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Decisione

52.2018.28

Dipendenti cantonali. Passaggio al nuovo modello salariale

12 novembre 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari appunti (DTF 132 II 485 consid. 3.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. ed., Zurigo 2013, N. 296 e segg.; STA

52.2010.265 del 24 settembre 2010 consid. 2.2; Borghi/Corti, op. cit., n. 2a e 3 ad art. 20 e rif.). La

violazione del diritto di essere sentito comporta in linea di massima

l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla prova di un

interesse o dalle probabilità di esito favorevole. Resta riservata la

possibilità di sanare il difetto in sede di impugnazione, qualora l'istanza di

ricorso sia dotata di pieno potere di cognizione e l'interessato abbia potuto consultare

gli atti (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 20).

3. 3.1. Come accennato in

narrativa, la ricorrente (così come tutti i dipendenti dello Stato) è stata

messa al corrente più volte dei

cambiamenti in atto nel sistema retributivo dei dipendenti statali. Da ultimo,

a garanzia del suo diritto di essere sentita e in ossequio a quanto previsto

dall'art. 35 cpv. 2 LPAmm, essa è stata informata preventivamente circa la sua nuova

funzione e classificazione a partire dal 1° gennaio 2018 (consulente IAS in

classe 7 con 6 aumenti) ed è stata invitata a presentare (eventuali)

osservazioni, ritenuto che il suo funzionario dirigente sarebbe stato a

disposizione per ogni ulteriore informazione. La ricorrente non ha ritenuto di

chiedere in tempo utile né delucidazioni generali riguardo al passaggio dal

precedente al nuovo sistema né precisazioni relative alla prospettata sua classificazione

personale. Prima dell'emanazione della decisione impugnata è rimasta del tutto

silente, per cui ora è malvenuta a invocare una lesione del suo diritto di

essere sentita per aver ottenuto una decisione a suo dire carente di

motivazione che non le avrebbe consentito di comprendere i motivi a sostegno

della stessa. In queste circostanze, non si può rimproverare alcunché al

Consiglio di Stato che in assenza di qualsivoglia richiesta della ricorrente e

richiamate le informazioni già comunicate ai dipendenti e le norme generali

applicabili, ha proceduto ad agganciarla nella nuova classe di stipendio già

prospettatale e garantendole almeno lo stipendio percepito al 31 dicembre 2017

(art. 41 LStip). La critica di insufficiente motivazione della decisione

impugnata è quindi da respingere. A maggior ragione questa conclusione si

impone se si considera che l'autorità competente, così sollecitata dalla

ricorrente e dal suo legale, dopo l'emanazione della decisione impugnata, ha

comunque fornito loro più precisi dettagli sulle condizioni di aggancio.

Inoltre, anche in questa sede il Consiglio di Stato ha nuovamente ribadito i

principi del cambiamento del sistema retributivo e ha illustrato i motivi per i

quali un paragone con le funzioni elencate dalla ricorrente (consulente all'integrazione

del Dipartimento delle istituzioni e orientatore scolastico) non poteva essere

praticabile a fronte di responsabilità e compiti decisamente diversi, anche se

le posizioni fossero occupate da dipendenti con medesimo titolo studio. Per il

che, semmai fosse stato violato l'obbligo di motivare le decisioni, la lesione

sarebbe comunque stata sanata successivamente. Si osserva infine che la

ricorrente, sentite le considerazioni dell'autorità di nomina in questa

procedura, non si è più premurata di replicare, malgrado fosse stata a ciò

invitata dal Tribunale.

3.2. Quanto al fatto di

non aver potuto visionare il mansionario relativo alla classificazione

della funzione da essa svolta, si osserva che il diritto di consultare gli atti

deve essere garantito in primis prima dell'emanazione di una decisione, ma

parimenti deve essere concesso nell'ottica della presentazione di un ricorso

contro di essa (Bernhard Waldmann/Jürg

Bickel, in Bernhard

Waldmann, Philippe Weissenberger [curatori], VwVG-Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,

2. ed., Zurigo 2016, n. 26 e 90 ad art. 32). Ora, la ricorrente non ha chiesto

di poter accedere ai documenti dell'incarto prima dell'emanazione della

decisione di aggancio ora contestata, per cui anche qui all'autorità inferiore

non può essere mossa alcuna critica. Ad essa doveva però essere in seguito data

la facoltà di visionarli, perlomeno per valutare l'opportunità di un'impugnativa

contro la decisione concreta del suo aggancio, ciò che le è stato tuttavia

negato dall'autorità di nomina con motivazioni che non possono essere seguite.

La pianta organica dei dipendenti è certo un atto organizzativo di carattere

generale e interno all'amministrazione e in quanto tale non è impugnabile dai

dipendenti, che nemmeno sono parte nella procedura della sua adozione (cfr. DTF 131 IV 32 consid. 3; BVR 2009 pag. 461 consid. 3.4; Markus Müller, in Auer/Müller/Schindler,

Kommentar VwVG, Zurigo 2008, n. 44 ad art. 5

e rinvii; Adelio Scolari, Diritto amministrativo parte generale, II

ed., Cadenazzo 2002, n. 760;

cfr. anche STA 52.2012.412 del 1° luglio 2013 consid. 1.1, 52.2011.395 del 9

settembre 2011). Tuttavia, essi sono legittimati a contestare la

decisione concreta resa in applicazione dell'atto normativo e in tale contesto

non si vede come possa essere negato loro il diritto di consultare gli atti

rilevanti a fondamento della medesima, ossia, nel caso concreto il documento (mansionario)

allestito per la valutazione analitica della funzione che ha determinato la

classificazione (art. 2 cpv. 1 LStip; cfr.

anche STF 8C_84/2011 del 2 maggio 2012 consid. 2.3). Certo, le

argomentazioni del Consiglio di Stato, secondo cui le funzioni di consulente

all'integrazione del Dipartimento delle istituzioni e orientatore scolastico

non potrebbero essere paragonate a quella svolta dalla ricorrente a fronte di

compiti e attività sostanzialmente differenti non appaiono a prima vista prive

di fondamento, ritenuto anche i differenti criteri posti alla base del metodo

analitico di valutazione (cfr. messaggio n. 7181 citato, n. 6 pag. 11 e segg.).

Le differenti classificazioni potrebbero già solo per questo motivo avere una

loro ragione d'essere e di conseguenza la compulsazione del documento potrebbe

rivelarsi del tutto superflua. Tuttavia, ciò non basta per negare tout court

la visione del mansionario, riferito oltretutto alla propria funzione,

fondamento per la classificazione nella pianta organica della funzione di

consulente IAS. Da ultimo, si osserva che l'Esecutivo cantonale non ha messo a

disposizione tale documento nemmeno in sede ricorsuale, per cui il Tribunale si

trova a maggior ragione nell'impossibilità di verificare la fondatezza delle

argomentazioni dell'autorità di nomina. La decisione impugnata deve quindi essere

annullata e l'incarto è rinviato alla precedente istanza affinché, qualora la

ricorrente dovesse comunque insistere nella sua richiesta, essa possa accedere

al mansionario richiesto e formulare osservazioni prima che l'autorità di

nomina renda una nuova decisione debitamente motivata.

4. La ricorrente contesta pure

la mancata concessione dell'aumento che essa ha maturato nel 2017 ancora in

regime di vLStip, che non è stato considerato al momento dell'aggancio al nuovo

sistema. La censura non ha fondamento.

4.1. Come accennato in narrativa,

i meccanismi di contenimento della spesa pubblica decisi con il Preventivo 2016

sono stati trasposti per quanto riguarda i dipendenti pubblici all'art. 41

LStip, norma transitoria che regola il passaggio dal vecchio sistema salariale

a quello nuovo ora in vigore e che dispone quanto segue:

Art.

41 (Norma transitoria - adeguamento dei salari alle nuove classi)

1 Ai dipendenti viene garantito lo

stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Considerandi

2.

Ai

dipendenti con uno stipendio determinante inferiore a quello minimo della

classe previsto per la funzione, lo stipendio sarà adeguato fino al

raggiungimento di questo minimo.

3.

Ai

dipendenti con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo

della classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel

2016.

prevedevano un aumento o un avanzamento all'1.1.2017 per gli impiegati e

all'1.9.2017 per i docenti, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il

modello precedente. All'1.1.2018 per gli impiegati e all'1.9.2018 per i docenti

lo stipendio sarà poi adeguato all'aumento immediatamente superiore della nuova

classe salariale ove questo sia previsto.

4.

Agli

impiegati con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della

classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016

avrebbero consentito un aumento o un avanzamento dall'1.1.2018, lo stesso sarà

riconosciuto a tale data secondo il modello precedente. Per essi all'1.1.2019

lo stipendio sarà poi adeguato all'aumento immediatamente superiore della nuova

classe salariale ove questo sia previsto.

5.

Qualora

da un

confronto eseguito per ogni dipendente dal 2017 tra l'applicazione del modello

salariale precedente e l'applicazione dei cpv. 3 e 4 risultasse che il modello

precedente fosse più favorevole al dipendente in modo significativo, il

Consiglio di Stato potrebbe considerare il riconoscimento di uno scatto

supplementare secondo il modello precedente. Per tali correttivi si pone un

limite massimo complessivo di fr. 300' - 400'000.-.

6.

I

dipendenti al massimo della carriera, in classe speciale o con contratto

speciale nel 2016, mantengono il medesimo stipendio nel 2017. Per essi

all'1.1.2018 lo stipendio sarà adeguato all'aumento immediatamente superiore

ove questo sia previsto.

In

sede di discussione, alcuni parlamentari avevano proposto di emendare l'art. 41

cpv. 3 e 4 LStip nel senso di riconoscere al momento dell'aggancio al nuovo

sistema quell'aumento del quale i dipendenti avrebbero potuto beneficiare al 1°

gennaio 2018 secondo il vecchio modello salariale e a partire da quell'importo

calcolare lo stipendio sulla base della nuova scala. La proposta è tuttavia

stata respinta poiché è stata ritenuta contraria alle decisioni del Preventivo

2016.

e avrebbe comportato un mancato risparmio di circa fr. 6.5 milioni. La

norma in questione è quindi stata approvata così come da progetto di legge

(cfr. verbali del Gran Consiglio, anno 2016/2017, seduta XXVIII di giovedì 15

dicembre 2016, ad art. 41 cpv. 3 e 4). Questo Tribunale ha già stabilito che

la mancata concessione dell'aumento maturato dal dipendente che sarebbe stato

agganciato al nuovo sistema già a partire dal 1° gennaio 2018 non era lesiva

del diritto (cfr. STA 52.2018.30/31/32 del 14 dicembre 2018 consid. 2 e 3,

52.2017.646

del 20 dicembre 2018 consid. 2 e 3, quest'ultima nota anche al

patrocinatore della ricorrente).

4.2

Nel caso di specie,

la ricorrente non ha subito penalizzazioni dalle misure di risparmio decise con

il Preventivo 2016. Essa ha beneficiato di un avanzamento di carriera al 1°

gennaio 2017 e alla fine di quell'anno è stata agganciata al nuovo modello

retributivo. Ad essa è applicabile, ed è stato applicato correttamente, l'art. 41

cpv. 3 LStip. La decisione di ignorare l'ulteriore aumento maturato nel 2017

se la precedente normativa fosse rimasta in vigore è perfettamente in linea con

gli obiettivi di risparmio e di politica salariale fissati dall'autorità

cantonale (in particolare: sospensione di aumenti/avanzamenti e passaggio al

nuovo modello salariale con garanzia dello stipendio percepito in precedenza),

trasposti nell'art. 41 LStip e rispecchia la volontà del legislatore. Pertanto,

come per tutti i dipendenti agganciati al 1° gennaio 2018, nel caso concreto lo

stipendio determinante per il passaggio al nuovo modello salariale è l'ultimo

percepito (31 dicembre 2017) e non può prendere in considerazione l'(ipotetico)

aumento maturato secondo la cessata legge. La situazione non sarebbe del resto

diversa, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel suo gravame, se

la LStip fosse entrata in vigore già il 1° gennaio 2017, essendo il meccanismo

lo stesso ma semplicemente anticipato di un anno. Da questo ristretto punto di

vista, l'agire dell'autorità di nomina è quindi esente da ogni critica.

4.3

Anche la censura di violazione dei diritti acquisiti non può trovare

accoglimento. Anzitutto, si osserva che di principio le pretese pecuniarie dei

dipendenti pubblici non fondano diritti acquisiti. Il rapporto di lavoro è

regolato dalla legislazione in vigore al momento determinante e lo Stato è

libero di rivedere unilateralmente in ogni momento la politica di impiego e

salariale. I dipendenti pubblici non possono contare sul fatto che le

disposizioni che regolano il loro statuto restino immutate nel tempo. È

possibile ammettere dei diritti acquisiti in questo ambito solo se la legge

regola una volta per tutte delle situazioni particolari, sottraendole agli

effetti dei cambiamenti legislativi o, ancora, se sono state date assicurazioni

precise in occasione dell'assunzione (DTF 143 I 65 consid. 6.2 e riferimenti;

STF 8D_4/2017 del 26 aprile 2018 consid. 5.2,8C_158/2016 del 2 febbraio 2017

consid. 6.2; Jasmin Malla in:

Wolfgang Portmann/Felix Uhlmann [ed.], Bundespersonalgesetz, Zurigo 2013, n. 12

ad art. 15). Evenienze, queste ultime, che chiaramente non si verificano in

concreto; la ricorrente non pretende invero il contrario. Nulla obbligava

quindi lo Stato ad assicurare ai dipendenti la corresponsione di un aumento

ulteriore maturato prima dell'entrata in vigore della modifica di legge. Anzi,

proprio il caso contrario è stato esplicitamente avallato dal Legislativo

cantonale che ha adottato la norma transitoria di cui all'art. 41 cpv. 3 e 4

LStip così come proposta dal Consiglio di Stato, con reiezione degli

emendamenti proposti.

5.

5.1.

Visto quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la

decisione impugnata annullata. L'incarto è rinviato al Consiglio di Stato,

affinché consenta alla ricorrente l'accesso agli atti da essa richiesti e, raccolte

eventuali osservazioni dell'interessata, emetta una nuova decisione motivata

che tenga conto anche delle considerazioni di cui sopra al consid. 4 del

presente giudizio.

5.2

La tassa di giustizia è posta a carico delle parti in ragione del loro grado

di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Alla ricorrente è riconosciuta un'indennità

per ripetibili ridotta (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza la decisione

impugnata è annullata e l'incarto è rinviato al Consiglio di Stato per nuova

decisione ai sensi del considerando 5.1.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico della ricorrente e dello Stato in

ragione di 1/2 ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'importo di fr. 900.-

versato in eccesso a titolo di anticipo. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr.

900.

- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera