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Decisione

52.2018.279

Sanzione disciplinare

18 marzo 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi __________ a rivolgersi a un altro notaio per modificare il contratto

successorio (con tutte le relative conseguenze a livello di costi) e inducendo peraltro

il segnalante a presentare un esposto penale contro di lui. L'infrazione appare

ancor più grave considerato che il ricorrente vanta una

lunga esperienza professionale e che quindi avrebbe dovuto accorgersi della

delicata situazione in cui si stava ponendo con l'avvio di una procedura

esecutiva nei confronti del segnalante. Non giova inoltre all'insorgente il

fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento. Neppure si può

trascurare che egli ha a suo carico un precedente disciplinare, peraltro

relativamente recente: il 22 giugno 2015 gli è stata infatti inflitta una multa

di fr. 400.- per avere violato il suo obbligo di

cura e diligenza nell'ambito dello svolgimento di un mandato di esecutore testamentario.

Alla luce di tutto quanto esposto, si

giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 1'200.- inflitta dalla

Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore

di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle

circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità.

Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare del ricorrente e appare

sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono

stati in concreto disattesi.

5. 5.1. Stante tutto quanto precede,

il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione

impugnata.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta

a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera