Lexipedia

Decisione

52.2018.293

Svincolo di un avvocato dal segreto professionale per procedere all'incasso dei suoi onorari scoperti nell'ambito di una causa civile. Violazione del diritto di essere sentito, sanata davanti al TRAM

5 dicembre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

52.2018.293

Lugano

5 dicembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matteo

Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara

Maspoli

statuendo

sul ricorso del 4 giugno 2018 di

RI

1

contro

la

decisione del 23 maggio 2018 (n. 18.2018.150) con cui la Commissione per

l'avvocatura del Tribunale d'appello ha accolto l'istanza presentata

dall'avv. CO 1 volta ad ottenere lo svincolo dal segreto professionale;

ritenuto, in

fatto

che il 14 ottobre 2008

l'avv. CO 1 ha assunto il patrocinio di RI 1 nell'ambito di una vertenza con

oggetto le società __________ e __________;

che, portato a termine il mandato, nel gennaio 2012 il legale ha emesso una

nota professionale di complessivi fr. 27'579.15, al netto degli anticipi già

versati (per complessivi fr. 7'300.-);

che, malgrado svariati solleciti, tale fattura non è mai stata onorata dal

cliente;

che, con scritto raccomandato del 14 marzo 2018, quest'ultimo ha preteso dal

suo patrocinatore la restituzione dell'intero incarto, facendogli esplicito assoluto

divieto a trattenerne copie e comunque farne uso o divulgazione per

qualsivoglia motivo;

che, con istanza del 23 aprile 2018, l'avv. CO 1 ha chiesto di essere

svincolato dal segreto professionale dovuto a RI 1 per procedere all'incasso

dei suoi onorari scoperti nell'ambito di una causa civile, con particolare

riferimento alla documentazione inerente la vertenza citata in ingresso;

che, con decisione del 23 maggio 2018, la

Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello (Commissione) ha accolto

l'istanza, concedendo al legale la liberazione dal segreto professionale nella

misura necessaria a procedere all'incasso del saldo della sua nota;

che avverso tale provvedimento RI 1 insorge

ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento

e chiedendo l'emanazione di una nuova decisione che neghi all'avvocato lo svincolo

e lo obblighi a restituire tutta la documentazione in suo possesso;

che, censurata una violazione del suo

diritto di essere sentito, il ricorrente contesta in sostanza la nota

professionale prodotta dal legale, da un lato, pretendendo di non averla mai

ricevuta e, dall'altro, mettendone in

discussione l'entità; rimprovera inoltre alla precedente istanza di

avere autorizzato un uso improprio di documentazione senza alcuna attinenza con

il merito della procedura civile nel frattempo promossa, che verterebbe essenzialmente

sull'omessa puntuale rendicontazione da parte dell'avvocato del

proprio dispendio orario, unico e motivato attuale impedimento al pagamento;

vertenza in cui la Commissione avrebbe comunque interferito in suo pregiudizio,

dando per acquisito quanto esposto dalla controparte;

che all'accoglimento del gravame si oppone l'avv. CO 1, con argomentazioni di

cui si dirà, all'occorrenza, in seguito; la Commissione, senza formulare

particolari osservazioni, si è riconfermata nelle motivazioni e conclusioni

contenute nella decisione impugnata;

che in sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le loro contrapposte tesi

e domande di giudizio;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura

del 13 febbraio 2012 (LAvv, RL 951.100);

che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e

direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100);

che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm);

che l'insorgente lamenta anzitutto una violazione

del suo diritto di essere sentito, per il fatto che la Commissione non gli avrebbe

offerto la possibilità di prendere posizione sull'istanza dell'avv. CO 1;

che

l'art. 34 LPAmm pone il principio secondo cui le parti hanno il diritto di

essere sentite; tale prerogativa - giusta l'art. 35 LPAmm - viene

esercitata, di regola, per iscritto (cpv. 1) e prima che l'autorità adotti una

decisione (cpv. 2), salvo eccezioni che qui ricorrono (cpv. 3);

che il diritto di essere sentito, già ancorato

nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),

assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una

decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle

facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere

efficacemente la sua posizione nella

procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1; cfr. anche

Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012

concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966, n. 11.1, pag. 20);

che, in una procedura - come la presente - in cui sono coinvolte due parti, il

diritto dell'una di essere messa a conoscenza dell'istanza dell'altra è fondamentale,

considerato che altrimenti la parte rimastane all'oscuro sarebbe colta

assolutamente di sorpresa dalla

decisione dell'autorità, che giungerebbe così in maniera del tutto inaspettata

(cfr. sentenza Verwaltungsgericht Zürch VB.2012.668 del 15 luglio 2013 consid.

Considerandi

2.

; cfr. pure Walter Fellmann,

Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 593 pag. 252);

che, omettendo di intimargli

l'istanza dell'avv. CO 1, la Commissione ha in concreto privato il ricorrente

della possibilità di prendere

posizione in merito prima che la Commissione rendesse la sua decisione,

violando così manifestamente il suo diritto di essere sentito;

che tale importante violazione deve tuttavia essere considerata sanata, ritenuto che l'insorgente ha potuto

esprimersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale, dotato di piena cognizione

per le questioni di fatto e di diritto che si pongono; oltretutto, in concreto,

un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità,

in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e

rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1; STF 2C_661/2011 del 17 marzo 2012 consid. 2; sentenze

VB.2014.234 del 7 luglio 2014 consid. 2.2 e VB.2012.668 citata consid. 3);

che, secondo l'art. 13 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione

degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), l'avvocato è tenuto, senza

limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto

gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione;

che già l'esistenza stessa di un mandato tra l'avvocato e il suo cliente è

coperta dal segreto;

che il legale intenzionato a procedere all'incasso della propria nota

d'onorario deve quindi ottenere il preventivo svincolo dal suo segreto

professionale (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3; STF 2C_439/2017 del 16 maggio

2018.

consid. 3.2,2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.1; cfr. anche STF

6B_545/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.3);

che, a fronte di prassi cantonali divergenti in questo ambito, tale necessità è

stata recentemente uniformata a livello nazionale dall'Alta Corte federale (cfr.

DTF 142 II 307 citata);

che lo svincolo va chiesto in primo luogo al cliente, il quale può concederlo anche

per atti concludenti (cfr. Fellmann, op.

cit., n. 572, pag. 246); solo sussidiariamente (in caso di rifiuto o impossibilità

di quest'ultimo; cfr. STF 2C_439/2017 citata consid. 3.2,2C_587/2012 del 24

ottobre 2012 consid. 2.4) l'avvocato può rivolgersi all'autorità di vigilanza

ai sensi dell'art. 321 n. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

(CP; RS 311.0), che nel nostro Cantone si identifica nella Commissione per

l'avvocatura (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. g LAvv);

che per determinare se l'autorità debba accordare lo svincolo occorre procedere

a una ponderazione di tutti gli interessi in gioco, ritenuto che la liberazione

dal segreto si giustifica soltanto in presenza di un interesse pubblico o

privato nettamente preponderante;

che, di regola, l'avvocato dispone di un interesse degno di protezione allo

svincolo dal segreto al fine di procedere all'incasso dei suoi onorari scoperti

(DTF 142 II 307 consid. 4.3.3 e riferimenti; STF 2C_439/2017 citata consid.

3.

,2C_704/2016 citata consid. 3.2);

che all'interesse dell'avvocato si oppone quello istituzionale alla

tutela della riservatezza, come pure, secondo i casi, quello individuale del

cliente - alla cui dimostrazione non vanno poste esigenze troppo elevate, pena

l'elusione della protezione ancorata nell'art. 321 n. 1 CP - a mantenere confidenziale

il mandato e tutte le informazioni che lo riguardano;

che, in concreto, visto il tenore dello scritto del 14 marzo 2018, con

cui il ricorrente ha categoricamente vietato all'avv. CO 1 di fare uso o

divulgare per qualsivoglia motivo i documenti contenuti nel suo incarto,

il rifiuto opposto dal cliente allo svincolo era evidente;

che, in queste circostanze, il legale non poteva che rivolgersi alla

Commissione;

che, ciò detto, la ponderazione degli interessi operata dall'autorità inferiore

non presta il fianco ad alcuna critica;

che il ricorrente non ha infatti dimostrato alcun legittimo interesse

individuale, tantomeno preponderante, che si opponga a quello dell'avvocato di procedere

giudizialmente all'incasso della propria nota d'onorario di fr. 27'579.15 e che

osti dunque alla liberazione dal segreto;

che prive di pertinenza in questa sede - e

quindi da respingere - sono le censure relative al merito della vertenza

civile su cui dovrà pronunciarsi il pretore (cfr. STF 2C_439/2017 citata

consid. 3.3 e rimandi,2C_704/2016 citata consid. 3.3);

che giova infatti ricordare che lo svincolo dal segreto professionale non ha

effetti giuridici materiali; consente unicamente all'avvocato di far valere in

giudizio la pretesa relativa al pagamento del suoi onorari senza incorrere in

sanzioni disciplinari o penali; non pregiudica in alcun modo la causa civile

tendente all'incasso della sua nota professionale; l'unico effetto giuridico

diretto della decisione di svincolo per il

(possibile) mandante consiste nel fatto che questi, nella misura necessaria

all'incasso del credito, perde la protezione che normalmente gli è garantita

dal segreto professionale (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.2; STF

2C_439/2017 citata consid. 3.3 e riferimenti);

che il richiamo pretestuoso all'obbligo del segreto professionale da parte del

cliente che non vuole pagare è del resto lesivo del principio della buona fede (cfr. Mario

Postizzi, L'incasso degli onorari e il segreto professionale

dell'avvocato, in: Rep. 1999 pag. 29 segg., pag. 45 e riferimenti; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit

de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1939, pag. 791; Hans Nater/Gaudenz G. Zindel, in: Walter

Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 155 ad art. 13);

che, in queste circostanze, nemmeno l'interesse istituzionale alla

confidenzialità delle relazioni tra avvocato e cliente (cfr. STF

2C_586/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.1) può essere considerato prevalente;

che, ritenuto come il legale abbia

provveduto a garantire la copertura almeno parziale dei suoi onorari mediante

la richiesta di acconti (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.3 e 4.4; STF

2C_439/2017 citata consid. 3.5,2C_704/2016 citata consid. 3.2), a ragione la

Commissione ha quindi accolto la sua istanza, svincolandolo dal segreto professionale;

che a torto il ricorrente critica l'autorità di prime cure per avere consentito all'avvocato di usare impropriamente documentazione

senza alcuna attinenza con il merito della causa civile volta all'incasso

della sua nota professionale ma relativa al mandato di patrocinio;

che la precedente istanza ha infatti chiaramente concesso lo svincolo

all'avvocato soltanto nella misura necessaria a comprovare le proprie pretese

pecuniarie;

che, stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto;

che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) - ridotta in considerazione

della violazione del diritto di essere sentito in cui è in-corsa la Commissione

- è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza;

che non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) al legale qui resistente,

dal momento che agisce quale avvocato in causa propria (cfr. STF 2C_439/2017

citata consid. 4,2C_704/2016 citata consid. 3.6; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg

Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich/Niklaus Oberholzer, Handkommentar

zum Bundesgerichtsgesetz, II ed., Berna 2015, n. 17 ad art. 68 e giurisprudenza

ivi citata).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente, al quale va restituito

l'importo di fr. 600.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese

processuali.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera