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Decisione

52.2018.272

Criteri di idoneità. Uno dei membri del consorzio ricorrente non poteva partecipare alla gara. Esclusione dell'intero consorzio di cui fa parte

3 dicembre 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;

d) hanno

comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da

ostacolarla in modo rilevante;

e) sono oggetto di

una procedura di concordato o di fallimento;

f) hanno i

medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono

controllati dalle stesse persone;

g) hanno i

medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati

dalle stesse persone.

2.2. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente

la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art.

10 cpv. 2 lett. j del regolamento di

applicazione della legge sulle

commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del

12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di

gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti

che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione,

quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono

essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il

concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante

delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri

di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono

in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione

richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta

dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei

concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare

dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura

di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso

monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre

in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di

parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere

quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una

corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che

non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta

dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2016.65 del 12 luglio 2016

consid. 2.2. e rinvii).

2.3. I criteri d'idoneità

si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere

particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi

concorrente deve soddisfare indipendentemente

dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al

pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare

fra i criteri d'idoneità di carattere

particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge

stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a

dipendenza di sue specifiche esigenze.

2.4. Nell'evenienza concreta, il committente

ha inserito nelle prescrizioni del concorso diversi criteri di idoneità di natura

particolare, aprendo la gara agli uffici che operano con titolari o membri

dirigenti effettivi nell'ambito della pianificazione energetica quali consulenti specialisti per i temi energetici. Ha

nel contempo escluso la possibilità di partecipare al concorso per tutti

i membri delle Commissioni comunali, cantonali e federali con compiti

consultivi nell'ambito dell'esame di progetti energetici (cifra 3.2.2.2 del

bando).

Ora, come rettamente rilevato

dall'aggiudicatario, RI 2, membro del Consorzio I__________, riveste al

contempo il ruolo di membro della CC-FER (cfr. art. 7 cpv. 2 del regolamento

del Fondo per le energie rinnovabili; RFER; RL 741.260). RI 2, e quindi l'intero

Consorzio di cui fa parte, non era legittimato a partecipare alla gara e la sua

offerta doveva essere estromessa proprio in

applicazione della cifra 3.2.2.2 del bando di concorso, dato che la CC-FER (di

cui l'RI 2 è appunto membro) è l'ente preposto a valutare fra l'altro l'attività

dei Comuni in ambito energetico e a

preavvisare il riversamento degli incentivi cantonali ai Comuni in base alla

chiave di riparto (art. 7 cpv. 1 lett.

b RFER). Poco importa, dunque, che nella fattispecie il sussidiamento del PECo

della Città di __________ sarebbe accordato dall'UACER e non già dalla CC-FER [cfr.

art. 15 del Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una

politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi

per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti

indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di

teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della

formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia

del 6 aprile 2016; RL 741.270].

Parimenti irrilevante è la circostanza per cui __________, responsabile del Settore energia e territorio

dell'RI 2 e persona di contatto per l'ente rappresentato in seno alla CC-FER (cfr.

il documento "Commissioni consultive e gruppi di lavoro permanenti,

Composizione", scaricabile dal sito __________, pag. 94), non sia coinvolto nell'elaborazione della

strategia energetica 2050 della Città di __________ e del relativo PECo,

tant'è che non è indicato tra i responsabili del progetto (cfr. formulario ufficiale,

pag. 2), né figura nell'organigramma del team di lavoro. Stando così le cose, l'offerta del Consorzio I__________ era

irrimediabilmente da scartare. Questa conclusione non configura un eccesso di

formalismo (cfr. STA 52.2017.541 del 1° febbraio 2018), poiché la sanzione

dell'esclusione era chiaramente prevista dalle prescrizioni di gara, ovvero

dalla lex specialis del concorso che nessun concorrente ha impugnato rendendola

vincolante tanto per i partecipanti alla procedura (art. 40 cpv. 2

RLCPubb/CIAP) quanto per l'ente banditore, il quale, rinunciando ad escludere il

ricorrente dalla gara, l'ha in realtà inequivocabilmente disattesa, incorrendo

in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento (art.

1 lett. c LCPubb). La censura in tal senso sollevata dal deliberatario risulta

dunque fondata. A fronte dell'esclusione del ricorrente dal concorso, l'aggiudicatario

rimane dunque primo in classifica, per cui non si rende necessario esaminare le

ulteriori censure (valutazione delle referenze) presentate dall'insorgente.

3. 3.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto, seppur

per altri motivi rispetto a quelli sollevati nel ricorso.

3.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

3.3. La tassa di giustizia è posta a carico del Consorzio ricorrente secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esso rifonderà al deliberatario,

patrocinato da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già

anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. A titolo di

ripetibili il ricorrente verserà l'importo unico di fr. 2'000.- alle

ditte formanti il Consorzio P__________.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera