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Decisione

52.2018.26

Diniego del rilascio del permesso di domicilio UE/AELS e revoca (recte: non rinnovo) del permesso di dimora UE/AELS. Irricevibile per istanza di proroga del pagamento dell'anticipo inviata solo via te

2 marzo 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2018.26

Lugano

2 marzo 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo

Cassina, vicepresidente

assistito

dalla segretaria:

Jennifer Moresi

statuendo sul ricorso 11

gennaio 2018 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la risoluzione

22 novembre 2017 (n. 5241) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa

presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 novembre 2017 del

Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di

rilascio del permesso di domicilio UE/AELS e revoca (recte: non rinnovo) del

permesso di dimora UE/AELS;

ritenuto

e considerato in

fatto e in diritto

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del

10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può

decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono

questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si

realizza in concreto;

che, in applicazione dell'art. 47 cpv. 4 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

3.3.1.1), con decisione 12 gennaio 2018 questo giudice ha fissato al

ricorrente un termine scadente il 31 gennaio 2018 per prestare l'anticipo delle

presunte spese processuali, fissato in fr. 1'500.-;

che l'insorgente, con istanza 19 gennaio 2018, ha chiesto una dilazione del

pagamento in tre rate, la prima con scadenza il 28 febbraio 2018;

che con decisione 22 gennaio 2018 il giudice delegato ha parzialmente accolto

la domanda, dandogli la possibilità di versare l'anticipo in 2 rate, la prima

scadente il 31 gennaio 2018 e la seconda il 28 febbraio 2018;

che l'ordine era assortito della comminatoria dell'irricevibilità del gravame

in caso di mancato pagamento nei termini assegnati per ciascuna rata;

che con istanza 30 gennaio 2018, il patrocinatore del ricorrente ha chiesto una

proroga di 15 giorni per il pagamento della prima rata dell'anticipo;

che con decisione 31 gennaio 2018 il giudice delegato ha accolto la domanda

prorogando fino al 15 febbraio 2018 il termine per versare la prima rata

dell'anticipo per le presunte spese processuali, ritenuto che il termine per

versare la seconda rata rimaneva immutato;

che anche quest'ultimo ordine era assortito della comminatoria

dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento nel termine

assegnato;

che con istanza 15 febbraio 2018, trasmessa al Tribunale solo via telefax,

l'insorgente, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto un'ulteriore

proroga fino alla fine del mese di febbraio del termine per il pagamento

dell'integralità dell'anticipo richiesto;

che, giusta l’art. 10 cpv. 1 LPAmm, gli allegati, siano essi ricorsi o istanze,

devono essere scritti in lingua italiana, firmati dalle parti o dai loro

patrocinatori e consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un

ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera;

che la giurisprudenza non riconosce il telefax come strumento di trasmissione -

e quindi di inoltro - di un atto processuale, in quanto sull'allegato ricevuto

dall'autorità fa difetto la firma in originale del ricorrente (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 8; Frank Seethaler/Fabia Bochsler,

Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n.

23 ad art. 52 con rinvii; Laurent Merz,

Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2011, n. 35 ad art .42, tutti

con rinvii alla prassi; DTF 142 IV 299 consid. 1.1);

che inoltre, secondo la prassi,

chi trasmette un atto giudiziario via telefax è sin dall'inizio consapevole che

lo stesso non rispetta i requisiti legali formali: non ci si trova dunque di

fronte ad una semplice dimenticanza, ossia ad un'omissione involontaria della

firma, ipotesi nella quale l'autorità è tenuta a fissare all'interessato un

breve termine per ripresentare l'atto debitamente sottoscritto in ossequio al

divieto di eccesso di formalismo (art. 12 cpv. 1 LPAmm; cfr. Seethaler/Bochsler, op. cit., n. 115 ad

art. 52; Merz, ibidem,

entrambe con rinvii alla prassi);

che l’istanza con la quale il patrocinatore del ricorrente ha chiesto,

unicamente tramite telefax, un’ulteriore proroga del termine di versamento

dell’anticipo si rivela pertanto formalmente irrita per quanto attiene alle

modalità con cui è stata trasmessa al Tribunale ragione per la quale la stessa

non può essere presa in considerazione;

che, alla luce di ciò, la validità del termine del 15 febbraio 2018 per il

pagamento della prima rata della richiesta d’anticipo è rimasta immutata;

che nella misura in cui il ricorrente non ha provveduto a versare l’importo

richiestogli entro la suddetta data, il suo gravame si avvera irricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

decide:

1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, di fr. 300.-,

è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Il giudice delegato La

segretaria

del

Tribunale cantonale amministrativo