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Decisione

52.2018.248

Licenza edilizia per la ristrutturazione di un edificio

17 dicembre 2020Italiano47 min

Nel caso di corpi edilizi indipendenti dall'edificio principale, forma, materiale

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.248

Lugano

17 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan

Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea

Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara

Maspoli

statuendo

sul ricorso del 16 maggio 2018 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 10 aprile 2018 del Consiglio di

Stato (n. 1637) che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1, annullando la

risoluzione del 28 dicembre 2016 con cui il Municipio di Mendrisio ha

rilasciato al ricorrente la licenza edilizia per ristrutturare una casa d'abitazione

(part. __________ RFP, sezione Meride);

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è proprietario di

una casa d'abitazione del XVIII secolo (part. __________ sub A RFP), situata

lungo il margine nord del nucleo storico di Meride, che è soggetto a un piano

particolareggiato (PRP) - oltre a essere dichiarato d'importanza nazionale

dall'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) e

incluso nel comprensorio del Monte San Giorgio (censito nell'Inventario

federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale; IFP).

L'edificio è un bene culturale protetto d'interesse locale, riconducibile a una

casa a corte. Articolato su tre piani, esso presenta verso la corte interna

(sub e) il caratteristico portico con il loggiato soprastante (facciata interna

sud). Sul lato opposto è presente un rustico con un portico (sub C e D), un

tempo a vocazione agricola. L'edificio è contiguo allo stabile sulla part. __________

(sub B) di proprietà di CO 1, con il quale forma l'unità edilizia n. 21 secondo

il PRP (unità tipologica della casa a corte).

ESTRATTO PIANO DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO

ESTRATTO PIANO DELLE UNITÀ EDILIZIE

B. a. Il 1° aprile 2016 RI

1 ha chiesto al Municipio di Mendrisio il permesso di ristrutturare i suoi

stabili. La domanda prevedeva in particolare di riordinare e formare delle

nuove aperture, di tinteggiare le facciate, di intervenire sulla struttura del

tetto e all'interno dell'edificio principale (part. __________ sub A).

Contemplava inoltre dei lavori (nuove aperture, sistemazione della copertura,

ecc.) al fabbricato accessorio (sub C), da destinare a studio e a vani tecnici.

b. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si è tra gli altri

opposto il vicino CO 1, il quale ha in particolare eccepito la non conformità

del progetto con le norme d'attuazione del piano particolareggiato del nucleo

storico di Meride (NAPRP) e dal profilo estetico (ritenendo inammissibili 34

nuove aperture, gli interventi alle facciate, ecc.), contestando pure il

comignolo dell'impianto di riscaldamento.

C. a. A fronte delle

obiezioni e discussioni con l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e l'Ufficio

dei beni culturali (UBC), il 4 agosto 2016 l'istante in licenza ha inoltrato

una variante di progetto per la medesima ristrutturazione, modificando tra l'altro

alcune aperture (tra cui delle feritoie) allo stabile principale e all'edificio

accessorio e rivedendo i materiali per l'intonacatura delle facciate della casa

d'abitazione.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha nuovamente suscitato l'opposizione

del vicino CO 1, che ha riproposto le proprie contestazioni.

c. Preso atto dell'avviso favorevole (n.

97052) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio - integrati da

quelli positivi dell'UNP e dell'UBC - il 28 dicembre 2016 il Municipio ha

rilasciato la licenza edilizia, secondo i piani di variante, respingendo

la predetta opposizione.

D. Con giudizio del 10

aprile 2018, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1 contro

la predetta risoluzione, che ha annullato. Dopo aver ammesso la legittimazione

attiva del vicino, il Governo ha in primo luogo ritenuto che il progetto

disattendesse le NAPRP. Anzitutto ha evidenziato come determinate nuove

finestre della casa d'abitazione (facciate N e E) e del fabbricato accessorio

(facciata N) non rispettassero il principio della preponderanza del pieno sul

vuoto (art. 8 cpv. 4 lett. b NAPRP) e come le feritoie fossero estranee al

disegno tradizionale dell'architettura dei nuclei. Richiamandosi anche alla

scheda con gli indirizzi progettuali relativa alla part. __________, ha inoltre

censurato l'importante numero di nuove aperture nella casa d'abitazione. Il

fabbricato accessorio, diversamente da quanto indicato in tale scheda, ha

aggiunto, non presenterebbe nemmeno una composizione architettonica simile a

quella dell'edificio principale. Ricordato che gli interventi nel nucleo devono

conservare al massimo la forma esterna dell'edificio, l'Esecutivo cantonale ha

quindi ribadito: che il progetto non rispetterebbe i caratteri tipologici e

morfologici caratteristici del nucleo, che non sarebbe possibile assimilarlo a

un semplice riordino delle aperture esistenti (rispettose delle regole della

prevalenza del pieno dei muri perimetrali sui vuoti delle aperture e della

dimensione verticale su quella orizzontale) e che il disegno delle facciate, il

ritmo e la dimensione delle aperture sarebbero totalmente estranei all'identità

e alla cultura del tessuto locale. Ha pertanto ritenuto insostenibile l'opposta

valutazione del Municipio. Essenzialmente per le stesse ragioni - dopo aver

biasimato l'UNP di non aver reso un avviso sufficientemente motivato - ha

ritenuto che il progetto non s'inserisse neppure correttamente nel paesaggio ai

sensi dell'art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (LST; RL 701.100), accennando in tale contesto anche alla tutela

dell'edificio quale bene culturale protetto, all'ISOS e all'IFP. Relativamente

al tinteggio, ha peraltro considerato troppo generiche le condizioni poste da

UNP e UBC. La precedente istanza ha invece disatteso le obiezioni riferite all'organizzazione

del cantiere e all'altezza del camino dell'impianto di riscaldamento.

E. Avverso tale giudizio,

RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che

sia annullato e che sia ripristinata la licenza edilizia. Il ricorrente censura

preliminarmente la legittimazione a opporsi del vicino CO 1. Dopo aver

rimproverato al Governo, da più profili, un accertamento errato dei fatti

rilevanti, il ricorrente nega anzitutto diffusamente che il progetto non

rispetti le NAPRP. In primo luogo, appoggiandosi anche a dei calcoli, contesta che

per le aperture il rapporto della prevalenza del pieno sul vuoto non sia

ovunque pienamente rispettato. Ciò varrebbe pure per quelle ad arco che

riprenderebbero tipologicamente altre preesistenze. Le feritoie, limitate allo "zoccolo"

a monte dell'edificio, non sarebbero invece estranee all'architettura del

nucleo, né vietate dalle disposizioni del PRP. L'intervento rientrerebbe

inoltre nei limiti di un riordino delle aperture ammesso dall'art. 8 NAPRP,

concorrendo a formare un disegno armonico delle facciate. Il progetto

manterrebbe poi il carattere tipologico in pietra dell'edificio accessorio. In

tal senso nega pure qualsiasi contrasto con la scheda con gli indirizzi

progettuali del PRP, peraltro solo indicativa. Il progetto - che preserva la

sostanza dell'edificio principale e la sua struttura di casa a corte - non si

porrebbe nemmeno in contrasto con l'ISOS, l'IFP e la tutela di bene culturale d'interesse

locale. Nega infine che gli uffici dipartimentali non abbiano sufficientemente

motivato i loro preavvisi, confutando pure le considerazioni dell'Esecutivo

cantonale relative al tinteggio delle facciate.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione richiama le sue precedenti prese di

posizione, rimettendosi comunque al giudizio del Tribunale. Il Municipio

postula l'accoglimento del gravame, mentre CO 1ne chiede il rigetto,

contestando le tesi dell'insorgente e riproponendo anche la censura (disattesa

dal Governo) relativa all'altezza del camino dell'impianto di riscaldamento.

Delle loro motivazioni si dirà, all'occorrenza, più avanti.

G. Con la replica e le

dupliche le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive

conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le loro tesi.

H. Del sopralluogo svolto

da una delegazione del Tribunale e della documentazione richiamata (atti

pianificatori, scheda inventario dei beni culturali, incarto relativo alla

prima domanda di costruzione), al pari delle osservazioni conclusive formulate

dalle parti si riferirà, per quanto occorre, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13

marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva del

ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccato dal

giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE; 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è quindi ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dal

sopralluogo e dai documenti richiamati di cui si è detto in narrativa. A una

valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e

rinvii), le altre prove genericamente sollecitate dall'insorgente (perizia,

testi, richiamo incarti edilizi, ecc.) non appaiono idonee a portare ulteriori

elementi rilevanti ai fini del giudizio.

2. Da respingere è

anzitutto la censura del ricorrente con cui rimprovera alle precedenti istanze

di aver ammesso la legittimazione a opporsi e ricorrere del vicino CO 1, qui

resistente.

Giusta l'art. 8 cpv. 1 LE, contro il rilascio della licenza edilizia può fare

opposizione ogni persona che dimostri un interesse legittimo. La legittimazione

a fare opposizione in materia edilizia, in base alla giurisprudenza di questa Corte, si giudica secondo gli stessi criteri

della legittimazione a ricorrere (ora: art. 65 cpv. 1 LPAmm), tenendo

conto della prassi federale in tema di legittimazione ricorsuale dei vicini

(art. 89 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110; cfr. sul tema: RtiD II-2017 n. 12

consid. 2.1 e 2.2; STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3).

L'opponente deve essere particolarmente toccato dalla decisione impugnata e

avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione

della stessa (art. 65 cpv. 1 lett. b e c LPAmm).

Contrariamente a quanto eccepisce il

ricorrente è manifesto che il vicino CO 1 - proprietario dell'edificio contiguo sulla part. __________, che forma

un'unica unità edilizia con la part. __________ in base al PRP (tipologia della

casa a corte, cfr. piano delle unità edilizie e la relativa scheda con

indirizzi progettuali) - è portatore di un interesse personale, diretto

e concreto già solo a impedire che a ridosso del suo fondo vengano eseguiti

interventi edilizi suscettibili di trasformare in misura percettibile e degna

di nota gli edifici e lo stato fisico dei luoghi, a cui è intrinsecamente

collegato. Essendo dato uno stretto legame

spaziale tra il fondo del vicino CO 1

e quello oggetto del contestato progetto edilizio, il Governo ben doveva

ritenere che egli fosse particolarmente toccato dalla licenza edilizia

impugnata e che avesse un interesse degno di protezione al suo annullamento

(cfr. al riguardo, STF 1C_22/2017 citata consid. 3.4).

Piano

particolareggiato nucleo storico

3. 3.1. Il comprensorio del nucleo storico di Meride è

soggetto a un piano particolareggiato (PRP), che si compone di due piani

(piano delle unità edilizie e piano delle categorie d'intervento) e di norme

(NAPRP) - di carattere vincolante - nonché del rapporto di pianificazione e

delle schede con indirizzi progettuali - di carattere indicativo (cfr. art. 3

NAPRP).

Secondo l'art. 2 NAPRP, il piano particolareggiato ha per scopo di predisporre

le condizioni-quadro per una valorizzazione paesaggistica, urbanistica e

architettonica del nucleo storico di Meride (cpv. 1). Gli interventi devono

inserirsi in modo ordinato e armonioso nel contesto e consentire la

conservazione e la valorizzazione del nucleo storico (cpv. 2). Il PRP mira

dunque a tutelare e valorizzare il nucleo storico e le sue componenti, fissando

le modalità di conservazione e, ove possibile, di sviluppo controllato e

armonioso del patrimonio edilizio e degli spazi liberi esistenti (cfr. pure

rapporto di pianificazione del PRP, pag. 9 e 20).

Il piano particolareggiato è scaturito da un'analisi territoriale-paesaggistica,

storica e architettonica (che ha tenuto conto di una lettura secondo l'ISOS, oltre

che di una lettura territoriale-paesaggistica e tipologica; cfr. rapporto

citato, pag. 6 segg.). Tale analisi mette in

particolare in luce la struttura urbanistica del territorio, caratterizzata

prevalentemente dalla presenza di case a corte (cfr. rapporto citato, pag. 13

segg.), ovvero di case caratterizzate da un'area centrale libera e composte da

edifici residenziali e rurali (i rustici; cfr. rapporto citato, pag. 16; Aldo Rossi/Eraldo Consolascio/Max Bosshard, La costruzione del

territorio nel Cantone Ticino, Lugano 1979, pag. 464; cfr. pure seconda

edizione ridotta, Lugano 1989, pag. 130).

3.2. Partendo da questa analisi urbanistica e tipologica, il piano delle

unità edilizie ha definito e numerato ogni unità edilizia, che corrisponde

a una casa a corte (unità tipologica) o all'aggregazione di più case a corte

(se queste risultano strettamente connesse a livello di allineamenti e continuità

degli spazi aperti, cfr. art. 5 NAPRP). All'interno di ogni unità edilizia,

precisa l'art. 6 NAPRP, gli interventi edilizi devono avvenire secondo una

concezione architettonica unitaria.

Il piano delle categorie d'intervento individua dal canto suo gli

interventi ammessi, in particolare per gli edifici principali, accessori ed

elementi complementari (cfr. art. 7 NAPRP), che gli art. 8 segg. NAPRP

disciplinano nel dettaglio.

3.3. Per quanto qui interessa, le disposizioni per gli edifici principali

(art. 8 NAPRP) così recitano:

1. Interventi ammessi

a) Gli edifici principali esistenti sono segnalati

con colore marrone nel piano delle categorie.

b) Tutti gli edifici principali compresi nel

perimetro di PRP del nucleo storico sono sottoposti a restauro conservativo. Il

restauro conservativo deve essere finalizzato al mantenimento o al ripristino

delle caratteristiche architettoniche ed estetiche originali degli edifici.

c) Il restauro conservativo può comprendere, nel

caso di edifici manomessi, interventi di risanamento o ripristino

architettonico se funzionali al restauro dell'edificio.

d) Il linguaggio architettonico deve essere riferito

a quello dell'architettura tradizionale.

[...]

2. Volume

a) Sopraelevazioni di dimensioni importanti sono concesse

solo per gli edifici segnalati con un asterisco giallo nel piano delle

categorie e nei limiti fissati nella tabella allegata al presente articolo.

Sono ammessi ampliamenti limitati in altezza (sopraelevazioni) per i restanti

edifici esclusivamente se necessari per il restauro conservativo dell'edificio.

Tali sopraelevazioni dell'edificio originale devono comunque essere di una

dimensione la più contenuta possibile e non superiore a 0.50 m e possono essere

realizzate una volta sola.

[...]

d) Gli ampliamenti devono presentare aspetto

architettonico riferito a quello dell'architettura tradizionale dell'edificio

originale. L'uso di linguaggio architettonico diverso da quello tradizionale è

vietato.

Relativamente alle aperture e alle facciate di tali edifici,

valgono inoltre le seguenti disposizioni, sempre contenute nell'art. 8 NAPRP ai

cpv. 4 e 6:

4. Aperture

a) I loggiati esistenti devono essere mantenuti e

ripristinati secondo le caratteristiche originali. In casi eccezionali per consentire

l'abitabilità interna dei locali, è possibile la chiusura dei loggiati con

vetrate. [...]

b) Le finestre devono avere un modulo verticale di

tipo tradizionale. Le aperture nel sottotetto devono essere di regola di forma

quadrata o rettangolare con sviluppo orizzontale.

La formazione di nuove finestre e la riapertura di finestre originariamente

esistenti, sono ammesse alla condizione che le stesse concorrano a formare un

disegno armonico della facciata e che sia garantita l'immagine di una chiara

prevalenza del pieno sul vuoto.

c) I serramenti possono essere realizzati in legno

naturale o tinteggiato, in ferro o in alluminio termo-laccato; [...]

6. Facciate e intonaci

a) Le facciate in pietra facciavista ed in

rasapietra esistenti devono essere mantenute. Eventuali proposte di

intonacatura possono essere ammesse come eccezione se la muratura si trova in

cattivo stato statico o estetico.

b) Sono ammessi i seguenti tipi di intonaco:

- intonaco civile minerale con sabbia, calce idraulica

ed una percentuale minima di cemento; tinteggio al minerale o con acqua di

calce; ammessa anche l'esecuzione con il sottofondo isolante

- intonaco civile con calce spenta mischiata ad inerti

della regione; tinteggio al minerale o con acqua di calce

- intonaco a rasa pietra: composizione come per

intonaco rustico. Sono esclusi gli intonaci plastici e gli intonaci già

colorati.

c) Il tinteggio deve avvenire con tecniche

tradizionali. La conformazione ed il colore del rivestimento devono riferirsi

all'architettura tradizionale e devono essere stabiliti attraverso una prova campione

da sottoporre all'approvazione del Municipio prima dell'esecuzione. Sono

esclusi il tinteggio a dispersione ed il colore bianco.

d) La posa di strati di isolazione esterna è

esclusa.

L'art. 8 NAPRP fissa

per il resto una serie di prescrizioni (cpv. 3, 5 e 7) per i tetti, i sistemi

di chiusura e gli elementi particolari (comignoli, canali pluviali,

parapetti, ecc.).

3.4. Dalle norme sopraesposte risulta segnatamente come il metodo d'intervento

nel nucleo storico è quello del restauro conservativo e del risanamento (cfr.

art. 8 cpv. 1 NAPRP). Di principio, non sono ammessi ampliamenti di volumetrie

(a meno che siano limitati e dettati da necessità oggettive che scaturiscono

dal restauro; cfr. art. 8 cpv. 2 NAPRP). Negli interventi alle diverse parti

degli edifici vanno tenuti presenti gli scopi perseguiti dal restauro

conservativo (ovvero il mantenimento o il ripristino delle caratteristiche

architettoniche ed estetiche originali degli edifici, cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

b NAPRP) e il linguaggio dell'architettura tradizionale (atteso che linguaggi

diversi non sono di principio ammessi; cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d NAPRP e rapporto

di pianificazione citato, pag. 26). Per le aperture va inoltre

rispettata, tra l'altro, la tipica chiara prevalenza del pieno dei muri

perimetrali sul vuoto e del modulo verticale di tipo tradizionale (fatte salve

le finestre nel sottotetto, cfr. art. 8 cpv. 4 lett. b NAPRP). Se in pietra

facciavista o in rasapietra, le facciate esistenti vanno di principio

mantenute (cfr. art. 8 cpv. 6 lett. a NAPRP). Elementi utili ai fini della

valutazione dell'ammissibilità dei singoli interventi sono pure da ricercare nelle

schede con indirizzi progettuali che - seppur indicative - sono comunque documenti

complementari, contenenti informazioni e indicazioni che permettono l'ottimale

comprensione e realizzazione degli obiettivi del PRP (cfr. rapporto citato,

pag. 2). Esse riportano infatti informazioni conoscitive sulla situazione

esistente e specificano i punti trattati dalle norme d'attuazione indicando la

modalità di applicazione auspicata per il singolo mappale (cfr. rapporto

citato, pag. 40). Tant'è che anche l'art. 14 NAPRP, oltre a richiedere di

allegare alla domanda di costruzione il rilievo in scala 1:50 dell'edificio

oggetto di intervento e degli edifici contigui e le fotografie dell'edificio

esistente e dell'intorno (cpv. 1), esige che nella relazione tecnica sia

adeguatamente illustrato il riferimento agli indirizzi progettuali indicati

nelle schede con indirizzi progettuali e che, nel caso in cui la domanda

di costruzione si discosti dagli indirizzi progettuali indicati nelle schede,

la stessa relazione deve motivare e dimostrare che questa scelta porta ad un

inserimento nel paesaggio più ordinato e armonioso (cpv. 2).

3.5. Nella misura in cui contengono diversi concetti giuridici di natura indeterminata,

le predette norme di diritto comunale autonomo (art. 8 segg. NAPRP)

conferiscono al Municipio una certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione

dei loro contenuti precettivi, che le istanze di ricorso sono tenute a

rispettare (cfr. RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi). In particolare va

osservato che quando, nell'ambito di una domanda di licenza edilizia,

l'autorità comunale interpreta le proprie norme d'attuazione e valuta le

circostanze locali, essa fruisce di una particolare libertà di apprezzamento,

che l'autorità di ricorso esamina con ritegno. Ciò vale anche quando il suo

potere d'esame - come nel caso del Governo (art. 69 cpv. 1 LPAmm) - si estende

alla censura dell'adeguatezza. Se la decisione comunale si fonda su un

apprezzamento adeguato delle circostanze rilevanti, l'autorità di ricorso deve

quindi rispettarlo. Il riserbo, a tutela dell'autonomia comunale, nell'esaminare

le decisioni di apprezzamento non comporta tuttavia che l'autorità di ricorso

debba limitarsi a un esame dell'arbitrio. Essa può al contrario intervenire e,

se necessario, sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità

comunale, se quest'ultima eccede il suo potere discrezionale, in particolare

fondandosi su considerazioni estranee alla legislazione pertinente, o in

spregio ai principi dell'uguaglianza giuridica o di proporzionalità o al

diritto superiore (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6 e rimandi; STF 1C_128/2019 e 1C_134/2019

del 20 agosto 2020 consid. 5 e rinvii).

4. Nel caso di

specie, va anzitutto osservato come la domanda di costruzione e i progetti non

soddisfino invero compiutamente le esigenze formali imposte dall'art. 14 NAPRP:

alla domanda di costruzione non è infatti allegato un rilievo in scala 1:50 dell'edificio

oggetto di intervento e degli edifici contigui (cpv. 1). La relazione tecnica

aggiornata del 4 agosto 2016 non si confronta inoltre in modo puntuale con gli

indirizzi progettuali indicati nella scheda relativa alla part. __________

(unità edilizia 21), così come richiede il cpv. 2 dell'art. 14 NAPRP. A ben

vedere, essa non spende nemmeno una parola sulla vicina part. __________,

nonostante essa appartenga alla medesima unità edilizia e l'art. 6 NAPRP disponga

che gli interventi edilizi devono avvenire secondo una concezione

architettonica unitaria. Non occorre comunque soffermarsi su questi aspetti,

ritenuto che gli interventi previsti dal progetto di ristrutturazione - come si

vedrà in appresso - non possono comunque essere approvati.

5. Aperture

5.1. Il progetto prevede un importante rimaneggiamento di diverse aperture, che

la relazione tecnica assimila a una regolarizzazione di quelle vecchie

esistenti rispettivamente a un riordino generale, che consentirebbe una

migliore lettura globale delle facciate della casa principale. Dai piani

risulta che sono soprattutto interessate dall'intervento delle aperture sul

fronte est e una decina su quello nord, come

pure tutte le aperture della facciata sud rivolta sulla corte (che verranno

demolite e ricollocate in nuova posizione). Verranno inoltre ricavate nuove

aperture nel fabbricato accessorio, su cui si tornerà più avanti (infra

consid. 7).

Il Governo, scostandosi dalle valutazioni del Municipio, ha essenzialmente

concluso che il progetto trascendesse il semplice riordino delle aperture

esistenti, non rispettasse le regole richiamate dall'art. 8 cpv. 4 lett. b

NAPRP (prevalenza del pieno sul vuoto e verticalità del modulo) e i caratteri

tipologici e morfologici del nucleo, così come indicato in narrativa.

5.2. Ora, per quanto riguarda le aperture sul prospetto esterno

est,

considerato che la formazione di nuove finestre è ammessa a condizione che le stesse

concorrano a formare un disegno armonico della facciata e sia garantita l'immagine

di una chiara prevalenza del pieno sul vuoto (art. 8 cpv. 4 NAPRP) e che pure

la scheda con indirizzi progettuali relativa alla part. __________ prevede un riordino

delle aperture esistenti su questo fronte, non appare anzitutto

insostenibile ammettere che possano essere soppresse le tre aperture nel

sottotetto - all'apparenza posticce (cfr. verbale di sopralluogo, foto 6b) -

per ricavarne altre quattro leggermente più ampie, ma tutto sommato rispettose

degli allineamenti di quelle esistenti ai livelli inferiori (cfr. piano

facciata est). Anche il rapporto di pianificazione, confrontandosi con il

concetto di riordino, indica in effetti che può comprendere sia l'eliminazione

di aperture costruite in epoca successiva (e che ne compromettono l'armonia

generale), sia l'aggiunta di nuove aperture (se necessarie per completare gli

allineamenti originali, cfr. pag. 41).

Più opinabile - sempre su questo fronte - appare semmai l'ampia porta-finestra

ad arco (m 2.10 x 2.48), che non determina solo un "leggero allargamento"

(cfr. risposta del Municipio, pag. 4), ma una vera e propria sostituzione di quella

originale esistente, rettangolare e delimitata da una cornice in pietra, che dal

grottino si apre sul giardino (cfr. verbale citato, foto n. 6a-e; cfr. pure

sull'importanza di mantenere simili cornici, art. 5 lett. b NAPRP).

Effettivamente avulse dal linguaggio dell'architettura tradizionale del nucleo,

come dedotto dal Governo, risultano invece le tre aperture a feritoia previste

nell'appendice della facciata est (cfr. prospetto est), che non è comunque un

semplice muro di sostegno (come afferma il ricorrente), ma a tutti gli effetti

una parte integrante dell'edificio principale (all'interno del quale vi è

attualmente una cantina a botte da cui si apre una piccola finestra, cfr.

verbale di sopralluogo, foto 16b). Anche se ridotte da cinque a tre (cfr.

prospetto est del 1° aprile 2016), le feritoie continuano a non essere conformi

al linguaggio dell'architettura tradizionale del nucleo di Meride (cfr. art. 8

cpv. 1 lett. d NAPRP), ricordando semmai le aperture di altri edifici a

vocazione agricola, quali i rustici del Sopraceneri (ad es. i fienili, dove

servivano all'aerazione, cfr. Max

Gschwend/Sandro Bianconi, La casa rurale nel Canton Ticino, Vol. I,

Basilea 1976, pag. 96 seg.). Nulla muta al riguardo il fatto che l'UNP, come

rilevato dal Governo, sembra dal canto suo averle "tollerate" (più

che considerarle conformi al linguaggio architettonico tradizionale; cfr.

avviso cantonale e giudizio impugnato, consid. 4.3). Né portano ad altra

conclusione gli esempi di ristrutturazione evocati dall'insorgente e dal

Municipio degli edifici sulle part. __________ e __________ (foto doc. 6 e 4),

senza che occorra richiamare i relativi incarti edilizi. Tanto più che in base

alle stesse date fornite dall'insorgente (2000-2012), si tratta di interventi precedenti

all'entrata in vigore del PRP, approvato il 24 giugno 2015 (cfr. replica, pag.

8; cfr. pure la scheda unità edilizia n. 8 con foto). Contrariamente a quanto

sembra ritenere, la facciata con lunghe feritoie sulla part. __________ (doc. 6)

non riflette comunque l'architettura tradizionale, ma anzi ben si distingue

dall'originaria ala ovest di questa dimora a corte (che non ne aveva affatto;

cfr. Giovanni Buzzi, Atlante dell'edilizia

rurale in Ticino, Mendrisiotto, Locarno 1994, pag. 175 segg., che illustra

proprio l'edificio originario).

5.3. Passando alla facciata nord, va rilevato che non è anzitutto dato

di vedere come le tre aperture ad arco tricentrico (con vetrate di m 2.00 x

2.08 e la monta dell'arco chiusa) possano rispettare il requisito posto dall'art.

8 cpv. 4 lett. b NAPRP del modulo verticale di tipo tradizionale.

Nessuno lo spiega. Inoltre, come indicato dal Governo, è manifesto che esse non

garantiscono un'immagine di una chiara prevalenza del pieno sul vuoto

(art. 8 cpv. 4 NAPRP). Su una lunghezza di facciata pari a ca. m 9.80,

almeno 6 m sono infatti interrotti dai vuoti delle aperture. Anche valutando la

facciata nel suo complesso, al di là del calcolo matematico prodotto dal

ricorrente (doc. 7), non è seriamente dato di vedere come si possa intravedervi

una netta prevalenza dell'elemento pieno (tenuto anche conto dei tre

tagli formati dalle finestre, basse e larghe, previste nel sottotetto). Tanto

più che anche con la monta in muratura la percezione dell'apertura resta tale

(cfr. prospetto nord). Infine, più di una perplessità suscita anche l'affermazione

del Municipio (ripresa dal Governo) secondo cui tali aperture richiamano

la tipica architettura del nucleo di Meride (cfr. risposta al Governo,

pag. 3): per quanto si possa ammettere che questo fronte "spoglio" e

privo di elementi degni di nota possa accogliere nuove finestre (cfr. anche la

citata scheda con indirizzi progettuali, che prevede un riordino), la scelta di

ridisegnarlo con una serie di tre aperture ad arco risulta infatti perlomeno

atipica. Gli archi in serie contraddistinguono infatti i colonnati preposti ai

loggiati rivolti sulle corti interne, verso cui si orientano le case a corte;

non le aperture delle facciate a monte, che delimitano il margine nord del

nucleo (che presentano finestre più piccole e modeste, con modulo verticale; cfr.

verbale citato, foto 8a-f). Una simile triade non si ritrova peraltro nemmeno

nei fronti orientati verso le strade, in cui i soli elementi (ad arco) che

rivestono un'importanza sul piano tipologico ed esibiscono qualità formali

singolari sono semmai i portali d'accesso alle corti (cfr. Rossi/Consolascio/Bosshard, op. cit.,

pag. 464; cfr. pure Max Gschwend/Orlando

Pampuri/Arnaldo Rivola, La casa rurale nel Canton Ticino, Vol. 2,

Basilea 1982, pag. 273; cfr. anche fascicolo schede con indirizzi progettuali).

Al di là di quest'ultima considerazione, già solo per i motivi di cui si è

detto in precedenza, è comunque certo che le aperture in questione non sono

conformi all'art. 8 cpv. 4 lett. b NAPRP.

Una diversa conclusione si giustifica invece, tutto sommato, per le cinque

finestre (m 0.62 x 1.00) che si affacciano - sempre sul lato nord - dal corpo cucina (attualmente contraddistinto da un'ampia

apertura [m 2.80 x 1.50], risalente a tempi più recenti e in evidente

contrasto con l'architettura tradizionale). Se con una finestra in meno la

facciata di questo corpo potrebbe senz'altro apparire maggiormente rispettosa

della regola della prevalenza del pieno sul vuoto, considerato come su una

lunghezza di facciata di ca. m 8.20 più di 5 m sono costituiti dall'alternanza

di parti in muratura, non appare addirittura insostenibile il giudizio dell'Esecutivo

locale di ritenerle conformi alle NAPRP.

5.4. Non conforme al piano particolareggiato risulta infine il totale

rimaneggiamento (per numero, posizione e alternanza) di quelle previste sulla facciata

interna sud, rivolta sulla corte. Avuto riguardo all'impronta conservativa

che deve guidare il restauro (finalizzato come detto al mantenimento o al

ripristino delle caratteristiche architettoniche ed estetiche originali degli

edifici, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b NAPRP), non risulta all'evidenza

giustificata la soppressione e ricollocazione di tutte le porte e finestre

esistenti di questa pregevole ala (cfr. facciata sud del 1° aprile 2016, che

riproduce in rosso quelle esistenti; doc. D prodotto dal resistente al Governo;

verbale di sopralluogo, foto 2a-c, 9a-c, 23a-d). E questo, per "riordinarle"

in modo più rigoroso, in modo che siano ridimensionate e centrate

agli archi dei portici (cfr. relazione tecnica). Nel panorama delle

dimore a corte del nucleo storico, si fatica a trovare delle aperture che

seguano una centratura dei portici e loggiati con gli archi. In questa

tipologia di edificio, tutte le parti del complesso edilizio sono in effetti rivolte

verso lo spazio libero della corte e sono da esso accessibili. A ogni singolo

locale dell'edificio di abitazione si accedeva direttamente dal loggiato oppure

dal portico (cfr. Rossi/Consolascio/Bosshard,

op. cit., pag. 464). La corte fungeva insomma da spazio centrale di accesso ed

era nel contempo un'area libera per il lavoro (cfr. Rossi/Consolascio/Bosshard, op. cit., pag. 464 e seconda

edizione citata, pag. 130). L'alternanza delle porte e delle finestre che si

aprono verso loggiati e portici, in queste dimore rurali, riflettono quindi dei

criteri funzionali, non dei disegni e delle proporzioni simmetriche (come

quelli che si ritrovano semmai nelle case borghesi in contesti urbani; cfr.

pure le sezioni di Meride in Rossi/Consolascio/Bosshard,

op. cit., pag. 510 e 511 e seconda edizione citata, pag. 166 seg. e 131 segg.;

inoltre, rapporto di pianificazione citato, pag. 12). La modificazione di tutte

le aperture originali di questo pregevole fronte - che va a sommarsi a quelle di

cui già si è detto - trascende quindi chiaramente i limiti ammessi dal restauro

conservativo. Insostenibile è l'opposta conclusione del Municipio che,

dimenticando le finalità del PRP, considera in generale come il

riposizionamento e quindi il ridisegno (di tutte) le aperture, abbia

dato più vigore e armonia alle facciate. Anche da questo profilo la licenza

edilizia rilasciata dall'autorità comunale non può pertanto essere confermata.

A maggior ragione s'impongono tali conclusioni se si considera che l'edificio è

anche un bene culturale protetto (cfr. infra consid. 8).

5.5. Già solo per questi motivi, e pur tenendo conto del riserbo di cui deve

dar prova l'autorità di ricorso nell'interpretazione e applicazione delle norme

comunali, non può che essere confermato il giudizio impugnato che ha annullato

la decisione del Municipio, siccome insostenibile. Nulla mutano invece i generici

preavvisi positivi espressi dall'UNP e dall'UBC, tanto più che questi uffici

non si sono comunque espressi sulla conformità degli interventi con le NAPRP.

6. Facciate e

intonaci

6.1. Il progetto prevede di intonacare tutte le facciate dell'edificio

principale, fatto salvo il corpo sporgente a nord (con la cucina). Secondo la

relazione tecnica (aggiornata), è previsto l'uso di intonaco naturale a base di

calce (grassello di calce) dai colori tipo marrone-grigio chiaro, color sabbia,

tan, terra d'ombra chiaro. Sarà quindi intonacata con tale modalità anche la

facciata est.

Il Municipio ha osservato che tale prospetto è costituito da muratura in

sasso a vista parziale non selezionata e posata a correre senza esecuzione di

fughe cementizie curate tipiche della muratura a facciavista (con dimensioni

variabili) e con inserti di materiali estranei quali cotto (esecuzione tipica

delle costruzioni contadine di fine '800 non di pregio e quindi da intonacare;

cfr. sua risposta al Governo, pag. 5). Non ha quindi ravvisato alcun contrasto

con l'art. 8 cpv. 6 lett. a NAPR, giusta il quale di principio le facciate in

pietra facciavista e in rasapietra esistenti devono essere mantenute. Il

Governo non si è dal canto suo chinato su questo aspetto, sorvolando la

relativa censura del vicino CO 1, che qui la ripropone.

6.2. È incontestabile che la controversa facciata, che costituisce la testata

est della parte alta del nucleo storico, è attualmente (in gran parte) in sasso

a vista o in rasapietra. Tale circostanza, oltre a essere riportata nella

scheda con indirizzi progettuali del fondo, è stata appurata anche nel corso

del sopralluogo (cfr. verbale citato e foto plico n. 6). In quella sede, il

funzionario preposto dell'UBC, ha tuttavia affermato che l'edificio sarebbe

stato originariamente intonacato e lo stato attuale sarebbe quello della rasa

pietra. La presenza di un'intonacatura in origine si dedurrebbe dalle cornici

delle finestre in pietra poste sopra il livello della muratura precisando

però di non disporre di elementi oggettivi sullo stato originale

dell'edificio, che è stato frutto di interventi nel corso di tre secoli rispettivamente

che le sue considerazioni sono di tipo visivo e non frutto di una base

oggettiva frutto di un'analisi archeologica (cfr. verbale citato, pag. 2).

Alla luce di queste affermazioni, e considerando tutto sommato lo stato

estetico non ottimale in cui versa questo fronte (cfr. foto citate) - come

invero anche quello dell'analoga facciata interna ovest (cfr. foto 4a-c) - ci

si potrebbe chiedere se, dal profilo dell'art. 8 cpv. 6 lett. a NAPRP, non

sussistano effettivamente le condizioni per scostarsi dal principio del

mantenimento delle facciate in pietra facciavista e in rasapietra esistenti,

ciò che è possibile come eccezione se la muratura si trova in cattivo

stato statico o estetico. Nemmeno la scheda del PRP sembra in effetti

escludere un'intonacatura (perlomeno nella misura in cui si limita solo a

suggerire un rinfresco/sistemazione, senza imporre né il mantenimento

né il cambiamento del materiale). La questione può tuttavia rimanere

aperta. Non solo perché il progetto non può comunque essere approvato, ma anche

poiché - perlomeno alla luce delle norme a tutela dei beni culturali (infra

consid. 8) - tale aspetto avrebbe dovuto essere meglio approfondito (mediante

un'indagine della facciata).

7. Edificio

accessorio (rustico)

7.1. Gli interventi agli edifici accessori sono disciplinati dall'art. 9 NAPRP.

Per quelli esistenti, tale norma stabilisce in particolare quanto segue:

1. Interventi ammessi

a) Edifici esistenti

Gli interventi ammessi sono specificati per ogni singolo edificio accessorio

nel piano delle categorie e si distinguono come segue:

- mantenimento: per gli edifici segnalati in

blu nel piano delle categorie sono ammessi la manutenzione, il riattamento e l'ampliamento

secondo le disposizioni del cpv. 2 lett. c)

[...]

2. Destinazione d'uso

a) Gli edifici accessori devono essere destinati ad

attività a servizio degli edifici principali di riferimento. Non sono ammesse

attività moleste.

b) Gli edifici accessori non possono, di regola,

essere trasformati. Eccezioni possono essere ammesse nel caso di corpi edilizi

indipendenti dagli edifici principali con volumi idonei all'uso abitativo o

lavorativo oppure piccoli volumi accostati agli edifici principali che possono essere

integrati funzionalmente nell'edificio principale.

c) Per gli edifici accessori sottoposti a

mantenimento e per gli edifici ricostruiti, il volume può essere ampliato in

misura contenuta per il ricavo di locali con un'altezza minima usufruibile per

la residenza o per attività lavorative, a condizione dell'inserimento ordinato

ed armonioso nel contesto.

3. Caratteristiche architettoniche

a) E' ammesso unicamente il linguaggio

architettonico tradizionale.

Il linguaggio architettonico per edifici accostati ad edifici principali deve

essere quello tradizionale dell'edificio contiguo.

b) Per il tetto, le aperture, i sistemi

di chiusura, gli intonaci ed i tinteggi si applicano le

disposizioni dell'art. 8 cpv. 3-4-5-6 valide per gli edifici principali.

Nel caso di edifici accessori accostati agli edifici principali il tetto, le aperture,

Fatti

i sistemi di chiusura, gli intonaci ed i tinteggi devono essere conformi a

quelli dell'edificio principale contiguo.

Nel caso di corpi edilizi indipendenti dall'edificio principale, forma, materiale

e colore di questi elementi sono liberi.

7.2. Per quanto qui

interessa, il piano delle categorie di intervento attribuisce il rustico di cui

ai sub. C e D della part. __________ agli edifici accessori per cui è previsto

il mantenimento. A questa categoria appartengono in generale i

fabbricati accessori che si inseriscono in modo ammissibile nel contesto, sia a

livello architettonico (linguaggio tradizionale) sia a livello urbanistico

(posizione e rapporto con l'edificio principale e con gli spazi liberi; cfr.

rapporto di pianificazione citato, pag. 28). Tali manufatti, come risulta dall'art.

9 NAPRP, possono di principio essere mantenuti e riattati e, a determinate

condizioni, ampliati (cfr. cpv. 1 e 2 lett. c). A livello architettonico va

rispettato il linguaggio tradizionale; per gli interventi alle sue diverse

parti, quali il tetto, le aperture e gli intonaci, sono altresì da osservare le

disposizioni applicabili agli edifici principali (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. a e

b con rinvio all'art. 8 cpv. 3-6 NAPRP). Secondo la scheda indicativa con gli

indirizzi progettuali, il rustico sulla part. ________ - implicitamente

considerato accostato all'edificio principale - deve inoltre conformarsi al

linguaggio architettonico di quest'ultimo (cfr. anche art. 9 cpv. 3 lett. a e b

NAPRP). La sua composizione, diversamente da

quanto vale per i rustici indipendenti (cfr. ad. es. part. __________

sub C, scheda unità edilizia 06), non è pertanto libera (per forma, materiali e

Considerandi

colori), ma subordinata al linguaggio dello stabile principale (cfr. pure

rapporto citato, pag. 42).

7.3

In concreto, come accennato in narrativa, il progetto prevede di

ristrutturare il rustico in questione, "mantenendo e/o ripristinando"

i muri in sasso e rifacendo il tetto, al fine di trasformarlo in un edificio di

due livelli riservati a vani tecnici e a uno studio, che sarà accessibile da

una nuova scala esterna. La sua facciata interna, rivolta sulla corte, sarà

contraddistinta da una serie di quattro aperture (0.40 x 0.40) sormontate da un'ampia

apertura sotto forma di grata in mattoni in cotto (ca. m 2.80 x 2), accostata

alla porta d'ingresso. Scostandosi dalla valutazione (implicita) del Municipio,

il Governo ha ritenuto che le predette aperture non rispettassero il principio

della prevalenza del pieno sul vuoto. Ha inoltre censurato materiali e colori

del fabbricato, in contrasto con quelli dell'edificio principale. La

conclusione, pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova il Governo

nell'applicazione delle norme comunali, resiste alle critiche del ricorrente.

7.4

Sebbene l'Esecutivo cantonale si sia impropriamente richiamato (anche) al

rendering relativo al primo progetto, non è anzitutto dato di vedere per quale

motivo il rustico in questione (che si appoggia parzialmente all'ala corta

interna dell'edificio principale) non debba avere nulla a che vedere con

quest'ultimo e occorra anzi applicare un criterio della diversificazione dei

manufatti (cfr. ricorso, pag. 20), in spregio a quanto risulta dall'art. 9

cpv. 3 lett. a NAPRP e dalla scheda con indirizzi progettuali. In ogni caso,

quand'anche si possa ammettere che tale edificio possa essere realizzato in

pietra (rimuovendo l'intonacatura che lo ricopre parzialmente; cfr. verbale

citato, foto 5a-b, 5f), è certo che le sue nuove aperture disattendono

chiaramente non solo il requisito della chiara prevalenza del pieno sul

vuoto, ma anche quello della verticalità del modulo di tipo tradizionale (cfr.

art. 8 cpv. 4 lett. b per invio dell'art. 9 cpv. 3 lett. b NAPRP). Su un fronte

lungo m 5.60, più della metà (m 3.70) sarà infatti spezzato da aperture, che

sono inoltre per lo più larghe (m 2.80 x 1.98) o quadrate (0.40 x 0.40). Già

Dispositivo

solo per questi motivi - e senza considerare che appare perlomeno singolare dal

profilo della tradizione la creazione di un'apertura sotto forma di grata di

mattoni in cotto verso l'interno della corte - nemmeno questo corpo poteva

pertanto essere approvato.

8. Beni

culturali

8.1. La protezione e la valorizzazione dei beni culturali è disciplinata dalla legge

sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100). La

decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa nell'ambito

dell'adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione

cantonali (art. 20 cpv. 1 LBC). Il Legislativo comunale decide quali immobili di

interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di rispetto

(art. 22 cpv. 2 LBC), mentre il Consiglio di Stato decide in sede

d'approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in

quanto beni culturali d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC). La

protezione di questi beni è infatti concepita come "protezione integrata"

da attuare nel contesto della pianificazione del territorio (cfr. Messaggio del

14 marzo 1995 n. 4387 del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge

sulla protezione dei beni culturali, pag. 1024).

8.2. Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si

estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti interne ed esterne

(art. 22 cpv. 1 LBC). Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene

protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono

ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la

valorizzazione del bene protetto (cpv. 2). Il PR stabilisce i beni culturali

d'importanza cantonale e locale con gli eventuali perimetri di rispetto (cfr.

art. 16 cpv. 1 lett. a-c del regolamento sulla protezione dei beni culturali

del 6 aprile 2004; RBC; RL 445.110), mentre le norme d'attuazione definiscono i

contenuti della protezione in base alla scheda d'inventario, indicando i

criteri d'intervento sui beni protetti e all'interno dei perimetri di rispetto

(cpv. 2).

L'art. 22 LBC concretizza il principio generale secondo cui un bene culturale

deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo

contesto spaziale. La LBC non esclude d'altra parte la possibilità di limitare

la protezione ad alcune parti del bene ("salvo disposizione contraria…"),

quando non si giustifichi la sua protezione globale, tenendo così conto del

principio della gradualità della protezione (cfr. Messaggio citato, pag. 1037

seg.; Patrizia Beretta Cattaneo,

La legge cantonale sulla protezione dei beni culturali, in RDAT I-2000, pag.

153).

La conseguenza principale dell'istituzione della tutela consiste

nell'obbligo di conservare integro il bene nella sua sostanza, provvedendo alla

sua regolare manutenzione (cfr. art. 23 LBC).

8.3. In base all'art. 31 cpv. 1 lett. b delle norme di attuazione del piano

regolatore di Meride (NAPR), l'edificio di proprietà del ricorrente (Casa

Catalano già Clerici, part. __________) rientra nei beni culturali d'interesse

locale situati all'interno del nucleo storico (cfr. elenco, ad n. 26). La

scheda dell'inventario dell'UBC lo descrive brevemente come costruzione

risalente al primo quarto del XVIII secolo circa (1720-30), appartenente in

origine alla famiglia Clerici (cfr. scheda agli atti). Relativamente agli

effetti della protezione, allineandosi ai principi degli art. 22 e 23 LBC, l'art.

31 cpv. 2 NAPR dispone che il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo

nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare (lett. a).

Ricorda inoltre gli effetti del perimetro di rispetto (lett. b), rimandando per

il resto alle norme della LBC (lett. c). Anche in base alla predetta norma, fa

dunque stato il principio della conservazione del bene nella sua interezza.

8.4. Secondo l'art. 25 LBC, il proprietario di un bene protetto di interesse

locale ha l'obbligo di sottoporre ogni progetto di restauro al Consiglio di

Stato, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli atti,

ritenuto che la decorrenza infruttuosa di questo termine vale quale approvazione.

Il Governo ha delegato tale incombenza all'UBC: l'art. 20 RBC precisa infatti

che il proprietario di un immobile protetto d'interesse locale deve notificare

all'UBC il progetto di intervento al più tardi con la domanda o la notifica di

costruzione; l'UBC si pronuncia nei termini di legge.

La portata e le condizioni dell'approvazione prevista dall'art. 25 LBC

non sono invero del tutto chiare. Dai materiali legislativi emerge che, rispetto

ai beni protetti d'interesse cantonale, il legislatore abbia solo voluto

introdurre una procedura di verifica cantonale semplificata (cfr.

Messaggio n. 4387 citato, pag. 1027 e 1037 seg.), mantenendo quindi una

competenza dell'autorità cantonale in tale ambito (cfr. pure Messaggio citato,

pag. 1024, che ricorda come la responsabilità del Cantone resti prioritaria in

occasione di interventi su beni protetti; cfr. inoltre, de lege ferenda,

Messaggio n. 7128 del 7 ottobre 2015 relativo al Rapporto del Consiglio di

Stato sull'iniziativa popolare legislativa generica del 2 ottobre 2014

presentata dalla STAN "Un futuro per il nostro passato: per un'efficace

protezione del patrimonio culturale del territorio ticinese", pag. 8 e 21

seg. e art. 24 del disegno di revisione della legge). In che misura la LBC

preveda una vera e propria autorizzazione cantonale (anche) per i beni d'importanza

locale - di portata analoga a quella prevista dall'art. 24 LBC (per i beni d'importanza

cantonale, cfr. ad es. STA 52.2019.277 del 20 aprile 2020 consid. 4 e rinvii)

-, che si affianchi alla competenza comunale nell'applicazione dell'art. 31

NAPR, è comunque questione che può rimanere aperta.

8.5. In concreto, in sede di avviso cantonale, l'UBC, dopo aver ricordato il

pregevole luogo di situazione dell'edificio, ha indicato di aver ritenuto l'intervento

compatibile con quanto richiesto per edifici tutelati a livello comunale

(scelte tipologiche, finiture, materiali, ecc.). Ha inoltre precisato che:

"in generale, secondo i principi del

restauro, gli elementi originali devono essere riparati e non sostituiti. Le

finestre possono essere sostituite con nuovi elementi dal telaio in legno,

opportunamente tinteggiato, conservando le suddivisioni dei vetri come nelle

finestre esistenti (traverse in legno). Le gelosie, dove presenti, devono

essere eseguite e rimpiazzate da nuove imposte in legno pure tinteggiate. Non

sono accettabili elementi in metallo. La conservazione dell'autenticità dei

materiali è infatti indispensabile per salvaguardare le caratteristiche e la

valorizzazione del monumento storico. Lo stesso dicasi per gli impalcati in

legno che dovranno essere rifatti unicamente dove indispensabile con

caratteristiche analoghe ai manufatti esistenti".

Dopo aver fatto delle puntualizzazioni per il rifacimento del tetto, dell'intonaco

e delle parti in pietra (avviso cantonale, pag. 8), l'UBC ha poi sostenuto come

gran parte del risultato finale si giochi su aspetti esecutivi e di finitura

(in particolare dei prospetti esterni), chiedendo di curare gli interventi

sotto tutti gli aspetti (scelta degli operatori, dei materiali, delle

lavorazioni, ecc.). Ha invece indicato di rimettersi all'avviso dell'autorità

locale, per quanto attiene al rispetto delle norme d'attuazione del PR.

In corso di procedura, ha essenzialmente confermato tale posizione, limitandosi

ad aggiungere davanti al Governo che:

"in merito alla problematica "apertura

e restituzione dei prospetti esterni", se da un lato concordiamo sulla

possibilità di disporre di una proposta maggiormente conservativa dall'altro

rileviamo che la stessa non è stata, globalmente, ritenuta insostenibile dal

punto di vista della conservazione della sostanza storica e che il tema del

rispetto della NAPPN è di stretta

competenza dell'autorità locale".

Dal canto suo, il Municipio si è essenzialmente limitato a condividere e far

proprio il parere favorevole espresso dall'UBC.

8.6. Ora, se da quanto precede risulta che le istanze inferiori, e in

particolare l'UBC, si è tra l'altro dilungato sui criteri da osservare nei

dettagli dei serramenti delle finestre (materiali, divisioni dei vetri, ecc.) e

delle gelosie, non v'è chi non veda come né l'autorità cantonale, né tanto meno

quella comunale, si siano confrontate con il tema - ben più importante e controverso

- della conformità con le norme a tutela dei beni culturali del rimaneggiamento

(demolizione e ricollocazione) di gran parte delle finestre (e porte) originali

della casa storica. Al di là di un generico accenno alla possibilità di disporre

di una proposta maggiormente conservativa, né l'UBC né il Municipio

hanno in particolare spiegato in che modo il rifacimento di tutte le aperture

che si aprono sul loggiato e il portico (facciata interna sud) - ridisegnandone

totalmente il prospetto - possa essere compatibile con il principio della

conservazione della sostanza storica, ancorato all'art. 22 cpv. 1 LBC e ripreso

dall'art. 31 cpv. 2 lett. a NAPR. Tanto meno lo hanno motivato per le aperture

sulle altre facciate (a prescindere dalla loro conformità o meno con le NAPRP,

di cui si è detto sopra, consid. 4). Tale aspetto non appare affatto

trascurabile, ove solo si consideri che, secondo la Commissione federale dei

monumenti storici (CFMS), le finestre degli edifici storici sono da tutelare

nella loro integrità come gli altri elementi costruttivi storici, poiché in

questo modo si assicura la trasmissione di una quantità d'informazioni alle

generazioni future, si conservano le qualità date dalla correlazione tra

finestre, facciate e spazi interni, garantendo un utilizzo parsimonioso delle

risorse (cfr. il Documento "Le finestre degli edifici storici - Aspetti

fondamentali", che rientra peraltro tra quelli che normalmente indirizzano

le decisioni dell'UBC, cfr. al riguardo, sito dell'UBC https://

www4.ti.ch/dt/dstm/sst/ubc/temi/restauro/restauri/restauro-in-cantone-ticino/linee-guida/).

La CFMS precisa tra l'altro che le finestre, come elementi di separazione tra

interno ed esterno, sono da secoli tra gli elementi essenziali di una

costruzione, che contribuiscono in modo essenziale sia all'assetto esterno dell'edificio,

che alla percezione dei suoi spazi interni (cfr. Documento citato, pag. 1). Un

intervento su un edificio che è anche bene culturale protetto esigerebbe

pertanto che avvenga perlomeno un'analisi del valore storico e architettonico

delle finestre esistenti e del loro valore d'uso, fermo restando che non tutte

quelle pervenuteci sono evidentemente di valore e, di conseguenza, da

conservare (cfr. Documento citato, pag. 2). Pur ricordando che tale Documento,

così come i Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera e le altre

linee guida emanate dalla CFMS non assurgono al rango di una norma di diritto

pubblico, gli stessi andrebbero quantomeno presi in considerazione, ritenuto

che fungono pur sempre da raccomandazioni, ovvero da regole volte a codificare

una prassi e a orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. STA 52.2019.277

citata consid. 4.7.1 e rimandi).

Simili riflessioni s'imporrebbero a ben vedere anche per l'intonacatura delle

facciate (attualmente in rasapietra o muro in sasso a vista) che - se non già

ai fini dell'applicazione delle NAPRP (supra consid. 6) - perlomeno alla

luce del vincolo di bene culturale protetto avrebbe richiesto maggiori

approfondimenti (cfr. in tal senso anche i Principi per la tutela dei monumenti

storici in Svizzera della CFMS, che indicano come prima di ogni intervento sia

indispensabili garantire, attraverso indagini adeguate, la definizione di

interventi rispettosi della sostanza e delle caratteristiche dell'oggetto, cfr.

ad 4.3).

Non occorre comunque dilungarsi oltre su tali aspetti, per lo più sorvolati

dalle autorità inferiori, ritenuto che il progetto - già solo per quanto si è

detto ai precedenti considerandi (non conformità con le NAPRP) - non può in

ogni caso essere approvato.

Per i medesimi motivi, non occorre chiedersi se e in che misura siano conformi

al principio della conservazione integrale del monumento gli altri interventi

all'edificio principale e in particolare quello, assai discutibile, che prevede

d'inserire il vano lift all'interno dell'ala corta, in una posizione che non

solo porterà alla distruzione del soffitto con mattonelle a lisca di pesce al

pian terreno (cfr. verbale citato, foto 17a-e), ma, soprattutto, invaderà il

salone al piano superiore, mortificando l'ampio spazio attualmente dominato dal

pregevole camino in stucco (censito anche nella scheda nell'Inventario dell'UBC;

cfr. verbale citato, foto 20a-d), come già lamentato dal vicino resistente. E

questo, per soddisfare dei bisogni soggettivi, necessariamente di natura

contingente (cfr. in tal senso il principio della reversibilità, secondo cui

tutti gli interventi di conservazione e di restauro dovrebbero essere impostati

in base al criterio della massima reversibilità, cfr. CFMS, Principi citati, ad

n. 4.2).

Va comunque ricordato al ricorrente che il vincolo di bene culturale d'importanza

locale al suo edificio non si limita - evidentemente - a tutelarne la tipologia

(casa a corte), ma è una protezione che, in assenza di diversa disposizione, si

estende di principio all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti interne

ed esterne (cfr. art. 22 cpv. 1 LBC e 31 cpv. 2 lett. a NAPR). E questo seppur

occorra riconoscere l'esigenza di utilizzare i beni culturali secondo le

necessità della vita contemporanea, rispettivamente di adattarli a usi attuali

(cfr. pure Messaggio n. 7128 citato, pag. 21 con rinvii alle carte e

convenzioni internazionali).

9. A fronte di

quanto precede, e ritenuto già solo che il progetto non risulta conforme alle

NAPRP, non mette evidentemente conto di chinarsi sul principio d'inserimento

ordinato e armonioso del paesaggio.

10. A titolo abbondanziale, e seppur

non muti l'esito del gravame, da respingere sono invece tutte le critiche

riproposte dal resistente in merito all'impianto di riscaldamento.

10.1. L'art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16

dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1) dispone che le emissioni di impianti

stazionari nuovi devono essere captate nel modo più completo possibile, il più

vicino possibile al luogo della loro origine ed evacuate in modo tale che non

ne derivino immissioni eccessive. Il cpv. 2 della norma, prescrizione relativa

alle modalità di costruzione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 della legge federale

sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), soggiunge

che le emissioni devono di regola essere espulse al di sopra del tetto mediante

camini e condotte di scarico. Per quanto riguarda i camini, l'art. 36 cpv. 3

lett. c OIAt riserva inoltre al Dipartimento federale dell'ambiente,

dell'energia e della comunicazione (DATEC) la competenza di emanare

disposizioni esecutive e completive. Fondandosi su questa delega, l'Ufficio

federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha emanato le

Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti del 15

dicembre 1989 (RAlt). Nel 2013 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha

rivisto le citate raccomandazioni, pubblicandone una nuova versione (RAltCam),

aggiornata nel 2018. Le stesse non hanno forza di legge; esprimono tuttavia

principi che riflettono l'opinione di esperti del ramo sull'interpretazione del

testo legale e fungono quindi da criteri obiettivi e pertinenti per le autorità

preposte all'applicazione del diritto (cfr. STA 52.2008.30 del 9 maggio 2008

consid. 2.1, 52.2005.214 del 28 settembre 2005 consid. 2.1, 52.2005.40 del 12

maggio 2005 consid. 2.1, con rif. a: BVR 1993 pag. 218 consid. 3c e UFAFP,

Promemoria del 20 ottobre 2000 sull'altezza minima dei camini per impianti di

combustione di piccole dimensioni, n. 3).

10.2. In concreto, il progetto prevede una caldaia a gasolio con condensazione

con una potenza calorica di 49 kW. In base ai piani, lo sbocco del camino

relativo all'impianto supera di almeno mezzo metro la parte più alta dell'edificio

(colmo). Rispetta dunque pienamente la cifra 3.2 cpv. 1 lett. a della RAltCam.

Contrariamente a quanto pretende il resistente, all'impianto non torna

applicabile anche il cpv. 3 della cifra 3.2, secondo cui se gli sbocchi dei

camini di impianti a combustione di piccole dimensioni si trovano a meno di 10

metri da edifici vicini più alti, questi sono determinanti per l'altezza minima.

Come rettamente indicato dalle precedenti istanze, tale prescrizione è

riservata unicamente agli impianti a combustione alimentati con legna da

ardere. L'allegato A1 figura 3, come pure la versione tedesca e francese della

cifra 3.2 cpv. 3 RAltCam (Kaminmündungen von kleinen Holzfeuerungsanlagen,

cheminée d'une petite installation de chauffage alimentée au bois), non

lasciano spazio a dubbi. Avuto riguardo alla zona di situazione, dove peraltro

i comignoli devono inserirsi in modo ordinato e armonioso nell'insieme dei

tetti circostanti (cfr. art. 7 lett. b NAPRP), non è invece dato di vedere per

quale ragione l'autorità dipartimentale avrebbe dovuto imporre un'altezza

superiore a quella minima prescritta per lo sbocco del camino in questione (che

peraltro già dista una decina di metri dall'edificio principale del

resistente). Nella mancata applicazione della cifra 7 lett. b RAltCam, che in

generale permette all'autorità di prescrivere altezze maggiori in casi

giustificati (ad es. in zone di costruzioni particolari, con edifici di

altezze diverse e insediamenti a terrazze), non sarebbe quindi in ogni caso

ravvisabile una lesione del diritto.

11. 11.1. Alla luce di tutte le

considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

11.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, soccombente, che rifonderà inoltre un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) al resistente,

assistito da un legale.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di giustizia

di fr. 2'500.-, dedotto l'importo versato a titolo di anticipo (fr. 1'800.-), è

posta a carico del ricorrente.

L'insorgente è tenuto a rifondere a CO 1 un identico importo (fr. 2'500.-) a

titolo di ripetibili per questa sede.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera