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Decisione

52.2018.268

Annullamento della decisione d'irricevibilità del Governo che avrebbe dovuto invitare il ricorrente a completare la motivazione entro la scadenza del termine di ricorso

18 luglio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano

fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425

consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3

novembre 2014; cfr. anche STF 2A.552/2005 del 6 ottobre 2005 consid. 2.1);

che la giurisprudenza

non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un gravame,

soprattutto se questo è redatto da una persona sprovvista di conoscenze

giuridiche (cfr. STA 52.2017.231 del 21 agosto 2017, 52.2014.87 del 31 marzo

2014; Thomas Merkli/Arthur

Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32, n. 15; Benoît Bovay, Procédure administrative,

Berna 2015, pag. 551; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, II ed. Cadenazzo 2002, n. 1238 seg.);

che, siccome costituisce, insieme

alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, la motivazione dev'essere

imprescindibilmente fornita entro la scadenza del termine per inoltrare il rimedio:

non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione all'insorgente di un

termine perentorio per presentarla in un secondo tempo, nelle dovute forme, in

applicazione dell'art. 12 cpv. 1 LPAmm (cfr. fra le tante: STA 52.2017.400 del

24 luglio 2017 e rimandi, 90.2010.25 del 17 giugno 2011; cfr. anche Merkli/

Aeschlimann/Herzog, op. cit.,

ad art. 32, n. 12 e ad art. 33, n. 12; Bovay,

op. cit., pag. 552; Scolari, op.

cit., n. 1240);

che, nell'evenienza in cui

le sia presentato un atto ricorsuale sprovvisto di motivazione prima della

decorrenza del termine per il suo inoltro, l'autorità adita ha tuttavia

l'obbligo di segnalare il difetto all'insorgente, offrendogli la possibilità di

correggerlo entro la scadenza del suddetto termine, a condizione che rimanga ancora

tempo sufficiente per procedere in tal senso, ovvero affinché l'autorità ritorni

l'impugnativa al ricorrente e questi la completi e la inoltri nuovamente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Her-zog, op. cit., n. 1 e 13 ad art. 33;

sentenza Verwaltungsgericht Bern del 13 febbraio 1996, in: BVR 1997 pag. 45

consid. 2);

che, in concreto, il gravame

inoltrato dall'insorgente il 28 dicembre 2017 contro la decisione del 1°

dicembre precedente della Sezione della circolazione difettava manifestamente della

necessaria motivazione;

che, essendo la decisione

della Sezione della circolazione pervenuta al ricorrente al più presto il 2

dicembre 2017, il termine di 30 giorni per impugnarla (sancito dall'art. 68

cpv. 1 LPAmm, tenuto conto anche delle ferie natalizie (art. 16 cpv. 1 lett. c

LPAmm), non sarebbe dunque giunto a scadenza prima del 17 gennaio 2018;

che pertanto, quando il

ricorso è pervenuto al Consiglio di Stato, mancavano ancora quasi 20 giorni alla

decorrenza del suddetto termine;

che, in tali circostanze,

la precedente istanza non poteva dunque limitarsi a chiedere (come ha fatto con

scritto del 3 gennaio 2018) la produzione della decisione impugnata (cfr. art.

70 cpv. 1 secondo periodo LPAmm), ma avrebbe dovuto segnalare all'insorgente il

difetto di motivazione e offrirgli la possibilità di emendare il suo esposto,

richiamando la sua attenzione all'obbligo di ripresentarlo - debitamente

motivato - entro la scadenza del termine d'impugnazione (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 13 e 15 ad art.

33);

che, avendo invece

dichiarato irricevibile il gravame per carenza di motivazione, l'Esecutivo

cantonale è incorso in un evidente eccesso di formalismo, che non può in

concreto essere tutelato;

che le considerazioni di

merito inserite a titolo del tutto abbondanziale dal Governo non permettono di

sanare la violazione formale in cui è incorso; tanto più che si tratta di considerazioni

del tutto scarne, il Consiglio di Stato essendosi in sostanza limitato ad enumerare

le infrazioni rimproverate al ricorrente e ad accennare in modo del tutto

generico al rispetto del principio della proporzionalità e del margine di

apprezzamento di cui fruisce l'autorità dipartimentale, senza alcuna verifica della

realizzazione dei reati e della commisurazione della sanzione;

che, sulla base di quanto

precede, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento

del giudizio impugnato e rinvio degli atti all'Esecutivo cantonale affinché,

dopo avere assegnato a RI 1 un congruo termine per completare la motivazione

del suo ricorso, si pronunci nuovamente sul gravame (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 15 ad art. 33; BVR

1997 pag. 45 consid. 2);

che, dato l'esito, non si

preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

che, di conseguenza, la

domanda di assistenza giudiziaria - limitata all'esenzione dall'anticipo e dal

pagamento delle spese giudiziarie - diviene priva di oggetto;

che non si assegnano

ripetibili al ricorrente, non patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione del 18 aprile 2018 (n.

1806) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi al

Governo affinché, dopo avergli concesso un congruo termine per completarne la

motivazione, si pronunci nuovamente sul ricorso del 28 dicembre 2017 di RI 1.

Considerandi

2.

Non si

preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3.

La domanda di assistenza

giudiziaria è priva di oggetto.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera