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Decisione

52.2018.249

Conferma del diniego del rilascio della licenza edilizia per la costruzione di una pergola sul tetto piano di un immobile esistente

12 luglio 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1, qui ricorrente, è

proprietario del mapp. __________ di Gambarogno, sezione di Vira, tuttora

attribuito alla zona residenziale estensiva (R2) disciplinata dall'art. 60

delle norme di attuazione del piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato

con

ris. gov. n. 4004 del 12 luglio 1985 (NAPR 1985; cfr. ris. gov. n. 4082 del 21

luglio 2011 di approvazione della revisione del PR del Comune di Gambarogno,

pag. 43 e 195 pto. 5.1.18; piano delle zone). Sul fondo sorge, tra l'altro, una

casa d'abitazione articolata su tre livelli fuori terra, coperta con un tetto

in parte piano (adibito a terrazza-giardino) e in parte ad arco, sotto il quale

è stato ricavato un locale-attico, che funge da soggiorno dell'appartamento

sito al secondo piano (terzo livello). Questa configurazione è il risultato di

un intervento di sopraelevazione che, nel 2004, ha dato luogo ad una procedura

di rilascio del permesso in sanatoria per superamento dell'altezza massima

ammissibile (9.00 m alla gronda, 11.00 m al colmo) prescritta dall'art. 60 NAPR

1985. Permesso che, con decisione del 10 marzo 2004, è stato negato dal

Municipio dell'allora Comune di Vira Gambarogno, il quale, il successivo 5

maggio, ha posto a carico di RI 1 una sanzione pecuniaria di fr. 157'350.-, che

il diretto interessato non ha contestato.

b. Con notifica di costruzione

del 17/23 marzo 2017, RI 1 ha chiesto al Municipio di Gambarogno, tra l'altro,

il permesso di posare sul tetto piano (lato nord-ovest), davanti al citato

locale-soggiorno, una pergola (4.00 x 3.00 x 2.50), eseguita con una struttura

autoportante in alluminio verniciato, munita di una copertura piana formata da

pale bioclimatiche orientabili e di una tenda a caduta verticale sul lato

lungo, rivolto verso il lago.

c. Informato del fatto che l'opera non avrebbe potuto essere

approvata, RI 1 ha comunque preteso la pubblicazione della notifica di

costruzione. Quest'ultima, avvenuta dal 10 aprile all'8 maggio 2017, non ha

suscitato alcuna opposizione.

d. Con decisione del 29 maggio 2017, il Municipio ha negato

il permesso richiesto. Rilevato come l'opera in questione non potesse essere

assimilata ad un corpo tecnico (art. 12 NAPR 2011), l'Esecutivo comunale ha

ritenuto che essa aggraverebbe ulteriormente la violazione (dell'altezza) già

presente e si porrebbe in contrasto con l'art. 60 NAPR 1985.

B. Con giudizio del 25 aprile 2018, il

Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso il suddetto

provvedimento municipale, confermando il diniego del permesso.

Disattesa l'obiezione concernente la procedura adottata, il

Governo ha reputato che la controversa opera (pergola), qualificabile come

costruzione accessoria ai sensi dell'art. 11 NAPR 2011, fosse soggetta a

licenza edilizia. Data la sua ubicazione sul tetto piano dell'edificio, ha poi

osservato, la sua altezza (2.50 m) non potrebbe tuttavia essere valutata da

sola, ma andrebbe sommata a quella della costruzione principale sottostante. In

concreto, venendo raggiunta l'altezza complessiva di 10.70 m, sarebbe pertanto

lesa l'altezza massima alla gronda (9.00 m) prescritta dall'art. 60 NAPR 1985.

Da ultimo, l'Esecutivo cantonale ha escluso che l'eventuale sussistenza di

altre situazioni non conformi al diritto potesse giustificare il rilascio della

licenza richiesta.

C. Contro il predetto giudizio

governativo, RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo il suo annullamento e la parziale riforma della decisione municipale

nel senso di autorizzare anche la formazione della pergola.

Secondo l'insorgente, la giurisprudenza richiamata dal

Governo non sarebbe applicabile. In concreto, bisognerebbe dar prova di

buonsenso e pragmatismo, posto che il manufatto in questione sarebbe

paragonabile, né più né meno, ad un ombrellone. La struttura, aperta sui

quattro lati e con lamelle modulabili nella parte superiore, rispetterebbe

peraltro l'altezza prescritta dall'art. 11 NAPR 2011. Occupando una superficie

esigua, alla stessa stregua dei corpi tecnici disciplinati dall'art. 12 NAPR

2011 non sarebbe neppure idonea a modificare la volumetria e le altezze

dell'edificio esistente.

D. All'accoglimento del ricorso si

oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Il Municipio, riconfermandosi nei contenuti della sua

risposta davanti al Governo, si rimette al giudizio del Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia

cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). La legittimazione attiva del

ricorrente, già istante in licenza, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto

della contestazione emerge in modo sufficiente dalle carte processuali. Neppure

le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1. Le pergole sono costituite da

un'impalcatura formata da una doppia serie di elementi verticali (pali, lastre

di granito, ecc.), infissi nel terreno ad intervalli regolari, le cui estremità

superiori sono collegate fra loro da elementi orizzontali (sbarre, fili, ecc.),

disposti a reticolo al fine di permettere alle piante che vi si arrampicano

(vite, gelsomino, ecc.) di svilupparsi orizzontalmente (STA n. 145/85 del 9

settembre 1985 consid. C, parzialmente pubblicata in RDAT 1986 n. 64).

Le pergole sono considerate costruzioni soggette a licenza

edilizia (art. 6 cpv. 1 cifra 3 del regolamento di applicazione della legge

edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). Devono quindi rispettare i

parametri edificatori concretamente applicabili nella zona di situazione. Non

avrebbe infatti senso assoggettare questo genere di opere all'obbligo del

permesso se non soggiacessero alle regole solitamente applicabili alle

costruzioni.

Dal profilo delle distanze e delle altezze, le pergole

determinano ingombri chiaramente percepibili, analoghi a quelli delle tettoie

aperte sui lati. Al pari di qualsiasi altra costruzione, devono quindi

rispettare sia le distanze, sia le altezze, a prescindere dal fatto che siano

coperte o meno da vegetazione. Possono essere considerate costruzioni

accessorie e beneficiare delle relative facilitazioni soltanto se rientrano

nelle dimensioni massime prescritte dalle norme applicabili a questo genere di

opere edilizie. Non servendo né all'abitazione, né al lavoro, sono escluse dal

computo della superficie utile lorda (SUL) e, quindi, dell'indice di

sfruttamento (i.s.). Dal profilo dell'indice di occupazione (i.o.), computabile

è invece la superficie effettivamente occupata dalla proiezione sulla

superficie del fondo della loro struttura orizzontale, a prescindere dalla

vegetazione che le ricopre (cfr. art. 38 cpv. 3 LE; cfr. STA 52.2016.55 del 6

ottobre 2017, 52.2011.201 del 16 luglio 2012 consid. 2.1).

2.2

Nel caso concreto, il ricorrente ha chiesto il permesso

per costruire sul tetto piano del suo edificio, davanti al corpo adibito a

soggiorno, un manufatto (4.00 x 3.00 x 2.50) aperto sui quattro lati,

denominato pergola. La struttura, in alluminio verniciato, presenta una

doppia serie di elementi verticali (pilastri), che sorreggono la copertura

superiore, formata da pale bioclimatiche orientabili. Benché non ricoperta da

vegetazione, l'opera è paragonabile ad una pergola o, comunque, ad una tettoia

aperta sui lati. Trattandosi di una struttura fissa, di dimensioni non

trascurabili e fermamente ancorata al tetto piano, che determina un ingombro

chiaramente percepibile (cfr. piani di progetto, in particolare: prospetti

nord-est e sud-ovest), configura senz'altro una costruzione soggetta ad

autorizzazione ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700; cfr. pure art. 6

cpv. 1 cifra 3 RLE). Neppure il ricorrente pretende invero il contrario, dato

che postula il rilascio della licenza. Da questo profilo, il giudizio impugnato

merita piena tutela.

3.

3.1. Il Governo ha ritenuto

che la controversa struttura non potesse essere considerata un corpo tecnico,

ma dovesse essere qualificata come costruzione accessoria. Ferma questa

premessa, ha reputato che, essendo posizionata sul tetto piano, la sua altezza

(2.50 m) non dovesse essere valutata isolatamente, ma dovesse essere sommata a

quella dell'edificio sottostante. Da qui il diniego del permesso, essendo

complessivamente superata l'altezza massima alla gronda prescritta per la zona di

situazione (10.70 m > 9.00 m).

3.2

Nella misura in cui le sue caratteristiche escludono che

sia destinabile all'abitazione e/o al lavoro e rispetta le dimensioni massime

prescritte (2.50 m alla gronda) per questo genere di opere, il manufatto in

questione, posto al servizio della costruzione principale, costituisce una

costruzione accessoria ai sensi dell'art. 11 NAPR 2011. Come giustamente assume

il Governo, non può invece essere assimilata ad un corpo tecnico, la cui

altezza non è di principio considerata in quella dell'edificio sottostante

(cfr. art. 12 NAPR 2011). Il concetto di corpo tecnico, comune a numerosi

ordinamenti comunali, si riferisce infatti unicamente a quegli elementi

costruttivi, solitamente di ridotte dimensioni, che sporgono oltre il tetto e

servono alla funzionalità degli edifici, come ad esempio le torrette degli

ascensori, gli impianti di ventilazione o climatizzazione, i comignoli e le

antenne.

Ciò detto, immune da critiche è la deduzione che ha portato

il Governo a considerare che la realizzazione di tale struttura sul tetto piano

dell'immobile esistente comportasse la violazione dell'altezza massima alla

gronda prescritta dall'art. 60 NAPR 1985. Alla luce dei piani di cui alla

precedente procedura in sanatoria e di quelli relativi al nuovo progetto, non

v'è in effetti alcun dubbio che riportando l'ingombro della controversa

struttura sul filo delle facciate sottostanti, conformemente alla regola

generale secondo cui l'altezza degli edifici è rilevata lungo il perimetro

esterno, conteggiando anche le parti arretrate in quanto rilevanti dal profilo

degli ingombri verticali e delle ripercussioni ingenerate sui fondi circostanti

e sul paesaggio (cfr. art. 43 RLE per gli attici e art. 40 cpv. 2 LE per i

gradoni che presentano un arretramento inferiore a 12 m; cfr. STA 52.2013.360

del 12 gennaio 2015 consid. 5.1, 52.2010.172 consid. 3.1, pubbl. in: RtiD

I-2011 n. 19; Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE n. 1234), l'altezza complessiva

dell'edificio, misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo

superiore del cornicione di gronda o del parapetto (cfr. art. 40 cpv. 1 LE),

oltrepassi quella massima prescritta (9.00 m alla gronda) nella zona di

situazione. Nemmeno l'insorgente, del resto, sostiene il contrario. Non porta

ad altra conclusione la circostanza che l'ingombro della nuova struttura sia

inferiore a quello del retrostante locale-attico adibito a soggiorno. La

presenza di una preesistenza difforme, semplicemente tollerata, non consente

infatti

di ottenere l'autorizzazione per un'altra opera in contrasto con il diritto. Il

diniego del permesso va dunque confermato.

4.

4.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

4.2

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non vengono assegnate ripetibili al

Comune di Gambarogno, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'800.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera