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Decisione

52.2018.246

Progetto stradale cantonale che prevede correzioni stradali volte a permettere l'incrocio tra veicoli leggeri e migliorare la visibilità e la sicurezza dei pedoni

26 febbraio 2020Italiano25 min

sopra riportate, non è stato minimante leso. Prova ne sia che quest'ultima è stata

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.246

Lugano

26 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea

Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 15 maggio 2018 di

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

la risoluzione del

10 aprile 2018 (n. 1600), con cui il Consiglio di Stato

ha approvato il progetto stradale concernente la strada cantonale S414 __________,

nel Comune di CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è proprietaria

dei mapp. 70__________ e 77__________ di __________, confinanti a monte con via

R__________. Il mapp. 77__________ è inedificato, mentre sul mapp. 77__________

sorgono un edificio abitativo (sub. A) e un'autorimessa (sub. B).

B. a. La Sezione

amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio ha pubblicato dal 6

marzo al 4 aprile 2017 il progetto stradale e gli atti espropriativi per la

correzione stradale in zona __________ nel Comune di __________ (FU 18/2017 del

3 marzo 2017, pag. 1830-1831). Il progetto prevede l'adeguamento del calibro

stradale su una lunghezza di ca. 70 m di via R__________, che presenta

attualmente una larghezza minima di ca. 3.80 m, per permettere l'incrocio tra

veicoli leggeri e migliorare la visibilità e la sicurezza dei pedoni. I piani

contemplano l'esproprio definitivo di 66 m2 e un'occupazione

temporanea di 31 m2 del mapp. 77__________ e l'esproprio definitivo

di 15 m2 e un'occupazione temporanea di 18 m2 del mapp.

77__________.

b. Entro il termine di

pubblicazione RI 1 si è opposta al progetto, chiedendone in via principale l'annullamento

e postulando, in via subordinata, l'applicazione di alternative maggiormente

innovative dal profilo della tecnica della regolazione del traffico, basate su

accertamenti più approfonditi, e in via ancor più subordinata di limitare l'allargamento

stradale a 4 m, di predisporre lungo il confine con i suoi fondi la posa di

strutture fonoassorbenti e di una barriera di sicurezza, di svolgere maggiori

accertamenti impiegando tecniche moderne per la gestione del traffico e di

indennizzare l'abbattimento degli alberi secolari e la perdita di valore della

sua proprietà. Censurando anzitutto l'irritualità della procedura di

pubblicazione, che avrebbe occultato le reali finalità del progetto (formazione

di parcheggi ai bordi della strada), e una violazione del suo diritto di essere

sentita per il fatto di non aver potuto consultare i piani originali, essa ha

contestato l'interesse pubblico alla base della misura (basso volume del

traffico di transito sulla tratta in questione, su cui peraltro non circolano

autobus; velocità massima consentita di 50 km/h praticamente mai raggiunta;

assenza di incidenti negli ultimi decenni; intervento contrario alla tendenza

generale, consolidata anche nelle misure del Programma di agglomerato del

Locarnese, di restringere le carreggiate; intervento in contrasto con il Piano

di risanamento dell'aria), che avrebbe anzi provocato un aumento del traffico,

della velocità di transito e quindi della pericolosità della tratta, dell'inquinamento

fonico e atmosferico, del deflusso d'acqua verso la sua proprietà in caso di

forti precipitazioni nonché un degrado paesaggistico, inclusa la perdita della

vista panoramica, e ambientale. Inoltre il progetto, basato su accertamenti

insufficienti (in particolare: assenza di rilievi e analisi sul traffico,

assenza di esame sull'impatto ambientale, mancata verifica della possibilità di

limitare preventivamente le emissioni alla fonte ai sensi della legislazione

sull'ambiente) si sarebbe rivelato lesivo del principio della proporzionalità

(in particolare: mancata valutazione di misure di gestione del traffico più

attuali e meno invasive, fra cui una riduzione della velocità a 30 km/h;

assenza di benefici per tutti gli utenti della strada, ciclisti inclusi; costi

esorbitanti) e contrario al principio dell'uso parsimonioso del suolo. Ha infine

sottolineato come l'allargamento della carreggiata pregiudichi gravemente la

sicurezza dell'uscita dal suo garage al mapp. 77__________.

C. Con risoluzione del 10

aprile 2018 (n. 1600) il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale,

respingendo l'opposizione. Premesso come le contestazioni di carattere

espropriativo andassero proposte nella sede opportuna e attestata la

correttezza dello svolgimento della procedura di pubblicazione, il Governo ha

confermato l'interesse pubblico alla base dell'opera, evadendo puntualmente le

censure sollevate dall'opponente.

D. La risoluzione del

Consiglio di Stato è ora impugnata davanti al Tribunale cantonale

amministrativo da RI 1, che ne chiede l'annullamento in quanto lesiva di

svariate leggi interne e trattati internazionali ma in particolare dei diritti

fondamentali e del divieto d'arbitrio (cfr. in particolare Motivo del

ricorso, p.to II, 2, pag. 2). In particolare essa concentra le sue critiche

sullo svolgimento della procedura di pubblicazione, muovendo innumerevoli

rimproveri alle autorità coinvolte, che avrebbero messo in atto, come già in

passato, un iter deliberatamente fuorviante al fine di occultare le loro reali

intenzioni.

E. a. Il Comune di CO 1 e

il Consiglio di Stato postulano l'integrale reiezione del gravame con argomenti

di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

b. Con gli allegati di

replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e

domande.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo così come la tempestività del

ricorso discendono dall'art. 25 della legge sulle strade del 23 marzo 1983

(Lstr; RL 725.100). La legittimazione dell'insorgente, già opponente, è inoltre

certa (art. 20 cpv. 1 e 2 Lstr). Gli

aspetti di natura espropriativa

come pure tutte le questioni relative a pregresse procedure che hanno visto

coinvolta la ricorrente o che hanno avuto come oggetto la pianificazione di

posteggi pubblici nel Comune di CO 1 o che interessano gli scambi di corrispondenza

intervenuti fra l'insorgente e le autorità cantonali e comunali esulano invece

da questa procedura.

1.2. Il ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria, in applicazione dell'art. 25 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Neppure l'insorgente

sollecita l'assunzione di prove particolari.

2. 2.1. Lo

strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il progetto

stradale (art. 10 cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale versione, è

il frutto di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12 aprile 2006, in

vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di approvazione di

questi impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata abbandonata la

procedura di approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa di piano

generale, seguita da una seconda procedura di progetto definitivo), che è stata

sostituita da quella del solo progetto stradale. Questa soluzione, già scelta

dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette non solo di guadagnare tempo,

ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che sorgono in punto alla

ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto quando dev'essere

svolto l'esame di impatto ambientale (cfr. il relativo messaggio dell'11

febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag.

4135 segg., pag. 4157 seg.). La natura, ad un tempo pianificatoria e

d'autorizzazione a costruire, del progetto stradale elimina inoltre ogni

possibile discussione circa la conformità del progetto con la sua base

pianificatoria. La duplice indole di questo strumento lo situa,

gerarchicamente, al livello dei piani di utilizzazione cantonali (cfr. nello

stesso senso il recente rapporto del 1° marzo 2011 [n. 6309 R] della

Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio del 9

dicembre 2009 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, in:

RVGC, anno parlamentare 2011-2012, vol. 1, pag. 483 segg., 494). Ciò implica,

per quanto concerne gli effetti, che le norme e i piani regolatori comunali in

contrasto con il progetto stradale decadono con l'entrata in vigore di

quest'ultimo (momento che, per questo strumento, coincide con la sua crescita

in giudicato) rispettivamente che i Comuni sono tenuti ad uniformare allo

stesso i piani già in vigore (cfr. art. 18 cpv. 3 e 49 cpv. 2 della legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100; STA 52.2012.57 del

26 giugno 2012 consid. 2.1, 52.2008.273 del 3 febbraio 2009 consid. 4.2).

2.2. Il progetto

stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada, l'assetto, lo

sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e

accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle

infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a

Lstr).

2.3. La citata

revisione della Lstr ha integrato nell'iter di approvazione del progetto

stradale la fase di pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e

di evasione delle contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8

marzo 1971 (Lespr; RL 710.100). Per questo motivo il progetto stradale

dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione sull'opera, da un piano

dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e

l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione nella quale

siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari

dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e

la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità (art. 17 cpv.

1 lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto è approvato

dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza di evadere tutte le

questioni preliminari proprie della procedura espropriativa, come le

opposizioni alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani (art. 23

cpv. 1 Lstr), mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente il compito

di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei diritti

espropriati e di svolgere la procedura di stima, stabilendo le indennità

espropriative sulla scorta delle pretese annunciate (art. 26 Lstr).

2.4. Davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, contro la decisione di approvazione del

progetto stradale, sono proponibili sia censure riguardanti l'atto pianificatorio

in quanto tale, in particolare la conformità delle opere per rapporto alla

pianificazione direttrice sovrastante, sia censure riferite alle prescrizioni

del diritto edilizio o ambientale

concretamente applicabili. Censure sulle quali questo Tribunale

statuisce con pieno potere di cognizione (art. 25 Lstr; cfr. STA

52.2009.468-469 del 1° aprile 2010 consid. 2). In quest'ambito il potere

d'esame del Tribunale è, quindi, completo e contempla anche il sindacato di

opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo

solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il

dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si tratta di dirimere

questioni con forte valenza tecnica, dove le conoscenze degli specialisti

costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il

Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito

critico gli aspetti controversi della decisione impugnata, ma è solo se vi

scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto

dell'adeguatezza che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che

procederà a una sua modificazione. Non basta dunque che risulti possibile una

soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per

sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi

realmente superiori, nel suo complesso, da

convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità

amministrativa (STA 52.2008.422/427 del

31 maggio 2010 consid. 5).

3. La

ricorrente concentra le sue critiche sullo svolgimento della procedura di

pubblicazione del progetto, che sarebbe incompleta e fuorviante poiché

ometterebbe di menzionare le reali finalità dell'allargamento di via R__________,

ossia la formazione di posteggi pubblici ai suoi lati. Rimprovera quindi alle

varie autorità di aver messo in atto tattiche di occultamento illegali, volte

fra l'altro ad espropriare abusivamente e a basso costo le proprietà private.

Per questo motivo, nell'ambito della consultazione dei piani, le sarebbe stata negata

la visione dei piani originali in formato standard né le sarebbero state trasmesse

copie degli stessi. Le informazioni incomplete cui ha potuto far capo

integrerebbero pertanto gli estremi di una violazione del suo diritto di essere

sentita e l'agire delle autorità si porrebbe in contrasto con i più elementari

principi dello stato di diritto e con la Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS

0.101).

3.1. La giurisprudenza

ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di

esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove

sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di

causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi in merito (cfr. DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-2003

n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii). A livello

cantonale, la facoltà di consultare gli atti in particolare è ancorata all'art.

32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un

procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene

inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l'autorità un aggravio

eccessivo (cpv. 1). Tale diritto può essere limitato solo a protezione di

legittimi interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso (art. 33

cpv. 1 LPAmm). Giusta l'art. 33 cpv. 2 LPAmm poi, l'atto il cui esame è

stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se

l'autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto

essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare

prove contrarie.

3.2. Il diritto di

consultare gli atti - alla stregua di quello di esaminare le prove assunte

dall'autorità - rientra nel diritto di essere sentito poiché costituisce la

premessa necessaria del diritto di esprimersi

e di esporre i propri argomenti, vero fulcro del diritto di essere

uditi: in tale misura l'esame degli atti, rispetto al diritto di esprimersi,

costituisce un prius che ne condiziona l'esercizio e partecipa inoltre

alla cosiddetta natura formale del diritto di essere sentiti. In linea di

principio, il diritto di consultare gli atti è soddisfatto quando l'interessato

ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di

causa, esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e prendendo, ove

occorra, i necessari appunti (STA 52.2010.265 del 24 settembre 2010 consid.

2.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2a e 3 ad art. 20 e

rif.). La violazione del diritto di essere sentito comporta in linea di massima

l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla prova di un

interesse o dalle probabilità di esito favorevole. Resta riservata la

possibilità di sanare il difetto in sede di impugnazione, qualora l'istanza di

ricorso sia dotata di pieno potere di cognizione e l'interessato abbia potuto consultare

gli atti (Borghi/Corti, op. cit., n.

2 ad art. 20).

3.3. Nel caso concreto

la procedura di pubblicazione del contestato progetto stradale è avvenuta in

conformità dei disposti di cui agli art. 18 e 19 Lstr, incluso l'invio dell'avviso

personale alla ricorrente. Il relativo incarto - composto da una relazione

tecnica, da un piano di situazione 1:5000, da una planimetria 1:200, da un

profilo longitudinale 1:200/500, da sezioni trasversali tipo 1:20, da sezioni

trasversali 1:100, da un piano delle infrastrutture 1:250, da un piano relativo

all'area di cantiere e alla conduzione del traffico 1:250/500/100, da un piano

relativo all'allargamento e al risanamento del ponte che scorre sopra il riale

al mapp. 77__________ 1:100/50/20, da un piano di espropriazione 1:500 e dalla

documentazione fotografica -, rispetta poi pienamente i requisiti di cui agli

art. 10 cpv. 2 e 17 Lstr Nulla permette per contro di affermare che il

progetto all'esame persegua finalità diverse da quelle dichiarate, ossia l'allargamento

di via R__________, che sarebbero state occultate artatamente alla cittadinanza

sia nell'avviso di pubblicazione, sia nell'elaborazione dei piani. A

prescindere al fatto che l'insorgente basa le sue affermazioni su mere ipotesi

e congetture, come verrà esposto nei seguenti considerandi l'incontestato

interesse pubblico alla base del previsto allargamento stradale ne è la miglior

prova.

3.4. Per quanto

attiene alle modalità in base alle quali si è svolta la visione dei piani da parte dell'insorgente durante il periodo di

pubblicazione, a pag. 3 della contestata decisione il Consiglio di Stato ha

rilevato che:

Altrettanto certo è che l'opponente, per il tramite

del suo rappresentante legale, ha potuto prendere visione dell'intera

documentazione presso il Municipio (…). Ha, per contro, preteso di ottenere

copie dei piani nello stesso formato degli originali, richiesta disattesa dal

momento che la fotocopiatrice presente nella sede del Comune consente di trarre

copie al massimo nel formato A3; sarebbe pertanto stata data la possibilità di

trarre per ogni piano un'unica copia in formato ridotto, oppure di fotocopiare

Fatti

i piani pezzo per pezzo, senza alterazioni di scala (formato originale); in

alternativa, sarebbe stato inoltre concesso all'opponente di fotografare gli

atti. Pure disattesa è stata la pretesa dell'opponente di ottenere la consegna

dei piani originali in pubblicazione, per poterli portare don sé e fotocopiare

in un copycenter. (…)

Alla luce di queste circostanze,

a giusta ragione il Governo ha ritenuto che il diritto di accesso agli atti

dell'insorgente, che nel ricorso non si confronta minimante con le spiegazioni

sopra riportate, non è stato minimante leso. Prova ne sia che quest'ultima è stata

in grado di contestare i piani sotto innumerevoli profili, dimostrando di aver

compreso, a prescindere dalle sue asserite occulte finalità, la portata e i

contenuti del progetto, di cui peraltro ha prodotto delle copie davanti al

Tribunale (cfr. ad esempio allegato 8a ff). Comunque sia, l'accesso ad ogni

atto e le ampie possibilità di esprimersi di cui la ricorrente ha potuto

beneficiare in questa sede avrebbero posto rimedio ad ogni eventuale violazione

del suo diritto di essere sentita. Le censure in tal senso sollevate nel

gravame come pure gli svariati rimproveri mossi alle varie autorità vanno

pertanto respinte in quanto destituite di qualsiasi fondamento.

4. Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost., solo se

si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico

preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3

Cost.).

4.1. In

linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato

quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT

I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594).

4.2. Il

principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà

siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola

dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire

tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del

proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole

tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della

proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, op. cit., n.

595-610).

5. 5.1. In concreto

a pag. 1 e 2 della risoluzione impugnata il Governo ha descritto i contenuti

del progetto, spiegando i motivi di interesse pubblico alla sua base: l'allargamento

della carreggiata in zona __________ rientra nel concetto globale degli

interventi di miglioria sulla strada cantonale S414 __________, che nella

tratta __________ e __________ ha le caratteristiche di una strada di montagna,

elaborato nel 2006 dal Cantone. Il sedime stradale interessato dal progetto

presenta allo stato attuale una larghezza minima di ca. 3.80 m compreso il

cordolo di calcestruzzo di 20 cm. Finalizzato a permettere l'incrocio fra due

veicoli leggeri e migliorare la viabilità e la sicurezza, l'intervento di

correzione stradale prevede l'allargamento della carreggiata verso valle su un

tratto di ca. 70 m, al fine di eliminare la strettoia esistente, linearizzando

il tracciato stradale. La larghezza minima che si vuole garantire in rettifilo

è di 5.50 m mentre in curva l'allargamento raggiunge 6.10 m (cfr. anche

relazione tecnica, pag. 4 e 5, allegata al progetto).

5.2. In merito all'inquadramento

dell'opera e alla sua pubblica utilità, il Governo riassume a pag. 1 della sua

decisione i motivi addotti nel Messaggio concernente lo stanziamento di un

credito totale di CHF 3'700'000.- per le opere di sistemazione della strada cantonale

S414 __________ nel Comune di CO 1 (CHF 3'500'000.-) e per lo studio di

varianti alternative alla galleria di __________ (CHF 200'000.-) del 7 dicembre

2011 (n. 6584), che nell'"Introduzione", a pag. 1, spiega quanto

segue:

Da anni si dibatte sul collegamento stradale

Locarno-Brissago-confine italiano, attualmente strada principale A13. Il tratto

stradale tra Ascona e Brissago è percorso giornalmente da ca. 9'400 veicoli

(dati 2009, media tra il traffico giornaliero medio a Brissago di 7'700 veicoli

e quello nella galleria di Ascona di ca. 11'000).

Buona parte della strada litoranea è soggetta alla

caduta di elementi lapidei a causa di una concomitanza tra elevata acclività

del versante e intensa fratturazione della roccia.

Ne sono testimonianza i diversi eventi, tre dei quali

hanno provocato negli ultimi dieci anni la chiusura prolungata della strada, e

le importanti opere di protezione e di risanamento eseguite dalla Divisione

delle costruzioni del Dipartimento del territorio a scopi di prevenzione.

L'ultimo evento si è verificato il 13 luglio 2011, con

la caduta di alcuni blocchi in zona __________, fortunatamente senza feriti, ma

con l'interruzione del traffico e relativi disagi (un giorno di interruzione

totale, 21 giorni di traffico alternato regolato con semafori.

Illustrati poi i

motivi per i quali la soluzione in galleria, oggetto di un progetto generale

approvato nel 1998 ma mai realizzato, necessiti maggiori approfondimenti, il

Messaggio sottolinea a pag. 2-3 la necessità di trovare una soluzione

alternativa a corto termine:

Nel frattempo va comunque trovata una soluzione per

poter disporre di una strada alternativa in caso di emergenza, precisando che

le interruzioni del traffico sono possibili non solo a causa degli eventi

naturali, ma anche in caso di incidenti di media e grande portata e/o che

coinvolgono autoveicoli ingombranti.

Ad esempio, a seguito dell'evento del 13 luglio

scorso, è risultata necessaria la chiusura temporanea della strada principale;

il traffico leggero è stato deviato verso __________. Senza questa alternativa

sarebbe stato impossibile gestire l'intenso traffico dei pendolari e turistico,

inoltre il danno economico per la regione sarebbe stato enorme.

Il collegamento tra __________ e __________ ha

comunque la caratteristica di una strada di montagna, sebbene la zona sia

diventata molto frequentata sia dai numerosi residenti sia dai turisti, e i

disagi nel comune di CO 1 sono stati molto importanti a causa della presenza

lungo il percorso di una serie di punti dove l'incrocio tra due autoveicoli

risulta essere difficoltoso.

Per risolvere la questione in tempi relativamente

brevi, il Dipartimento del territorio, in accordo con la Commissione regionale

dei trasporti del Locarnese e della Valle Maggia, ha definito quindi una via

alternativa lungo la strada in oggetto e identificato diversi punti in cui è

necessario intervenire con delle migliorie, onde garantire l'incrocio tra

veicoli leggeri senza difficoltà. (…) L'obiettivo è quello di eliminare le

ultime strettoie ancora esistenti e di permettere l'incrocio di due veicoli

leggeri lungo tutto il percorso migliorando anche la visibilità e la sicurezza

dei pedoni. (…)

Anche nell'ipotesi della futura costruzione della

galleria, tale arteria potrà fungere da alternativa in occasione delle

periodiche manutenzioni o eventuali problemi tecnici e/o incidenti nella

galleria stessa. (…).

5.3. La ricorrente ribadisce nel ricorso alcune delle

critiche avanzate in prima sede in merito all'assenza di interesse pubblico

alla base del progetto, asserendo che il medesimo sarebbe inutile a fronte del

traffico insignificante sulla tratta in questione, sui cui vige il limite di

velocità di 50 km/h, e che si baserebbe su concezioni superate dal profilo

tecnico, visto che il flusso di traffico potrebbe

venire gestito facilmente tramite sensori e vista la tendenza generale in

materia di pianificazione stradale di restringere le carreggiate nei centri

urbani. Inoltre il suo impatto si porrebbe in contrasto con la legislazione

relativa alla protezione dell'ambiente. La giustificazione secondo cui la S414

fungerebbe, in caso di emergenza, da percorso alternativo mancherebbe di

credibilità, vista la possibilità di intervenire sul pericolo di caduta massi con

misure risolutive direttamente sulla A13. Essa si limita dunque a riproporre

davanti al Tribunale argomenti sollevati in precedenza senza confrontarsi

minimamente con i pertinenti motivi addotti puntualmente dal Governo a pag. 5-7

della risoluzione impugnata in evasione alle sue critiche (in particolare: caratteristiche

e funzione della S414 e conseguente necessità di adattamento in conformità alla

norma VSS 640 201; conformità del progetto con il p.to B2, pag. 2 della linea guida

cantonale Concezione dello spazio stradale all'interno delle località,

gennaio 2017, secondo cui dove si pongono obiettivi di (…) miglioramento

della sicurezza, la larghezza della carreggiata può essere ridotta a (…) 6 m

per le strade con traffico medio-basso; posa di sensori inidonea a

garantire la fluidità del traffico intenso nell'evenienza in cui la S414 venga

impiegata quale alternativa alla A13; interventi risolutivi sulla A13 allo

studio, che non escludono tuttavia la necessità di garantire la sicurezza della

S414 in caso di interventi di manutenzione, di interventi straordinari o di

incidenti sulla A13; irrilevanza dell'intervento,

che non causa né un aumento del traffico giornaliero medio né un aumento della

velocità di percorrenza, dal profilo delle sue ripercussioni foniche e

atmosferiche). Venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 70 LPAmm), essa

non spiega i motivi per i quali la decisione del Consiglio di Stato

risulterebbe lesiva del diritto e il Tribunale non ne intravede. Già per questi

motivi le sue critiche vanno respinte. Essa non rende inoltre minimamente

verosimile che l'opera si ponga in contrasto con la legislazione in materia di

protezione dell'ambiente.

5.4. La ricorrente invoca poi una violazione del

principio della proporzionalità con riferimento al fatto che la posa di sensori

rappresenterebbe una misura meno incisiva poiché eviterebbe di eseguire l'allargamento

stradale con conseguente risparmio anche in termini di indennità ai privati per

l'ente pubblico. La critica già proposta sotto il profilo dell'assenza di interesse

pubblico (asserita concezione superata dal profilo tecnico del progetto

stradale) va disattesa per i medesimi motivi esposti al considerando che

precede.

5.5. Secondo la ricorrente il Governo avrebbe poi tutelato

un progetto basato su accertamenti carenti, in quanto allestito senza svolgere

i necessari provvedimenti preparatori quali l'analisi del traffico, del tratto

stradale, della sicurezza tecnica dell'opera e la verifica della compatibilità

ambientale. La censura non merita ulteriore approfondimento già solo per il

fatto che il progetto non contempla la progettazione di una nuova opera

stradale, bensì la semplice correzione di una tratta esistente, limitata a

circa 70 m, che non influisce sulla funzione e sulle modalità di percorrenza di

via R__________. L'analisi tecnica effettuata, riassunta a pag. 4-5 della

Relazione tecnica, risulta pertanto adeguata all'entità dell'intervento.

6. Per quanto attiene alle proprietà

della ricorrente, il progetto prevede di allargare il campo stradale lungo

tutto il confine nord-ovest del mapp. 77__________, per ottenere un calibro in

curva da 5.50 m a ca. 6 m, con un'espropriazione definitiva di 66 m2,

mentre al mapp. 77__________ l'allargamento avviene su una piccola porzione a

confine, comportante un esproprio definitivo di 15 m2, per ottenere

un calibro da 5.50 m a 6.10. Ciò comporta l'arretramento della rampa d'accesso

al sub. B, che invade attualmente parte del sedime cantonale, entro i limiti

del confine catastale nonché la rimozione di alcuni alberi presenti sulle

proprietà dell'insorgente.

6.1. La ricorrente contesta anzitutto la

separazione dell'accesso del confine diretto delle particelle num. 77__________

e 77__________ alla careggiata mediante esproprio, ampliamento della strada e

successiva realizzazione di parcheggi (…). Per ogni proprietario dei lotti di

terreno è chiaro che è di fondamentale importanza un accesso del confine diretto

ad una strada pubblica percorsa da traffico diretto senza spazi

intermedi destinati ad altri usi. La critica cade nel vuoto già solo per il

fatto che, come visto in precedenza, la realizzazione del progetto stradale non

è finalizzata a creare posteggi ai lati di via R__________. A ogni modo, come

emerge chiaramente dalla relazione tecnica e dai piani, il progetto in esame

non prevede alcuna espropriazione al mapp. 77__________ lungo la tratta che

interessa la rampa d'accesso (cfr. peraltro anche le viste su

www.google.ch/maps, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid.

6.5) ma si limita a recuperare la porzione della rampa che invade la proprietà

cantonale al fine di ottenere in quel punto un calibro di 4.95 m.

6.2. Infine, secondo l'insorgente, il progetto comporterebbe

effetti devastanti per la sua proprietà soprattutto con riferimento all'abbattimento

di alberi e cespugli secolari, piantati appositamente per garantire

la tutela dalle emissioni, della visibilità, delle emissioni acustiche e della

sicurezza. Mediante tali affermazioni la ricorrente non rende tuttavia verosimile

che l'opera si ponga in contrasto con norme di diritto pubblico che ostano all'approvazione

del progetto, rispettivamente si limita a sollevare contestazioni generiche che

non sono atte a sovvertire le esaurienti motivazioni addotte nella decisione

impugnata (in particolare: vegetazione non tutelata dal profilo pianificatorio;

inidoneità della medesima a fungere da protezione, visto che l'abitazione al

mapp. 77__________ è situata a valle di via R__________ a un dislivello di 10 m

dalla stessa [cfr. opposizione, pag. 31]; irrilevanza del progetto dal profilo

delle ripercussioni foniche, che anzi verranno ridotte dalla posa di

pavimentazione fonoassorbente; motivi legati alla sicurezza stradale, posto che

attualmente le piante da estirpare limitano la visuale agli automobilisti

soprattutto sul tratto in curva). Anche queste critiche non meritano pertanto

ascolto.

7. 7.1. Per tutti questi motivi il

ricorso è respinto.

7.2. Le spese e la tassa di giustizia seguono la

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera