52.2018.248
Licenza edilizia per la ristrutturazione di un edificio
17 dicembre 2020Italiano47 min
Nel caso di corpi edilizi indipendenti dall'edificio principale, forma, materiale
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.248
Lugano
17 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara
Maspoli
statuendo
sul ricorso del 16 maggio 2018 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 10 aprile 2018 del Consiglio di
Stato (n. 1637) che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1, annullando la
risoluzione del 28 dicembre 2016 con cui il Municipio di Mendrisio ha
rilasciato al ricorrente la licenza edilizia per ristrutturare una casa d'abitazione
(part. __________ RFP, sezione Meride);
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è proprietario di
una casa d'abitazione del XVIII secolo (part. __________ sub A RFP), situata
lungo il margine nord del nucleo storico di Meride, che è soggetto a un piano
particolareggiato (PRP) - oltre a essere dichiarato d'importanza nazionale
dall'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) e
incluso nel comprensorio del Monte San Giorgio (censito nell'Inventario
federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale; IFP).
L'edificio è un bene culturale protetto d'interesse locale, riconducibile a una
casa a corte. Articolato su tre piani, esso presenta verso la corte interna
(sub e) il caratteristico portico con il loggiato soprastante (facciata interna
sud). Sul lato opposto è presente un rustico con un portico (sub C e D), un
tempo a vocazione agricola. L'edificio è contiguo allo stabile sulla part. __________
(sub B) di proprietà di CO 1, con il quale forma l'unità edilizia n. 21 secondo
il PRP (unità tipologica della casa a corte).
ESTRATTO PIANO DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO
ESTRATTO PIANO DELLE UNITÀ EDILIZIE
B. a. Il 1° aprile 2016 RI
1 ha chiesto al Municipio di Mendrisio il permesso di ristrutturare i suoi
stabili. La domanda prevedeva in particolare di riordinare e formare delle
nuove aperture, di tinteggiare le facciate, di intervenire sulla struttura del
tetto e all'interno dell'edificio principale (part. __________ sub A).
Contemplava inoltre dei lavori (nuove aperture, sistemazione della copertura,
ecc.) al fabbricato accessorio (sub C), da destinare a studio e a vani tecnici.
b. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si è tra gli altri
opposto il vicino CO 1, il quale ha in particolare eccepito la non conformità
del progetto con le norme d'attuazione del piano particolareggiato del nucleo
storico di Meride (NAPRP) e dal profilo estetico (ritenendo inammissibili 34
nuove aperture, gli interventi alle facciate, ecc.), contestando pure il
comignolo dell'impianto di riscaldamento.
C. a. A fronte delle
obiezioni e discussioni con l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e l'Ufficio
dei beni culturali (UBC), il 4 agosto 2016 l'istante in licenza ha inoltrato
una variante di progetto per la medesima ristrutturazione, modificando tra l'altro
alcune aperture (tra cui delle feritoie) allo stabile principale e all'edificio
accessorio e rivedendo i materiali per l'intonacatura delle facciate della casa
d'abitazione.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha nuovamente suscitato l'opposizione
del vicino CO 1, che ha riproposto le proprie contestazioni.
c. Preso atto dell'avviso favorevole (n.
97052) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio - integrati da
quelli positivi dell'UNP e dell'UBC - il 28 dicembre 2016 il Municipio ha
rilasciato la licenza edilizia, secondo i piani di variante, respingendo
la predetta opposizione.
D. Con giudizio del 10
aprile 2018, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1 contro
la predetta risoluzione, che ha annullato. Dopo aver ammesso la legittimazione
attiva del vicino, il Governo ha in primo luogo ritenuto che il progetto
disattendesse le NAPRP. Anzitutto ha evidenziato come determinate nuove
finestre della casa d'abitazione (facciate N e E) e del fabbricato accessorio
(facciata N) non rispettassero il principio della preponderanza del pieno sul
vuoto (art. 8 cpv. 4 lett. b NAPRP) e come le feritoie fossero estranee al
disegno tradizionale dell'architettura dei nuclei. Richiamandosi anche alla
scheda con gli indirizzi progettuali relativa alla part. __________, ha inoltre
censurato l'importante numero di nuove aperture nella casa d'abitazione. Il
fabbricato accessorio, diversamente da quanto indicato in tale scheda, ha
aggiunto, non presenterebbe nemmeno una composizione architettonica simile a
quella dell'edificio principale. Ricordato che gli interventi nel nucleo devono
conservare al massimo la forma esterna dell'edificio, l'Esecutivo cantonale ha
quindi ribadito: che il progetto non rispetterebbe i caratteri tipologici e
morfologici caratteristici del nucleo, che non sarebbe possibile assimilarlo a
un semplice riordino delle aperture esistenti (rispettose delle regole della
prevalenza del pieno dei muri perimetrali sui vuoti delle aperture e della
dimensione verticale su quella orizzontale) e che il disegno delle facciate, il
ritmo e la dimensione delle aperture sarebbero totalmente estranei all'identità
e alla cultura del tessuto locale. Ha pertanto ritenuto insostenibile l'opposta
valutazione del Municipio. Essenzialmente per le stesse ragioni - dopo aver
biasimato l'UNP di non aver reso un avviso sufficientemente motivato - ha
ritenuto che il progetto non s'inserisse neppure correttamente nel paesaggio ai
sensi dell'art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011 (LST; RL 701.100), accennando in tale contesto anche alla tutela
dell'edificio quale bene culturale protetto, all'ISOS e all'IFP. Relativamente
al tinteggio, ha peraltro considerato troppo generiche le condizioni poste da
UNP e UBC. La precedente istanza ha invece disatteso le obiezioni riferite all'organizzazione
del cantiere e all'altezza del camino dell'impianto di riscaldamento.
E. Avverso tale giudizio,
RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che
sia annullato e che sia ripristinata la licenza edilizia. Il ricorrente censura
preliminarmente la legittimazione a opporsi del vicino CO 1. Dopo aver
rimproverato al Governo, da più profili, un accertamento errato dei fatti
rilevanti, il ricorrente nega anzitutto diffusamente che il progetto non
rispetti le NAPRP. In primo luogo, appoggiandosi anche a dei calcoli, contesta che
per le aperture il rapporto della prevalenza del pieno sul vuoto non sia
ovunque pienamente rispettato. Ciò varrebbe pure per quelle ad arco che
riprenderebbero tipologicamente altre preesistenze. Le feritoie, limitate allo "zoccolo"
a monte dell'edificio, non sarebbero invece estranee all'architettura del
nucleo, né vietate dalle disposizioni del PRP. L'intervento rientrerebbe
inoltre nei limiti di un riordino delle aperture ammesso dall'art. 8 NAPRP,
concorrendo a formare un disegno armonico delle facciate. Il progetto
manterrebbe poi il carattere tipologico in pietra dell'edificio accessorio. In
tal senso nega pure qualsiasi contrasto con la scheda con gli indirizzi
progettuali del PRP, peraltro solo indicativa. Il progetto - che preserva la
sostanza dell'edificio principale e la sua struttura di casa a corte - non si
porrebbe nemmeno in contrasto con l'ISOS, l'IFP e la tutela di bene culturale d'interesse
locale. Nega infine che gli uffici dipartimentali non abbiano sufficientemente
motivato i loro preavvisi, confutando pure le considerazioni dell'Esecutivo
cantonale relative al tinteggio delle facciate.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione richiama le sue precedenti prese di
posizione, rimettendosi comunque al giudizio del Tribunale. Il Municipio
postula l'accoglimento del gravame, mentre CO 1ne chiede il rigetto,
contestando le tesi dell'insorgente e riproponendo anche la censura (disattesa
dal Governo) relativa all'altezza del camino dell'impianto di riscaldamento.
Delle loro motivazioni si dirà, all'occorrenza, più avanti.
G. Con la replica e le
dupliche le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive
conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le loro tesi.
H. Del sopralluogo svolto
da una delegazione del Tribunale e della documentazione richiamata (atti
pianificatori, scheda inventario dei beni culturali, incarto relativo alla
prima domanda di costruzione), al pari delle osservazioni conclusive formulate
dalle parti si riferirà, per quanto occorre, più avanti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13
marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva del
ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccato dal
giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE; 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è quindi ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dal
sopralluogo e dai documenti richiamati di cui si è detto in narrativa. A una
valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e
rinvii), le altre prove genericamente sollecitate dall'insorgente (perizia,
testi, richiamo incarti edilizi, ecc.) non appaiono idonee a portare ulteriori
elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2. Da respingere è
anzitutto la censura del ricorrente con cui rimprovera alle precedenti istanze
di aver ammesso la legittimazione a opporsi e ricorrere del vicino CO 1, qui
resistente.
Giusta l'art. 8 cpv. 1 LE, contro il rilascio della licenza edilizia può fare
opposizione ogni persona che dimostri un interesse legittimo. La legittimazione
a fare opposizione in materia edilizia, in base alla giurisprudenza di questa Corte, si giudica secondo gli stessi criteri
della legittimazione a ricorrere (ora: art. 65 cpv. 1 LPAmm), tenendo
conto della prassi federale in tema di legittimazione ricorsuale dei vicini
(art. 89 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110; cfr. sul tema: RtiD II-2017 n. 12
consid. 2.1 e 2.2; STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3).
L'opponente deve essere particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 65 cpv. 1 lett. b e c LPAmm).
Contrariamente a quanto eccepisce il
ricorrente è manifesto che il vicino CO 1 - proprietario dell'edificio contiguo sulla part. __________, che forma
un'unica unità edilizia con la part. __________ in base al PRP (tipologia della
casa a corte, cfr. piano delle unità edilizie e la relativa scheda con
indirizzi progettuali) - è portatore di un interesse personale, diretto
e concreto già solo a impedire che a ridosso del suo fondo vengano eseguiti
interventi edilizi suscettibili di trasformare in misura percettibile e degna
di nota gli edifici e lo stato fisico dei luoghi, a cui è intrinsecamente
collegato. Essendo dato uno stretto legame
spaziale tra il fondo del vicino CO 1
e quello oggetto del contestato progetto edilizio, il Governo ben doveva
ritenere che egli fosse particolarmente toccato dalla licenza edilizia
impugnata e che avesse un interesse degno di protezione al suo annullamento
(cfr. al riguardo, STF 1C_22/2017 citata consid. 3.4).
Piano
particolareggiato nucleo storico
3. 3.1. Il comprensorio del nucleo storico di Meride è
soggetto a un piano particolareggiato (PRP), che si compone di due piani
(piano delle unità edilizie e piano delle categorie d'intervento) e di norme
(NAPRP) - di carattere vincolante - nonché del rapporto di pianificazione e
delle schede con indirizzi progettuali - di carattere indicativo (cfr. art. 3
NAPRP).
Secondo l'art. 2 NAPRP, il piano particolareggiato ha per scopo di predisporre
le condizioni-quadro per una valorizzazione paesaggistica, urbanistica e
architettonica del nucleo storico di Meride (cpv. 1). Gli interventi devono
inserirsi in modo ordinato e armonioso nel contesto e consentire la
conservazione e la valorizzazione del nucleo storico (cpv. 2). Il PRP mira
dunque a tutelare e valorizzare il nucleo storico e le sue componenti, fissando
le modalità di conservazione e, ove possibile, di sviluppo controllato e
armonioso del patrimonio edilizio e degli spazi liberi esistenti (cfr. pure
rapporto di pianificazione del PRP, pag. 9 e 20).
Il piano particolareggiato è scaturito da un'analisi territoriale-paesaggistica,
storica e architettonica (che ha tenuto conto di una lettura secondo l'ISOS, oltre
che di una lettura territoriale-paesaggistica e tipologica; cfr. rapporto
citato, pag. 6 segg.). Tale analisi mette in
particolare in luce la struttura urbanistica del territorio, caratterizzata
prevalentemente dalla presenza di case a corte (cfr. rapporto citato, pag. 13
segg.), ovvero di case caratterizzate da un'area centrale libera e composte da
edifici residenziali e rurali (i rustici; cfr. rapporto citato, pag. 16; Aldo Rossi/Eraldo Consolascio/Max Bosshard, La costruzione del
territorio nel Cantone Ticino, Lugano 1979, pag. 464; cfr. pure seconda
edizione ridotta, Lugano 1989, pag. 130).
3.2. Partendo da questa analisi urbanistica e tipologica, il piano delle
unità edilizie ha definito e numerato ogni unità edilizia, che corrisponde
a una casa a corte (unità tipologica) o all'aggregazione di più case a corte
(se queste risultano strettamente connesse a livello di allineamenti e continuità
degli spazi aperti, cfr. art. 5 NAPRP). All'interno di ogni unità edilizia,
precisa l'art. 6 NAPRP, gli interventi edilizi devono avvenire secondo una
concezione architettonica unitaria.
Il piano delle categorie d'intervento individua dal canto suo gli
interventi ammessi, in particolare per gli edifici principali, accessori ed
elementi complementari (cfr. art. 7 NAPRP), che gli art. 8 segg. NAPRP
disciplinano nel dettaglio.
3.3. Per quanto qui interessa, le disposizioni per gli edifici principali
(art. 8 NAPRP) così recitano:
1. Interventi ammessi
a) Gli edifici principali esistenti sono segnalati
con colore marrone nel piano delle categorie.
b) Tutti gli edifici principali compresi nel
perimetro di PRP del nucleo storico sono sottoposti a restauro conservativo. Il
restauro conservativo deve essere finalizzato al mantenimento o al ripristino
delle caratteristiche architettoniche ed estetiche originali degli edifici.
c) Il restauro conservativo può comprendere, nel
caso di edifici manomessi, interventi di risanamento o ripristino
architettonico se funzionali al restauro dell'edificio.
d) Il linguaggio architettonico deve essere riferito
a quello dell'architettura tradizionale.
[...]
2. Volume
a) Sopraelevazioni di dimensioni importanti sono concesse
solo per gli edifici segnalati con un asterisco giallo nel piano delle
categorie e nei limiti fissati nella tabella allegata al presente articolo.
Sono ammessi ampliamenti limitati in altezza (sopraelevazioni) per i restanti
edifici esclusivamente se necessari per il restauro conservativo dell'edificio.
Tali sopraelevazioni dell'edificio originale devono comunque essere di una
dimensione la più contenuta possibile e non superiore a 0.50 m e possono essere
realizzate una volta sola.
[...]
d) Gli ampliamenti devono presentare aspetto
architettonico riferito a quello dell'architettura tradizionale dell'edificio
originale. L'uso di linguaggio architettonico diverso da quello tradizionale è
vietato.
Relativamente alle aperture e alle facciate di tali edifici,
valgono inoltre le seguenti disposizioni, sempre contenute nell'art. 8 NAPRP ai
cpv. 4 e 6:
4. Aperture
a) I loggiati esistenti devono essere mantenuti e
ripristinati secondo le caratteristiche originali. In casi eccezionali per consentire
l'abitabilità interna dei locali, è possibile la chiusura dei loggiati con
vetrate. [...]
b) Le finestre devono avere un modulo verticale di
tipo tradizionale. Le aperture nel sottotetto devono essere di regola di forma
quadrata o rettangolare con sviluppo orizzontale.
La formazione di nuove finestre e la riapertura di finestre originariamente
esistenti, sono ammesse alla condizione che le stesse concorrano a formare un
disegno armonico della facciata e che sia garantita l'immagine di una chiara
prevalenza del pieno sul vuoto.
c) I serramenti possono essere realizzati in legno
naturale o tinteggiato, in ferro o in alluminio termo-laccato; [...]
6. Facciate e intonaci
a) Le facciate in pietra facciavista ed in
rasapietra esistenti devono essere mantenute. Eventuali proposte di
intonacatura possono essere ammesse come eccezione se la muratura si trova in
cattivo stato statico o estetico.
b) Sono ammessi i seguenti tipi di intonaco:
- intonaco civile minerale con sabbia, calce idraulica
ed una percentuale minima di cemento; tinteggio al minerale o con acqua di
calce; ammessa anche l'esecuzione con il sottofondo isolante
- intonaco civile con calce spenta mischiata ad inerti
della regione; tinteggio al minerale o con acqua di calce
- intonaco a rasa pietra: composizione come per
intonaco rustico. Sono esclusi gli intonaci plastici e gli intonaci già
colorati.
c) Il tinteggio deve avvenire con tecniche
tradizionali. La conformazione ed il colore del rivestimento devono riferirsi
all'architettura tradizionale e devono essere stabiliti attraverso una prova campione
da sottoporre all'approvazione del Municipio prima dell'esecuzione. Sono
esclusi il tinteggio a dispersione ed il colore bianco.
d) La posa di strati di isolazione esterna è
esclusa.
L'art. 8 NAPRP fissa
per il resto una serie di prescrizioni (cpv. 3, 5 e 7) per i tetti, i sistemi
di chiusura e gli elementi particolari (comignoli, canali pluviali,
parapetti, ecc.).
3.4. Dalle norme sopraesposte risulta segnatamente come il metodo d'intervento
nel nucleo storico è quello del restauro conservativo e del risanamento (cfr.
art. 8 cpv. 1 NAPRP). Di principio, non sono ammessi ampliamenti di volumetrie
(a meno che siano limitati e dettati da necessità oggettive che scaturiscono
dal restauro; cfr. art. 8 cpv. 2 NAPRP). Negli interventi alle diverse parti
degli edifici vanno tenuti presenti gli scopi perseguiti dal restauro
conservativo (ovvero il mantenimento o il ripristino delle caratteristiche
architettoniche ed estetiche originali degli edifici, cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
b NAPRP) e il linguaggio dell'architettura tradizionale (atteso che linguaggi
diversi non sono di principio ammessi; cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d NAPRP e rapporto
di pianificazione citato, pag. 26). Per le aperture va inoltre
rispettata, tra l'altro, la tipica chiara prevalenza del pieno dei muri
perimetrali sul vuoto e del modulo verticale di tipo tradizionale (fatte salve
le finestre nel sottotetto, cfr. art. 8 cpv. 4 lett. b NAPRP). Se in pietra
facciavista o in rasapietra, le facciate esistenti vanno di principio
mantenute (cfr. art. 8 cpv. 6 lett. a NAPRP). Elementi utili ai fini della
valutazione dell'ammissibilità dei singoli interventi sono pure da ricercare nelle
schede con indirizzi progettuali che - seppur indicative - sono comunque documenti
complementari, contenenti informazioni e indicazioni che permettono l'ottimale
comprensione e realizzazione degli obiettivi del PRP (cfr. rapporto citato,
pag. 2). Esse riportano infatti informazioni conoscitive sulla situazione
esistente e specificano i punti trattati dalle norme d'attuazione indicando la
modalità di applicazione auspicata per il singolo mappale (cfr. rapporto
citato, pag. 40). Tant'è che anche l'art. 14 NAPRP, oltre a richiedere di
allegare alla domanda di costruzione il rilievo in scala 1:50 dell'edificio
oggetto di intervento e degli edifici contigui e le fotografie dell'edificio
esistente e dell'intorno (cpv. 1), esige che nella relazione tecnica sia
adeguatamente illustrato il riferimento agli indirizzi progettuali indicati
nelle schede con indirizzi progettuali e che, nel caso in cui la domanda
di costruzione si discosti dagli indirizzi progettuali indicati nelle schede,
la stessa relazione deve motivare e dimostrare che questa scelta porta ad un
inserimento nel paesaggio più ordinato e armonioso (cpv. 2).
3.5. Nella misura in cui contengono diversi concetti giuridici di natura indeterminata,
le predette norme di diritto comunale autonomo (art. 8 segg. NAPRP)
conferiscono al Municipio una certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione
dei loro contenuti precettivi, che le istanze di ricorso sono tenute a
rispettare (cfr. RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi). In particolare va
osservato che quando, nell'ambito di una domanda di licenza edilizia,
l'autorità comunale interpreta le proprie norme d'attuazione e valuta le
circostanze locali, essa fruisce di una particolare libertà di apprezzamento,
che l'autorità di ricorso esamina con ritegno. Ciò vale anche quando il suo
potere d'esame - come nel caso del Governo (art. 69 cpv. 1 LPAmm) - si estende
alla censura dell'adeguatezza. Se la decisione comunale si fonda su un
apprezzamento adeguato delle circostanze rilevanti, l'autorità di ricorso deve
quindi rispettarlo. Il riserbo, a tutela dell'autonomia comunale, nell'esaminare
le decisioni di apprezzamento non comporta tuttavia che l'autorità di ricorso
debba limitarsi a un esame dell'arbitrio. Essa può al contrario intervenire e,
se necessario, sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità
comunale, se quest'ultima eccede il suo potere discrezionale, in particolare
fondandosi su considerazioni estranee alla legislazione pertinente, o in
spregio ai principi dell'uguaglianza giuridica o di proporzionalità o al
diritto superiore (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6 e rimandi; STF 1C_128/2019 e 1C_134/2019
del 20 agosto 2020 consid. 5 e rinvii).
4. Nel caso di
specie, va anzitutto osservato come la domanda di costruzione e i progetti non
soddisfino invero compiutamente le esigenze formali imposte dall'art. 14 NAPRP:
alla domanda di costruzione non è infatti allegato un rilievo in scala 1:50 dell'edificio
oggetto di intervento e degli edifici contigui (cpv. 1). La relazione tecnica
aggiornata del 4 agosto 2016 non si confronta inoltre in modo puntuale con gli
indirizzi progettuali indicati nella scheda relativa alla part. __________
(unità edilizia 21), così come richiede il cpv. 2 dell'art. 14 NAPRP. A ben
vedere, essa non spende nemmeno una parola sulla vicina part. __________,
nonostante essa appartenga alla medesima unità edilizia e l'art. 6 NAPRP disponga
che gli interventi edilizi devono avvenire secondo una concezione
architettonica unitaria. Non occorre comunque soffermarsi su questi aspetti,
ritenuto che gli interventi previsti dal progetto di ristrutturazione - come si
vedrà in appresso - non possono comunque essere approvati.
5. Aperture
5.1. Il progetto prevede un importante rimaneggiamento di diverse aperture, che
la relazione tecnica assimila a una regolarizzazione di quelle vecchie
esistenti rispettivamente a un riordino generale, che consentirebbe una
migliore lettura globale delle facciate della casa principale. Dai piani
risulta che sono soprattutto interessate dall'intervento delle aperture sul
fronte est e una decina su quello nord, come
pure tutte le aperture della facciata sud rivolta sulla corte (che verranno
demolite e ricollocate in nuova posizione). Verranno inoltre ricavate nuove
aperture nel fabbricato accessorio, su cui si tornerà più avanti (infra
consid. 7).
Il Governo, scostandosi dalle valutazioni del Municipio, ha essenzialmente
concluso che il progetto trascendesse il semplice riordino delle aperture
esistenti, non rispettasse le regole richiamate dall'art. 8 cpv. 4 lett. b
NAPRP (prevalenza del pieno sul vuoto e verticalità del modulo) e i caratteri
tipologici e morfologici del nucleo, così come indicato in narrativa.
5.2. Ora, per quanto riguarda le aperture sul prospetto esterno
est,
considerato che la formazione di nuove finestre è ammessa a condizione che le stesse
concorrano a formare un disegno armonico della facciata e sia garantita l'immagine
di una chiara prevalenza del pieno sul vuoto (art. 8 cpv. 4 NAPRP) e che pure
la scheda con indirizzi progettuali relativa alla part. __________ prevede un riordino
delle aperture esistenti su questo fronte, non appare anzitutto
insostenibile ammettere che possano essere soppresse le tre aperture nel
sottotetto - all'apparenza posticce (cfr. verbale di sopralluogo, foto 6b) -
per ricavarne altre quattro leggermente più ampie, ma tutto sommato rispettose
degli allineamenti di quelle esistenti ai livelli inferiori (cfr. piano
facciata est). Anche il rapporto di pianificazione, confrontandosi con il
concetto di riordino, indica in effetti che può comprendere sia l'eliminazione
di aperture costruite in epoca successiva (e che ne compromettono l'armonia
generale), sia l'aggiunta di nuove aperture (se necessarie per completare gli
allineamenti originali, cfr. pag. 41).
Più opinabile - sempre su questo fronte - appare semmai l'ampia porta-finestra
ad arco (m 2.10 x 2.48), che non determina solo un "leggero allargamento"
(cfr. risposta del Municipio, pag. 4), ma una vera e propria sostituzione di quella
originale esistente, rettangolare e delimitata da una cornice in pietra, che dal
grottino si apre sul giardino (cfr. verbale citato, foto n. 6a-e; cfr. pure
sull'importanza di mantenere simili cornici, art. 5 lett. b NAPRP).
Effettivamente avulse dal linguaggio dell'architettura tradizionale del nucleo,
come dedotto dal Governo, risultano invece le tre aperture a feritoia previste
nell'appendice della facciata est (cfr. prospetto est), che non è comunque un
semplice muro di sostegno (come afferma il ricorrente), ma a tutti gli effetti
una parte integrante dell'edificio principale (all'interno del quale vi è
attualmente una cantina a botte da cui si apre una piccola finestra, cfr.
verbale di sopralluogo, foto 16b). Anche se ridotte da cinque a tre (cfr.
prospetto est del 1° aprile 2016), le feritoie continuano a non essere conformi
al linguaggio dell'architettura tradizionale del nucleo di Meride (cfr. art. 8
cpv. 1 lett. d NAPRP), ricordando semmai le aperture di altri edifici a
vocazione agricola, quali i rustici del Sopraceneri (ad es. i fienili, dove
servivano all'aerazione, cfr. Max
Gschwend/Sandro Bianconi, La casa rurale nel Canton Ticino, Vol. I,
Basilea 1976, pag. 96 seg.). Nulla muta al riguardo il fatto che l'UNP, come
rilevato dal Governo, sembra dal canto suo averle "tollerate" (più
che considerarle conformi al linguaggio architettonico tradizionale; cfr.
avviso cantonale e giudizio impugnato, consid. 4.3). Né portano ad altra
conclusione gli esempi di ristrutturazione evocati dall'insorgente e dal
Municipio degli edifici sulle part. __________ e __________ (foto doc. 6 e 4),
senza che occorra richiamare i relativi incarti edilizi. Tanto più che in base
alle stesse date fornite dall'insorgente (2000-2012), si tratta di interventi precedenti
all'entrata in vigore del PRP, approvato il 24 giugno 2015 (cfr. replica, pag.
8; cfr. pure la scheda unità edilizia n. 8 con foto). Contrariamente a quanto
sembra ritenere, la facciata con lunghe feritoie sulla part. __________ (doc. 6)
non riflette comunque l'architettura tradizionale, ma anzi ben si distingue
dall'originaria ala ovest di questa dimora a corte (che non ne aveva affatto;
cfr. Giovanni Buzzi, Atlante dell'edilizia
rurale in Ticino, Mendrisiotto, Locarno 1994, pag. 175 segg., che illustra
proprio l'edificio originario).
5.3. Passando alla facciata nord, va rilevato che non è anzitutto dato
di vedere come le tre aperture ad arco tricentrico (con vetrate di m 2.00 x
2.08 e la monta dell'arco chiusa) possano rispettare il requisito posto dall'art.
8 cpv. 4 lett. b NAPRP del modulo verticale di tipo tradizionale.
Nessuno lo spiega. Inoltre, come indicato dal Governo, è manifesto che esse non
garantiscono un'immagine di una chiara prevalenza del pieno sul vuoto
(art. 8 cpv. 4 NAPRP). Su una lunghezza di facciata pari a ca. m 9.80,
almeno 6 m sono infatti interrotti dai vuoti delle aperture. Anche valutando la
facciata nel suo complesso, al di là del calcolo matematico prodotto dal
ricorrente (doc. 7), non è seriamente dato di vedere come si possa intravedervi
una netta prevalenza dell'elemento pieno (tenuto anche conto dei tre
tagli formati dalle finestre, basse e larghe, previste nel sottotetto). Tanto
più che anche con la monta in muratura la percezione dell'apertura resta tale
(cfr. prospetto nord). Infine, più di una perplessità suscita anche l'affermazione
del Municipio (ripresa dal Governo) secondo cui tali aperture richiamano
la tipica architettura del nucleo di Meride (cfr. risposta al Governo,
pag. 3): per quanto si possa ammettere che questo fronte "spoglio" e
privo di elementi degni di nota possa accogliere nuove finestre (cfr. anche la
citata scheda con indirizzi progettuali, che prevede un riordino), la scelta di
ridisegnarlo con una serie di tre aperture ad arco risulta infatti perlomeno
atipica. Gli archi in serie contraddistinguono infatti i colonnati preposti ai
loggiati rivolti sulle corti interne, verso cui si orientano le case a corte;
non le aperture delle facciate a monte, che delimitano il margine nord del
nucleo (che presentano finestre più piccole e modeste, con modulo verticale; cfr.
verbale citato, foto 8a-f). Una simile triade non si ritrova peraltro nemmeno
nei fronti orientati verso le strade, in cui i soli elementi (ad arco) che
rivestono un'importanza sul piano tipologico ed esibiscono qualità formali
singolari sono semmai i portali d'accesso alle corti (cfr. Rossi/Consolascio/Bosshard, op. cit.,
pag. 464; cfr. pure Max Gschwend/Orlando
Pampuri/Arnaldo Rivola, La casa rurale nel Canton Ticino, Vol. 2,
Basilea 1982, pag. 273; cfr. anche fascicolo schede con indirizzi progettuali).
Al di là di quest'ultima considerazione, già solo per i motivi di cui si è
detto in precedenza, è comunque certo che le aperture in questione non sono
conformi all'art. 8 cpv. 4 lett. b NAPRP.
Una diversa conclusione si giustifica invece, tutto sommato, per le cinque
finestre (m 0.62 x 1.00) che si affacciano - sempre sul lato nord - dal corpo cucina (attualmente contraddistinto da un'ampia
apertura [m 2.80 x 1.50], risalente a tempi più recenti e in evidente
contrasto con l'architettura tradizionale). Se con una finestra in meno la
facciata di questo corpo potrebbe senz'altro apparire maggiormente rispettosa
della regola della prevalenza del pieno sul vuoto, considerato come su una
lunghezza di facciata di ca. m 8.20 più di 5 m sono costituiti dall'alternanza
di parti in muratura, non appare addirittura insostenibile il giudizio dell'Esecutivo
locale di ritenerle conformi alle NAPRP.
5.4. Non conforme al piano particolareggiato risulta infine il totale
rimaneggiamento (per numero, posizione e alternanza) di quelle previste sulla facciata
interna sud, rivolta sulla corte. Avuto riguardo all'impronta conservativa
che deve guidare il restauro (finalizzato come detto al mantenimento o al
ripristino delle caratteristiche architettoniche ed estetiche originali degli
edifici, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b NAPRP), non risulta all'evidenza
giustificata la soppressione e ricollocazione di tutte le porte e finestre
esistenti di questa pregevole ala (cfr. facciata sud del 1° aprile 2016, che
riproduce in rosso quelle esistenti; doc. D prodotto dal resistente al Governo;
verbale di sopralluogo, foto 2a-c, 9a-c, 23a-d). E questo, per "riordinarle"
in modo più rigoroso, in modo che siano ridimensionate e centrate
agli archi dei portici (cfr. relazione tecnica). Nel panorama delle
dimore a corte del nucleo storico, si fatica a trovare delle aperture che
seguano una centratura dei portici e loggiati con gli archi. In questa
tipologia di edificio, tutte le parti del complesso edilizio sono in effetti rivolte
verso lo spazio libero della corte e sono da esso accessibili. A ogni singolo
locale dell'edificio di abitazione si accedeva direttamente dal loggiato oppure
dal portico (cfr. Rossi/Consolascio/Bosshard,
op. cit., pag. 464). La corte fungeva insomma da spazio centrale di accesso ed
era nel contempo un'area libera per il lavoro (cfr. Rossi/Consolascio/Bosshard, op. cit., pag. 464 e seconda
edizione citata, pag. 130). L'alternanza delle porte e delle finestre che si
aprono verso loggiati e portici, in queste dimore rurali, riflettono quindi dei
criteri funzionali, non dei disegni e delle proporzioni simmetriche (come
quelli che si ritrovano semmai nelle case borghesi in contesti urbani; cfr.
pure le sezioni di Meride in Rossi/Consolascio/Bosshard,
op. cit., pag. 510 e 511 e seconda edizione citata, pag. 166 seg. e 131 segg.;
inoltre, rapporto di pianificazione citato, pag. 12). La modificazione di tutte
le aperture originali di questo pregevole fronte - che va a sommarsi a quelle di
cui già si è detto - trascende quindi chiaramente i limiti ammessi dal restauro
conservativo. Insostenibile è l'opposta conclusione del Municipio che,
dimenticando le finalità del PRP, considera in generale come il
riposizionamento e quindi il ridisegno (di tutte) le aperture, abbia
dato più vigore e armonia alle facciate. Anche da questo profilo la licenza
edilizia rilasciata dall'autorità comunale non può pertanto essere confermata.
A maggior ragione s'impongono tali conclusioni se si considera che l'edificio è
anche un bene culturale protetto (cfr. infra consid. 8).
5.5. Già solo per questi motivi, e pur tenendo conto del riserbo di cui deve
dar prova l'autorità di ricorso nell'interpretazione e applicazione delle norme
comunali, non può che essere confermato il giudizio impugnato che ha annullato
la decisione del Municipio, siccome insostenibile. Nulla mutano invece i generici
preavvisi positivi espressi dall'UNP e dall'UBC, tanto più che questi uffici
non si sono comunque espressi sulla conformità degli interventi con le NAPRP.
6. Facciate e
intonaci
6.1. Il progetto prevede di intonacare tutte le facciate dell'edificio
principale, fatto salvo il corpo sporgente a nord (con la cucina). Secondo la
relazione tecnica (aggiornata), è previsto l'uso di intonaco naturale a base di
calce (grassello di calce) dai colori tipo marrone-grigio chiaro, color sabbia,
tan, terra d'ombra chiaro. Sarà quindi intonacata con tale modalità anche la
facciata est.
Il Municipio ha osservato che tale prospetto è costituito da muratura in
sasso a vista parziale non selezionata e posata a correre senza esecuzione di
fughe cementizie curate tipiche della muratura a facciavista (con dimensioni
variabili) e con inserti di materiali estranei quali cotto (esecuzione tipica
delle costruzioni contadine di fine '800 non di pregio e quindi da intonacare;
cfr. sua risposta al Governo, pag. 5). Non ha quindi ravvisato alcun contrasto
con l'art. 8 cpv. 6 lett. a NAPR, giusta il quale di principio le facciate in
pietra facciavista e in rasapietra esistenti devono essere mantenute. Il
Governo non si è dal canto suo chinato su questo aspetto, sorvolando la
relativa censura del vicino CO 1, che qui la ripropone.
6.2. È incontestabile che la controversa facciata, che costituisce la testata
est della parte alta del nucleo storico, è attualmente (in gran parte) in sasso
a vista o in rasapietra. Tale circostanza, oltre a essere riportata nella
scheda con indirizzi progettuali del fondo, è stata appurata anche nel corso
del sopralluogo (cfr. verbale citato e foto plico n. 6). In quella sede, il
funzionario preposto dell'UBC, ha tuttavia affermato che l'edificio sarebbe
stato originariamente intonacato e lo stato attuale sarebbe quello della rasa
pietra. La presenza di un'intonacatura in origine si dedurrebbe dalle cornici
delle finestre in pietra poste sopra il livello della muratura precisando
però di non disporre di elementi oggettivi sullo stato originale
dell'edificio, che è stato frutto di interventi nel corso di tre secoli rispettivamente
che le sue considerazioni sono di tipo visivo e non frutto di una base
oggettiva frutto di un'analisi archeologica (cfr. verbale citato, pag. 2).
Alla luce di queste affermazioni, e considerando tutto sommato lo stato
estetico non ottimale in cui versa questo fronte (cfr. foto citate) - come
invero anche quello dell'analoga facciata interna ovest (cfr. foto 4a-c) - ci
si potrebbe chiedere se, dal profilo dell'art. 8 cpv. 6 lett. a NAPRP, non
sussistano effettivamente le condizioni per scostarsi dal principio del
mantenimento delle facciate in pietra facciavista e in rasapietra esistenti,
ciò che è possibile come eccezione se la muratura si trova in cattivo
stato statico o estetico. Nemmeno la scheda del PRP sembra in effetti
escludere un'intonacatura (perlomeno nella misura in cui si limita solo a
suggerire un rinfresco/sistemazione, senza imporre né il mantenimento
né il cambiamento del materiale). La questione può tuttavia rimanere
aperta. Non solo perché il progetto non può comunque essere approvato, ma anche
poiché - perlomeno alla luce delle norme a tutela dei beni culturali (infra
consid. 8) - tale aspetto avrebbe dovuto essere meglio approfondito (mediante
un'indagine della facciata).
7. Edificio
accessorio (rustico)
7.1. Gli interventi agli edifici accessori sono disciplinati dall'art. 9 NAPRP.
Per quelli esistenti, tale norma stabilisce in particolare quanto segue:
1. Interventi ammessi
a) Edifici esistenti
Gli interventi ammessi sono specificati per ogni singolo edificio accessorio
nel piano delle categorie e si distinguono come segue:
- mantenimento: per gli edifici segnalati in
blu nel piano delle categorie sono ammessi la manutenzione, il riattamento e l'ampliamento
secondo le disposizioni del cpv. 2 lett. c)
[...]
2. Destinazione d'uso
a) Gli edifici accessori devono essere destinati ad
attività a servizio degli edifici principali di riferimento. Non sono ammesse
attività moleste.
b) Gli edifici accessori non possono, di regola,
essere trasformati. Eccezioni possono essere ammesse nel caso di corpi edilizi
indipendenti dagli edifici principali con volumi idonei all'uso abitativo o
lavorativo oppure piccoli volumi accostati agli edifici principali che possono essere
integrati funzionalmente nell'edificio principale.
c) Per gli edifici accessori sottoposti a
mantenimento e per gli edifici ricostruiti, il volume può essere ampliato in
misura contenuta per il ricavo di locali con un'altezza minima usufruibile per
la residenza o per attività lavorative, a condizione dell'inserimento ordinato
ed armonioso nel contesto.
3. Caratteristiche architettoniche
a) E' ammesso unicamente il linguaggio
architettonico tradizionale.
Il linguaggio architettonico per edifici accostati ad edifici principali deve
essere quello tradizionale dell'edificio contiguo.
b) Per il tetto, le aperture, i sistemi
di chiusura, gli intonaci ed i tinteggi si applicano le
disposizioni dell'art. 8 cpv. 3-4-5-6 valide per gli edifici principali.
Nel caso di edifici accessori accostati agli edifici principali il tetto, le aperture,
Fatti
i sistemi di chiusura, gli intonaci ed i tinteggi devono essere conformi a
quelli dell'edificio principale contiguo.
Nel caso di corpi edilizi indipendenti dall'edificio principale, forma, materiale
e colore di questi elementi sono liberi.
7.2. Per quanto qui
interessa, il piano delle categorie di intervento attribuisce il rustico di cui
ai sub. C e D della part. __________ agli edifici accessori per cui è previsto
il mantenimento. A questa categoria appartengono in generale i
fabbricati accessori che si inseriscono in modo ammissibile nel contesto, sia a
livello architettonico (linguaggio tradizionale) sia a livello urbanistico
(posizione e rapporto con l'edificio principale e con gli spazi liberi; cfr.
rapporto di pianificazione citato, pag. 28). Tali manufatti, come risulta dall'art.
9 NAPRP, possono di principio essere mantenuti e riattati e, a determinate
condizioni, ampliati (cfr. cpv. 1 e 2 lett. c). A livello architettonico va
rispettato il linguaggio tradizionale; per gli interventi alle sue diverse
parti, quali il tetto, le aperture e gli intonaci, sono altresì da osservare le
disposizioni applicabili agli edifici principali (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. a e
b con rinvio all'art. 8 cpv. 3-6 NAPRP). Secondo la scheda indicativa con gli
indirizzi progettuali, il rustico sulla part. ________ - implicitamente
considerato accostato all'edificio principale - deve inoltre conformarsi al
linguaggio architettonico di quest'ultimo (cfr. anche art. 9 cpv. 3 lett. a e b
NAPRP). La sua composizione, diversamente da
quanto vale per i rustici indipendenti (cfr. ad. es. part. __________
sub C, scheda unità edilizia 06), non è pertanto libera (per forma, materiali e
Considerandi
colori), ma subordinata al linguaggio dello stabile principale (cfr. pure
rapporto citato, pag. 42).
7.3
In concreto, come accennato in narrativa, il progetto prevede di
ristrutturare il rustico in questione, "mantenendo e/o ripristinando"
i muri in sasso e rifacendo il tetto, al fine di trasformarlo in un edificio di
due livelli riservati a vani tecnici e a uno studio, che sarà accessibile da
una nuova scala esterna. La sua facciata interna, rivolta sulla corte, sarà
contraddistinta da una serie di quattro aperture (0.40 x 0.40) sormontate da un'ampia
apertura sotto forma di grata in mattoni in cotto (ca. m 2.80 x 2), accostata
alla porta d'ingresso. Scostandosi dalla valutazione (implicita) del Municipio,
il Governo ha ritenuto che le predette aperture non rispettassero il principio
della prevalenza del pieno sul vuoto. Ha inoltre censurato materiali e colori
del fabbricato, in contrasto con quelli dell'edificio principale. La
conclusione, pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova il Governo
nell'applicazione delle norme comunali, resiste alle critiche del ricorrente.
7.4
Sebbene l'Esecutivo cantonale si sia impropriamente richiamato (anche) al
rendering relativo al primo progetto, non è anzitutto dato di vedere per quale
motivo il rustico in questione (che si appoggia parzialmente all'ala corta
interna dell'edificio principale) non debba avere nulla a che vedere con
quest'ultimo e occorra anzi applicare un criterio della diversificazione dei
manufatti (cfr. ricorso, pag. 20), in spregio a quanto risulta dall'art. 9
cpv. 3 lett. a NAPRP e dalla scheda con indirizzi progettuali. In ogni caso,
quand'anche si possa ammettere che tale edificio possa essere realizzato in
pietra (rimuovendo l'intonacatura che lo ricopre parzialmente; cfr. verbale
citato, foto 5a-b, 5f), è certo che le sue nuove aperture disattendono
chiaramente non solo il requisito della chiara prevalenza del pieno sul
vuoto, ma anche quello della verticalità del modulo di tipo tradizionale (cfr.
art. 8 cpv. 4 lett. b per invio dell'art. 9 cpv. 3 lett. b NAPRP). Su un fronte
lungo m 5.60, più della metà (m 3.70) sarà infatti spezzato da aperture, che
sono inoltre per lo più larghe (m 2.80 x 1.98) o quadrate (0.40 x 0.40). Già
Dispositivo
solo per questi motivi - e senza considerare che appare perlomeno singolare dal
profilo della tradizione la creazione di un'apertura sotto forma di grata di
mattoni in cotto verso l'interno della corte - nemmeno questo corpo poteva
pertanto essere approvato.
8. Beni
culturali
8.1. La protezione e la valorizzazione dei beni culturali è disciplinata dalla legge
sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100). La
decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa nell'ambito
dell'adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione
cantonali (art. 20 cpv. 1 LBC). Il Legislativo comunale decide quali immobili di
interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di rispetto
(art. 22 cpv. 2 LBC), mentre il Consiglio di Stato decide in sede
d'approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in
quanto beni culturali d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC). La
protezione di questi beni è infatti concepita come "protezione integrata"
da attuare nel contesto della pianificazione del territorio (cfr. Messaggio del
14 marzo 1995 n. 4387 del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge
sulla protezione dei beni culturali, pag. 1024).
8.2. Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si
estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti interne ed esterne
(art. 22 cpv. 1 LBC). Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene
protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono
ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la
valorizzazione del bene protetto (cpv. 2). Il PR stabilisce i beni culturali
d'importanza cantonale e locale con gli eventuali perimetri di rispetto (cfr.
art. 16 cpv. 1 lett. a-c del regolamento sulla protezione dei beni culturali
del 6 aprile 2004; RBC; RL 445.110), mentre le norme d'attuazione definiscono i
contenuti della protezione in base alla scheda d'inventario, indicando i
criteri d'intervento sui beni protetti e all'interno dei perimetri di rispetto
(cpv. 2).
L'art. 22 LBC concretizza il principio generale secondo cui un bene culturale
deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo
contesto spaziale. La LBC non esclude d'altra parte la possibilità di limitare
la protezione ad alcune parti del bene ("salvo disposizione contraria…"),
quando non si giustifichi la sua protezione globale, tenendo così conto del
principio della gradualità della protezione (cfr. Messaggio citato, pag. 1037
seg.; Patrizia Beretta Cattaneo,
La legge cantonale sulla protezione dei beni culturali, in RDAT I-2000, pag.
153).
La conseguenza principale dell'istituzione della tutela consiste
nell'obbligo di conservare integro il bene nella sua sostanza, provvedendo alla
sua regolare manutenzione (cfr. art. 23 LBC).
8.3. In base all'art. 31 cpv. 1 lett. b delle norme di attuazione del piano
regolatore di Meride (NAPR), l'edificio di proprietà del ricorrente (Casa
Catalano già Clerici, part. __________) rientra nei beni culturali d'interesse
locale situati all'interno del nucleo storico (cfr. elenco, ad n. 26). La
scheda dell'inventario dell'UBC lo descrive brevemente come costruzione
risalente al primo quarto del XVIII secolo circa (1720-30), appartenente in
origine alla famiglia Clerici (cfr. scheda agli atti). Relativamente agli
effetti della protezione, allineandosi ai principi degli art. 22 e 23 LBC, l'art.
31 cpv. 2 NAPR dispone che il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo
nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare (lett. a).
Ricorda inoltre gli effetti del perimetro di rispetto (lett. b), rimandando per
il resto alle norme della LBC (lett. c). Anche in base alla predetta norma, fa
dunque stato il principio della conservazione del bene nella sua interezza.
8.4. Secondo l'art. 25 LBC, il proprietario di un bene protetto di interesse
locale ha l'obbligo di sottoporre ogni progetto di restauro al Consiglio di
Stato, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli atti,
ritenuto che la decorrenza infruttuosa di questo termine vale quale approvazione.
Il Governo ha delegato tale incombenza all'UBC: l'art. 20 RBC precisa infatti
che il proprietario di un immobile protetto d'interesse locale deve notificare
all'UBC il progetto di intervento al più tardi con la domanda o la notifica di
costruzione; l'UBC si pronuncia nei termini di legge.
La portata e le condizioni dell'approvazione prevista dall'art. 25 LBC
non sono invero del tutto chiare. Dai materiali legislativi emerge che, rispetto
ai beni protetti d'interesse cantonale, il legislatore abbia solo voluto
introdurre una procedura di verifica cantonale semplificata (cfr.
Messaggio n. 4387 citato, pag. 1027 e 1037 seg.), mantenendo quindi una
competenza dell'autorità cantonale in tale ambito (cfr. pure Messaggio citato,
pag. 1024, che ricorda come la responsabilità del Cantone resti prioritaria in
occasione di interventi su beni protetti; cfr. inoltre, de lege ferenda,
Messaggio n. 7128 del 7 ottobre 2015 relativo al Rapporto del Consiglio di
Stato sull'iniziativa popolare legislativa generica del 2 ottobre 2014
presentata dalla STAN "Un futuro per il nostro passato: per un'efficace
protezione del patrimonio culturale del territorio ticinese", pag. 8 e 21
seg. e art. 24 del disegno di revisione della legge). In che misura la LBC
preveda una vera e propria autorizzazione cantonale (anche) per i beni d'importanza
locale - di portata analoga a quella prevista dall'art. 24 LBC (per i beni d'importanza
cantonale, cfr. ad es. STA 52.2019.277 del 20 aprile 2020 consid. 4 e rinvii)
-, che si affianchi alla competenza comunale nell'applicazione dell'art. 31
NAPR, è comunque questione che può rimanere aperta.
8.5. In concreto, in sede di avviso cantonale, l'UBC, dopo aver ricordato il
pregevole luogo di situazione dell'edificio, ha indicato di aver ritenuto l'intervento
compatibile con quanto richiesto per edifici tutelati a livello comunale
(scelte tipologiche, finiture, materiali, ecc.). Ha inoltre precisato che:
"in generale, secondo i principi del
restauro, gli elementi originali devono essere riparati e non sostituiti. Le
finestre possono essere sostituite con nuovi elementi dal telaio in legno,
opportunamente tinteggiato, conservando le suddivisioni dei vetri come nelle
finestre esistenti (traverse in legno). Le gelosie, dove presenti, devono
essere eseguite e rimpiazzate da nuove imposte in legno pure tinteggiate. Non
sono accettabili elementi in metallo. La conservazione dell'autenticità dei
materiali è infatti indispensabile per salvaguardare le caratteristiche e la
valorizzazione del monumento storico. Lo stesso dicasi per gli impalcati in
legno che dovranno essere rifatti unicamente dove indispensabile con
caratteristiche analoghe ai manufatti esistenti".
Dopo aver fatto delle puntualizzazioni per il rifacimento del tetto, dell'intonaco
e delle parti in pietra (avviso cantonale, pag. 8), l'UBC ha poi sostenuto come
gran parte del risultato finale si giochi su aspetti esecutivi e di finitura
(in particolare dei prospetti esterni), chiedendo di curare gli interventi
sotto tutti gli aspetti (scelta degli operatori, dei materiali, delle
lavorazioni, ecc.). Ha invece indicato di rimettersi all'avviso dell'autorità
locale, per quanto attiene al rispetto delle norme d'attuazione del PR.
In corso di procedura, ha essenzialmente confermato tale posizione, limitandosi
ad aggiungere davanti al Governo che:
"in merito alla problematica "apertura
e restituzione dei prospetti esterni", se da un lato concordiamo sulla
possibilità di disporre di una proposta maggiormente conservativa dall'altro
rileviamo che la stessa non è stata, globalmente, ritenuta insostenibile dal
punto di vista della conservazione della sostanza storica e che il tema del
rispetto della NAPPN è di stretta
competenza dell'autorità locale".
Dal canto suo, il Municipio si è essenzialmente limitato a condividere e far
proprio il parere favorevole espresso dall'UBC.
8.6. Ora, se da quanto precede risulta che le istanze inferiori, e in
particolare l'UBC, si è tra l'altro dilungato sui criteri da osservare nei
dettagli dei serramenti delle finestre (materiali, divisioni dei vetri, ecc.) e
delle gelosie, non v'è chi non veda come né l'autorità cantonale, né tanto meno
quella comunale, si siano confrontate con il tema - ben più importante e controverso
- della conformità con le norme a tutela dei beni culturali del rimaneggiamento
(demolizione e ricollocazione) di gran parte delle finestre (e porte) originali
della casa storica. Al di là di un generico accenno alla possibilità di disporre
di una proposta maggiormente conservativa, né l'UBC né il Municipio
hanno in particolare spiegato in che modo il rifacimento di tutte le aperture
che si aprono sul loggiato e il portico (facciata interna sud) - ridisegnandone
totalmente il prospetto - possa essere compatibile con il principio della
conservazione della sostanza storica, ancorato all'art. 22 cpv. 1 LBC e ripreso
dall'art. 31 cpv. 2 lett. a NAPR. Tanto meno lo hanno motivato per le aperture
sulle altre facciate (a prescindere dalla loro conformità o meno con le NAPRP,
di cui si è detto sopra, consid. 4). Tale aspetto non appare affatto
trascurabile, ove solo si consideri che, secondo la Commissione federale dei
monumenti storici (CFMS), le finestre degli edifici storici sono da tutelare
nella loro integrità come gli altri elementi costruttivi storici, poiché in
questo modo si assicura la trasmissione di una quantità d'informazioni alle
generazioni future, si conservano le qualità date dalla correlazione tra
finestre, facciate e spazi interni, garantendo un utilizzo parsimonioso delle
risorse (cfr. il Documento "Le finestre degli edifici storici - Aspetti
fondamentali", che rientra peraltro tra quelli che normalmente indirizzano
le decisioni dell'UBC, cfr. al riguardo, sito dell'UBC https://
www4.ti.ch/dt/dstm/sst/ubc/temi/restauro/restauri/restauro-in-cantone-ticino/linee-guida/).
La CFMS precisa tra l'altro che le finestre, come elementi di separazione tra
interno ed esterno, sono da secoli tra gli elementi essenziali di una
costruzione, che contribuiscono in modo essenziale sia all'assetto esterno dell'edificio,
che alla percezione dei suoi spazi interni (cfr. Documento citato, pag. 1). Un
intervento su un edificio che è anche bene culturale protetto esigerebbe
pertanto che avvenga perlomeno un'analisi del valore storico e architettonico
delle finestre esistenti e del loro valore d'uso, fermo restando che non tutte
quelle pervenuteci sono evidentemente di valore e, di conseguenza, da
conservare (cfr. Documento citato, pag. 2). Pur ricordando che tale Documento,
così come i Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera e le altre
linee guida emanate dalla CFMS non assurgono al rango di una norma di diritto
pubblico, gli stessi andrebbero quantomeno presi in considerazione, ritenuto
che fungono pur sempre da raccomandazioni, ovvero da regole volte a codificare
una prassi e a orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. STA 52.2019.277
citata consid. 4.7.1 e rimandi).
Simili riflessioni s'imporrebbero a ben vedere anche per l'intonacatura delle
facciate (attualmente in rasapietra o muro in sasso a vista) che - se non già
ai fini dell'applicazione delle NAPRP (supra consid. 6) - perlomeno alla
luce del vincolo di bene culturale protetto avrebbe richiesto maggiori
approfondimenti (cfr. in tal senso anche i Principi per la tutela dei monumenti
storici in Svizzera della CFMS, che indicano come prima di ogni intervento sia
indispensabili garantire, attraverso indagini adeguate, la definizione di
interventi rispettosi della sostanza e delle caratteristiche dell'oggetto, cfr.
ad 4.3).
Non occorre comunque dilungarsi oltre su tali aspetti, per lo più sorvolati
dalle autorità inferiori, ritenuto che il progetto - già solo per quanto si è
detto ai precedenti considerandi (non conformità con le NAPRP) - non può in
ogni caso essere approvato.
Per i medesimi motivi, non occorre chiedersi se e in che misura siano conformi
al principio della conservazione integrale del monumento gli altri interventi
all'edificio principale e in particolare quello, assai discutibile, che prevede
d'inserire il vano lift all'interno dell'ala corta, in una posizione che non
solo porterà alla distruzione del soffitto con mattonelle a lisca di pesce al
pian terreno (cfr. verbale citato, foto 17a-e), ma, soprattutto, invaderà il
salone al piano superiore, mortificando l'ampio spazio attualmente dominato dal
pregevole camino in stucco (censito anche nella scheda nell'Inventario dell'UBC;
cfr. verbale citato, foto 20a-d), come già lamentato dal vicino resistente. E
questo, per soddisfare dei bisogni soggettivi, necessariamente di natura
contingente (cfr. in tal senso il principio della reversibilità, secondo cui
tutti gli interventi di conservazione e di restauro dovrebbero essere impostati
in base al criterio della massima reversibilità, cfr. CFMS, Principi citati, ad
n. 4.2).
Va comunque ricordato al ricorrente che il vincolo di bene culturale d'importanza
locale al suo edificio non si limita - evidentemente - a tutelarne la tipologia
(casa a corte), ma è una protezione che, in assenza di diversa disposizione, si
estende di principio all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti interne
ed esterne (cfr. art. 22 cpv. 1 LBC e 31 cpv. 2 lett. a NAPR). E questo seppur
occorra riconoscere l'esigenza di utilizzare i beni culturali secondo le
necessità della vita contemporanea, rispettivamente di adattarli a usi attuali
(cfr. pure Messaggio n. 7128 citato, pag. 21 con rinvii alle carte e
convenzioni internazionali).
9. A fronte di
quanto precede, e ritenuto già solo che il progetto non risulta conforme alle
NAPRP, non mette evidentemente conto di chinarsi sul principio d'inserimento
ordinato e armonioso del paesaggio.
10. A titolo abbondanziale, e seppur
non muti l'esito del gravame, da respingere sono invece tutte le critiche
riproposte dal resistente in merito all'impianto di riscaldamento.
10.1. L'art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16
dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1) dispone che le emissioni di impianti
stazionari nuovi devono essere captate nel modo più completo possibile, il più
vicino possibile al luogo della loro origine ed evacuate in modo tale che non
ne derivino immissioni eccessive. Il cpv. 2 della norma, prescrizione relativa
alle modalità di costruzione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 della legge federale
sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), soggiunge
che le emissioni devono di regola essere espulse al di sopra del tetto mediante
camini e condotte di scarico. Per quanto riguarda i camini, l'art. 36 cpv. 3
lett. c OIAt riserva inoltre al Dipartimento federale dell'ambiente,
dell'energia e della comunicazione (DATEC) la competenza di emanare
disposizioni esecutive e completive. Fondandosi su questa delega, l'Ufficio
federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha emanato le
Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti del 15
dicembre 1989 (RAlt). Nel 2013 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha
rivisto le citate raccomandazioni, pubblicandone una nuova versione (RAltCam),
aggiornata nel 2018. Le stesse non hanno forza di legge; esprimono tuttavia
principi che riflettono l'opinione di esperti del ramo sull'interpretazione del
testo legale e fungono quindi da criteri obiettivi e pertinenti per le autorità
preposte all'applicazione del diritto (cfr. STA 52.2008.30 del 9 maggio 2008
consid. 2.1, 52.2005.214 del 28 settembre 2005 consid. 2.1, 52.2005.40 del 12
maggio 2005 consid. 2.1, con rif. a: BVR 1993 pag. 218 consid. 3c e UFAFP,
Promemoria del 20 ottobre 2000 sull'altezza minima dei camini per impianti di
combustione di piccole dimensioni, n. 3).
10.2. In concreto, il progetto prevede una caldaia a gasolio con condensazione
con una potenza calorica di 49 kW. In base ai piani, lo sbocco del camino
relativo all'impianto supera di almeno mezzo metro la parte più alta dell'edificio
(colmo). Rispetta dunque pienamente la cifra 3.2 cpv. 1 lett. a della RAltCam.
Contrariamente a quanto pretende il resistente, all'impianto non torna
applicabile anche il cpv. 3 della cifra 3.2, secondo cui se gli sbocchi dei
camini di impianti a combustione di piccole dimensioni si trovano a meno di 10
metri da edifici vicini più alti, questi sono determinanti per l'altezza minima.
Come rettamente indicato dalle precedenti istanze, tale prescrizione è
riservata unicamente agli impianti a combustione alimentati con legna da
ardere. L'allegato A1 figura 3, come pure la versione tedesca e francese della
cifra 3.2 cpv. 3 RAltCam (Kaminmündungen von kleinen Holzfeuerungsanlagen,
cheminée d'une petite installation de chauffage alimentée au bois), non
lasciano spazio a dubbi. Avuto riguardo alla zona di situazione, dove peraltro
i comignoli devono inserirsi in modo ordinato e armonioso nell'insieme dei
tetti circostanti (cfr. art. 7 lett. b NAPRP), non è invece dato di vedere per
quale ragione l'autorità dipartimentale avrebbe dovuto imporre un'altezza
superiore a quella minima prescritta per lo sbocco del camino in questione (che
peraltro già dista una decina di metri dall'edificio principale del
resistente). Nella mancata applicazione della cifra 7 lett. b RAltCam, che in
generale permette all'autorità di prescrivere altezze maggiori in casi
giustificati (ad es. in zone di costruzioni particolari, con edifici di
altezze diverse e insediamenti a terrazze), non sarebbe quindi in ogni caso
ravvisabile una lesione del diritto.
11. 11.1. Alla luce di tutte le
considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
11.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'insorgente, soccombente, che rifonderà inoltre un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) al resistente,
assistito da un legale.
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di giustizia
di fr. 2'500.-, dedotto l'importo versato a titolo di anticipo (fr. 1'800.-), è
posta a carico del ricorrente.
L'insorgente è tenuto a rifondere a CO 1 un identico importo (fr. 2'500.-) a
titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera