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Decisione

52.2018.242

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 agosto 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori; preliminarmente postula la concessione dell'effetto sospensivo al

gravame;

che la ricorrente contesta l'esistenza dei motivi per l'esclusione della sua

offerta, rilevando che "il Comune ha interpretato, congiuntamente, le due

clausole delle posizioni 224.400 CPN 102 e 252.120, in modo sbagliato,

giungendo ad una conclusione errata e insostenibile";

che, in effetti, "le informazioni richieste alla pos. 224.400 non avevano

quale sanzione l'esclusione dell'offerta", prevista invece "solo

[per] i giustificavi indicati nella pos. 252.120 (elenco esaustivo) mancanti o

incompleti"; ritenuto che "nel testo della pos. 252.120 non vi è

alcun riferimento alle liquidazioni da allegare e tanto meno alla vidimazione

della DL, come ha concluso inspiegabilmente il Comune", la loro mancanza

non poteva conferire all'ente banditore il diritto di escludere la sua offerta

dalla gara;

che la stazione

appaltante si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, annotando che "le

pos. 224.400 e 252.120 non possono dare adito ad interpretazioni erronee"

e sostenendo che "la formulazione della pos. 224.400 è chiara e lampante,

così come il rimando a questa posizione fatto nella pos. 252.120 è chiaro e

comprensibile"; questo importante dettaglio, precisa il Municipio, è

peraltro stato sottolineato dal progettista in occasione del sopralluogo

obbligatorio, al quale l'insorgente era presente;

che il consorzio deliberatario e l'Ufficio di vigilanza sulle commesse

pubbliche non hanno presentato la risposta;

che nei successivi allegati le parti hanno difeso e affinato le rispettive

tesi, di cui si dirà, ove necessario, in appresso, e riproposto le medesime

domande;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata

a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm,

RL 165.100); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della com-messa

al Consorzio __________ (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece

riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la

decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010);

che con questa

precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm); il carteggio completo concernente il concorso prodotto

dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie

scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa;

che notoriamente,

soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire

l'aggiudicazione; una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al

principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza,

che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche; la conformità deve

essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i

criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare

le prescrizioni di gara;

che giusta l'art. 26

cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in

modo completo e tempestivo; il capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv.

1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP;

RL 730.110), deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con

esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni

altra indicazione complementare richiesta; offerte incomplete o che non

rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse (STA

52.2015.239 del 4 agosto 2015 consid. 4.2, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011

consid. 3.1); una diversa conclusione, che permettesse di aggiudicare la

commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai

concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura,

sarebbe contra-ria al principio della parità di trattamento tra concorrenti,

sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb;

che le offerte devono

in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di

procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo

concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta

inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/

Corinne Maillard/ Nicolas

Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pagg.

108-109);

che al

momento della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette,

nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle condizioni stabilite

dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara; questo, in

particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra

loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa;

la conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara

costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica;

che resta in ogni caso

riservato il principio della proporzionalità, in particolare nell'ottica del

divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF

2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1,2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid.

3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid.

Considerandi

2.

, 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2; Matteo

Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel

Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34);

che l'ordinamento delle commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di

forma particolare rilevanza; quanto meno nella misura in cui servono a

garantire i principi cardine delle procedure di aggiudicazione, come quello

della parità di trattamento tra i concorrenti, le prescrizioni di forma devono

essere rispettate tanto da parte del committente, quanto da parte dei

concorrenti; l'esclusione dalla gara per

motivi formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza

(cfr. STA 52.2011.589 del 6 febbraio 2012 consid. 2, 52.2011.153 dell'11

maggio 2011 consid. 2, 52.2010.149 del 7 giugno 2010 consid. 2 e riferimenti

ivi contenuti);

che,

come ricordato in narrativa, nella fattispecie la pos. 224.400 delle

disposizioni particolari CPN 102 chiedeva ai concorrenti di inoltrare

unitamente alla loro offerta le seguenti informazioni relative alle referenze

addotte: nome del progetto, committente, data di realizzazione, importo dei

lavori - liquidazione finale con vidimazione della DL, descrizione delle

prestazioni eseguite e persona di riferimento per reperire informazioni

(committente o direzione lavori); tali indicazioni, corredate dai relativi

giustificativi come emerge dalla pos. 252.120 CPN 102, avrebbero dovuto essere

contenute in un documento allegato a parte sub doc. 5, l'ente banditore non

avendo dal canto suo formulato la richiesta di referenze sotto forma di tabella

che i concorrenti avrebbero dovuto compilare;

che

nelle medesime disposizioni il committente avvertiva altresì, con tanto di

evidenziatura in grassetto, che "la compilazione carente, o l'allestimento

incompleto di uno o più documenti sopra richiesti" (alla pos. 252.120)

avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta;

che

la ricorrente non ha osservato queste prescrizioni, formulate in modo chiaro e

semplice e che non hanno dato adito a richieste di spiegazioni o interpretazioni

da parte dei concorrenti; essa non ha infatti corredato le indicazioni degli

importi delle liquidazioni delle relative vidimazioni della direzione lavori, che

secondo le prescrizioni avrebbero invece dovuto essere presenti, pena l'esclusione

dell'offerta;

che invano

l'insorgente sostiene che "le liquidazioni con la vidimazione NON erano richiesti

nella clausola della pos. 252.120" e che "la loro mancanza non poteva

conferire al Comune il diritto di escludere l'offerta della ricorrente";

che l'ente banditore aveva infatti stabilito chiaramente che le referenze della

ditta, da consegnare con l'offerta, avrebbero dovuto contenere, fra le

altre informazioni, l'importo dei lavori/della liquidazione finale "con

vidimazione della DL" (pos. 224.400) e

chiesto ai concorrenti di corredare l'elenco delle referenze possedute dei

relativi giustificativi, tra cui anche quello riferito all'importo dell'opera

(pos. 252.120); l'importo dell'opera indicato alla pos. 252.120 non poteva che

essere quello vidimato dalla direzione lavori come (già) richiesto alla pos.

224.

, stante peraltro il chiaro rinvio a quest'ultima prescrizione ["vedi

pos. 224.400", pag. 17];

che a

fronte di queste mancanze, affatto secondarie, l'applicazione rigorosa della

sanzione dell'esclusione, esplicitamente comminata dal capitolato di appalto

non configura dunque un formalismo eccessivo e deve essere tutelata (cfr. RtiD

I-2009 n. 24; STA 52.2006.414 del 22 gennaio 2007 consid. 3.2); al contrario,

un'opposta conclusione, oltre che lesiva del principio di legalità, sarebbe

contraria ai principi di trasparenza e di parità di trattamento (art. 1 lett. a

e c LCPubb), che governano l'ordinamento delle commesse pubbliche;

che a

nulla giovano le azioni riparatrici (esibizione di quattro liquidazioni con

relative vidimazioni della DL; cfr. doc. G, H, I e J) eseguite posteriormente

all'inoltro degli atti;

che

le prescrizioni concorsuali devono essere infatti soddisfatte al momento della

scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte; non basta che siano

adempiute il giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione

del contratto; approdando a conclusione opposta, si disattenderebbe palesemente

il principio della parità di trattamento ed il divieto di modificare le offerte

dopo la loro apertura (STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018);

che confermata

l'esclusione dell'insorgente, il ricorso va dunque respinto nella misura in cui

è ricevibile;

che l'emanazione della

presente decisione rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta a

concedere effetto sospensivo al gravame;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera