52.2018.251
Permesso di dimora
27 marzo 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.251
Lugano
27 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 17 maggio 2018 di
RI
1
contro
la
risoluzione del 18 aprile 2018 (n. 1797) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 30 novembre 2016 la Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni le ha negato il rinnovo del permesso di
dimora;
ritenuto, in
fatto
che il 2 luglio 2012 la cittadina cilena RI 1 (1984) è
entrata in Svizzera in vista del matrimonio con il cittadino elvetico __________
(1987);
che a seguito delle nozze celebrate l'11 settembre 2012 a __________,
alla stessa è stato rilasciato un permesso di
dimora annuale nell'ambito del ricongiungimento famigliare in seguito
regolarmente rinnovato, l'ultima volta, fino al 10 settembre 2016;
che il 30 novembre 2016,
dopo averle offerto la possibilità di esprimersi, la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle
istituzioni ha deciso di non rinnovare
il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un termine fino al 31
gennaio 2017 per lasciare il territorio svizzero;
che, fondandosi sui verbali di interrogatorio di polizia dei
coniugi __________, l'autorità ha rilevato che:
lo scopo per cui era stata
concessa l'autorizzazione di soggiorno all'interessata fosse venuto a mancare a
seguito della cessazione della vita in comune con il marito, il loro matrimonio
non essendo più vissuto almeno dal 2015;
il centro di vita e degli
interessi della medesima non si era mai trovato in Ticino, la stessa avendo
sempre risieduto nel Canton Berna sin dal suo arrivo in Svizzera;
che il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 3, 42,
50 cpv. 1 lett. a, 64, 64d e 96 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]);
che la decisione dipartimentale è stata confermata su ricorso
dal Consiglio di Stato con giudizio del 18
aprile 2018 dopo averla considerata conforme al principio della
proporzionalità;
che contro la predetta pronunzia
governativa la soccombente si aggrava
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e
postulando il rinnovo del suo permesso
di dimora;
che la ricorrente, la quale sostiene
che l'unione coniugale con suo marito è durata oltre tre anni e di essersi
integrata con successo, riconosce di vivere e lavorare a __________ dove ha i
suoi amici più stretti e partecipa alla vita sociale;
che all'accoglimento
dell'impugnativa si sono opposti sia il Consiglio di Stato sia la Sezione della
popolazione, senza formulare particolari osservazioni al riguardo;
che nella sua replica l'insorgente ribadisce i propri
argomenti, mentre in fase di duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie
posizioni e il Governo è rimasto silente;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente
vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);
che il gravame in oggetto,
tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che giusta l'art. 33 LStrI il permesso di dimora viene
rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato
scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni
(cpv. 2) e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo
l'articolo 62 cpv. 1 della medesima legge (cpv. 3);
che secondo l'articolo 62 cpv. 1 lett. d LStrI, l'autorità
competente può revocare i permessi - eccetto quelli di domicilio - e le altre
decisioni se lo straniero disattende una delle condizioni legate alla
decisione;
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LStrI, i coniugi stranieri e i
figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno
diritto al rilascio e alla proroga del
permesso di dimora se coabitano con loro;
che secondo l'art. 50 LStrI, nella sua versione in vigore fino
al 31 dicembre 2018 e quindi applicabile nella presente fattispecie (cfr. art.
126 cpv. 1 LStrI), dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare il diritto del coniuge al
rilascio o alla proroga del permesso di
dimora in virtù dell'art. 42 LStrI sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta
con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI) oppure se gravi motivi
personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI);
che giusta l'art. 36 LStrI, il titolare di un permesso di
soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente
il luogo di residenza entro il Cantone che ha rilasciato il permesso;
che l'art. 66 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) sancisce che il
permesso vale sul territorio del Cantone che l'ha rilasciato: uno straniero può
disporre pertanto di un permesso di soggiorno di
breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio soltanto
in un Cantone;
che l'art. 37 cpv. 1 LStrI
dispone che il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora
che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere
dapprima il permesso dal nuovo Cantone;
che il trasferimento del centro di propri interessi in un
altro Cantone implica quindi l'obbligo di un
nuovo permesso nel nuovo Cantone (art. 67 cpv. 1 OASA);
che giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. c LStrI un permesso decade alla
scadenza della durata di validità;
che come accennato in
narrativa, il 30 novembre 2016 la Sezione della popolazione ha respinto la
domanda di RI 1 volta ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora, scaduto
dal 10 settembre 2016, in quanto:
il suo matrimonio con il
cittadino svizzero __________ con il quale la ricorrente si era sposata l'11
settembre 2012 non era più vissuto almeno dal 2015;
il centro di vita e degli
interessi della medesima non si era mai trovato in Ticino, la stessa avendo
sempre risieduto nel Canton Berna sin dal suo arrivo nel nostro Paese;
che nel suo ricorso al Tribunale RI 1, la quale sostiene che
l'unione coniugale con suo marito è durata oltre tre anni prima di separarsi e
di essersi integrata con successo, riconosce di vivere e lavorare da tempo a __________
dove ha i suoi amici più stretti, partecipa alla vita sociale e vi ha pure svolto
un apprendistato;
che dall'inserto di causa risulta che, conformemente all'art.
15 LStrI, l'interessata ha pure notificato la propria partenza dal Comune di __________
a decorrere dal 31 gennaio 2017 alla volta di __________ e il 16 gennaio 2018
ha presentato una domanda di cambiamento di Cantone presso le autorità bernesi;
che in siffatte circostanze bisogna pertanto concludere che
da parecchio tempo il centro di vita e degli interessi della ricorrente non si trova più in Ticino bensì nel
Canton Berna dove svolge un'attività lucrativa, dispone di un appartamento, ha
Fatti
i suoi amici più stretti e partecipa alla vita sociale come ha ammesso essa stessa nel gravame;
che l'insorgente ha quindi
disatteso la condizione di soggiornare e vivere nel nostro Cantone;
che RI 1 dovrà pertanto richiedere il rilascio di un nuovo
permesso di dimora nel Canton Berna, sempre che ne adempirà i requisiti;
che avendo il centro dei propri interessi
nel Canton Berna, non è nemmeno dato di vedere come il rifiuto di rinnovarle il
permesso di dimora ottenuto per risiedere in Ticino sia lesivo del principio
della proporzionalità;
che, stante quanto precede, il ricorso deve
dunque essere respinto già per questi motivi, senza che sia necessario
verificare se la ricorrente possa mantenere il permesso di dimora rilasciatole
dalle autorità ticinesi per vivere nel nostro Cantone a seguito del matrimonio
con __________;
che la tassa di giustizia e
le spese seguono la soccombenza e
sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
Spese e tassa di giustizia di
complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere