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Decisione

52.2018.288

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario - margine di apprezzamento

7 dicembre 2022Italiano20 min

fiduciario emanato in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid, dopo che l'insorgente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.288

Lugano

7

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 7 giugno 2018 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1 e PA 2,

contro

la decisione del 29 maggio 2018 dell'Autorità di

vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è

stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione

di fiduciario commercialista e immobiliare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è al beneficio dal 1996 dell'autorizzazione

cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario commercialista e

immobiliare. Dopo aver appreso che quest'ultimo era stato condannato con

sentenza definitiva del 7 febbraio 2017 ad una pena pecuniaria di 170 aliquote

giornaliere del valore di fr. 400.- cadauna per il reato di conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 del codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0) e frode fiscale (art. 269, art.

123 e segg. e art. 258 e segg. della legge tributaria del 21 giugno 1994; LT;

RL 640.100), il 26 marzo 2018 l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle

professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) gli ha notificato l'apertura

di un procedimento amministrativo nei suoi confronti, fissandogli al contempo

un termine per prendere posizione in merito.

B. Preso atto delle

osservazioni inoltrate dall'interessato, il 29 maggio 2018 l'autorità di prime

cure ha revocato a RI 1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di

fiduciario commercialista e immobiliare, ordinandogli

inoltre di cessare immediatamente ogni attività di questo genere. Visto

che il fiduciario era stato condannato ad una pena pecuniaria inferiore a 180

aliquote giornaliere per reati intenzionali contrari alla dignità

professionale, l'autorità ha ritenuto che egli non adempisse più i requisiti

dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile previsti

dall'art. 8 cpv. 2 lett. b della legge cantonale sull'esercizio delle

professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100).

C. Contro la predetta

pronuncia RI 1 è insorto dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento. Postula anzitutto, in via supercautelare e

cautelare, la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Eccepita una

lesione del suo diritto di essere sentito, sostiene poi, in sostanza, che sia

la legge stessa sia la misura di revoca adottata nei suoi confronti vìolino il

principio della proporzionalità. Chiede che venga indetta una pubblica udienza

ai sensi dell'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).

D. In sede di risposta

l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie

di argomentazioni di cui si dirà in seguito.

E. Con replica e duplica

le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di

giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data e il gravame è senz'altro

tempestivo (art. 28 cpv. 1 LFid).

Il ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata,

è di principio legittimato ad agire in giudizio (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Ci si

può tuttavia chiedere se quest'ultimo disponga ancora di un interesse attuale e

concreto al suo annullamento. La querelata pronuncia riguarda infatti un

provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di

fiduciario emanato in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid, dopo che l'insorgente

con sentenza definitiva del 7 febbraio 2017 è

stato condannato ad una pena pecuniaria di 170 aliquote giornaliere del valore

di fr. 400.- cadauna per il reato di conseguimento fraudolento di una falsa

attestazione e frode fiscale. Ora, la misura qui contestata, la cui

durata è limitata per legge a 5 anni a contare dal momento in cui è stato reso

il giudizio penale di condanna, si è esaurita pendente causa il 7 febbraio 2022,

visto che l'autorità di prime cure non aveva disposto la revoca dell'effetto

sospensivo ad un eventuale ricorso, né ha mai chiesto a questo Tribunale l'adozione

di un provvedimento provvisionale in tal senso.

Appare poi alquanto improbabile che la

contestazione possa ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o analoghe e che, data la sua

natura, non vi sarebbe la possibilità di dirimerla prima che essa perda d'attualità,

di modo che anche sotto questo profilo non vi sarebbero sufficienti motivi per

ugualmente ammettere la persistenza di un interesse alla sua evasione (DTF 138

Considerandi

II 42 consid. 1.3, 135 II 430 consid. 2.2; RDAT II-1995 n. 3 consid. 1.2; STA

52.2017.344

del 21 marzo 2018 consid. 1.2).

Sia come sia anche in caso di stralcio di una procedura ricorsuale in

seguito al venir meno dell'oggetto del contendere, l'autorità giudicante deve

comunque statuire sulle spese processuali e sulle ripetibili, pronunciandosi,

almeno sommariamente, sull'esito verosimile dell'impugnativa. Atteso che l'Autorità di vigilanza ha

posto a carico dell'insorgente una tassa di giustizia di fr. 500.- oltre che a

fr. 100.- di spese, su questo punto l'interesse del ricorrente è pertanto ancora

attuale.

2.

2.1.

Preliminarmente, per quanto attiene alle richieste di conferimento dell'effetto

sospensivo al gravame, va osservato che le stesse si riferiscono

sostanzialmente al provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio

della professione di fiduciario, ritenuto come l'ordine di cessazione dell'attività

di cui al punto 2 del dispositivo della decisione impugnata aveva meramente

carattere accessorio. Pertanto in assenza di disposizioni diverse adottate dall'autorità

di prime cure, l'impugnativa era assortita dell'effetto sospensivo conferitole

dalla legge (art. 71 LPAmm), ragione per la quale le domande di adozione di

misure cautelari poste dall'insorgente erano sin dall'inizio prive d'oggetto.

2.2

Quanto poi alla richiesta

genericamente formulata in replica di indire una pubblica udienza ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU, si considera che, a prescindere dal

quesito di sapere se, alla luce di quanto esposto al consid. 1, tale domanda abbia

ormai perso d'attualità, nel caso concreto non sarebbe in ogni caso stato

necessario procedere in tal senso, ritenuto che gli aspetti fattuali e

giuridici controversi della vertenza - come si vedrà - potevano essere decisi

in maniera equa e ragionevole sulla base degli atti e delle comparse scritte

delle parti (cfr. STF 4A_199/2020 del 22 luglio 2020 consid. 2.3.2, 9C_37/2019

del 1° luglio 2019 consid. 1.1, 1C_461/2017 del 27 giugno 2018 consid. 3.4).

Non è del resto dato di vedere quali questioni avrebbero dovuto essere più

appropriatamente trattate nell'ambito di una eventuale pubblica udienza (cfr. STF 4A_199/2020 citata consid.

2.3.2). Il ricorrente non ha nemmeno speso una sola parola per spiegarlo,

disattendendo così anche il suo obbligo di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm;

cfr. in senso analogo, STF 4A_199/2020 citata consid. 2.3.2, 9C_37/2019 citata

consid. 1.1).

3.

3.1. Il ricorrente

ha rimproverato all'Autorità di vigilanza di avere disatteso il suo diritto di

essere sentito per non avere preso posizione su alcuni argomenti da lui

sollevati con le sue osservazioni del 3 maggio 2018. In particolare in quell'occasione

aveva chiesto di tener conto del fatto che, sia prima dei fatti oggetto della

procedura penale (occorsi nel 2005) sia dopo, egli aveva sempre lavorato nel

pieno rispetto delle normative che regolano la professione e pertanto di

considerare che egli aveva sempre goduto di ottima reputazione e garantito

un'attività irreprensibile.

3.2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto

di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che

stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena

cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una

motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato

scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta

a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le

parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle

eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1,

129.

I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64

consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi

componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da

rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e

1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le

vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti,

in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad

esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2,

130.

II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 n.

2a).

3.3

Nel caso in esame detti requisiti minimi di motivazione sono stati

senz'altro soddisfatti dall'autorità di prime cure. Nella decisione contestata

infatti essa aveva espressamente indicato che in caso di condanna penale per un

reato intenzionale contrario alla dignità professionale, venendo meno una delle

condizioni per poter beneficiare dell'autorizzazione cantonale, la revoca si

imponeva senza che fosse possibile tenere in considerazione altri fattori,

quali il comportamento tenuto prima e dopo i fatti oggetto della procedura

penale. Ora, la validità di una simile argomentazione era una questione che atteneva

al merito e di cui si dirà ancora in seguito. Va però considerato che

l'Autorità di vigilanza ha preso posizione sulle censure del ricorrente

esponendo le ragioni per le quali non poteva procedere nel senso da lui auspicato.

D'altro canto, l'insorgente, rappresentato da due

sperimentati legali, è stato in grado di contestare il giudizio impugnato in

maniera precisa e circostanziata, dimostrando in questo modo che ne aveva

perfettamente compreso la portata. Ne discende dunque che la censura era priva

di fondamento.

4.

Nel Canton

Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo

professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid).

L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i

requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid,

l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che -

tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività

irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima

reputazione, rispettivamente non garantisce

un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in

Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena

pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva

superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5

anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote

giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b).

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio

della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il

rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti

il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La

revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).

5.

5.1. Come accennato in

narrativa, il ricorrente si è lamentato del fatto che l'autorità non avesse

rinunciato a ordinare la revoca in ragione degli argomenti da lui sollevati, i

quali nell'ambito di una corretta ponderazione degli interessi contrapposti dovevano

invece portare ad una simile conclusione.

A suo dire, la legge stessa sarebbe lesiva del principio della proporzionalità

poiché, non concedendo all'Autorità di vigilanza alcun margine di manovra nel

soppesare e decidere sulle revoche dei permessi, le impedirebbe di fatto di

poter operare una corretta valutazione dei vari interessi in gioco.

Anche la misura di revoca ordinata nei suoi confronti sarebbe stata sproporzionata

a causa del lungo tempo trascorso dai fatti, nonché lesiva del principio di

celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.). L'interesse pubblico che giustifica il regime

autorizzativo istituito dalla LFid, e di riflesso la revoca del relativo permesso,

viene meno se il provvedimento non interviene entro un lasso di tempo

ragionevole dai fatti all'origine della condanna. Situazione, questa, che era

data nel caso di specie visto come la revoca dell'autorizzazione fosse avvenuta

- per motivi non imputabili all'insorgente - a distanza di tredici anni dai

comportamenti incriminati.

5.2

Il ricorrente non ha mai messo in discussione la facoltà del Cantone

Ticino di sottoporre l'esercizio dell'attività di fiduciario ad autorizzazione

e nemmeno il principio di porre, ai fini del rilascio o del mantenimento di un

simile permesso, delle condizioni personali, quali in particolare l'ottima reputazione: si tratta infatti di limitazioni alla

libertà economica che sono state riconosciute anche dal Tribunale federale come

compatibili con i diritti costituzionali del cittadino e che come tali appaiono

del tutto legittime (cfr. ad esempio: STF

2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990

del 7 ottobre 1991 consid. 2; Mauro

Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge

sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 33 e

segg.; Mauro Mini, La legge

sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002,

pag. 37 e segg.). Secondo lui però, per quanto attiene all'art. 8 cpv. 2 LFid,

l'attuale legislazione non prevede la possibilità di operare alcuna

ponderazione degli interessi in gioco, né conferisce all'autorità alcun margine

d'apprezzamento delle circostanze, fatto questo che condurrebbe ad una lesione

del principio della proporzionalità laddove, come nel caso in esame, altri

elementi rilevanti, oltre alla sola esistenza di una condanna penale, avrebbero

dovuto prevalere, in modo tale da dare la possibilità all'autorità di prime

cure di prescindere dalla revoca del permesso.

Ora, sebbene possa essere percepita come tale a livello soggettivo, la revoca

dell'autorizzazione in oggetto - che ha carattere di permesso di polizia - non

è di natura disciplinare e neppure dipende dalla parallela pronuncia di una

simile sanzione giusta l'art. 21 LFid, ma unicamente dal sussistere o meno dei

requisiti richiesti per il suo rilascio. In quest'ottica essa risulta

senz'altro sorretta da una sufficiente base legale, che va individuata nei

combinati art. 20 e 8 LFid Ritenuto poi che l'attività di fiduciario pone

quest'ultimo a contatto con interessi patrimoniali altrui, che gli sono

affidati in cura, risponde senz'altro ad un interesse pubblico preponderante

impedire il libero esercizio della professione a quegli operatori che per i

loro precedenti non offrono sufficienti garanzie dal profilo dell'onestà.

Occorre in particolare tutelare il cliente dai rischi derivanti dall'attività

di fiduciari che hanno subìto una condanna penale di natura tale da sminuire

sensibilmente la stima e la fiducia di cui un simile professionista deve godere

presso il pubblico. La legge mira dunque a preservare il cittadino da un danno

possibile e scongiurarlo. Il requisito posto dall'art. 8 LFid è pertanto

sorretto da un interesse pubblico sufficiente. Per quanto attiene infine al

principio della proporzionalità, si deve considerare che nella misura in cui lo

scopo principale della legge sui fiduciari consiste nel fare in modo che

possano operare in questo specifico settore professionale soltanto le persone

che tra le altre cose godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività

irreprensibile, è praticamente inevitabile che nei casi in cui un fiduciario

non adempie (più) i requisiti di legge per essere stato condannato penalmente,

egli debba di principio essere privato della relativa autorizzazione per lo

svolgimento di tale attività. La questione poi di sapere se il

ricorrere di una delle fattispecie previste dall'art. 8 cpv. 2 LFid costituisca,

in ogni caso e sempre, motivo per rifiutare o revocare l'autorizzazione, oppure

se, in determinati casi, il principio della proporzionalità richieda una

valutazione più sfumata delle circostanze che stanno a monte della condanna, avrebbe

potuto rimanere aperta nel caso specifico in quanto comunque sia l'applicazione

concreta della suddetta norma non ha dato luogo ad un risultato lesivo dei

diritti costituzionali del ricorrente. Infatti, come esposto in narrativa, quest'ultimo

è stato condannato a una pena pecuniaria di 170 aliquote giornaliere per

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e frode fiscale per avere,

in correità con la propria cliente, ingannato un notaio inducendolo ad

attestare in un rogito riferito a una compravendita immobiliare, un prezzo

falso poiché inferiore a quello effettivamente pattuito, producendo poi l'atto

notarile all'autorità tributaria al fine di ottenere una minor tassa sugli

utili immobiliari. Orbene, i reati in parola, commessi tra l'altro

nell'esercizio della sua attività professionale di fiduciario, in correità con

una cliente e realizzati ingannando un notaio e l'autorità fiscale, non potevano

certo essere considerati di lieve portata e erano senz'altro di natura tale da far

venir meno la fiducia che la clientela, i pubblici ufficiali, nonché il

pubblico in generale devono poter riporre in chi esercita l'attività di

fiduciario. Ne deriva che la condanna per simili reati può legittimamente essere

ritenuta un motivo di diniego - rispettivamente di revoca - della relativa

autorizzazione professionale. Certo, il fatto che per cinque anni egli

non avrebbe potuto sollecitare il rilascio di una nuova autorizzazione (art. 8

cpv. 2 lett. b vLFid e LFid) sarebbe stato suscettibile di generare dei disagi

non indifferenti alla sua persona e alla sua attività. A questo proposito

occorre comunque considerare che tale termine va computato a far tempo dalla

data della condanna, che l'Autorità di vigilanza aveva adottato la decisione

qui impugnata poco meno di 16 mesi dopo la crescita in giudicato della predetta

sanzione e che essa non ha mai disposto alcun provvedimento cautelare di revoca

dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato contro la medesima da RI 1,

ragione per la quale, pendente il presente procedimento, questi ha dunque

potuto normalmente esercitare la propria professione. Tutto ciò determina che

dal profilo pratico al momento dell'emanazione della decisione qui impugnata, il

querelato provvedimento di revoca - nel frattempo giunto ad esaurimento (cfr. consid.

1) - avrebbe esplicato i propri effetti, se fosse rimasto incontestato, per all'incirca

3.

anni e 8 mesi. Data la natura e la gravità per nulla trascurabile dei reati

per i quali RI 1 era stato sanzionato penalmente, una sospensione dell'attività

per un simile lasso di tempo sarebbe risultata del tutto congrua alle concrete

circostanze del caso e rispettosa del principio della proporzionalità.

Gli argomenti sollevati dal ricorrente non avrebbero in ogni caso consentito al

Tribunale di giungere ad una diversa conclusione e soprattutto di prescindere

dall'adozione del querelato provvedimento, riconducibile al venir meno di una

delle condizioni personali necessarie per esercitare la professione di

fiduciario. Per quanto attiene al tempo trascorso dal momento in cui il reato è

stato commesso, si deve innanzitutto considerare che la prescrizione

dell'azione penale (cfr. art. 97 CP) già comporta che, per fatti troppo

distanti nel tempo, non si potrà più ritenere una responsabilità in questo

ambito per cui, di riflesso, non sarà possibile adottare una misura di revoca

ex art. 20 cpv. 1 LFid. D'altra parte, è solo nel momento in cui sussiste una

condanna definitiva che l'adempimento del requisito della buona reputazione, contemplato

dall'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid, può risultare compromesso. È quindi

inevitabile che, dovendo l'autorità amministrativa attendere l'esito definitivo

della procedura penale, tra i fatti costitutivi di reato e la pronuncia della

revoca dell'autorizzazione ex art. 20 cpv. 1 LFid possano trascorrere anche diversi

anni. Infine si deve considerare che della questione temporale viene tenuto

conto nell'ambito della commisurazione della pena, proprio come avvenuto nel

caso in esame. In sede di appello infatti l'insorgente ha ottenuto, in virtù di

questo aspetto, una sostanziale diminuzione di pena che da 250 aliquote

giornaliere è stata portata a 170 (cfr. sentenza del 7 febbraio 2017 della

CARP, doc. 1, consid. 48 pag. 74). Circostanza questa che ha condotto l'autorità

di prime cure ad applicare nei suoi confronti la lett. b dell'art. 8 cpv. 2

LFid e non la lett. a che prevede un periodo più lungo di revoca. In siffatte

circostanze e tenuto conto degli importanti scopi di interesse pubblico perseguiti

dalla LFid, l'insorgente non avrebbe potuto essere seguito laddove ha sostenuto

che nel caso di specie l'interesse all'attuazione del diritto vigente fosse ormai

venuto meno in ragione del lungo tempo trascorso dai fatti che hanno determinato

la sua condanna in sede penale. Il meccanismo normativo qui in esame, che

prevede delle conseguenze sul piano amministrativo per un lasso di tempo a

contare dalla pronuncia in via definitiva di una sanzione penale, è quindi comparabile

a quello previsto in altri ambiti dove la possibilità di fruire o di conservare

un'autorizzazione per l'esercizio di una determinata professione viene fatta

dipendere dall'esistenza o non dell'iscrizione di una condanna nel casellario

giudiziale (cfr. ad esempio art. 8 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla

libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.1).

Parimenti non sarebbe risultato conferente il richiamo all'art. 29 Cost., in

primo luogo poiché quandanche fosse stato accertato che l'autorità non aveva

deciso entro un lasso di tempo ragionevole, la conseguenza non sarebbe comunque

stata l'annullamento del contestato provvedimento di revoca (cfr. STF

1C_588/2016 del 26 ottobre 2017 consid. 5.2). Ad ogni modo poi l'autorità di

prime cure, che ha dovuto attendere la condanna definitiva del ricorrente

intervenuta solo nel febbraio del 2017, ha emesso la contestata decisione circa

16.

mesi dopo, per cui non le poteva ancora essere rimproverato alcun

irragionevole ritardo. D'altra parte di quest'ultima circostanza ne ha

beneficiato esclusivamente il ricorrente che, come sopra detto, ha comunque

potuto continuare la sua attività di fiduciario anche durante il suddetto lasso

di tempo, pur avendo a proprio carico una condanna penale ormai cresciuta in

giudicato.

Infine non sarebbe giovato all'insorgente sostenere di aver agito in modo

irreprensibile sia prima che dopo i fatti del 2005. Posto come i reati per i

quali egli è stato condannato nel 2017 fossero senz'altro tali da comportare il

venir meno dalla condizione personale di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid,

occorre nuovamente ribadire che l'avversato provvedimento non era di

natura disciplinare ma squisitamente amministrativa, ragione per cui aspetti

quali l'incensuratezza non erano suscettibili di influire sui presupposti che

determinano l'esistenza del requisito dell'ottima reputazione, il quale è dato

solo in assenza di reati intenzionali contrari alla dignità professionale. Alla stessa stregua nemmeno le ripercussioni negative che il

ricorrente avrebbe già patito a causa dell'ampia risonanza mediatica del

procedimento penale, avrebbero permesso nel presente contesto di sovvertire

quanto sin qui esposto.

6.

Visto quanto

precede, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 LPAmm) il

quale, seppur patrocinato da degli avvocati, non ha diritto alle ripetibili

(art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

vicecancelliera