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Decisione

52.2018.251

Permesso di dimora

27 marzo 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi amici più stretti e partecipa alla vita sociale come ha ammesso essa stessa nel gravame;

che l'insorgente ha quindi

disatteso la condizione di soggiornare e vivere nel nostro Cantone;

che RI 1 dovrà pertanto richiedere il rilascio di un nuovo

permesso di dimora nel Canton Berna, sempre che ne adempirà i requisiti;

che avendo il centro dei propri interessi

nel Canton Berna, non è nemmeno dato di vedere come il rifiuto di rinnovarle il

permesso di dimora ottenuto per risiedere in Ticino sia lesivo del principio

della proporzionalità;

che, stante quanto precede, il ricorso deve

dunque essere respinto già per questi motivi, senza che sia necessario

verificare se la ricorrente possa mantenere il permesso di dimora rilasciatole

dalle autorità ticinesi per vivere nel nostro Cantone a seguito del matrimonio

con __________;

che la tassa di giustizia e

le spese seguono la soccombenza e

sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa di giustizia di

complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere