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Decisione

52.2018.265

Ammonimento

20 dicembre 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).

Tale trattato non contiene tuttavia disposizioni relative

alle autorizzazioni di domicilio. L'art. 5

dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22

maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai cittadini dell'UE e

dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio

UE/AELS illimitato, in virtù degli art. 34 LStrI e 60

a 63 dell'ordinanza sull'ammissione, il

soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201)

nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In

questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che tale genere di autorizzazione

è disciplinata dall'art. 63 LStrI. Benché sia silente in merito al rilascio del

permesso di domicilio UE/AELS - così come ad

una revoca del medesimo, che come visto è pure regolata dalla LStrI -,

l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del

suo allegato I. Quest'ultima disposizione prevede infatti, quale regola

generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola

possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine

pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia

dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) antecedentemente alla data

della firma dell'accordo, contribuiscono poi a definire la portata di questa

disposizione (cfr. art. 16 paragrafo 2 ALC e art. 5 paragrafo 2 allegato I

ALC).

Nonostante non sia

contemplato dall'ALC, l'ammonimento previsto dall'art. 96 cpv. 2 LStrI è

comunque applicabile anche nei confronti degli stranieri che possono

prevalersi dell'Accordo tra la

Confederazione Svizzera e la

Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle

persone, tale disposizione non essendo in contrasto con il medesimo (cfr. art. 2

cpv. 2 LStrI; STF 2C_114/2012 del 26

marzo 2013 consid. 3.2,2C_902/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

3.2.2. RI 1, benché cittadino spagnolo e titolare di un

documento di legittimazione valido, non può allo stato attuale delle cose appellarsi ai diritti scaturenti

dall'ALC per lavorare nel nostro Paese o ricercarvi un impiego (art. 6 paragrafo 1 allegato I ALC), in quanto non esercita più un'attività

lucrativa reale ed effettiva almeno dal gennaio 2015 (cfr. decisione del 13

gennaio 2017 della Cassa cantonale di disoccupazione dell'Istituto delle

assicurazioni sociali di rifiuto del versamento delle indennità di

disoccupazione) e dal febbraio 2017 beneficia dell'aiuto sociale dall'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), ritenuto pure che durante tutta

la procedura ricorsuale non ha mai dimostrato di avere prodigato degli sforzi

per procacciarsi un impiego.

L'insorgente non può

richiamarsi al menzionato Accordo bilaterale neppure per risiedere nel

nostro Paese senza esercitarvi un'attività lucrativa (art. 6 ALC e 24 paragrafo 1 allegato I ALC in relazione

con l'art. 16 cpv. 1 OLCP), continuando a dipendere integralmente

dall'aiuto sociale e quindi non disponendo manifestamente di mezzi finanziari

sufficienti per il proprio mantenimento. Inoltre il ricorrente non può invocare

il diritto di rimanere sancito dall'art. 4 paragrafo 1 allegato I ALC, non

avendo maturato il diritto alla pensione e non risultando inabile permanente al lavoro.

3.3. Ne discende che la posizione del ricorrente dev'essere

esaminata unicamente dal profilo del diritto interno.

4. Come detto, l'art. 63 cpv. 2 LStrI sancisce che il permesso di

domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da

oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato - tra l'altro - se sono adempiute le condizioni previste

al cpv. 1 lett. b della medesima disposizione, ovvero se egli ha violato

gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia

per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Una persona viola "gravemente"

l'ordine e la sicurezza pubblici, giusta la norma testé menzionata, quando i

suoi atti ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti

come l'integrità fisica, psichica o sessuale. Per analogia anche delle

violazioni di minore gravità, considerate nel loro insieme, possono essere

definite "gravemente" lesive. Il criterio della

gravità qualificata della violazione dell'ordine pubblico può essere realizzato anche con quegli atti contrari alle

prescrizioni di legge e

alle decisioni delle autorità che per la loro ripetitività, nonostante gli

ammonimenti e le successive condanne, dimostrano che lo

straniero non si lascia impressionare dalle sanzioni inflittegli in sede penale

e non intende o non è in grado di rispettare l'ordine giuridico in futuro.

Sapere poi se lo straniero sia

disposto o sia in grado di conformarsi all'ordine giuridico sviz-zero, va

risolta nell'ambito di un apprezzamento globale del suo comportamento (DTF 137

Considerandi

II 297 consid. 3; STF

2C_881/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 4.3.1 con rif.).

In relazione con l'art. 63

cpv. 1 lett. b LStrI, l'art. 80 cpv. 1 lett. b OASA (in

vigore fino al 31 dicembre 2018 e quindi al momento della decisione impugnata; RU

2007.

5497) precisa che vi è violazione della

sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato adempimento temerario di

doveri di diritto pubblico o privato.

Da questo profilo, il Tribunale federale ha già

avuto modo di considerare che la revoca

di un permesso di domicilio può essere pronunciata anche in caso di accumulo

di debiti privati (STF 2C_951/2011 del 25

novembre 2011 consid. 2.2). Tenuto conto del tenore dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI, che prevede una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza

pubblici, l'indebitamento dev'essere intenzionale, ovvero con l'interessato

che si rifiuta deliberatamente di conformarsi ai suoi obblighi finanziari (STF 2C_27/2018

del 10 settembre 2018 consid. 2;2C_273/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 3.3).

5.

5.1. Come esposto in

narrativa, durante il suo soggiorno nel nostro Paese RI 1 ha avuto modo di

interessare le nostre Autorità giudiziarie. Il 9 giugno 2015 il Giudice della

Pretura penale lo ha condannato alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere

da fr. 140.– cadauna (pari a complessivi fr. 6'300.–) - sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e alla multa di fr. 700.–

siccome riconosciuto colpevole di infrazione grave alle norme della

circolazione per avere circolato il 20 febbraio 2014 a Bissone alla velocità di

84.

km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il

vigente limite di 50 km/h.

Avendo cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui,

il suo comportamento non va certo passato sotto silenzio. Egli si è infatti reso

colpevole di un'azione delittuosa che tocca un settore del

nostro ordine pubblico, qual è quello relativo alla sicurezza in materia di

circolazione stradale, che ha assunto negli ultimi anni sempre più importanza

(cfr. Messaggio n. 10.092 del 20 ottobre 2010 concernente Via sicura, programma

d'intervento della Confederazione volto ad aumentare la sicurezza stradale, FF

2010.

7455 segg.). Bisogna comunque dare atto che l'infrazione da lui commessa

non è sfociata in una pena detentiva ed appare un caso isolato, il ricorrente

non avendo a carico altri precedenti penali.

5.2

Nelle loro rispettive

decisioni le Autorità inferiori hanno pure tenuto conto del forte indebitamento

del ricorrente, senza impiego e a

carico dell'assistenza pubblica, il

quale al momento del provvedimento

dipartimentale impugnato aveva 43

procedure esecutive aperte per complessivi fr. 859'137.50 e 18 attestati di

carenza beni a carico per un totale di fr. 140'764.70.

Decisiva è quindi la questione di sapere se l'indebitamento

dell'insorgente sia riconducibile a un comportamento intenzionale del medesimo.

Sennonché, le Autorità inferiori non hanno esaminato tale aspetto, limitandosi a

riportare quanto traspare dall'estratto del registro delle esecuzioni e rimproverando

a RI 1 di avere iniziato a contrarre debiti

nel 2011 con l'accumulo in poco tempo

di sempre più procedure esecutive e attestati

di carenza beni.

Ora, per poter decidere se l'indebitamento dell'insorgente sia

di natura intenzionale, ovvero temerario, e se egli abbia rifiutato

deliberatamente di conformarsi ai propri obblighi finanziari, occorreva

verificare anche l'origine dei debiti e i motivi della loro mancata estinzione,

tenuto pure conto che a prima vista gran parte delle procedure esecutive aperte

nei suoi confronti e contro cui egli ha interposto opposizione non hanno avuto alcun

seguito. Il fatto che l'insorgente non sia ancora stato in grado di uscire

dalla spirale dell'indebitamento, non è infatti sufficiente per poter ritenerne

il carattere intenzionale.

Una verifica in merito ad un eventuale indebitamento

volontario del ricorrente, il quale afferma di avere accumulato i debiti a

causa del dissesto finanziario delle società da lui fondate e di essere stato costretto a richiedere le

prestazioni di assistenza pubblica poiché non è più stato in grado di

estinguere i debiti dopo aver dato fondo a tutti i suoi risparmi, si rivela

quindi determinante per poter decidere la causa. Qualora da tali accertamenti

dovesse emergere che l'indebitamento del ricorrente non è di natura qualificata

ai sensi della giurisprudenza federale, ben difficil-mente l'Autorità inferiore

potrà confermare l'ammonimento, in quanto non sarebbero dati i presupposti per

la revoca del permesso di domicilio contemplati all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI in relazione con l'art. 80

OASA, giusta il rinvio contemplato dall'art. 63 cpv. 2 LStrI.

6.

Stante quanto precede, si

giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata

e di rinviare gli atti direttamente alla Sezione della popolazione, affinché si

pronunci nuovamente sulla presente vertenza dopo avere istruito la causa

- e questo con la collaborazione dell'insorgente (cfr. art. 90 LStrI) - al fine

di verificare se l'indebitamento di RI 1 sia temerario.

L'Autorità verificherà se il ricorrente, il quale indica di essere

caduto in una depressione primaria esogena-psicogena reattiva al tracollo

finanziario delle sue società dalla quale si starebbe comunque riprendendo

(doc. C: dichiarazione del 5 gennaio 2018 del dr. psich. __________), ha

ripreso nel frattempo a lavorare e a rimborsare una parte dei suoi debiti.

7.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono il ricorso va

accolto, con il conseguente annullamento della risoluzione governativa

impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata, senza che sia necessario

chinarsi sulle altre censure sollevate dall'insorgente (violazione del suo

diritto di essere sentito, dell'art. 8 CEDU e del principio della

proporzionalità).

Gli atti sono rinviati all'Autorità di prime cure affinché

esamini nuovamente la causa come indicato nel precedente considerando.

8.

Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza

inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta

che chi ricorre venga considerato come

vincente (cfr. STF 2C_559/2015

del 31 gennaio 2017 consid. 6.1,1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5;

STA 52.2016.438 del 5 aprile 2018). Di

conseguenza non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino è per contro

tenuto a ri-fondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1

LPAmm), di modo che la sua domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito

patrocinio formulata dinnanzi al Consiglio di Stato e al Tribunale diviene priva

di oggetto.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la risoluzione del

10.

aprile 2018 (n. 1668) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti sono

retrocessi alla Sezione della popolazione per nuova decisione, così come

indicato ai considerandi.

2.

Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà complessivamente all'insorgente fr.

1'800.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

4.

La

domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è priva di oggetto.

5.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

6.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere