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Decisione

52.2018.244

Revoca della licenza di condurre a seguito di un'infrazione commessa all'estero

27 agosto 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti della revoca della licenza giusta l'art. 16cbis

LCStr, alla luce delle conseguenze sull'interessato del divieto di condurre

pronunciato all'estero, ha ritenuto adeguata la durata della misura

adottata dall'autorità dipartimentale.

D. Contro

il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento,

rispettivamente la riforma nel senso di ridurre la durata della revoca

inflittagli a 15 giorni.

Ripercorsi i fatti ed evocato il contenuto dell'art. 16cbis

LCStr, il ricorrente ripropone le argomentazioni sviluppate senza successo

dinanzi alla precedente istanza. Ritiene che,

non considerando le conseguenze del divieto di condurre pronunciato all'estero

(che lo avrebbero colpito sia sul piano professionale che personale), le

precedenti istanze gli abbiano inflitto una doppia punizione. Rilevata

l'assenza di precedenti a suo carico, sostiene

in particolare che la revoca estera e quella svizzera non possano eccedere

cumulativamente la durata della misura

pronunciata all'estero.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza

formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi

nel proprio provvedimento.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento

impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1

LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Posto che RI 1 non contesta

né i fatti né la loro qualifica giuridica, ai

fini del giudizio occorre soltanto

chiedersi se la durata della controversa revoca sia conforme ai principi

fissati dal diritto elvetico, in particolare dagli art. 16 cpv. 3 e 16cbis

LCStr.

2.2. La sanzione amministrativa inflitta al ricorrente in Svizzera si fonda essenzialmente

sull'art. 16cbis LCStr. Questa disposizione è stata

introdotta nella legge il 1° settembre 2008,

a seguito della nota sentenza con la quale

il Tribunale federale aveva stabilito che l'art. 34 OAC non costituiva base legale

sufficiente per una revoca d'ammonimento della licenza di condurre svizzera a seguito

di reati commessi all'estero (DTF 133 II 331). La nuova norma prevede che dopo un'infrazione commessa

all'estero, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata

se all'estero è stato pronunciato un divieto di condurre e l'infrazione

commessa è medio grave o grave secondo gli articoli 16b e 16c (cpv. 1). Per stabilire la durata della revoca

della licenza - soggiunge il cpv. 2 - devono essere adeguatamente considerate

le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato

all'estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone

che non figurano nel registro delle misure amministrative (art. 104b),

la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre

pronunciato all'estero nel luogo dell'infrazione.

Nel messaggio con il quale il Consiglio

federale ha sottoposto al Parlamento l'introduzione nella LCStr dell'attuale

art. 16cbis (FF 2007 pag. 6889 segg.) si

spiega che per poter revocare la licenza di condurre dopo un'infrazione

commessa all'estero occorre innanzi tutto che l'autorizzazione a condurre nello

Stato in cui è stata commessa l'infrazione sia stata revocata con decisione

passata in giudicato da un'autorità competente di quel Paese. In secondo luogo,

l'infrazione, se fosse stata commessa in Svizzera, deve essere medio grave o

grave secondo la nostra legge e implicare una revoca della patente. Quanto alla

commisurazione della misura, occorre tener conto delle conseguenze del divieto di condurre pronunciato all'estero.

Ovverossia - si legge nel messaggio - della durata per la quale il

divieto di condurre è stato disposto, se al

momento di pronunciare la misura in Svizzera quella ordinata all'estero

continua a produrre effetti e per quanto tempo,

se l'esecuzione delle due misure si sovrappone oppure se per la persona

interessata è di primaria importanza poter condurre veicoli a motore

all'estero (RtiD I-2012 n. 62).

La revoca della licenza di condurre che fa

seguito a un'infrazione commessa all'estero non deve infatti portare a una

doppia punizione. Occorre perciò tenere conto dell'effetto del divieto di condurre

all'estero sull'interessato, ritenuto che l'imputazione della revoca estera già

scontata deve compiersi in modo tale che questa misura e quella pronunciata in

Svizzera non appaiano complessivamente più severe rispetto alla revoca nazionale

che sarebbe stata pronunciata se l'infrazione fosse stata commessa su

territorio elvetico. Ciò dipende dalle circostanze del caso concreto, in

particolare dalla frequenza con cui l'interessato circola nello Stato estero in questione e, quindi, della misura

in cui il divieto estero lo ha colpito durante il periodo in cui ha dovuto

osservarlo (DTF 141 II 256 consid. 2.3, 129 II 168 consid. 6.3; STF 1C_456/2012

del 15 febbraio 2013 consid. 3.3,1C_316/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 2.1).

A mente di questo Tribunale, per stabilire la durata della

revoca devono essere in ogni modo considerati anche gli elementi di

commisurazione indicati all'art. 16 cpv. 3 LCStr, ovvero le circostanze del

singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua

eventuale necessità professionale di guidare (STA 52.2014.442 del 15 aprile

2015 consid. 4.2, 52.2010.296 del 12 ottobre 2010 consid. 3.1).

2.3. In

concreto, non v'è dubbio che a seguito degli eventi occorsi il 22 agosto 2014 il

ricorrente abbia subito un divieto di condurre ad opera delle autorità francesi

competenti. In effetti, con decisione passata in giudicato, la

Juridiction de Proximité di Saverne gli ha fatto divieto di circolare su suolo

francese per la durata di due mesi, da tempo trascorsi.

Altrettanto incontestato è che l'interessato abbia superato

di 43 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 130

km/h vigente sull'autostrada A4 in

territorio di __________ e che, dal

profilo del diritto svizzero, egli abbia dunque commesso un'infrazione grave

alle norme della circolazione ai sensi degli art. 16c cpv. 1

lett. a e 90 cpv. 2 LCStr e della giurisprudenza vigente in materia (DTF 133 II

331 consid. 3.1, 132 II 234 consid. 3, 124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475

consid. 2a e rinvii), che in ambito amministrativo, va punita con una revoca

della patente di almeno tre mesi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

Nella fattispecie vi sono quindi tutte le premesse per

revocare la licenza di condurre del ricorrente giusta l'art. 16cbis

cpv. 1 LCStr, con la precisazione che la durata minima della misura può essere

ridotta in funzione delle conseguenze del divieto di condurre pronunciato

all'estero e che, in assenza di precedenti iscritti nel registro delle misure

amministrative, la durata della revoca svizzera non può in ogni caso eccedere quella

della misura adottata all'estero nel luogo dell'infrazione (cfr. art. 16cbis

cpv. 2 LCStr secondo e terzo periodo).

RI 1 pretende che a fronte delle conseguenze del divieto di

condurre pronunciato dalle autorità transalpine non si giustifichi l'adozione

di un'ulteriore misura di revoca in Svizzera (la quale non potrebbe in ogni

caso protrarsi per più di 15 giorni). Il provvedimento estero gli avrebbe

infatti impedito di circolare in Francia

(dove si recherebbe non solo per lavoro ma anche per motivi personali) e, per un mese e mezzo, anche in

Svizzera, dove pure si sarebbe astenuto dal condurre veicoli a motore "nella

convinzione che il divieto estero valesse anche sul territorio elvetico"

(ricorso, pag. 6 seg.).

Al proposito va dato atto

del fatto che, benché la misura cautelare pronunciata in Francia non esplicasse di per sé alcun effetto su suolo elvetico (cfr. DTF 141 II 256 consid. 2.3,

128 II 133 consid. 4a), dopo il sequestro della patente ad opera delle

autorità estere il 22 agosto 2014, il ricorrente non era di fatto più autorizzato

a guidare nemmeno in Svizzera, atteso che, giusta l'art. 10 cpv. 4 LCStr, il

conducente è tenuto a portare sempre con sé la propria licenza (cfr. STF

1C_47/2012 del 17 aprile 2012 consid. 4.3,1C_316/2010 citata consid. 3.2). Se

è vero che avrebbe potuto farsene rilasciare

una copia (che gli avrebbe consentito di continuare a circolare al di fuori

della Francia fino all'adozione di eventuali provvedimenti da parte

delle autorità svizzere), è altrettanto vero che il ricorrente - che non

risulta essersi rivolto ad un legale prima del 3 ottobre 2014 (cfr. scritto

dell'avv. __________) - poteva non essere al corrente di tale possibilità, che appare

ad ogni modo piuttosto teorica, non essendo affatto certo che nelle concrete

circostanze la Sezione della circolazione avrebbe effettivamente dato seguito

alla sua richiesta (STF 1C_47/2012 citata consid. 4.3). Del resto, il fatto che

le autorità francesi gli abbiano sequestrato seduta stante la licenza di

condurre svizzera e che la stessa gli sia stata

restituita per il tramite dell'autorità dipartimentale ticinese soltanto con

scritto del 6 ottobre successivo era suscettibile di fargli credere in buona

fede che il divieto di condurre si estendesse anche al territorio elvetico (cfr.

STF 1C_316/2010 citata consid. 3.2), dove risulta effettivamente essersi

astenuto dalla guida dal 22 agosto al 6 ottobre 2014 (cfr. dichiarazione

scritta rilasciata dalla moglie il 29 marzo 2017 e prodotta davanti

all'autorità dipartimentale con scritto del 10 aprile 2017), ciò che nessuno

contesta. A fronte delle conseguenze sull'insorgente del provvedimento adottato

in Francia si giustifica pertanto di imputare il periodo compreso tra il 22

agosto e il 6 ottobre 2014 (un mese e 14 giorni) sulla durata massima (due mesi,

cfr. art. 16cbis cpv. 2 LCStr terzo periodo) della revoca da

infliggere secondo il diritto svizzero.

Il ricorrente non può per contro prevalersi del fatto che anche per il periodo rimanente

(16 giorni) la misura pronunciata dalle autorità francesi abbia avuto su di lui

delle ripercussioni concrete ed effettive dato che sia per ragioni

professionali (quale responsabile per il

Ticino della __________ SA) che personali (seguendo all'estero

l'attività sportiva del figlio, pilota professionista, di cui cura anche gli

interessi) sarebbe portato a recarsi in Francia o a transitarvi. La tesi,

genericamente avanzata soltanto in questa sede, è inconsistente. In precedenza l'insorgente

non aveva fatto alcun cenno a tale circostanza. Anzi, davanti all'autorità dipartimentale

aveva puntualizzato che la sua attività professionale lo porta a spostarsi all'interno

del territorio cantonale e nel resto della Svizzera, ma non aveva evocato la

necessità di recarsi all'estero, tantomeno in Francia (cfr. osservazioni del 13

marzo 2017, pag. 2). A ciò aggiungasi che la motivazione del tutto generica fornita

dal ricorrente, secondo cui la sua datrice di lavoro disporrebbe di una rete

logistica a livello europeo e avrebbe in essere contratti di logistica con

clienti anche francesi, non basta per ritenere che egli si rechi regolarmente

in Francia e che sia quindi stato effettivamente colpito dagli effetti della

revoca pronunciata dalle competenti autorità di quel Paese. Del resto, a ben vedere, il 22 agosto 2014 con tutta probabilità

egli non si trovava in territorio francese per lavoro ma era in transito verso

il Belgio, dove l'indomani avrebbe preso avvio una puntuale gara automobilistica

cui avrebbe partecipato suo figlio (cfr. __________), il quale corre su

svariati circuiti europei e non, ad esempio anche in Italia, Spagna e Ungheria

(cfr. sito citato e doc. 9 allegato alle citate osservazioni del 13 marzo 2017).

In queste circostanze - ritenuto che in concreto la revoca adottata secondo il

diritto svizzero dev'essere commisurata in modo tale che l'insorgente, tenuto

conto degli effetti sulla sua persona della misura estera, subisca

complessivamente una sanzione che non supera i due mesi (cfr. art. 16cbis

cpv. 2 LCStr terzo periodo; cfr. pure DTF 141 II 256 consid. 2.6) - considerati

la grave infrazione commessa secondo la legislazione svizzera, il

consistente grado di colpa che gli è imputabile e le ripercussioni che ha concretamente

avuto su di lui la revoca della licenza pronunciata in Francia, la Sezione

della circolazione non avrebbe dovuto limitarsi a ridurre il periodo di

espiazione ma avrebbe dovuto computare sulla durata del proprio provvedimento il

lasso di tempo (compreso tra il 22 agosto e il 6 ottobre 2014) in cui l'insorgente

è rimasto materialmente privo della patente, pronunciando una revoca della

durata di soli 16 giorni, corrispondenti al saldo residuo (cfr. DTF 141 II 256

consid. 2.7; STF 1C_456/2012 citata consid. 3.4; cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, n. 84.4, pag. 660 e n.

8.5, tabella, esempi 2 e 3 per analogia, pag. 662).

Ne discende che la risoluzione dipartimentale va riformata nel senso che nei

confronti del ricorrente è pronunciata una revoca della licenza di condurre

della durata di 16 giorni, misura che peraltro mantiene appieno il suo scopo

preventivo-educativo (DTF 135 II 334 consid. 2.3, 133 II 331 consid. 6.4.2, 127

Considerandi

II 297 consid. 3d, 121 II 22 consid. 3a; STF 1C_353/2015 del 21 dicembre

2015.

consid. 4.3) a dispetto del tempo trascorso dal compimento

dell'infrazione.

Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente decisione, il

ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di

espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito

nel tempo.

3.

3.1. Stante quanto precede,

il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La decisione del Consiglio di Stato

è di conseguenza annullata, mentre la risoluzione della Sezione della

circolazione va riformata così come indicato al precedente considerando.

3.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente nella

misura della sua consistente soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Al ricorrente, assistito da un legale, sono riconosciute ripetibili commisurate

in funzione del limitato successo dell'impugnativa, a valere per entrambe le

sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 10 aprile 2018

(n. 1652) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

la risoluzione del 19 aprile 2017

della Sezione della circolazione è riformata nel senso che a RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di

16.

giorni (disp. 1 e 1.1), così come

indicato al consid. 2.3. Per il resto

è confermata.

2.

La tassa di giustizia è

posta a carico dell'insorgente nella misura di fr. 1'500.-, già versati a titolo

di anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà al ricorrente l'importo di complessivi fr. 800.- a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera