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Decisione

52.2018.261

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato. Effetto sospensivo

25 luglio 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

52.2018.261

Lugano

25 luglio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo

Cassina, vicepresidente,

Matea

Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara

Maspoli

statuendo

sul ricorso del 22 maggio 2018 di

RI

1

rappresentato

da: RA 1

contro

la

risoluzione del 4 maggio 2018 (n. 34) del presidente del Consiglio di Stato,

che respinge la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa

interposta dall'insorgente avverso la decisione del 6 marzo 2018 con cui la

Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a

motore a tempo indeterminato con effetto immediato;

ritenuto, in

fatto

che RI 1, qui ricorrente, nato nel 1947,

è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore conseguita nel

1965;

che il 16 novembre 2017, verso le ore 19.00, l'insorgente ha circolato nel

comune di __________, alla guida del veicolo __________ (targato __________),

in grave stato di ebrietà, accertato dall'esame dell'alito tramite etilometro

probatorio (0.94 milligrammi di alcol per litro di aria espirata);

che con decreto d'accusa del 21 febbraio 2018, passato in giudicato, il

competente procuratore pubblico l'ha quindi ritenuto colpevole di guida in

stato di inattitudine (qualificata) giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. a della legge

federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), condannandolo

alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere (sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 anni) e alla multa di fr. 1'800.-;

che frattanto, venuta a conoscenza dell'infrazione e sospettando seriamente

un'inidoneità alla guida a fronte dell'elevato tasso alcolemico riscontrato (≥

0.8 mg/l), il 28 novembre 2017, la Sezione della circolazione gli ha revocato

la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto

immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica

presso il Centro medico del traffico (CMT); tale decisione è rimasta incontestata;

che, preso atto della perizia del 14

febbraio 2018 della dr. med. __________,

medico del traffico SSML - che ha ritenuto il ricorrente non idoneo alla

guida -, con decisione del 6 marzo 2018 l'autorità

dipartimentale gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per un tempo indeterminato, con effetto immediato,

stabilendo un periodo di sospensione fino all'aprile 2019; la

riammissione alla guida è stata subordinata a determinate condizioni: (a)

obbligo di presentare un rapporto di valutazione neuropsicologica rilasciato

dal Centro di psicologia della SUPSI attestante,

sulla base di un esame testistico specialistico (Vienna Test - Batteria

relativa alla guida di veicoli a motore secondo le specifiche indicazioni

peritali), l'esistenza di requisiti neuro cognitivi compatibili con la guida

sicura di veicoli a motore; (b) superamento di un esame psico-tecnico a cura

dello psicologo del traffico; (c) presentazione di un rapporto di verifica

conclusiva steso dal CMT attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore;

che contro quest'ultima risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, RI 1 si

è aggravato dinnanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento e

chiedendo, in via cautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;

che, con giudizio del 4 maggio 2018,

il presidente dell'Esecutivo

cantonale ha respinto quest'ultima domanda;

che, contro tale pronuncia, il ricorrente

insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone

l'annullamento e riproponendo la domanda formulata in via provvisionale, rimasta

inascoltata;

che l'insorgente contesta che siano dati gli estremi per infliggergli la revoca

di sicurezza, ritenuto che la perizia non avrebbe riscontrato alcuna dipendenza

da alcol, ma unicamente dei valori inferiori alla norma per due brevi test

cognitivi; le debolezze riscontrate dal medico del traffico, che riguardano

semmai le attitudini fisiche e psichiche ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. b

LCStr e non una forma di dipendenza (art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1

lett. b LCStr richiamato dalla Sezione della

circolazione), non sarebbero tali da compromettere la sua idoneità alla guida;

rilevato di non aver alcun precedente e una reputazione immacolata di

conducente, considera le condizioni per la riammissione alla guida del tutto

sproporzionate;

che il presidente del Governo si è opposto all'accoglimento del ricorso, senza

formulare particolari osservazioni, mentre la Sezione della circolazione è

rimasta silente;

considerato, in

diritto

che

la competenza del Tribunale cantonale amministrativo deve essere ammessa in

applicazione dei combinati art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla

legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100) e 37 cpv. 4 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013 (LPAmm; RL 165.100);

che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e

direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65

cpv. 1 LPAmm);

che il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che oggetto di controversia è il giudizio con cui il presidente del Consiglio

di Stato si è rifiutato di ripristinare l'effetto sospensivo alla decisione

della Sezione della circolazione - dichiarata immediatamente esecutiva - di

revocargli la licenza di condurre per inidoneità a tempo indeterminato, così

come indicato in narrativa;

che per prassi costante, avallata da dottrina

e giurisprudenza, le revoche preventive disposte in applicazione dell'art. 30

OAC, al pari delle revoche di sicurezza (art. 16d cpv. 1 LCStr), come in concreto, sono per principio dichiarate

immediatamente esecutive, nel senso che l'autorità che le adotta è

solita togliere preventivamente l'effetto

sospensivo ad un'eventuale impugnativa (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib

115 consid. 2b; STF 1C_503/2016 del 12 gennaio 2017 consid. 3.3,1C_339/2016

del 7 novembre 2016 consid. 3.1,1C_685/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2; STA

52.2016.445 del 17 ottobre 2016; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du

retrait du permis de conduire, Berna 2015, n. 97.5.2 pag. 741 e rimandi);

che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque chiedere

al presidente dell'autorità adita la sospensione della decisione (art. 71

LPAmm);

che la pronuncia sull'effetto sospensivo - fondata su un giudizio d'apparenza (prima

facie) - dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti delle

parti, nell'ambito della quale l'autorità adita fruisce di un ampio margine

d'apprezzamento (cfr. DTF 130 II 149 consid.

Considerandi

2.

, 129 II 286 consid. 3; Marco

Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1c ad art. 21);

che, chiamato a statuire su un ricorso proposto contro una decisione mediante

la quale il presidente del Governo respinge la domanda di concessione dell'effetto

sospensivo al gravame inoltrato contro una decisione immediatamente esecutiva,

il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che il diniego

non integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente dal profilo

dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);

che le revoche adottate in base all'art. 16d cpv. 1 LCStr, al pari di

quelle fondate sugli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC, mirano a prevenire

possibili compromissioni della sicurezza del traffico da parte di persone che

non offrono sufficiente affidabilità quali conducenti di veicoli a motore,

ragione per cui, come detto, sono di regola immediatamente esecutive;

che, considerato il potenziale pericolo ingenerato da tali conducenti, nel caso

di revoche per scopo di sicurezza (siano esse preventive o ordinarie) l'effetto

sospensivo a un ricorso va quindi accordato

soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente

non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento (cfr. STA

52.2016.445

citata); non occorre per contro sia provata l'inidoneità

alla guida alla base del provvedimento: basta la sussistenza di sufficienti

indizi per ritenere che il conducente non soddisfi più le condizioni poste per

il rilascio della licenza (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid.

2b; STF 1C_195/2013 citata consid. 3.2

e 3.3);

che con la decisione impugnata il presidente del Consiglio di Stato,

prescindendo da disquisizioni di merito circa la fondatezza della revoca, ha

ritenuto sulla base degli atti - a un giudizio di verosimiglianza - che

sussistessero sufficienti indizi per dubitare dell'idoneità alla guida del

ricorrente, accennando anche ai suoi "numerosi precedenti";

che al di là di quest'ultima circostanza -

di cui non vi è invero traccia agli atti e sembra più che altro un refuso

di un'altra decisione - la deduzione del presidente

dell'Esecutivo cantonale, ancorché motivata in modo piuttosto stringato, non

appare insostenibile;

che è incontestato che l'insorgente si è sottoposto (senza sollevare obiezioni)

alla perizia di medicina del traffico volta a accertare la sua idoneità alla

guida, disposta dalla Sezione della circolazione a seguito della grave

infrazione commessa il 16 novembre 2017 di guida in stato di ebrietà con una

concentrazione di alcol qualificata (0.94 mg/l), così come indicato in

narrativa;

che altrettanto pacifico è che la perizia della dr. med. __________, rispondendo

ai quesiti formulati ("il peritando è

idoneo o meno alla guida di veicoli a motore del gruppo 1?"), ha

stabilito che egli "attualmente non è

idoneo alla guida" (cfr. pag. 9); referto dal quale emerge che il medico del traffico, pur non riscontrando una

forma di "dipendenza" da alcol, vagliando anche altre

possibili cause d'inidoneità, ha segnatamente messo in discussione la

sussistenza delle attitudini fisiche e psichiche necessarie del ricorrente (che

ha più di 70 anni), in particolare dopo aver somministrato dei brevi test

cognitivi (deficit a livello di prestazioni); lo riconosce anche il ricorrente,

che non contesta i risultati inferiori alla norma dei test evocati dal perito;

che per giurisprudenza, quando viene

ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico, la licenza di

condurre deve di regola essere revocata

(cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_339/2016 citata consid. 3.1 e

rimandi,1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.7); in simili evenienze,

l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della

sicurezza della circolazione, non è ammissibile

che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli

accertamenti (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF

1C_514/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 2.2,1C_339/2016 citata consid. 3.1;

STA 52.2016.584 del 28 marzo 2017 consid. 2.4);

che ciò deve a maggior ragione valere quando - come in concreto - è stata

effettuata una perizia di medicina del traffico giunta alla conclusione che l'idoneità

alla guida non sussiste (cfr. STF 1C_347/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 2);

che la questione a sapere se tale perizia - e di riflesso la revoca di

sicurezza che vi si appoggia - sia, ad un esame più attento, corretta o meno

non riguarda la presente procedura, ma quella di merito, che dovrà

compiutamente essere esaminata dal Governo (cfr.

STF 1C_347/2012 citata consid. 2; cfr. inoltre DTF 141 II 220 consid.

3.1

, 125 II 492 consid. 2b; STF 1C_339/2016 citata consid. 3.1); invano il

ricorrente incentra il proprio ricorso su tale aspetto;

che è in effetti nell'ambito di quella procedura che l'Esecutivo cantonale potrà

e dovrà verificare - all'occorrenza anche interpellando nuovamente il medico

del traffico - se la perizia, avuto riguardo agli elementi su cui si fonda, sia

concludente, compiutamente motivata,

scevra di contraddizioni (cfr. al riguardo: DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; Mizel, op. cit., pag. 150) e tale da

giustificare direttamente una revoca di sicurezza ex art. 16d cpv. 1

LCStr (che l'autorità di prime cure ha disposto richiamandosi alla lett. b, ma

che, come anche indica il ricorrente, appare ricadere più che altro sotto la

lett. a); a questo stadio basta ritenere che tale referto è sufficiente a

fondare la presunzione d'inidoneità a suo carico;

che analoga conclusione vale per le condizioni alle quali è stata subordinata

la riammissione alla guida, pure oggetto della procedura principale; premature

sono dunque le relative critiche del ricorrente;

che per il resto l'insorgente non ha invece addotto in questa sede, sostanziandolo,

alcun elemento (quale ad esempio un'imperativa esigenza professionale, cfr. STF

1C_339/2016 citata consid. 5.1) che, di primo acchito, dimostri che il suo

interesse a non essere privato della propria licenza sia superiore

all'interesse pubblico volto a proteggere la sicurezza stradale;

che nulla corrobora invece il suo generico timore che il Consiglio di Stato -

diversamente peraltro dalla sua prassi abituale in questo ambito - statuirà sul

suo ricorso solo "fra molti mesi" (anche oltre il periodo di

sospensione [aprile 2019] disposto dalla Sezione della circolazione), e dunque

con tempi di evasione superiori a un anno; nulla impedisce peraltro al

ricorrente, se del caso, di sollecitare tempestivamente l'emanazione del

giudizio;

che, a fronte di tutte queste circostanze, non

si può pertanto rimproverare al presidente del Governo di avere fatto un uso

scorretto - segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - del potere di

apprezzamento che la legge gli riserva, per aver attribuito un peso accresciuto

al citato interesse pubblico alla sicurezza stradale piuttosto che a quello

privato del ricorrente a poter condurre fino all'esito della procedura di

merito pendente;

che il ricorso va quindi

respinto;

che la tassa di giustizia

segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi

motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera