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Decisione

52.2018.240

Decadenza permesso di domicilio UE/AELS e di dimora UE/AELS

26 novembre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I lavori di ristrutturazione dell'abitazione famigliare sono iniziati

soltanto nel novembre/dicembre 2016 ed hanno comportato la totale inagibilità

della casa fino almeno al mese di settembre 2017 (doc. AE).

5.2. Alla luce di quanto

precede, si può senz'altro ritenere che dal mese di settembre 2015 fino

al mese di dicembre 2016 (se non fino al mese di settembre 2017) il centro degli

interessi dei ricorrenti non si trovasse più in Svizzera bensì in Italia, a M__________,

dove RI 1 svolge prevalentemente la propria attività lucrativa (cfr. suo verbale

d'interrogatorio di polizia del 2 giugno 2016) e la sua famiglia ha risieduto

nell'appartamento di proprietà del suocero. Infatti, pur disponendo a M__________

di un alloggio ancora agibile (durante quel periodo i lavori di ristrutturazione

non erano ancora iniziati), la loro presenza nel nostro Paese - dove non hanno

mai esercitato un'attività lucrativa - si è limitata ai fine settimana ed ai

giorni festivi e in concomitanza ad impegni specifici, come l'attività presso

la comunità parrocchiale o di associazioni, o legati all'immobile da

ristrutturare (doc. G-P, AB, prodotti dinnanzi al Consiglio di Stato).

Tenuto conto della giurisprudenza in materia e come ha

indicato il Consiglio di Stato nel proprio giudizio (consid. 4b pag. 7), i loro

limitati soggiorni a __________ non sono quindi atti ad interrompere il termine

semestrale previsto all'art. 61 cpv. 2 LStr. Non permette di sovvertire quanto

precede il fatto che fino al settembre 2015 le ricorrenti abbiano soggiornato regolarmente

nel nostro Paese. Determinante ai fini del presente giudizio è che a partire

dal mese di settembre 2015 gli insorgenti hanno spostato il centro dei loro

interessi all'estero fino almeno al mese di dicembre 2016, se non addirittura

fino alla fine dell'estate del 2017.

Giova inoltre ricordare che nell'ambito della decadenza di un

permesso in seguito a prolungato soggiorno all'estero non vi è spazio per una

ponderazione di interessi.

6. I ricorrenti sostengono di

avere agito in buona fede, in quanto avrebbero ricevuto da un funzionario

dell'allora Servizio regionale degli stranieri di __________ delle

rassicurazioni sulla possibilità di assentarsi dalla Svizzera durante alcuni

giorni della settimana.

Sennonché, a prescindere dal fatto che nulla è dato di sapere

in merito alle informazioni effettive che RI 1 e RI 2 avrebbero fornito al

funzionario in parola, bisogna in ogni caso considerare che dallo scritto consegnato

il 30 luglio 2015 dalla ricorrente (doc. D) risulta come essa avesse notificato

unicamente il periodo di assenza delle figlie dalla Svizzera per motivi di

studio. Ora, come ha ricordato il Consiglio di Stato (consid. 5), i minori che

risiedono all'estero per motivi di studio durante alcuni anni mantengono il

permesso di soggiorno unicamente nella misura in cui il centro dei loro interessi

continua a trovarsi in Svizzera presso i genitori (2C_853/2010 del 22 marzo

2011 consid. 5.1). Ciò che non è il caso nella presente fattispecie, visto che RI

1 e RI 2 risiedevano anch'essi all'estero durante il periodo determinante, dove

avevano il centro dei loro interessi. Va quindi tutelata la conclusione cui è

giunto l'Esecutivo cantonale ovvero che le informazioni rilasciate dal

funzionario, secondo il quale nulla sarebbe stato necessario intraprendere,

risultavano a quel momento corrette. In effetti, è soltanto dopo avere esperito

i necessari accertamenti che l'autorità dipartimentale è venuta a conoscenza

della reale situazione dei ricorrenti.

Ne discende che anche su questo punto il gravame si rivela infondato.

7. 7.1. In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

Va già sin d'ora detto che gli insorgenti hanno sempre la

possibilità di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di

dimora UE/AELS, sempre che ne adempiano evidentemente le condizioni: in primo

luogo, dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente e stabilmente in

Svizzera. Sotto quest'ultimo aspetto va pure preso atto del fatto che pendente

causa essi si sono trasferiti a __________ ed hanno presentato il 20 maggio

2018 una domanda di cambiamento di Cantone presso le autorità grigionesi.

7.2. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza

e sono pertanto solidalmente a carico dei ricorrenti, conformemente all'art. 47

cpv. 1 e 2 LPAmm, con la precisazione che la quota parte di RI 3, RI 4, RI 5, e

RI 6 va accollata ai genitori, loro rappresentanti legali.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le

spese per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono

solidalmente a loro carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il

vicecancelliere