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Decisione

52.2018.258

Licenza edilizia per la ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio

20 settembre 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i privati interessati per un esperimento di conciliazione. Tale istituto,

come ben si evince dal testo di legge, è tuttavia lasciato al beneplacito

dell'autorità (cfr. anche STA 52.2014.374 del 26 aprile 2017). Per quanto esso

tenda a limitare l'inutile sovraccarico delle autorità e a prevenire l'aggravio

di oneri e il disborso di spese di causa (evitabili con una migliore e serena

informazioni delle parti, cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione

totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966, pag. 13; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 17), le

norme che lo regolano non conferiscono alcun diritto al richiedente, il quale

in caso di rifiuto non può nemmeno lamentare una lesione dell'art. 29 cpv. 2

Cost. (che non comprende anche un diritto a intavolare delle trattative

con le controparti, cfr. replica al Governo, pag. 3). Ne discende che l'obiezione

del ricorrente si rivela dunque infondata e, come tale, va respinta.

In via abbondanziale va peraltro pure considerato che, stando agli atti, l'insorgente

ha comunque potuto esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa davanti al

Consiglio di Stato, riproponendo tutte le proprie argomentazioni fattuali e

giuridiche non solo con il ricorso, ma anche replicando alle ulteriori prese di

posizione del Municipio e dei vicini. Un'eventuale lesione del diritto di

essere sentito - così come osservato dal Governo - avrebbe quindi semmai potuto

essere considerata sanata in quella sede, senza comportare un rinvio degli atti

all'istanza inferiore (anche in un'ottica di economia processuale, cfr. DTF 137

I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rinvii).

3.2. A fronte di quanto precede, cadono nel vuoto anche le argomentazioni che l'insorgente

ripropone in questa sede appellandosi al principio della buona fede, e meglio

alla fiducia che avrebbe riposto nell'email del 21 dicembre 2016 del tecnico

comunale, il quale - riferendosi alla sua richiesta del 15 dicembre 2016, di

cui si è detto - gli aveva domandato, come prima mossa, di fornire

alcune date possibili per un incontro di conciliazione.

Anzitutto non è dato di vedere come una tale comunicazione poteva seriamente

indurlo a rinunciare a formulare delle osservazioni a cui nemmeno aveva fatto

cenno nella sua corrispondenza e che avrebbe semmai già potuto inoltrare. Nulla

gli avrebbe in effetti impedito di esprimersi sulle opposizioni e, nello

stesso tempo, chiedere un esperimento di conciliazione (cfr. pure Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 817 ad art. 9 LE). Inoltre, il suddetto email -

che aveva all'evidenza solo un carattere interlocutorio e, come indicato dal

Governo, non proveniva nemmeno dall'autorità competente (cfr. sulle condizioni

per avvalersi del principio della buona fede: DTF 137 I 69 consid. 2.5.1, 130 I

26 consid. 8.1) - non era nemmeno suscettibile di far credere che l'Esecutivo

comunale avesse aderito alla sua richie-

sta di indire una conciliazione. Esperimento al quale, come visto, l'istante in

licenza non aveva comunque diritto. Anche su questo punto il ricorso si rivela

dunque infondato.

4. Conformità con l'art.

34 NAPR

4.1. La zona del nucleo di villaggio NV1 è disciplinata dall'art. 34 NAPR e

comprende il nucleo antico di Caneggio e i suoi immediati dintorni (cpv. 1).

Per questo comprensorio, il PR ha come finalità il rispetto dei caratteri

morfologici, tipologici e storici del tessuto edilizio antico e della struttura

urbanistica, come anche la salvaguardia degli spazi liberi di valore ambientale

al suo interno e sul suo contorno (cpv. 2).

Nella zona NV1, secondo l'art. 34 cpv. 4 NAPR, nel rispetto degli obiettivi

sopraenunciati, sono ammessi - anche cumulativamente - interventi di: (a) riattamento

(ossia di risanamento senza ampliamenti), (b) trasformazione (con

cambiamento di destinazione senza ampliamenti), (c) ricostruzione (ovvero

di ripristino di un edificio demolito o distrutto, senza ampliamenti) e (d) demolizione

(di edifici o parti in palese stato di rovina). A determinate condizioni,

sono inoltre ammessi (e) ampliamenti, mentre sono escluse (f) nuove

costruzioni (eccetto nel comparto edificabile C). In particolare, per

quanto qui interessa, l'art. 34 cpv. 4 NAPR precisa che sono ammessi ampliamenti

giustificati da reali esigenze di uso e di abitabilità degli edifici. Le

aggiunte devono correttamente inserirsi nel tessuto edilizio esistente. La

norma aggiunge che, per edifici destinati alla residenza primaria e per

interventi qualificati che portano ad una apprezzabile valorizzazione

ambientale ed architettonica delle preesistenze, il Municipio ha la

facoltà - sentito il parere delle competenti autorità cantonali - di concedere

deroghe per ampliamenti più sostanziali.

Gli interventi nella zona NV1, secondo l'art. 34 cpv. 5 NAPR, devono inoltre

rispettare una serie di condizioni edificatorie concernenti la composizione

delle facciate, la muratura perimetrale, le aperture, i balconi e loggiati, la

sistemazione esterna e i tetti. In particolare, per quel che riguarda questi

ultimi, la disposizione specifica che il rifacimento del tetto è ammesso se

eseguito con il mantenimento della pendenza originaria. In linea di principio

non possono essere modificate le linee di colmo e l'orientamento delle falde e

le quote dei tetti.

4.2. Al pari di norme analoghe previste dai PR di altri Comuni, la suddetta

regolamentazione mira essenzialmente a salvaguardare l'aspetto architettonico

del nucleo. Per essere autorizzati, gli ampliamenti, oltre ad essere correttamente

integrati nel tessuto edilizio, devono apparire giustificati da reali

esigenze di uso e di abitabilità degli edifici, ovvero effettivi bisogni

funzionali. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che per

ampliamento dettato da reali bisogni tecnici o funzionali occorre intendere un

intervento indispensabile ai fini di un'ulteriore utilizzazione dello stabile.

Determinanti non sono le esigenze personali e soggettive dei proprietari pro

tempore, ma le necessità oggettive derivanti dalla destinazione dell'edificio.

Possono quindi essere autorizzati soltanto gli interventi effettivamente

indispensabili per assicurare la continuazione dell'utilizzazione dell'immobile

e per adeguarne la fruibilità agli attuali standard abitativi. Un'estensione

sostanziale delle preesistenti possibilità di utilizzazione è di principio

esclusa (RDAT II-2002 n. 32 consid. 2, II-2000 n. 29 consid. 2; STA 52.2000.177

del 12 febbraio 2001 consid. 3.1 con rinvii).

Il concetto di reali esigenze di uso e di abitabilità degli edifici è

di natura indeterminata e, come tale, riserva all'autorità comunale una certa

latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto precettivo.

Nella misura in cui è riferito a una norma del diritto autonomo comunale,

l'autorità superiore è tenuta a rispettare questo margine d'interpretazione.

Essa può scostarsi dall'interpretazione data dal municipio soltanto quando

questa appare insostenibile, sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti

costituzionali dei cittadini. Ove non sussista una simile violazione del

diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio

senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che

contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il

fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico

indeterminato appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitagli

dall'autorità comunale (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4; RDAT II-2002 n. 32 consid.

2, II-2000 n. 29 consid. 2).

4.3. In concreto, lo stabile del ricorrente si sviluppa attualmente

su tre livelli: un piano cantina, in gran parte fuori terra, comprendente

una cantina, un ripostiglio e un vano disponibile; un pian terreno con

una sala da pranzo, uno studio-camino e una cucina; un primo piano che

include un bagno, un atrio e due camere e infine un sottotetto adibito a

solaio, coperto da un tetto con due spioventi. Con il controverso progetto, l'insorgente

ha chiesto al Municipio di poter innalzare l'edificio fino a ca. m 1.60 alla

gronda e ca. m 1.10 al colmo, ricoprendolo con un tetto a tre falde (a "L"),

parzialmente riorientate di 90° (sull'asse E-O). L'intervento si ripropone di

realizzare un terzo livello abitabile fuori terra, destinato a un ampio

soggiorno e un terzo bagno (in aggiunta ai due che saranno ricavati al livello

inferiore). Grazie al progetto, la superficie abitabile dell'edificio aumenterà

da poco meno di 100 mq a circa 150 mq.

Richiamandosi anche alla giurisprudenza sviluppata per gli ampliamenti dettati

da bisogni tecnici o funzionali, il Municipio ha ritenuto che l'intervento

travalicasse i limiti dell'art. 34 cpv. 4 NAPR, non essendo sorretto da

esigenze funzionali e che snaturasse l'edificio esistente. In particolare ha

considerato che la sopraelevazione non fosse oggettivamente necessaria ai fini

di un'ulteriore utilizzazione dell'edificio, visto che lo stesso già dispone di

sufficienti spazi per essere destinato a residenza primaria ed essere dotato di

tutti i servizi necessari. A identica conclusione è essenzialmente pervenuto il

Governo, tutelando la predetta valutazione, concludendo a sua volta che anche

senza l'innalzamento l'edificio sarebbe perfettamente abitabile.

Tale valutazione, per quanto opinabile possa apparire, regge alle critiche del

ricorrente. L'interpretazione data dalle precedenti istanze al concetto di

natura interminata di reali esigenze di uso e di abitabilità degli

edifici - tenuto anche conto del riserbo di cui deve dar prova questo

Tribunale (cfr. supra) - non appare affatto insostenibile. Non risulta

irragionevole negare l'esistenza di esigenze funzionali oggettivamente fondate,

tali da giustificare in concreto un innalzamento fino a m 1.60 dello stabile

per ricavare al posto del sottotetto (solaio) un terzo piano abitabile (con un'altezza

interna variabile tra 2 e 3 m circa). L'attuale edificio è, a non averne dubbio,

in grado di assolvere convenientemente la sua funzione abitativa, ritenuto che

già dispone di un soggiorno-sala da pranzo, di uno studio, di due camere, di

una cucina e di adeguati servizi, oltre a vani ripostiglio e/o disponibili.

Anche se non particolarmente spaziosa, la casa può senz'altro essere utilizzata

come residenza primaria, perlomeno da due persone o da una famiglia di tre

membri. Per quanto la sopraelevazione con un terzo piano dotato di un quinto

ampio locale luminoso da destinare allo svago possa rendere l'abitazione

più attrattiva e concorrenziale sul mercato, si deve comunque negare che essa

risulti dettata da un'obiettiva necessità, riconducibile all'attuale situazione

dell'edificio, il quale non richiede invero un aumento del 50% della sua

superficie abitabile per assolvere la sua funzione. In queste circostanze,

corretta risulta la deduzione secondo cui l'intervento non scaturisce dalle

condizioni di fruibilità dello stabile e non risulta quindi realmente

indispensabile, ma piuttosto destinato a soddisfare particolari esigenze di

natura soggettiva del ricorrente. Ben potevano quindi le precedenti istanze

concludere che l'intervento non rientrasse nei limiti degli ampliamenti ammessi

dall'art. 34 cpv. 4 NAPR. A questo riguardo, a nulla mutano le Linee guida

cantonali sugli interventi nei nuclei storici del febbraio 2016 edite dal

Dipartimento del territorio, laddove osservano che pure le aumentate esigenze

di comfort possono richiedere un diverso uso degli spazi e una maggiore

superficie per abitante (pag. 10). Al di là del fatto che, in base a queste

Linee guida, una ristrutturazione può anche limitarsi a meri interventi interni

e che un progetto deve in ogni caso sempre essere ben ponderato e approfondito

(pag. 11), non v'è chi non veda come tali direttive non possano in ogni caso

sostituirsi alle norme concretamente applicabili, e meglio a quelle che il

Legislatore comunale ha adottato per disciplinare gli interventi edilizi

ammissibili all'interno di un determinato nucleo.

4.4. Sfugge inoltre alla critica la decisione delle precedenti istanze di

negare la sussistenza delle condizioni per rilasciare una deroga per ampliamenti

più sostanziali secondo l'art. 34 cpv. 4 NAPR, in fine. Non è in effetti dato

di comprendere in che modo la controversa sopraelevazione porterebbe ad una

apprezzabile valorizzazione ambientale ed architettonica delle preesistenze,

tale da giustificare la concessione di una tale deroga. E ciò già solo se si

considera che l'innalzamento comporta un rifacimento del tetto, con una modifica

delle linee di colmo e dell'orientamento delle falde, oltre che delle quote, di

principio neppure ammessa dall'art. 34 cpv. 5 NAPR. Inoltre, per quanto occorra

dar atto che l'intervento consentirebbe di eliminare l'ampia finestra

(grigliata con traversine) al primo piano sulla facciata est (cfr. relazione

tecnica) - la quale è all'evidenza un elemento avulso dall'architettura

tradizionale del nucleo -, dal profilo della valorizzazione architettonica, ben

più di una perplessità suscita pure la serie di nuove porte-finestre (alte m

1.60) delimitate da ringhiera, che verrebbero innalzate fin quasi alla radice

del tetto; aperture, non presenti sui prospetti dello stabile, che non è ben

chiaro come possano riflettere la disposizione, le dimensioni e

le proporzioni di quelle esistenti sul posto (cfr. le condizioni poste

dall'art. 34 cpv. 5 NAPR per le aperture) e, di riflesso, qualificare il

disegno delle facciate. Del resto, il progetto non spende parola sulla valorizzazione

ambientale e architettonica dell'intervento; ancora meno il ricorrente, che

si limita essenzialmente a far valere motivazioni di natura soggettiva non

pertinenti rispettivamente a richiamare - a torto, come si vedrà qui di seguito

- il principio della parità di trattamento.

5. Parità di

trattamento nell'illegalità

5.1. Il diritto all'uguaglianza di trattamento nell'illegalità può essere

ammesso in via eccezionale soltanto quando non in un caso isolato e neppure in

alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un'autorità deroga alla legge e

dà a vedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa (cfr.

DTF 132 II 485 consid. 8.6; sul principio di uguaglianza: DTF 142 I 195 consid.

6.1). Date queste condizioni, un cittadino ha allora diritto di esigere di

beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempre che ciò non leda altri interessi

legittimi (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1). Secondo costante giurisprudenza, il

principio della legalità dell'attività amministrativa prevale però su quello

della parità di trattamento. Qualora un'autorità riconosca esplicitamente

l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di

volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di

trattamento deve cedere il passo a quello della legalità (cfr. DTF 139 II 49

consid. 7.1, 136 I 65 consid. 5.6, 131 V 9 consid. 3.7; STF 1C_274/2016 del 1°

giugno 2017 consid. 4.2).

5.2. In concreto, il ricorrente invoca la prassi dell'autorità locale, che in

passato avrebbe autorizzato sopraelevazioni più importanti di quella in

oggetto. Davanti al Governo, il Municipio ha osservato che memore di

situazioni analoghe dove il risultato è stato delle sopraelevazioni poco

rispettose del contesto storico e urbanistico ha preferito negare la licenza

edilizia, specificando che dagli eventuali errori commessi si è cercato

di imparare e di implementare la sensibilità verso le peculiarità dei nostri

nuclei. Così facendo, l'Esecutivo comunale sembra quindi aver ammesso che

in passato l'art. 34 cpv. 4 NAPR non sia sempre stato applicato correttamente,

ovvero che siano stati autorizzati anche ampliamenti non dettati da reali

esigenze di uso e di abitabilità degli edifici rispettivamente che siano state

concesse deroghe per interventi più sostanziali, anche se non portavano a un'apprezzabile

valorizzazione ambientale e architettonica delle preesistenze. Questa

circostanza, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non impone ora il

richiamo di tutti i dossier riguardanti le licenze edilizie concesse durante

gli ultimi 15 anni per innalzamenti nel nucleo di Caneggio. Al di là del

fatto che l'insorgente, da parte sua, non menziona invero nemmeno un caso

analogo al suo in cui le norme non sarebbero state applicate in modo corretto,

vi è in ogni caso da ritenere che la posizione assunta dal Municipio - al di là

della locuzione ha preferito - lascia chiaramente intendere che in

futuro non persevererà in eventuali errori commessi in passato, ma deciderà in

modo conforme alla legge. Già per questa ragione, non sono quindi date le

condizioni affinché l'insorgente possa eccezionalmente invocare con successo un

diritto alla parità di trattamento nell'illegalità, così come concluso dal

Governo.

6. Considerato che

la licenza edilizia non poteva in ogni caso essere rilasciata per le lesioni

delle norme di cui si è detto, in questa sede non mette conto di verificare d'ufficio

se il progetto si porrebbe in contrasto anche con il regime relativo alle

distanze tra edifici (art. 34 cpv. 9 NAPR) rispettivamente con gli art. 66 della

legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST;RL 701.100) e 86 del

regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst;

RL 701.110), su cui le precedenti istanze non si sono comunque chinate.

7. Sulla base di

quanto precede, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,

il quale è inoltre tenuto a rifondere ai vicini oppo-nenti CO 4, assistiti da

un legale, adeguate ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. L'insorgente

è inoltre tenuto a rifondere a CO 4e CO 5 complessivi fr. 1'500.- a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera