione del suo allontanamento

nel Paese di origine non era a quel momento ragionevolmente esigibile, il 5

settembre 2011 la medesima autorità gli ha concesso l'ammissione

provvisoria in Svizzera.

Il ricorrente, celibe, vive

dal marzo 2011 in via __________ a __________ in un appartamento di 3½ locali

preso in locazione con un connazionale (contratto di locazione del 24

febbraio 2011 sottoscritto con il coinquilino __________).

3.2

Quando l'8 agosto 2016 ha presentato la domanda di rilascio

di un permesso di dimora, RI 1 si trovava in Svizzera da oltre cinque anni, di

modo che la prima condizione prevista all'art. 84 cpv. 5 LStrI per poter

ottenere tale genere di autorizzazione è adempiuta.

Inoltre l'insorgente non ha mai interessato le nostre

autorità giudiziarie penali e comprende e riesce ad esprimersi sufficientemente

in lingua italiana, ciò che ha pure ammesso l'Autorità inferiore. Per quanto concerne

la sua volontà di partecipare alla vita economica, va osservato che le persone

ammesse provvisoriamente in Svizzera possono in linea di principio esercitare

un'attività lucrativa a partire dal riconoscimento di tale statuto (cfr. attuale

art. 85a LStrI). Ora, dal profilo dell'acquisizione di una formazione e della

sua integrazione professionale bisogna dare atto a RI 1 che, dopo avere frequentato

un pretirocinio di integrazione nel 2011/2012 e svolto diversi stages lavorativi

di corta durata tra marzo 2013 e ottobre 2014 (dal

4.

all'8 marzo e dall'8 al 12 aprile 2013 presso un'impresa di pittura, dal 1°

al 5 luglio nonché dal 17 al 26 luglio e dal 2 al 16 ottobre 2013 presso

un'azienda agricola, dall'11 al 13 dicembre 2013 presso un'azienda di

orticoltura, dal 5 marzo al 31 luglio 2014 presso un'impresa di pittura, e dal

27.

settembre al 31 ottobre 2014 presso una società di trasporti), egli ha

infine trovato un impiego a partire dal mese di aprile 2016, quando è stato

assunto quale ausiliario di pulizia su chiamata a tempo indeterminato dalla __________ con una remunerazione di fr. 16.05 l'ora

(contratto di lavoro con la __________ del 18 marzo 2016), percependo nel

periodo agosto-dicembre 2016 in media un salario netto di fr. 2'187.65.

Tali elementi, considerati singolarmente, non sono comunque

ancora sufficienti per giustificare una deroga alle condizioni per il rilascio

di un permesso di dimora. Non va sottovalutato che, durante il suo soggiorno, l'insorgente

ha fatto capo all'aiuto sociale fino a poco prima della richiesta del permesso

ed ha accumulato un debito nei confronti dello Stato di oltre fr. 100'000.–

(estratto conto del 3 aprile 2018 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,

richiamato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Non giustifica

certo il pesante carico assistenziale l'argomento sollevato dall'interessato secondo

cui sarebbe notorio che un richiedente l'asilo

faccia capo a tale genere di prestazioni nei primi anni di presenza sul nostro

territorio. In effetti il ricorrente, già a carico dell'aiuto sociale una prima

volta nell'agosto 2010, lo è stato ancora dal 1° marzo 2011 in maniera

continuativa per oltre 5 anni, e meglio fino al 31 luglio 2016, quindi anche

dopo la sua assunzione, di modo che vi è concretamente il rischio che egli dipenda

nuovamente dall'aiuto sociale in futuro. Tanto più che l'attività da lui intrapresa

quale ausiliario di pulizia a partire dall'aprile 2016 è svolta unicamente su

chiamata. Oltre a ciò, egli può contare soltanto su una remunerazione media

netta di poco meno di fr. 2'200.– con cui deve far fronte, oltre al proprio sostentamento,

ai premi e alle partecipazioni di cassa malati come pure a diversi tributi

pubblici e alla metà della pigione. Pigione (di fr. 1'100.– e spese accessorie

di fr. 190.–), che al momento della decisione impugnata era suddivisa con un

coinquilino (rapporto informativo redatto dalla Polizia cantonale il 15

dicembre 2016, agli atti) con il quale egli non ha alcun legame di parentela,

di modo che in caso trasloco da parte del medesimo, l'insorgente dovrà accollarsi

l'intero onere locativo. Va pure osservato per completezza che se, da una

parte, nel maggio 2016 il ricorrente si era impegnato grazie al suo nuovo

impiego a rimborsare quanto anticipatogli dallo Stato, dall'altra, egli ha

cessato i versamenti già tre mesi dopo.

Ritenuto che devono essere presenti delle circostanze eccezionali

per giustificare il sussistere di un caso di rigore, occorre pertanto convenire

con l'Autorità inferiore che l'integrazione dell'insorgente (il quale si trova

in Svizzera dal luglio 2010 ed era titolare dello statuto dell'ammissione

provvisoria da poco meno di 5 anni quando ha introdotto la richiesta) non si è ancora

consolidata e che il rilascio di un permesso

di dimora sulla base dell'art. 84 cpv. 5 LStrI si rivela prematuro.

Bisogna anche considerare che il ricorrente non ha né offerto

mezzi di prova né documentato di partecipare ad attività che dimostrino una sua integrazione anche dal punto di vista sociale.

3.3

Va pure tenuto conto del fatto che, come ha

correttamente indicato il Consiglio di Stato, la decisione dipartimentale rispetta

il principio della proporzionalità in quanto non impedisce a RI 1 di continuare

a soggiornare nel nostro Paese, l'ammissione provvisoria continuando a

sussistere.

Da questo profilo, il diniego di trasformare il suo attuale

permesso in uno di dimora non costituisce un'ingerenza nella sua vita privata

garantita dall'art. 8 della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4

novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), qualora fosse applicabile nella presente fattispecie, ritenuto pure che il ricorrente

non ha dimostrato l'esistenza di legami sociali e professionali particolarmente

intensi (STF 2C_1010/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2.4 e 2C_190/2008

del 23 giugno 2008 consid. 2.2).

4.

4.1. In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto già

Dispositivo

per questi motivi, con conseguente conferma

della decisione impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata,

senza che sia pertanto necessario esaminare se un rientro del ricorrente nel

suo Paese di provenienza sia ragionevole.

La decisione censurata non

procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la

legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla

valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

Non ritenendo adempiute le condizioni

per il riconoscimento di un caso di rigore grave e rinnovando all'interessato l'ammissione

provvisoria per la durata di un anno, l'autorità ha adottato il provvedimento litigioso in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali

determinanti. Va comunque già sin d'ora detto che l'insorgente, attualmente

25enne, avrà la possibilità di presentare in futuro una nuova domanda di rilascio

di un permesso di dimora, una volta adempite tutte le condizioni.

4.2. La tassa di giustizia

e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'insorgente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Si tiene comunque conto della sua precaria

situazione finanziaria.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Spese e tassa di giustizia di

complessivi fr. 800.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione

(art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere