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Decisione

52.2018.276

Sanzione disciplinare

20 novembre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi costi. Nell'attesa di una conferma in questo senso e visti i tempi

stretti per l'inoltro di un eventuale ricorso, già nel corso del loro primo

incontro, gli ha consegnato una chiavetta USB contenente la documentazione afferente

al suo caso. Essendole stata negata la suddetta copertura, il 5 febbraio

successivo ha quindi comunicato all'insorgente, per il tramite della sua

segretaria, di non voler ulteriormente far capo alla sua consulenza e ha quindi

chiesto la restituzione della propria chiavetta USB.

Stando alla versione della signora __________, a quel punto il ricorrente,

sempre per il tramite della sua collaboratrice, avrebbe condizionato la

restituzione al pagamento in contanti della sua nota d'onorario (pari a fr.

250.-). Pagamento cui ha proceduto il 19 febbraio 2018, dopo che, asseritamente

a seguito di non poche insistenze, aveva ricevuto una regolare fattura (cfr.

nota professionale dell'8 febbraio 2018 e ricevuta di versamento, agli atti;

cfr. allegato alla denuncia del 10 febbraio 2018). Anche in seguito, recatasi

allo studio, le sarebbe tuttavia stata negata la restituzione, in assenza di

una richiesta d'appuntamento con l'avvocato. L'insorgente dal canto suo

contesta questa versione, negando in particolare di aver mai subordinato la

restituzione della suddetta chiavetta al pagamento delle sue prestazioni.

3.2. Ora, posto che il ricorrente non sarebbe in ogni caso stato legittimato a

rifiutare la riconsegna fino a saldo avvenuto del suo onorario (ritenuto come

l'avvocato non disponga di alcun diritto di ritenzione sugli atti consegnatigli

dal mandante né possa prevalersi dell'eccezione di inadempimento del contratto;

cfr. supra, consid. 2.2), in concreto a questo riguardo non occorre procedere

ad un puntuale accertamento dei fatti, dal momento che è in ogni caso

incontestato che __________ non è tuttora tornata in possesso della sua

chiavetta USB (cfr. ricorso, pag. 3) e ciò benché la sua prima richiesta in tal

senso risalga (almeno) al 9 febbraio 2018 (come risulta dal rapporto informativo

agli atti della Polizia cantonale, cui la donna si è rivolta quel giorno). Rivendicazione

cui l'insorgente si è sempre rifiutato di dar seguito. Ancora in questa sede egli pretende infatti che la signora dovesse fissare

a tal fine un appuntamento, adducendo che la riconsegna di documenti

richiede l'allestimento di una ricevuta di consegna redatta all'occorrenza con

indicazione dei singoli documenti (…), incluso lo spulcio dell'incartamento e quindi un certo lavoro del sottoscritto

che deve essere pianificato (…). In

realtà, come correttamente rilevato dalla precedente istanza, l'esigenza di

fissare un appuntamento non si giustifica in alcun modo. A prescindere dalla

possibilità di procedere con un invio postale (come peraltro in passato esatto

dalla giurisprudenza zurighese, cfr. Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2856) e pur considerando l'esigenza - legittima per l'avvocato - di

far firmare una ricevuta al (potenziale) cliente alla riconsegna (cfr. anche Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 2846 e 2856 e riferimenti all'art. 88 CO), non vi

è alcuna valida ragione perché il cliente che desidera riavere la

documentazione di sua pertinenza debba appositamente prendere un appuntamento

con l'avvocato (verosimilmente a pagamento, come parrebbe essere stato confermato

dalla segretaria del ricorrente, cfr. allegato alla denuncia del 10 febbraio

2018). A maggior ragione nella presente fattispecie, in cui l'interessata aveva

consegnato al ricorrente solo una chiavetta USB, la cui restituzione costituiva

un atto tanto banale da rendere del tutto superfluo un incontro con il legale, il

quale avrebbe potuto facilmente lasciarla a sua disposizione presso il segretariato

del proprio studio. Del resto, l'eventuale attività consistente nell'elencare i

singoli documenti da restituire (in casu, come più volte ribadito, tutti

contenuti nella citata chiavetta, non esistendo invero alcun incarto da "spulciare")

non doveva necessariamente essere eseguita in presenza della signora.

Ne discende che la conclusione cui è giunta la Commissione merita piena conferma.

Rifiutandosi senza valide ragioni di riconsegnare, a prima richiesta ed entro

un termine ragionevole, la documentazione di spettanza di __________, l'insorgente

ha innegabilmente disatteso l'obbligo di restituzione - che come visto incombe

all'avvocato prima ancora della conclusione del mandato (cfr. supra,

consid. 2.2) -, incorrendo così in una violazione dell'art. 12 lett. a LLCA.

4. Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di

violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari

seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella

scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale

multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.

L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento

deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della

violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca

evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione

disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento

adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo

conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato

durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015

consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel

[curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/

Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

4.2. In concreto, la violazione

commessa dal ricorrente dev'essere considerata di una certa gravità. Non giova poi

all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento e di avere anzi utilizzato in questo

contesto toni a dir poco sopra le righe, invero non appropriati alla sua

funzione (come emerge dagli allegati di causa, ma anche da quanto già riportato

nel rapporto informativo stilato il 14 febbraio 2018 dall'agente della Polizia

cantonale, che lo aveva contattato per telefono al fine di tentare, invano, di

trovare una soluzione amichevole). Inoltre, deplorevole è come a tutt'oggi egli

non si sia adoperato per rendere la chiavetta all'interessata, apparentemente

affranta dall'inspiegabile atteggiamento da lui assunto (cfr., ad esempio,

reclamo 1° marzo 2008, agli atti). Depone per contro a suo favore l'assenza di

precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica

pertanto di confermare la multa di fr. 800.- inflitta dalla precedente istanza

per la violazione di cui si è detto. Avuto riguardo al margine di apprezzamento

di cui gode la Commissione in questo ambito (cfr. supra, consid. 4.1),

tale misura non appare ancora eccessiva. La sanzione così commisurata, situata

nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze

del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene

adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a

richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto

disattesi.

5. 5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente,

resta interamente a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera