52.2018.246
Progetto stradale cantonale che prevede correzioni stradali volte a permettere l'incrocio tra veicoli leggeri e migliorare la visibilità e la sicurezza dei pedoni
26 febbraio 2020Italiano25 min
sopra riportate, non è stato minimante leso. Prova ne sia che quest'ultima è stata
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.246
Lugano
26 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 15 maggio 2018 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la risoluzione del
10 aprile 2018 (n. 1600), con cui il Consiglio di Stato
ha approvato il progetto stradale concernente la strada cantonale S414 __________,
nel Comune di CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è proprietaria
dei mapp. 70__________ e 77__________ di __________, confinanti a monte con via
R__________. Il mapp. 77__________ è inedificato, mentre sul mapp. 77__________
sorgono un edificio abitativo (sub. A) e un'autorimessa (sub. B).
B. a. La Sezione
amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio ha pubblicato dal 6
marzo al 4 aprile 2017 il progetto stradale e gli atti espropriativi per la
correzione stradale in zona __________ nel Comune di __________ (FU 18/2017 del
3 marzo 2017, pag. 1830-1831). Il progetto prevede l'adeguamento del calibro
stradale su una lunghezza di ca. 70 m di via R__________, che presenta
attualmente una larghezza minima di ca. 3.80 m, per permettere l'incrocio tra
veicoli leggeri e migliorare la visibilità e la sicurezza dei pedoni. I piani
contemplano l'esproprio definitivo di 66 m2 e un'occupazione
temporanea di 31 m2 del mapp. 77__________ e l'esproprio definitivo
di 15 m2 e un'occupazione temporanea di 18 m2 del mapp.
77__________.
b. Entro il termine di
pubblicazione RI 1 si è opposta al progetto, chiedendone in via principale l'annullamento
e postulando, in via subordinata, l'applicazione di alternative maggiormente
innovative dal profilo della tecnica della regolazione del traffico, basate su
accertamenti più approfonditi, e in via ancor più subordinata di limitare l'allargamento
stradale a 4 m, di predisporre lungo il confine con i suoi fondi la posa di
strutture fonoassorbenti e di una barriera di sicurezza, di svolgere maggiori
accertamenti impiegando tecniche moderne per la gestione del traffico e di
indennizzare l'abbattimento degli alberi secolari e la perdita di valore della
sua proprietà. Censurando anzitutto l'irritualità della procedura di
pubblicazione, che avrebbe occultato le reali finalità del progetto (formazione
di parcheggi ai bordi della strada), e una violazione del suo diritto di essere
sentita per il fatto di non aver potuto consultare i piani originali, essa ha
contestato l'interesse pubblico alla base della misura (basso volume del
traffico di transito sulla tratta in questione, su cui peraltro non circolano
autobus; velocità massima consentita di 50 km/h praticamente mai raggiunta;
assenza di incidenti negli ultimi decenni; intervento contrario alla tendenza
generale, consolidata anche nelle misure del Programma di agglomerato del
Locarnese, di restringere le carreggiate; intervento in contrasto con il Piano
di risanamento dell'aria), che avrebbe anzi provocato un aumento del traffico,
della velocità di transito e quindi della pericolosità della tratta, dell'inquinamento
fonico e atmosferico, del deflusso d'acqua verso la sua proprietà in caso di
forti precipitazioni nonché un degrado paesaggistico, inclusa la perdita della
vista panoramica, e ambientale. Inoltre il progetto, basato su accertamenti
insufficienti (in particolare: assenza di rilievi e analisi sul traffico,
assenza di esame sull'impatto ambientale, mancata verifica della possibilità di
limitare preventivamente le emissioni alla fonte ai sensi della legislazione
sull'ambiente) si sarebbe rivelato lesivo del principio della proporzionalità
(in particolare: mancata valutazione di misure di gestione del traffico più
attuali e meno invasive, fra cui una riduzione della velocità a 30 km/h;
assenza di benefici per tutti gli utenti della strada, ciclisti inclusi; costi
esorbitanti) e contrario al principio dell'uso parsimonioso del suolo. Ha infine
sottolineato come l'allargamento della carreggiata pregiudichi gravemente la
sicurezza dell'uscita dal suo garage al mapp. 77__________.
C. Con risoluzione del 10
aprile 2018 (n. 1600) il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale,
respingendo l'opposizione. Premesso come le contestazioni di carattere
espropriativo andassero proposte nella sede opportuna e attestata la
correttezza dello svolgimento della procedura di pubblicazione, il Governo ha
confermato l'interesse pubblico alla base dell'opera, evadendo puntualmente le
censure sollevate dall'opponente.
D. La risoluzione del
Consiglio di Stato è ora impugnata davanti al Tribunale cantonale
amministrativo da RI 1, che ne chiede l'annullamento in quanto lesiva di
svariate leggi interne e trattati internazionali ma in particolare dei diritti
fondamentali e del divieto d'arbitrio (cfr. in particolare Motivo del
ricorso, p.to II, 2, pag. 2). In particolare essa concentra le sue critiche
sullo svolgimento della procedura di pubblicazione, muovendo innumerevoli
rimproveri alle autorità coinvolte, che avrebbero messo in atto, come già in
passato, un iter deliberatamente fuorviante al fine di occultare le loro reali
intenzioni.
E. a. Il Comune di CO 1 e
il Consiglio di Stato postulano l'integrale reiezione del gravame con argomenti
di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
b. Con gli allegati di
replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e
domande.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo così come la tempestività del
ricorso discendono dall'art. 25 della legge sulle strade del 23 marzo 1983
(Lstr; RL 725.100). La legittimazione dell'insorgente, già opponente, è inoltre
certa (art. 20 cpv. 1 e 2 Lstr). Gli
aspetti di natura espropriativa
come pure tutte le questioni relative a pregresse procedure che hanno visto
coinvolta la ricorrente o che hanno avuto come oggetto la pianificazione di
posteggi pubblici nel Comune di CO 1 o che interessano gli scambi di corrispondenza
intervenuti fra l'insorgente e le autorità cantonali e comunali esulano invece
da questa procedura.
1.2. Il ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria, in applicazione dell'art. 25 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Neppure l'insorgente
sollecita l'assunzione di prove particolari.
2. 2.1. Lo
strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il progetto
stradale (art. 10 cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale versione, è
il frutto di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12 aprile 2006, in
vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di approvazione di
questi impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata abbandonata la
procedura di approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa di piano
generale, seguita da una seconda procedura di progetto definitivo), che è stata
sostituita da quella del solo progetto stradale. Questa soluzione, già scelta
dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette non solo di guadagnare tempo,
ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che sorgono in punto alla
ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto quando dev'essere
svolto l'esame di impatto ambientale (cfr. il relativo messaggio dell'11
febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag.
4135 segg., pag. 4157 seg.). La natura, ad un tempo pianificatoria e
d'autorizzazione a costruire, del progetto stradale elimina inoltre ogni
possibile discussione circa la conformità del progetto con la sua base
pianificatoria. La duplice indole di questo strumento lo situa,
gerarchicamente, al livello dei piani di utilizzazione cantonali (cfr. nello
stesso senso il recente rapporto del 1° marzo 2011 [n. 6309 R] della
Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio del 9
dicembre 2009 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, in:
RVGC, anno parlamentare 2011-2012, vol. 1, pag. 483 segg., 494). Ciò implica,
per quanto concerne gli effetti, che le norme e i piani regolatori comunali in
contrasto con il progetto stradale decadono con l'entrata in vigore di
quest'ultimo (momento che, per questo strumento, coincide con la sua crescita
in giudicato) rispettivamente che i Comuni sono tenuti ad uniformare allo
stesso i piani già in vigore (cfr. art. 18 cpv. 3 e 49 cpv. 2 della legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100; STA 52.2012.57 del
26 giugno 2012 consid. 2.1, 52.2008.273 del 3 febbraio 2009 consid. 4.2).
2.2. Il progetto
stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada, l'assetto, lo
sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e
accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle
infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a
Lstr).
2.3. La citata
revisione della Lstr ha integrato nell'iter di approvazione del progetto
stradale la fase di pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e
di evasione delle contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8
marzo 1971 (Lespr; RL 710.100). Per questo motivo il progetto stradale
dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione sull'opera, da un piano
dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e
l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione nella quale
siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari
dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e
la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità (art. 17 cpv.
1 lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto è approvato
dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza di evadere tutte le
questioni preliminari proprie della procedura espropriativa, come le
opposizioni alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani (art. 23
cpv. 1 Lstr), mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente il compito
di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei diritti
espropriati e di svolgere la procedura di stima, stabilendo le indennità
espropriative sulla scorta delle pretese annunciate (art. 26 Lstr).
2.4. Davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, contro la decisione di approvazione del
progetto stradale, sono proponibili sia censure riguardanti l'atto pianificatorio
in quanto tale, in particolare la conformità delle opere per rapporto alla
pianificazione direttrice sovrastante, sia censure riferite alle prescrizioni
del diritto edilizio o ambientale
concretamente applicabili. Censure sulle quali questo Tribunale
statuisce con pieno potere di cognizione (art. 25 Lstr; cfr. STA
52.2009.468-469 del 1° aprile 2010 consid. 2). In quest'ambito il potere
d'esame del Tribunale è, quindi, completo e contempla anche il sindacato di
opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo
solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il
dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si tratta di dirimere
questioni con forte valenza tecnica, dove le conoscenze degli specialisti
costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il
Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito
critico gli aspetti controversi della decisione impugnata, ma è solo se vi
scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto
dell'adeguatezza che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che
procederà a una sua modificazione. Non basta dunque che risulti possibile una
soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per
sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi
realmente superiori, nel suo complesso, da
convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità
amministrativa (STA 52.2008.422/427 del
31 maggio 2010 consid. 5).
3. La
ricorrente concentra le sue critiche sullo svolgimento della procedura di
pubblicazione del progetto, che sarebbe incompleta e fuorviante poiché
ometterebbe di menzionare le reali finalità dell'allargamento di via R__________,
ossia la formazione di posteggi pubblici ai suoi lati. Rimprovera quindi alle
varie autorità di aver messo in atto tattiche di occultamento illegali, volte
fra l'altro ad espropriare abusivamente e a basso costo le proprietà private.
Per questo motivo, nell'ambito della consultazione dei piani, le sarebbe stata negata
la visione dei piani originali in formato standard né le sarebbero state trasmesse
copie degli stessi. Le informazioni incomplete cui ha potuto far capo
integrerebbero pertanto gli estremi di una violazione del suo diritto di essere
sentita e l'agire delle autorità si porrebbe in contrasto con i più elementari
principi dello stato di diritto e con la Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS
0.101).
3.1. La giurisprudenza
ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di
esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove
sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di
causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi in merito (cfr. DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-2003
n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii). A livello
cantonale, la facoltà di consultare gli atti in particolare è ancorata all'art.
32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un
procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene
inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l'autorità un aggravio
eccessivo (cpv. 1). Tale diritto può essere limitato solo a protezione di
legittimi interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso (art. 33
cpv. 1 LPAmm). Giusta l'art. 33 cpv. 2 LPAmm poi, l'atto il cui esame è
stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se
l'autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto
essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare
prove contrarie.
3.2. Il diritto di
consultare gli atti - alla stregua di quello di esaminare le prove assunte
dall'autorità - rientra nel diritto di essere sentito poiché costituisce la
premessa necessaria del diritto di esprimersi
e di esporre i propri argomenti, vero fulcro del diritto di essere
uditi: in tale misura l'esame degli atti, rispetto al diritto di esprimersi,
costituisce un prius che ne condiziona l'esercizio e partecipa inoltre
alla cosiddetta natura formale del diritto di essere sentiti. In linea di
principio, il diritto di consultare gli atti è soddisfatto quando l'interessato
ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di
causa, esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e prendendo, ove
occorra, i necessari appunti (STA 52.2010.265 del 24 settembre 2010 consid.
2.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2a e 3 ad art. 20 e
rif.). La violazione del diritto di essere sentito comporta in linea di massima
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla prova di un
interesse o dalle probabilità di esito favorevole. Resta riservata la
possibilità di sanare il difetto in sede di impugnazione, qualora l'istanza di
ricorso sia dotata di pieno potere di cognizione e l'interessato abbia potuto consultare
gli atti (Borghi/Corti, op. cit., n.
2 ad art. 20).
3.3. Nel caso concreto
la procedura di pubblicazione del contestato progetto stradale è avvenuta in
conformità dei disposti di cui agli art. 18 e 19 Lstr, incluso l'invio dell'avviso
personale alla ricorrente. Il relativo incarto - composto da una relazione
tecnica, da un piano di situazione 1:5000, da una planimetria 1:200, da un
profilo longitudinale 1:200/500, da sezioni trasversali tipo 1:20, da sezioni
trasversali 1:100, da un piano delle infrastrutture 1:250, da un piano relativo
all'area di cantiere e alla conduzione del traffico 1:250/500/100, da un piano
relativo all'allargamento e al risanamento del ponte che scorre sopra il riale
al mapp. 77__________ 1:100/50/20, da un piano di espropriazione 1:500 e dalla
documentazione fotografica -, rispetta poi pienamente i requisiti di cui agli
art. 10 cpv. 2 e 17 Lstr Nulla permette per contro di affermare che il
progetto all'esame persegua finalità diverse da quelle dichiarate, ossia l'allargamento
di via R__________, che sarebbero state occultate artatamente alla cittadinanza
sia nell'avviso di pubblicazione, sia nell'elaborazione dei piani. A
prescindere al fatto che l'insorgente basa le sue affermazioni su mere ipotesi
e congetture, come verrà esposto nei seguenti considerandi l'incontestato
interesse pubblico alla base del previsto allargamento stradale ne è la miglior
prova.
3.4. Per quanto
attiene alle modalità in base alle quali si è svolta la visione dei piani da parte dell'insorgente durante il periodo di
pubblicazione, a pag. 3 della contestata decisione il Consiglio di Stato ha
rilevato che:
Altrettanto certo è che l'opponente, per il tramite
del suo rappresentante legale, ha potuto prendere visione dell'intera
documentazione presso il Municipio (…). Ha, per contro, preteso di ottenere
copie dei piani nello stesso formato degli originali, richiesta disattesa dal
momento che la fotocopiatrice presente nella sede del Comune consente di trarre
copie al massimo nel formato A3; sarebbe pertanto stata data la possibilità di
trarre per ogni piano un'unica copia in formato ridotto, oppure di fotocopiare
Fatti
i piani pezzo per pezzo, senza alterazioni di scala (formato originale); in
alternativa, sarebbe stato inoltre concesso all'opponente di fotografare gli
atti. Pure disattesa è stata la pretesa dell'opponente di ottenere la consegna
dei piani originali in pubblicazione, per poterli portare don sé e fotocopiare
in un copycenter. (…)
Alla luce di queste circostanze,
a giusta ragione il Governo ha ritenuto che il diritto di accesso agli atti
dell'insorgente, che nel ricorso non si confronta minimante con le spiegazioni
sopra riportate, non è stato minimante leso. Prova ne sia che quest'ultima è stata
in grado di contestare i piani sotto innumerevoli profili, dimostrando di aver
compreso, a prescindere dalle sue asserite occulte finalità, la portata e i
contenuti del progetto, di cui peraltro ha prodotto delle copie davanti al
Tribunale (cfr. ad esempio allegato 8a ff). Comunque sia, l'accesso ad ogni
atto e le ampie possibilità di esprimersi di cui la ricorrente ha potuto
beneficiare in questa sede avrebbero posto rimedio ad ogni eventuale violazione
del suo diritto di essere sentita. Le censure in tal senso sollevate nel
gravame come pure gli svariati rimproveri mossi alle varie autorità vanno
pertanto respinte in quanto destituite di qualsiasi fondamento.
4. Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 Cost., solo se
si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico
preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3
Cost.).
4.1. In
linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei
cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un
provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato
quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente
avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti
interessi pubblici e privati in gioco (RDAT
I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594).
4.2. Il
principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà
siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola
dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire
tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del
proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole
tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della
proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
103-106; Scolari, op. cit., n.
595-610).
5. 5.1. In concreto
a pag. 1 e 2 della risoluzione impugnata il Governo ha descritto i contenuti
del progetto, spiegando i motivi di interesse pubblico alla sua base: l'allargamento
della carreggiata in zona __________ rientra nel concetto globale degli
interventi di miglioria sulla strada cantonale S414 __________, che nella
tratta __________ e __________ ha le caratteristiche di una strada di montagna,
elaborato nel 2006 dal Cantone. Il sedime stradale interessato dal progetto
presenta allo stato attuale una larghezza minima di ca. 3.80 m compreso il
cordolo di calcestruzzo di 20 cm. Finalizzato a permettere l'incrocio fra due
veicoli leggeri e migliorare la viabilità e la sicurezza, l'intervento di
correzione stradale prevede l'allargamento della carreggiata verso valle su un
tratto di ca. 70 m, al fine di eliminare la strettoia esistente, linearizzando
il tracciato stradale. La larghezza minima che si vuole garantire in rettifilo
è di 5.50 m mentre in curva l'allargamento raggiunge 6.10 m (cfr. anche
relazione tecnica, pag. 4 e 5, allegata al progetto).
5.2. In merito all'inquadramento
dell'opera e alla sua pubblica utilità, il Governo riassume a pag. 1 della sua
decisione i motivi addotti nel Messaggio concernente lo stanziamento di un
credito totale di CHF 3'700'000.- per le opere di sistemazione della strada cantonale
S414 __________ nel Comune di CO 1 (CHF 3'500'000.-) e per lo studio di
varianti alternative alla galleria di __________ (CHF 200'000.-) del 7 dicembre
2011 (n. 6584), che nell'"Introduzione", a pag. 1, spiega quanto
segue:
Da anni si dibatte sul collegamento stradale
Locarno-Brissago-confine italiano, attualmente strada principale A13. Il tratto
stradale tra Ascona e Brissago è percorso giornalmente da ca. 9'400 veicoli
(dati 2009, media tra il traffico giornaliero medio a Brissago di 7'700 veicoli
e quello nella galleria di Ascona di ca. 11'000).
Buona parte della strada litoranea è soggetta alla
caduta di elementi lapidei a causa di una concomitanza tra elevata acclività
del versante e intensa fratturazione della roccia.
Ne sono testimonianza i diversi eventi, tre dei quali
hanno provocato negli ultimi dieci anni la chiusura prolungata della strada, e
le importanti opere di protezione e di risanamento eseguite dalla Divisione
delle costruzioni del Dipartimento del territorio a scopi di prevenzione.
L'ultimo evento si è verificato il 13 luglio 2011, con
la caduta di alcuni blocchi in zona __________, fortunatamente senza feriti, ma
con l'interruzione del traffico e relativi disagi (un giorno di interruzione
totale, 21 giorni di traffico alternato regolato con semafori.
Illustrati poi i
motivi per i quali la soluzione in galleria, oggetto di un progetto generale
approvato nel 1998 ma mai realizzato, necessiti maggiori approfondimenti, il
Messaggio sottolinea a pag. 2-3 la necessità di trovare una soluzione
alternativa a corto termine:
Nel frattempo va comunque trovata una soluzione per
poter disporre di una strada alternativa in caso di emergenza, precisando che
le interruzioni del traffico sono possibili non solo a causa degli eventi
naturali, ma anche in caso di incidenti di media e grande portata e/o che
coinvolgono autoveicoli ingombranti.
Ad esempio, a seguito dell'evento del 13 luglio
scorso, è risultata necessaria la chiusura temporanea della strada principale;
il traffico leggero è stato deviato verso __________. Senza questa alternativa
sarebbe stato impossibile gestire l'intenso traffico dei pendolari e turistico,
inoltre il danno economico per la regione sarebbe stato enorme.
Il collegamento tra __________ e __________ ha
comunque la caratteristica di una strada di montagna, sebbene la zona sia
diventata molto frequentata sia dai numerosi residenti sia dai turisti, e i
disagi nel comune di CO 1 sono stati molto importanti a causa della presenza
lungo il percorso di una serie di punti dove l'incrocio tra due autoveicoli
risulta essere difficoltoso.
Per risolvere la questione in tempi relativamente
brevi, il Dipartimento del territorio, in accordo con la Commissione regionale
dei trasporti del Locarnese e della Valle Maggia, ha definito quindi una via
alternativa lungo la strada in oggetto e identificato diversi punti in cui è
necessario intervenire con delle migliorie, onde garantire l'incrocio tra
veicoli leggeri senza difficoltà. (…) L'obiettivo è quello di eliminare le
ultime strettoie ancora esistenti e di permettere l'incrocio di due veicoli
leggeri lungo tutto il percorso migliorando anche la visibilità e la sicurezza
dei pedoni. (…)
Anche nell'ipotesi della futura costruzione della
galleria, tale arteria potrà fungere da alternativa in occasione delle
periodiche manutenzioni o eventuali problemi tecnici e/o incidenti nella
galleria stessa. (…).
5.3. La ricorrente ribadisce nel ricorso alcune delle
critiche avanzate in prima sede in merito all'assenza di interesse pubblico
alla base del progetto, asserendo che il medesimo sarebbe inutile a fronte del
traffico insignificante sulla tratta in questione, sui cui vige il limite di
velocità di 50 km/h, e che si baserebbe su concezioni superate dal profilo
tecnico, visto che il flusso di traffico potrebbe
venire gestito facilmente tramite sensori e vista la tendenza generale in
materia di pianificazione stradale di restringere le carreggiate nei centri
urbani. Inoltre il suo impatto si porrebbe in contrasto con la legislazione
relativa alla protezione dell'ambiente. La giustificazione secondo cui la S414
fungerebbe, in caso di emergenza, da percorso alternativo mancherebbe di
credibilità, vista la possibilità di intervenire sul pericolo di caduta massi con
misure risolutive direttamente sulla A13. Essa si limita dunque a riproporre
davanti al Tribunale argomenti sollevati in precedenza senza confrontarsi
minimamente con i pertinenti motivi addotti puntualmente dal Governo a pag. 5-7
della risoluzione impugnata in evasione alle sue critiche (in particolare: caratteristiche
e funzione della S414 e conseguente necessità di adattamento in conformità alla
norma VSS 640 201; conformità del progetto con il p.to B2, pag. 2 della linea guida
cantonale Concezione dello spazio stradale all'interno delle località,
gennaio 2017, secondo cui dove si pongono obiettivi di (…) miglioramento
della sicurezza, la larghezza della carreggiata può essere ridotta a (…) 6 m
per le strade con traffico medio-basso; posa di sensori inidonea a
garantire la fluidità del traffico intenso nell'evenienza in cui la S414 venga
impiegata quale alternativa alla A13; interventi risolutivi sulla A13 allo
studio, che non escludono tuttavia la necessità di garantire la sicurezza della
S414 in caso di interventi di manutenzione, di interventi straordinari o di
incidenti sulla A13; irrilevanza dell'intervento,
che non causa né un aumento del traffico giornaliero medio né un aumento della
velocità di percorrenza, dal profilo delle sue ripercussioni foniche e
atmosferiche). Venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 70 LPAmm), essa
non spiega i motivi per i quali la decisione del Consiglio di Stato
risulterebbe lesiva del diritto e il Tribunale non ne intravede. Già per questi
motivi le sue critiche vanno respinte. Essa non rende inoltre minimamente
verosimile che l'opera si ponga in contrasto con la legislazione in materia di
protezione dell'ambiente.
5.4. La ricorrente invoca poi una violazione del
principio della proporzionalità con riferimento al fatto che la posa di sensori
rappresenterebbe una misura meno incisiva poiché eviterebbe di eseguire l'allargamento
stradale con conseguente risparmio anche in termini di indennità ai privati per
l'ente pubblico. La critica già proposta sotto il profilo dell'assenza di interesse
pubblico (asserita concezione superata dal profilo tecnico del progetto
stradale) va disattesa per i medesimi motivi esposti al considerando che
precede.
5.5. Secondo la ricorrente il Governo avrebbe poi tutelato
un progetto basato su accertamenti carenti, in quanto allestito senza svolgere
i necessari provvedimenti preparatori quali l'analisi del traffico, del tratto
stradale, della sicurezza tecnica dell'opera e la verifica della compatibilità
ambientale. La censura non merita ulteriore approfondimento già solo per il
fatto che il progetto non contempla la progettazione di una nuova opera
stradale, bensì la semplice correzione di una tratta esistente, limitata a
circa 70 m, che non influisce sulla funzione e sulle modalità di percorrenza di
via R__________. L'analisi tecnica effettuata, riassunta a pag. 4-5 della
Relazione tecnica, risulta pertanto adeguata all'entità dell'intervento.
6. Per quanto attiene alle proprietà
della ricorrente, il progetto prevede di allargare il campo stradale lungo
tutto il confine nord-ovest del mapp. 77__________, per ottenere un calibro in
curva da 5.50 m a ca. 6 m, con un'espropriazione definitiva di 66 m2,
mentre al mapp. 77__________ l'allargamento avviene su una piccola porzione a
confine, comportante un esproprio definitivo di 15 m2, per ottenere
un calibro da 5.50 m a 6.10. Ciò comporta l'arretramento della rampa d'accesso
al sub. B, che invade attualmente parte del sedime cantonale, entro i limiti
del confine catastale nonché la rimozione di alcuni alberi presenti sulle
proprietà dell'insorgente.
6.1. La ricorrente contesta anzitutto la
separazione dell'accesso del confine diretto delle particelle num. 77__________
e 77__________ alla careggiata mediante esproprio, ampliamento della strada e
successiva realizzazione di parcheggi (…). Per ogni proprietario dei lotti di
terreno è chiaro che è di fondamentale importanza un accesso del confine diretto
ad una strada pubblica percorsa da traffico diretto senza spazi
intermedi destinati ad altri usi. La critica cade nel vuoto già solo per il
fatto che, come visto in precedenza, la realizzazione del progetto stradale non
è finalizzata a creare posteggi ai lati di via R__________. A ogni modo, come
emerge chiaramente dalla relazione tecnica e dai piani, il progetto in esame
non prevede alcuna espropriazione al mapp. 77__________ lungo la tratta che
interessa la rampa d'accesso (cfr. peraltro anche le viste su
www.google.ch/maps, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid.
6.5) ma si limita a recuperare la porzione della rampa che invade la proprietà
cantonale al fine di ottenere in quel punto un calibro di 4.95 m.
6.2. Infine, secondo l'insorgente, il progetto comporterebbe
effetti devastanti per la sua proprietà soprattutto con riferimento all'abbattimento
di alberi e cespugli secolari, piantati appositamente per garantire
la tutela dalle emissioni, della visibilità, delle emissioni acustiche e della
sicurezza. Mediante tali affermazioni la ricorrente non rende tuttavia verosimile
che l'opera si ponga in contrasto con norme di diritto pubblico che ostano all'approvazione
del progetto, rispettivamente si limita a sollevare contestazioni generiche che
non sono atte a sovvertire le esaurienti motivazioni addotte nella decisione
impugnata (in particolare: vegetazione non tutelata dal profilo pianificatorio;
inidoneità della medesima a fungere da protezione, visto che l'abitazione al
mapp. 77__________ è situata a valle di via R__________ a un dislivello di 10 m
dalla stessa [cfr. opposizione, pag. 31]; irrilevanza del progetto dal profilo
delle ripercussioni foniche, che anzi verranno ridotte dalla posa di
pavimentazione fonoassorbente; motivi legati alla sicurezza stradale, posto che
attualmente le piante da estirpare limitano la visuale agli automobilisti
soprattutto sul tratto in curva). Anche queste critiche non meritano pertanto
ascolto.
7. 7.1. Per tutti questi motivi il
ricorso è respinto.
7.2. Le spese e la tassa di giustizia seguono la
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera