52.2018.299
Proposta da parte del Municipio di acquisto di uno scorporo di un terreno
12 novembre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarti n.
52.2018.299
52.2018.300
Lugano
12 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sui ricorsi del 14 giugno 2018 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
a.
b.
la risoluzione del 9 maggio 2018 (n. 2167) con cui
il Consiglio di Stato, dichiarando irricevibile l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso lo scritto del 25 ottobre 2017 del Municipio del
Comune di L__________ che propone l'acquisto di uno scorporo del mapp. __________
di sua proprietà, la trasmette per incombenti al Tribunale di espropriazione;
la risoluzione del 30 maggio
2018 (n. 2564) con cui il Consiglio di Stato, al quale la Presidente del
Tribunale di espropriazione ha retrocesso gli atti con decisione del 17
maggio 2018 (n. 10.2018.5-1), dichiarando
nuovamente irricevibile la citata impugnativa del 25 ottobre 2017, la
trasmette per incombenti alla Sezione degli enti locali del Dipartimento
delle istituzioni;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è
proprietaria del mapp. __________ di L__________. Tra il 1979 e il 1980 il
Comune ha allargato la strada comunale (via __________; mapp. __________) posta
a sud del citato mappale. I lavori, che avrebbero dovuto toccare solo marginalmente
il fronte stradale del mapp. __________, alla fin fine l'hanno interessato su
tutta la lunghezza. Ne è seguito un lungo scambio di corrispondenza tra l'interessata
e il Municipio, che tuttavia non ha tuttora permesso di risolvere la questione.
B. a. Per quanto
qui interessi, il 16 ottobre 2017 RI 1 ha sollecitato il Municipio perché
rispondesse ad alcune domande poste con scritto del 20 maggio precedente,
relative alla costruzione della strada e all'espropriazione dello scorporo del
mapp. __________ utilizzato per allargarla.
b. Il 25 ottobre 2017
il Municipio si è dichiarato disposto ad acquistare lo scorporo del mapp. __________,
quantificandolo in 38 mq, al prezzo di fr. 250.- al m2.
C. RI 1 è insorta
davanti al Consiglio di Stato chiedendo in via principale di accertare la
nullità ex tunc della "decisione" municipale e in via
eventuale di annullarla facendo "ordine al Comune di L__________ di
conformarsi a quanto dispone la legge cantonale di espropriazione per quanto
riguarda l'eventuale acquisizione di terreno" del fondo in parola. L'insorgente
rimproverava al Comune di essersi arrogato la competenza per determinare l'estensione
e l'indennità dell'espropriazione, in luogo di incoare una procedura formale di
espropriazione, ciò che doveva essere obbligato a fare.
D. Il 9 maggio 2018
il Consiglio di Stato, ha dichiarato irricevibile il ricorso, siccome ha
ritenuto che esso fosse di competenza del Tribunale di espropriazione, cui ha
trasmesso gli atti.
E. Il 17 maggio
2018 la Presidente del Tribunale di espropriazione ha a sua volta retrocesso
gli atti al Governo, spiegando:
-
che il Comune non aveva sino a quel momento avviato un procedimento di
espropriazione formale;
-
che, vertendo la questione sull'acquisizione da parte del Comune di L__________
della superficie di un fondo, nemmeno la proprietaria poteva adire il
Tribunale;
-
che il Tribunale di espropriazione non può né avviare d'ufficio la
procedura né imporre al Comune di farlo;
-
che spettava semmai al Consiglio di Stato, in qualità di Autorità di vigilanza,
ingiungere all'Ente locale di avviare la procedura di espropriazione formale.
F. Con risoluzione
del 30 maggio 2018 il Consiglio di Stato, negando il carattere di decisione
dello scritto del 25 aprile 2017 del Municipio, ha nuovamente dichiarato irricevibile
il ricorso del 30 novembre 2017 di RI 1, trasmettendo in veste di Autorità di
vigilanza gli atti alla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle
istituzioni.
G. Con due separati
ricorsi RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso
le due risoluzioni governative testé descritte chiedendo:
-
che sia annullata la risoluzione del 9 maggio 2018 e di ritornare gli
atti al Consiglio di Stato perché si esprima nel merito, rispettivamente di
accertare la nullità ex tunc della "decisione" del 25 ottobre
2017 del Municipio; la ricorrente sostiene di non aver chiesto al Consiglio di
Stato di statuire in merito alla questione espropriativa, ma solo di accertare
che il Comune non aveva alcuna competenza per fissare l'estensione dell'espropriazione
e fissarne il prezzo;
-
che sia annullata la risoluzione del 30 maggio 2018; l'insorgente
sostiene che il Consiglio di Stato non potesse deliberare nuovamente sul
ricorso che già aveva evaso con la precedente decisione.
H.
Il Consiglio di Stato chiede la conferma delle sue decisioni,
mentre il Municipio si rimette al giudizio del Tribunale. Inoltre, il Tribunale
di espropriazione ha confermato di ritenersi estraneo alla procedura, mentre la
Sezione degli enti locali (SEL) si è limitata a spiegare di non essere mai
stata coinvolta prima nella vertenza.
Fatti
I. Con
le repliche RI 1 ha confermato integralmente quanto sostenuto nei ricorsi. Nessuno
a duplicato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1
della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e i ricorsi
sono tempestivi (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La legittimazione attiva di RI 1 in
relazione al ricorso contro la decisione del 30 maggio 2018 è certa (art. 209
lett. b LOC e art. 65 LPAmm). Essa va tuttavia negata per quanto riguarda l'impugnativa
inoltrata avverso la risoluzione del 9 maggio 2018, per difetto di interesse
attuale. Infatti, questa decisione è di fatto stata sostituita da quella
successiva del 30 maggio 2018. Il ricorso avverso la seconda risoluzione,
ricevibile in ordine, può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Con la
risoluzione del 30 maggio 2018 il Consiglio di Stato ha considerato che la
proposta formulata dal Municipio di L__________ non costituisca una decisione
impugnabile; essa sarebbe una semplice proposta d'acquisto, donde l'irricevibilità
dell'impugnativa di prima istanza. La deduzione è corretta. Infatti, possono
formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati
dall'autorità d'imperio, in casi concreti e individuali, per costituire,
modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul
diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione
(art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,
n. 200). Ora, limitandosi a sottoporre alla ricorrente una mera proposta di
composizione bonale della vertenza, il Municipio non ha né accertato la
superficie interessata dallo scorporo né stabilito d'ufficio il suo prezzo. Ha
formulato unicamente una proposta, priva di effetti vincolanti per la
ricorrente. A ragione il Governo ha quindi dichiarato irricevibile l'impugnativa
per difetto di decisione. Nemmeno interpretare la nozione di decisione in
maniera estensiva, com'è prassi delle autorità di ricorso cantonali in materia
comunale, permette di sovvertire tale conclusione (cfr. sul concetto di
decisione nell'ambito della LOC: RtiD I-2019 n. 3). Il ricorso, infondato, dev'essere
respinto.
3.
La
ricorrente non contesta la determinazione del Consiglio di Stato di trasmettere
gli atti alla SEL. A ragione. Nonostante l'infelice scelta di includere quest'atto
interno all'amministrazione nel dispositivo della sentenza, esso non si configura
comunque come una decisione impugnabile.
4.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47
cpv. 1 LPAmm), che a sua volta esclude l'assegnazione di ripetibili alla
ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso contro
la risoluzione del 9 maggio 2018 è irricevibile.
2.
Il ricorso
contro la decisione del 30 maggio 2018 è respinto.
3.
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
Alla stessa dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'200.- versato in eccesso.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
5.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere