52.2018.249
Conferma del diniego del rilascio della licenza edilizia per la costruzione di una pergola sul tetto piano di un immobile esistente
12 luglio 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.249
Lugano
12 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Laura
Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 17 maggio 2018 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
decisione del 25 aprile 2018 (n. 1939) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata da RI 1 avverso la decisione del 29 maggio 2017 con
cui il Municipio di Gambarogno gli ha negato la licenza edilizia per la
formazione di una pergola sul tetto dell'edificio esistente al mapp. __________
di quel Comune, sezione di Vira Gambarogno;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. RI 1, qui ricorrente, è
proprietario del mapp. __________ di Gambarogno, sezione di Vira, tuttora
attribuito alla zona residenziale estensiva (R2) disciplinata dall'art. 60
delle norme di attuazione del piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato
con
ris. gov. n. 4004 del 12 luglio 1985 (NAPR 1985; cfr. ris. gov. n. 4082 del 21
luglio 2011 di approvazione della revisione del PR del Comune di Gambarogno,
pag. 43 e 195 pto. 5.1.18; piano delle zone). Sul fondo sorge, tra l'altro, una
casa d'abitazione articolata su tre livelli fuori terra, coperta con un tetto
in parte piano (adibito a terrazza-giardino) e in parte ad arco, sotto il quale
è stato ricavato un locale-attico, che funge da soggiorno dell'appartamento
sito al secondo piano (terzo livello). Questa configurazione è il risultato di
un intervento di sopraelevazione che, nel 2004, ha dato luogo ad una procedura
di rilascio del permesso in sanatoria per superamento dell'altezza massima
ammissibile (9.00 m alla gronda, 11.00 m al colmo) prescritta dall'art. 60 NAPR
1985. Permesso che, con decisione del 10 marzo 2004, è stato negato dal
Municipio dell'allora Comune di Vira Gambarogno, il quale, il successivo 5
maggio, ha posto a carico di RI 1 una sanzione pecuniaria di fr. 157'350.-, che
il diretto interessato non ha contestato.
b. Con notifica di costruzione
del 17/23 marzo 2017, RI 1 ha chiesto al Municipio di Gambarogno, tra l'altro,
il permesso di posare sul tetto piano (lato nord-ovest), davanti al citato
locale-soggiorno, una pergola (4.00 x 3.00 x 2.50), eseguita con una struttura
autoportante in alluminio verniciato, munita di una copertura piana formata da
pale bioclimatiche orientabili e di una tenda a caduta verticale sul lato
lungo, rivolto verso il lago.
c. Informato del fatto che l'opera non avrebbe potuto essere
approvata, RI 1 ha comunque preteso la pubblicazione della notifica di
costruzione. Quest'ultima, avvenuta dal 10 aprile all'8 maggio 2017, non ha
suscitato alcuna opposizione.
d. Con decisione del 29 maggio 2017, il Municipio ha negato
il permesso richiesto. Rilevato come l'opera in questione non potesse essere
assimilata ad un corpo tecnico (art. 12 NAPR 2011), l'Esecutivo comunale ha
ritenuto che essa aggraverebbe ulteriormente la violazione (dell'altezza) già
presente e si porrebbe in contrasto con l'art. 60 NAPR 1985.
B. Con giudizio del 25 aprile 2018, il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso il suddetto
provvedimento municipale, confermando il diniego del permesso.
Disattesa l'obiezione concernente la procedura adottata, il
Governo ha reputato che la controversa opera (pergola), qualificabile come
costruzione accessoria ai sensi dell'art. 11 NAPR 2011, fosse soggetta a
licenza edilizia. Data la sua ubicazione sul tetto piano dell'edificio, ha poi
osservato, la sua altezza (2.50 m) non potrebbe tuttavia essere valutata da
sola, ma andrebbe sommata a quella della costruzione principale sottostante. In
concreto, venendo raggiunta l'altezza complessiva di 10.70 m, sarebbe pertanto
lesa l'altezza massima alla gronda (9.00 m) prescritta dall'art. 60 NAPR 1985.
Da ultimo, l'Esecutivo cantonale ha escluso che l'eventuale sussistenza di
altre situazioni non conformi al diritto potesse giustificare il rilascio della
licenza richiesta.
C. Contro il predetto giudizio
governativo, RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo il suo annullamento e la parziale riforma della decisione municipale
nel senso di autorizzare anche la formazione della pergola.
Secondo l'insorgente, la giurisprudenza richiamata dal
Governo non sarebbe applicabile. In concreto, bisognerebbe dar prova di
buonsenso e pragmatismo, posto che il manufatto in questione sarebbe
paragonabile, né più né meno, ad un ombrellone. La struttura, aperta sui
quattro lati e con lamelle modulabili nella parte superiore, rispetterebbe
peraltro l'altezza prescritta dall'art. 11 NAPR 2011. Occupando una superficie
esigua, alla stessa stregua dei corpi tecnici disciplinati dall'art. 12 NAPR
2011 non sarebbe neppure idonea a modificare la volumetria e le altezze
dell'edificio esistente.
D. All'accoglimento del ricorso si
oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Il Municipio, riconfermandosi nei contenuti della sua
risposta davanti al Governo, si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia
cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). La legittimazione attiva del
ricorrente, già istante in licenza, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge in modo sufficiente dalle carte processuali. Neppure
le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari prove.
Considerandi
2.
2.1. Le pergole sono costituite da
un'impalcatura formata da una doppia serie di elementi verticali (pali, lastre
di granito, ecc.), infissi nel terreno ad intervalli regolari, le cui estremità
superiori sono collegate fra loro da elementi orizzontali (sbarre, fili, ecc.),
disposti a reticolo al fine di permettere alle piante che vi si arrampicano
(vite, gelsomino, ecc.) di svilupparsi orizzontalmente (STA n. 145/85 del 9
settembre 1985 consid. C, parzialmente pubblicata in RDAT 1986 n. 64).
Le pergole sono considerate costruzioni soggette a licenza
edilizia (art. 6 cpv. 1 cifra 3 del regolamento di applicazione della legge
edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). Devono quindi rispettare i
parametri edificatori concretamente applicabili nella zona di situazione. Non
avrebbe infatti senso assoggettare questo genere di opere all'obbligo del
permesso se non soggiacessero alle regole solitamente applicabili alle
costruzioni.
Dal profilo delle distanze e delle altezze, le pergole
determinano ingombri chiaramente percepibili, analoghi a quelli delle tettoie
aperte sui lati. Al pari di qualsiasi altra costruzione, devono quindi
rispettare sia le distanze, sia le altezze, a prescindere dal fatto che siano
coperte o meno da vegetazione. Possono essere considerate costruzioni
accessorie e beneficiare delle relative facilitazioni soltanto se rientrano
nelle dimensioni massime prescritte dalle norme applicabili a questo genere di
opere edilizie. Non servendo né all'abitazione, né al lavoro, sono escluse dal
computo della superficie utile lorda (SUL) e, quindi, dell'indice di
sfruttamento (i.s.). Dal profilo dell'indice di occupazione (i.o.), computabile
è invece la superficie effettivamente occupata dalla proiezione sulla
superficie del fondo della loro struttura orizzontale, a prescindere dalla
vegetazione che le ricopre (cfr. art. 38 cpv. 3 LE; cfr. STA 52.2016.55 del 6
ottobre 2017, 52.2011.201 del 16 luglio 2012 consid. 2.1).
2.2
Nel caso concreto, il ricorrente ha chiesto il permesso
per costruire sul tetto piano del suo edificio, davanti al corpo adibito a
soggiorno, un manufatto (4.00 x 3.00 x 2.50) aperto sui quattro lati,
denominato pergola. La struttura, in alluminio verniciato, presenta una
doppia serie di elementi verticali (pilastri), che sorreggono la copertura
superiore, formata da pale bioclimatiche orientabili. Benché non ricoperta da
vegetazione, l'opera è paragonabile ad una pergola o, comunque, ad una tettoia
aperta sui lati. Trattandosi di una struttura fissa, di dimensioni non
trascurabili e fermamente ancorata al tetto piano, che determina un ingombro
chiaramente percepibile (cfr. piani di progetto, in particolare: prospetti
nord-est e sud-ovest), configura senz'altro una costruzione soggetta ad
autorizzazione ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700; cfr. pure art. 6
cpv. 1 cifra 3 RLE). Neppure il ricorrente pretende invero il contrario, dato
che postula il rilascio della licenza. Da questo profilo, il giudizio impugnato
merita piena tutela.
3.
3.1. Il Governo ha ritenuto
che la controversa struttura non potesse essere considerata un corpo tecnico,
ma dovesse essere qualificata come costruzione accessoria. Ferma questa
premessa, ha reputato che, essendo posizionata sul tetto piano, la sua altezza
(2.50 m) non dovesse essere valutata isolatamente, ma dovesse essere sommata a
quella dell'edificio sottostante. Da qui il diniego del permesso, essendo
complessivamente superata l'altezza massima alla gronda prescritta per la zona di
situazione (10.70 m > 9.00 m).
3.2
Nella misura in cui le sue caratteristiche escludono che
sia destinabile all'abitazione e/o al lavoro e rispetta le dimensioni massime
prescritte (2.50 m alla gronda) per questo genere di opere, il manufatto in
questione, posto al servizio della costruzione principale, costituisce una
costruzione accessoria ai sensi dell'art. 11 NAPR 2011. Come giustamente assume
il Governo, non può invece essere assimilata ad un corpo tecnico, la cui
altezza non è di principio considerata in quella dell'edificio sottostante
(cfr. art. 12 NAPR 2011). Il concetto di corpo tecnico, comune a numerosi
ordinamenti comunali, si riferisce infatti unicamente a quegli elementi
costruttivi, solitamente di ridotte dimensioni, che sporgono oltre il tetto e
servono alla funzionalità degli edifici, come ad esempio le torrette degli
ascensori, gli impianti di ventilazione o climatizzazione, i comignoli e le
antenne.
Ciò detto, immune da critiche è la deduzione che ha portato
il Governo a considerare che la realizzazione di tale struttura sul tetto piano
dell'immobile esistente comportasse la violazione dell'altezza massima alla
gronda prescritta dall'art. 60 NAPR 1985. Alla luce dei piani di cui alla
precedente procedura in sanatoria e di quelli relativi al nuovo progetto, non
v'è in effetti alcun dubbio che riportando l'ingombro della controversa
struttura sul filo delle facciate sottostanti, conformemente alla regola
generale secondo cui l'altezza degli edifici è rilevata lungo il perimetro
esterno, conteggiando anche le parti arretrate in quanto rilevanti dal profilo
degli ingombri verticali e delle ripercussioni ingenerate sui fondi circostanti
e sul paesaggio (cfr. art. 43 RLE per gli attici e art. 40 cpv. 2 LE per i
gradoni che presentano un arretramento inferiore a 12 m; cfr. STA 52.2013.360
del 12 gennaio 2015 consid. 5.1, 52.2010.172 consid. 3.1, pubbl. in: RtiD
I-2011 n. 19; Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE n. 1234), l'altezza complessiva
dell'edificio, misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto (cfr. art. 40 cpv. 1 LE),
oltrepassi quella massima prescritta (9.00 m alla gronda) nella zona di
situazione. Nemmeno l'insorgente, del resto, sostiene il contrario. Non porta
ad altra conclusione la circostanza che l'ingombro della nuova struttura sia
inferiore a quello del retrostante locale-attico adibito a soggiorno. La
presenza di una preesistenza difforme, semplicemente tollerata, non consente
infatti
di ottenere l'autorizzazione per un'altra opera in contrasto con il diritto. Il
diniego del permesso va dunque confermato.
4.
4.1. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
4.2
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non vengono assegnate ripetibili al
Comune di Gambarogno, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr.
1'800.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera