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Decisione

52.2018.282

Revoca della licenza di condurre a causa d'inidoneità

15 gennaio 2019Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i 15 e i 20 anni) - poi cessato perché passato a droghe più pesanti -

per la cocaina il ricorrente ha dichiarato un inizio di

consumo di questa sostanza all'età di 24 anni nel 2001 precisando: "ho

iniziato a sniffare perché nel mio gruppo la consumavano, comunque ne consumavo

abbastanza, l'uso era quotidiano ne ho usato per 2 anni interi e poi ero già

agganciato all'antenna di Locarno e mi hanno un po' instradato e ho scelto di

andare a Villa Argentina nel 2004, poi ho avuto una ricaduta nel 2005 e poi nel

2006 e poi dal 2007 sono stato pulito fino al 2016. Nel 2016 un po' carico

della mia attività e poi un po' la mancanza di denaro, lo stress mi ha portato

a sentire delle responsabilità mie verso me stesso, la mia famiglia la mia compagna

e non lo so mi sono sentito schiacciato e al bar girava, ho incontrato qualcuno

del vecchio giro e purtroppo ci sono ricaduto, avevo voglia di consumare cocaina

e la consumavo, lì la consumavo il weekend il sabato o il fine settimana poi

per due settimane non consumavo e poi due sabati molto sporadico e poi appunto

come si può dire molto occasionale. Poi ho consumato fino a 3 mesi e mezzo fa,

luglio 2017. Poi niente è successa questa cosa della strada che mi hanno fatto

questo test e mi hanno trovato positivo e poi sono andato in crisi, all'inizio

è stato difficile, ma gli anni fatti precedentemente in Villa mi hanno salvato

e se non ero corazzato così, non ce l'avrei fatta e questo grazie a tutto

quello che avevo fatto prima. Poi non ho più consumato, per il futuro voglio

rimanere astinente, sono più positivo di prima, ho degli obiettivi e non vi

entra la sostanza di certo". Per l'eroina il ricorrente

ha invece dichiarato un inizio di consumo di questa sostanza all'età di 19

anni precisando: "ci sono molti perché per cui ho iniziato, c'era un

bisogno di evadere di sicuro e poi forse la compagnia, ho iniziato fumandola

normalmente ogni tanto perché lavoravo poi nel 2002 non l'ho più usata ci sono

state molteplici cose una compagna che mi ha lasciato, ero in crisi, scelga lei

ero veramente in crisi e non ero pronto ad affrontare il mondo reale e quindi

ho consumato ancora fino al 2002 poi sono passato alla cocaina, poi ho avuto

una ricaduta nel 2005 durante il percorso, poi ho rigato dritto e sono rimasto

astinente 12 mesi e poi sono ricaduto a fine 2006, poi ho chiesto subito aiuto,

era una ricaduta psicologica, mi trovavo solo, avevo perso la compagna e sono

andato in crisi. Poi ho iniziato un altro percorso di 24 mesi fino al 2008 e

poi son uscito da Villa Argentina e non ho più consumato, sono 11 anni che sono

astinente e non voglio più consumare in futuro".

Le analisi tossicologiche del capello hanno messo in luce concentrazioni di

cocaina e del suo metabolita (1160 pg/mg; Benzoilecgonina: 320 pg/mg), di

metadone (23'000 pg/mg; e metabolita EDDP 220 pg/mg), nonché di

citalopram/escitalopram (antidepressivo; principio attivo di Citalopram,

Seropram e Cipralex) e di alprazolam (ansiolitico, benzodiazepina; principio

attivo di Xanax®). Risultati, questi, che secondo l'IACT sono

compatibili con un debole consumo, rispettivamente un arresto del consumo di

cocaina, un consumo regolare di metadone, un'assunzione di citalopram/escitalopram

e alprazolam e un'astinenza da etanolo. Inoltre l'analisi qualitativa delle

urine ha riscontrato la presenza di metadone e EDDP, di citalopram/escitalopram

e di zolpidem (ipnotico; principio attivo di Stilnox®), ciò che è

indice di un'assunzione recente di queste sostanze (cfr. perizia pag. 10 seg. e

rapporto di analisi IACT del 16 novembre 2017).

Alla luce delle analisi, ma pure delle dichiarazioni del ricorrente, il medico

del traffico ha dedotto un policonsumo di stupefacenti, con anche una

dipendenza dalla cocaina in presenza di tre criteri secondo la definizione

della CIM-10 (o ICD-10; Classificazione Internazionale delle Malattie e dei problemi

sanitari correlati, 10a revisione, Organizzazione mondiale della

sanità): maggiore tolleranza, "craving" (desiderio intenso di

consumare) e consumo reiterato (nonostante le conseguenze nocive), avendo

recidivato

malgrado il supporto dell'Antenna Icaro di Locarno e il soggiorno a Villa

Argentina (cfr. perizia, pag. 12 e 17).

7.2. Invano il ricorrente minimizza anzitutto il suo consumo di cocaina,

affermando che si tratterebbe di un episodio più unico che raro. Al di

là del fatto che, di solito, un singolo consumo di questa droga non è nemmeno

rilevabile nell'analisi del capello (cfr. Isa Thiele, Neue

Aspekte in der Fahreignungsbegutachtung beim Drogenkonsum, in: René

Schaffhauser, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2005, pag. 117; Markus R. Baumgartner, Nachweis des Konsums von psychotropen Substanze

und Alkohol mittels Haaranalyse, in: Therapeutische Umschau 2011, pag. 272;

inoltre, decisione del 5 gennaio 2017, n. IV-2016/92, Verwaltungsrekurskommission

di San Gallo, consid. 2c, bb), la sua affermazione non appare affatto

convincente, ove solo si consideri che egli stesso ha ammesso, davanti al

medico del traffico, che - prima del luglio 2017 - la sniffava anche ogni due

settimane, il weekend il sabato o il fine settimana, e ciò dal 2016. In

realtà, RI 1 è ricaduto in un uso ricorrente di cocaina almeno da un paio di

anni prima (2014), come aveva già dichiarato nell'ambito del procedimento

penale sfociato nel decreto d'accusa del 20 settembre 2017 per infrazione all'art.

19a LStup. Da questo profilo, non emerge quindi una linearità nel

descrivere i propri consumi. In tal senso si nota pure che il suo ultimo uso

ammesso (5 luglio 2017) non coincide nemmeno con un sabato o un week-end,

ma un normale giorno settimanale (mercoledì). Stupisce altresì che egli abbia

effettivamente consumato (solo) il 5 luglio (fino alle 23.00) e non giovedì 6

luglio 2017, giorno in cui si è messo al volante della sua auto: considerato

che la cocaina (sostanza madre), a differenza del suo metabolita (benzoilecgonina),

permane di regola nel sangue solo tra le 4-6 ore (cfr. STF 1C_365/2013 dell'8 gennaio 2014 consid. 4.2),

suscita più di un interrogativo la circostanza che - a distanza di circa 22 ore

dall'ultimo uso indicato - nel suo campione di sangue (prelevato il 6 luglio

2017 alle ore 21.00; cfr. rapporto di analisi IACT del 7 agosto 2017) si sia

potuta riscontrare ancora una concentrazione di cocaina di 13 µg/L (9-17),

invero non molto inferiore a quella (15 µg/L) fissata dall'art. 34 OOCCS-USTRA.

Al di là di quest'ultimo appunto, a giusta

ragione il Governo ha ad ogni modo ritenuto sostenibile che il ricorrente, il 6

luglio 2017, si fosse messo al volante in uno stato d'intossicazione da

cocaina. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per le sostanze

elencate all'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione

stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) - fra cui la cocaina - vige una

tolleranza zero (cfr. STF 1C_365/2013 citata consid. 4.3,1B_180/2012 del 24

maggio 2012 consid. 3.2). La guida di un veicolo sotto l'influsso di cocaina,

indipendentemente dalla quantità consumata, è quindi in ogni caso vietata (art.

2 cpv. 2 ONC). Non portano ad altra conclusione i limiti quantitativi fissati

dall'art. 34 OOCCS-USTRA, che servono in primo luogo quale valore indicativo

per il reato penale di guida in stato d'inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr).

Nell'ambito di una verifica dell'idoneità alla guida rispettivamente per il

quesito di una revoca di sicurezza (preventiva) questo valore ha invece solo un'importanza

limitata; un segno d'inidoneità è dato già solo se il test è risultato positivo

(cfr. STF 1C_365/2013 citata consid. 4.3). È inoltre importante ricordare che

la cocaina rientra fra le droghe "pesanti", con un potenziale di

dipendenza molto elevato (cfr. Manuale "Indizi

per l'inidoneità a condurre" edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza

della circolazione stradale" del 26 aprile 2000, pag. 4). Essa presenta

svariati effetti psichici: in un primo stadio, genera euforia, un aumento degli

stimoli e dell'autostima, con effetti disinibitori, una diminuzione della

capacità critica e una maggiore predisposizione ad assumere rischi. In seguito,

insorgono sovente ansietà, e poi depressione, nervosismo e sonnolenza, che

possono durare parecchie ore (e ben oltre a quanto sia rilevabile la cocaina

nel sangue). Ne discende che, dopo un uso di questa droga, la guida di un

veicolo risulta potenzialmente a lungo rischiosa (cfr. Thiele, op. cit., pag. 109 e 112; Marcel Alexander Niggli/Gerhard Fiolka, Fahren in

fahrunfähigem Zustand: Voraussetzungen, Konsequenzen, Erfahrungen, in: Thomas

Probst/Franz Werro, Strassenverkehrsrechts-Tagung 10.-11. Juni 2010, pag. 18

seg.). A maggior ragione se assunta - come nel caso del ricorrente - in

concomitanza di altre sostanze psicotrope. È in effetti incontestato che egli

faccia da anni uso di Ketalgine®. Il metadone, oppiaceo sottomesso

alla LStup (cfr. Allegato 1 all'ordinanza del DFI sugli elenchi degli

stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici

del 30 maggio 2011; OEStup-DFI; RS 812.121.11, in relazione con l'art. 2 LStup),

può compromettere la capacità di reazione durante la guida di un veicolo, in

particolare quando è constatato il consumo simultaneo di altre sostanze (benzodiazepine,

alcol, cannabis, ecc.; cfr. Manuale "Indizi

per l'inidoneità a condurre" citato, pag. 5; Bruno Liniger, Drogen, Medikamente und

Fahreignung, in: Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft

für Rechtsmedizin, Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Berna 2005,

pag. 37 seg.; cfr. inoltre STF 1C_593/2012 del 28 marzo 2013 consid. 3.3).

Le analisi hanno inoltre attestato un uso regolare di alprazolam (Xanax®),

che è un ansiolitico (benzodiazepina) indicato per il trattamento di stati d'angoscia,

tensione e panico (cfr. rapporti di analisi IACT del 7 agosto e 16 novembre

2017). Rientrante nelle sostanze psicotrope soggette alla LStup (cfr. citato

allegato 1 dell'OEStup-DFI), tale sostanza è atta a produrre stanchezza,

sonnolenza e debolezza muscolare, diminuendo la capacità di guida già a partire

da dosi terapeutiche (cfr. rapporto di analisi IACT del 7 agosto 2017; cfr. pure

il compendium dei medicamenti, www.compendium.ch). L'insorgente assume inoltre

antidepressivi (Citalopram, con i principi attivi citalopram/escitalopram). Pur

avendo una minore o moderata influenza sulla capacità di guidare, come tutti

gli psicofarmaci, anch'essi possono ridurre la capacità di giudizio e la

reattività nelle situazioni di emergenza (cfr. rapporto d'analisi IACT del 7

agosto 2017).

7.3. Ora, a fronte di tutto quanto precede,

occorre ritenere che le deduzioni del medico del traffico riferite al

policonsumo di sostanze, con anche una dipendenza da cocaina, non

appaiono insostenibili. Al di là della sua recente riduzione rispettivamente

arresto del consumo di cocaina (negli ultimi 3-4 mesi precedenti il prelievo),

egli ha tutto sommato mostrato su un lungo periodo di aver consumato questa

droga "pesante" con una certa regolarità, tolleranza e desiderio ("avevo voglia di cocaina e la consumavo"),

senza di fatto essere in grado di farne a meno, nonostante le sue conseguenze

nocive (malgrado il supporto e il percorso terapeutico passato, nonché il

trattamento di metadone e i farmaci assunti), così come in sostanza rilevato,

in modo un po' stringato ma sostenibile, dal medico del traffico

(perizia, pag. 12). Peraltro, anche l'assunzione combinata di più sostanze

psicotro-pe può condurre a una dipendenza, senza che debba esservi dipendenza

nei confronti di una singola sostanza (cfr. Bernhard

Rütsche/Nadja D'Amico, in: Basler Kommentar SVG, Basilea 2014, n. 45 ad

art. 16d). Egli ha invero rivelato anche una tendenza a minimizzare i propri

consumi di sostanze, ciò che può apparire problematico, poiché in tal modo ne

vengono sottovalutati gli effetti sul comportamento nella circolazione stradale

(cfr. citata decisione del 5 gennaio 2017 Verwaltungsrekurskommission San Gallo

consid. 2c/cc). Non si può poi affermare che egli abbia una capacità di

rinunciare al concomitante uso di sostanze (cocaina, metadone, benzodiazepine)

rispettivamente di scinderne l'uso dalla guida, come del resto avvalorato dall'episodio occorsogli il 6 luglio 2017.

In tal senso, benché non presenti una dipendenza da alcol, fuori posto e

preoccupanti appaiono pure le domande che si pone in questa sede ("Ma

poi: cosa vuol dire bere una bottiglia al sabato sera? Una bottiglia di birra?

Di vino? Di Superalcolici?", ricorso, pag. 7).

Non portano invece ad altra conclusione l'esito sostanzialmente positivo della

visita clinica effettuata il 26 ottobre 2017 (cfr. perizia, pag. 9), il parere

favorevole genericamente espresso dal suo medico curante (cfr. perizia, pag.

12) o la valutazione del 4 ottobre 2017 dello psichiatra interpellato dal

medico del traffico. Anche il Dr. med. __________, dal proprio punto di vista,

ha peraltro ritenuto che la combinazione farmacologica tra un farmaco oppiaceo

(metadone) e una benzodiazepina (alprazolam) costituisse un impedimento alla

guida, ritenendo possibile una riammissione solo se il ricorrente avesse

sospeso l'assunzione dell'ansiolitico. Ciò che non può dirsi avvenuto, ritenuto

che l'insorgente ha continuato a prendere il farmaco Xanax® fino a

soli 5 giorni prima dell'esame di medicina del traffico (cfr. perizia, pag. 6),

assumendo d'altra parte - come inequivocabilmente emerge dall'analisi delle

urine - un'altra sostanza (zolpidem; ipnotico, principio attivo di Stilnox®),

pure rientrante nelle sostanze sottoposte alla LStup (cfr. citato allegato 1 dell'OEStup-DFI)

e il cui modo d'azione si avvicina alle benzodiazepine, che presenta un rischio

di assuefazione e può parimenti ridurre la capacità di condurre un veicolo

(cfr. www.compendium.ch).

In definitiva, e anche nella denegata ipotesi in cui si potesse mettere in

discussione una dipendenza da cocaina dal profilo medico, nel contesto di un

problematico policonsumo di sostanze, occorre in ogni caso ritenere che l'insorgente

presenti un rischio più accresciuto degli altri utenti di porsi al volante sotto l'influsso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rispettivamente che non

sia in grado di dissociarne il consumo dalla guida.

7.4. Ne discende che la controversa revoca della patente a tempo indeterminato

e le condizioni poste per la riammissione

alla guida risultano conformi al diritto e alla prassi e proporzionate alle

circostanze, come concluso dal Governo.

Va in particolare esente da critiche il periodo di astinenza (6 mesi) dal

consumo di sostanze stupefacenti (cocaina, cannabis, ecc.) imposto al

ricorrente (peraltro inferiore a quello di un anno di regola indicato dalla

giurisprudenza; cfr. DTF 131 II 248 consid. 4.1; STF 1C_220/2011 del 24

agosto 2011 consid. 2), abbinato all'obbligo

di frequentare un percorso psicoeducazionale specifico (cfr. Liniger, op. cit., pag. 33 seg.; citato Manuale "Indizi

per l'inidoneità a condurre", pag. 8). Giustificate risultano sia le

analisi delle urine a sorpresa (in grado di rilevare singoli recenti consumi di

stupefacenti, inclusa la cannabis [per cui risulta peraltro indicato questo

tipo di analisi, cfr. anche SSML "Aide mémoire: contrôle de l'abstinence

au cannabis" del gennaio 2014]), sia quelle trimestrali del capello

(metodo utilizzato per la ricerca di farmaci e di sostanze d'abuso, che

permette di valutare l'uso pregresso nel tempo e di stimarne il periodo in

relazione alla lunghezza dei capelli; cfr. Thiele,

op. cit., pag. 115; Baumgartner,

op. cit., pag. 269 segg.; cfr. inoltre rapporto di analisi IACT del 16 novembre

2017). Da respingere sono dunque le generiche obiezioni sollevate dal ricorrente.

Visti i suoi precedenti (consid. A), come

pure i diversi percorsi terapeutici e trattamenti seguiti, che non gli hanno

impedito di ricadere in un problematico consumo di sostanze d'abuso, senza mostrare

una vera consapevolezza dei rischi e della necessità di scinderne l'uso dalla

guida, parimenti sostenibile risulta la condizione che gli impone di sottoporsi

al superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico,

per garantire una prognosi migliore anche dal profilo della sua personalità e

inclinazione, dissipando i dubbi sulla sua idoneità caratteriale, nell'ottica

del prevalente interesse alla sicurezza della circolazione stradale.

Va infine da sé che - ancorché non sia stata confermata la condizione riferita alla presentazione di un

rapporto dello psichiatra curante (attestante una presa a carico regolare) - un'eventuale riammissione alla guida potrà evidentemente

avvenire solo in caso di terapia farmacologica compatibile con la guida.

8. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

9. Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art.

47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera