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Decisione

52.2018.30

Dipendenti cantonali. Passaggio al nuovo modello retributivo. Attribuzione della funzione e inserimento nella scala salariale. Parità di trattamento. Confermata con STF 8C_104/2019 del 29 agosto 2019

14 dicembre 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I e ha iscritto RI 1 nella nuova classe 4 con 18 aumenti corrispondente ad

un salario annuo lordo di fr. 82'393.-.

E. a.

RI 1 ha adito il Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta

decisione governativa, della quale ha chiesto l'annullamento. Ha postulato il

suo inserimento nella classe 24 con 10 aumenti a partire dal 1° gennaio 2017 e

nella classe 4 con 24 aumenti a partire dal 1° gennaio 2018. Ricordate le decisioni

delle autorità cantonali intervenute nel 2014 e 2016 in merito alle misure di

risparmio e all'allineamento degli aumenti e degli avanzamenti di carriera e

dato atto della correttezza del passaggio dalla classe 23 con 10 aumenti dal

mese di ottobre 2015, egli ritiene che

avrebbe dovuto essere posto in classe 24 con 10 aumenti, a cui corrispondeva un

salario annuo di fr. 86'878.-, già a partire

dal 1° gennaio 2017. Da ciò sarebbe dovuto derivare l'aggancio al nuovo sistema

salariale nella classe (immediatamente superiore) 4 con 24 aumenti. Tale

stipendio, di fr. 87'598.-annui, corrisponde tra l'altro a quello versato al

suo collega __________, assunto nella stessa funzione e con lo stesso trattamento

iniziale, tre mesi dopo di lui. La decisione impugnata violerebbe quindi il

principio della legalità e configurerebbe pure una disparità di trattamento

inammissibile a fronte di due situazioni

perfettamente paragonabili (stessa autorità di nomina, stesso ufficio, stessi

compiti, stessa esperienza, stesso stipendio iniziale) che avrebbero

meritato la medesima evoluzione salariale.

b. Al ricorso si è opposto il Consiglio di Stato. In sostanza, ricordato che l'ultimo

avanzamento del ricorrente (in classe 23) è avvenuto il 1° ottobre 2015,

secondo le norme di promozione e avanzamento in classi alternative e tra

parentesi a quel momento applicabili egli doveva rimanere fermo due anni in

quella classe. Il diritto alla classe superiore nell'anno 2016 non era ancora stato

maturato, ma lo sarebbe stato solo dal mese di ottobre 2017. Per effetto della

decisione di allineamento degli aumenti e degli avanzamenti, tuttavia, l'avanzamento

poteva attuarsi teoricamente solo dal 1° gennaio 2018. L'entrata in vigore

della LStip e la contestuale abrogazione della vecchia normativa hanno tuttavia

comportato per il ricorrente una nuova classificazione, con la quale gli

ipotetici avanzamenti non hanno potuto essere considerati. La classificazione

del ricorrente, agganciato al nuovo modello salariale sulla base dello

stipendio percepito il 31 dicembre 2017, è pertanto corretta.

c. In replica il ricorrente ha affinato le proprie allegazioni e ribadito le

sue domande. Lo stesso ha fatto il Consiglio di Stato in duplica. Ha inoltre precisato

i motivi per i quali a suo avviso non vi sarebbe violazione del principio della

parità di trattamento tra la situazione del ricorrente (e di due altri

colleghi) e quella di __________, assunto sì nello stesso ufficio tre mesi dopo

il primo, ma non toccato da alcuna misura di risparmio, né nel 2014 né nel

2016. La diversa evoluzione dei percorsi salariali impedisce quindi di

paragonare le due situazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione

con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e

dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art.

68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. La decisione impugnata ha per oggetto il trattamento salariale del

ricorrente a partire dal 1° gennaio 2018. In questa sede l'insorgente avanza

per la prima volta delle pretese pecuniarie nei confronti dello Stato anche per

l'anno 2017. La domanda non è proponibile già solo perché esula dall'oggetto

della decisione impugnata. Inoltre, la norma generale sulla

parità di trattamento qui invocata a sostegno delle censure ricorsuali (art. 8

cpv. 1 Cost.) non assicura al dipendente vittima di una discriminazione salariale il diritto a recuperare

retroattivamente, nei limiti della prescrizione quinquennale, la parte di

stipendio che non gli è stata versata ma solo quello di ottenere la

soppressione della discriminazione dal

momento in cui è stata fatta valere ossia, in concreto, al più presto dal

momento del deposito del presente gravame (DTF 131 I 105 consid. 3.6 e 3.7 pag.

109; STF 8C_104/2010 del 20 settembre

2010 consid. 5 in JAR 2011, 305 seg.; STA 52.2016.541/543.545 del 18 settembre

2017 consid. 8.2). Nemmeno da questo profilo sarebbe pertanto possibile

considerare la domanda relativa alle pretese anteriori al 2018.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla

documentazione prodotta dalle parti. In particolare, non è necessario

richiamare agli atti la decisione di aggancio del collega __________, la cui

situazione salariale ha trovato conferma nelle allegazioni della Sezione delle

risorse umane.

Considerandi

2.

Il 1° gennaio 2018 nel Cantone

Ticino è entrata in vigore la nuova normativa sugli stipendi dei dipendenti

statali che ha abrogato la precedente del 1954. Nella nuova legge hanno trovato

attuazione anche quei provvedimenti di

risparmio nei confronti del personale statale, già anticipati nell'ambito

dell'approvazione del Preventivo 2016 e per i quali il Consiglio di Stato nel

messaggio 7121 del 29 settembre 2015 del Preventivo 2016 (pag. 33 e 34) così si

era espresso:

"Un'altra misura strutturale riguarda l'allineamento

delle date per gli scatti automatici all'01.01. di ogni anno, che anticipa

ulteriori importanti modifiche della LStip, ed il relativo blocco per il 2016

degli scatti e degli avanzamenti. Questa si traduce in un generale allineamento

degli scatti e degli avanzamenti degli impiegati a partire dal 2017, distinguendo

tuttavia tra aumenti maturati entro la fine di giugno 2016, che verranno riconosciuti

a partire dal 1° gennaio 2017, e aumenti maturati nel secondo semestre 2016 che

verranno unicamente riconosciuti dal 1° gennaio 2018. Il relativo impatto finanziario

è stimato in 4.2 milioni di franchi per il 2016 e ulteriori 2.0 milioni di

franchi per il 2017.

Per il

2016.

vengono inoltre bloccate le promozioni in classe tra parentesi nonché le

promozioni in funzione superiore disciplinate dai regolamenti specifici

concernenti la Divisione delle contribuzioni, la Polizia cantonale e l'Istituto

delle assicurazioni sociali; l'impatto della misura è stimato in 0.55 milioni

di franchi."

La vLStip (art. 8) è quindi stata modificata

di conseguenza e, a titolo transitorio, il Gran Consiglio ha stabilito che

gli aumenti annuali maturati tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2016 sarebbero

stati riconosciuti dal 1° gennaio 2017, mentre quelli maturati nella seconda

metà del 2016 sarebbero stati corrisposti solo al 1° gennaio 2018 (BU 7/2016

pag. 64). Dal canto suo, il Consiglio di Stato, nell'ambito delle sue

competenze circa i passaggi nelle classi superiori (art. 10 vLStip), ha

adottato un'analoga norma transitoria per regolamentare gli avanzamenti e le

promozioni maturati nel 2016 (NAP 103/2015).

Tali meccanismi di contenimento

della spesa pubblica sono quindi stati trasposti anche nell'art. 41 LStip,

norma transitoria che regola il passaggio dal vecchio sistema salariale a

quello nuovo ora in vigore e che dispone quanto segue:

Art.

41.

(Norma transitoria – adeguamento dei salari alle nuove classi)

1.

Ai dipendenti viene garantito lo

stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2.

Ai

dipendenti con uno stipendio determinante inferiore a quello minimo della

classe previsto per la funzione, lo stipendio sarà adeguato fino al

raggiungimento di questo minimo.

3.

Ai

dipendenti con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo

della classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel

2016.

prevedevano un aumento o un avanzamento all'1.1.2017 per gli impiegati e

all'1.9.2017 per i docenti, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il

modello precedente. All'1.1.2018 per gli impiegati e all'1.9.2018 per i docenti

lo stipendio sarà poi adeguato all'aumento immediatamente superiore della nuova

classe salariale ove questo sia previsto.

4.

Agli

impiegati con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo

della classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel

2016.

avrebbero consentito un aumento o un avanzamento dall'1.1.2018, lo stesso

sarà riconosciuto a tale data secondo il modello precedente. Per essi all'1.1.2019

lo stipendio sarà poi adeguato all'aumento immediatamente superiore della nuova

classe salariale ove questo sia previsto.

5.

I

dipendenti al massimo della carriera, in classe speciale o con contratto speciale

nel 2016, mantengono il medesimo stipendio nel 2017. Per essi all'1.1.2018 lo

stipendio sarà adeguato all'aumento immediatamente superiore ove questo sia

previsto.

La transizione dalla vecchia alla

nuova scala, riprendendo anche i principi stabiliti nel Preventivo 2016, è

stata così illustrata dal Governo nel citato messaggio della LStip (punto n. 7

pag. 12 e seg.):

"La nuova scala degli stipendi e i nuovi criteri

remunerativi saranno applicati a tutti i dipendenti dello Stato a partire dall'entrata

in vigore delle modifiche di legge proposte con il presente messaggio, tenendo

comunque conto delle decisioni prese dal Parlamento per quanto attiene alle

misure di contenimento dei costi legate al Preventivo 2016. Ricordiamo che in

questo contesto il Parlamento ha deciso di allineare le date per gli scatti

annuali e gli avanzamenti all'1.1. di ogni anno, stabilendo come norma

transitoria una sospensione di questi aumenti nel 2016 e nel 2017. La norma

prevede in particolare che gli aumenti che sarebbero maturati nel primo

semestre 2016 saranno riconosciuti soltanto a partire dall'1.1.2017, mentre

quelli che sarebbero maturati nel secondo semestre 2017 lo saranno soltanto a

partire dall'1.1.2018. Per i docenti, la norma prevede la sospensione degli adeguamenti

per l'anno scolastico 2016-2017 e la loro ripresa a partire dall'1.9.2017."

I cpv. 3 e 4 dell'art. 41 LStip

devono quindi essere interpretati e applicati in relazione alle disposizioni

scaturite dall'approvazione del preventivo 2016, e, più precisamente, il cpv. 3

si applica ai dipendenti che avrebbero avuto diritto ad un aumento o avanzamento

nel primo semestre del 2016, il cpv. 4 a quelli che invece l'avrebbero maturato

nel secondo semestre di quell'anno, ai quali tuttavia è stato negato per le

misure di risparmio attuate, secondo quanto stabilito nelle norme transitorie

nel 2016 (BU 7/2016 e NAP 103/2015).

Sempre nello stesso messaggio della LStip così l'Esecutivo cantonale si

esprimeva in merito al salario determinante per il passaggio dalla vecchia alla

nuova scala stipendi (commento ad art. 41, pag. 23):

"La norma transitoria si prefigge

di illustrare le modalità d'inserimento dei dipendenti dopo l'entrata in vigore

della presente legge. Il salario versato a dicembre costituirà lo stipendio

determinante per posizionare il dipendente nella nuova scala stipendi."

In sede di discussione, alcuni

parlamentari avevano proposto di emendare l'art. 41 cpv. 3 e 4 LStip nel senso

di riconoscere al momento dell'aggancio al nuovo sistema quell'aumento del quale

i dipendenti avrebbero potuto beneficiare al 1° gennaio 2018 secondo il vecchio

modello salariale e a partire da quell'importo calcolare lo stipendio sulla

base della nuova scala. La proposta è tuttavia stata respinta poiché è stata

ritenuta contraria alle decisioni del preventivo 2016 e avrebbe comportato un

mancato risparmio di circa 6.5 milioni di fr. La norma in questione è quindi

stata approvata così come da progetto di legge (cfr. verbali del Gran

Consiglio, anno 2016/2017, seduta XXVIII di giovedì 15 dicembre 2016, ad art.

41.

cpv. 3 e 4).

3.

Il

ricorrente ritiene anzitutto che avrebbe dovuto beneficiare dell'avanzamento nella classe 24 (con gli aumenti

maturati, pari a fr. 86'878.- annui) già a partire dal 1° gennaio 2017 in virtù

delle disposizioni vigenti nel 2016. Di conseguenza, egli avrebbe dovuto

esser inserito nella classe 4 con 24 aumenti per un salario di fr. 87'598.- all'anno

e non, come avvenuto, in classe 4 con 18 aumenti (fr. 82'393.- annui). La

decisione impugnata sarebbe quindi contraria all'art. 41 cpv. 3 LStip.

3.1

Nel caso di specie, riprendendo cronologicamente le tappe della carriera salariale

del ricorrente, si annota che egli ha iniziato il 1° ottobre 2013 la sua

attività quale Operatore di centrale in classe 22 con il massimo degli

aumenti (10). L'avanzamento nella classe alternativa 23 avrebbe dovuto aver

luogo il 1° ottobre 2014, ma a seguito dell'adozione delle misure di risparmio nel

contesto del preventivo 2014, la cui legittimità non è messa in dubbio dal

ricorrente (cfr. ricorso pag. 4, 8), egli ne ha beneficiato solo il 1° ottobre

dell'anno successivo. In quella classe egli sarebbe dovuto rimanere 2 anni,

fino al 1° ottobre 2017, per poi passare all'ultima classe prevista per la sua

funzione, la 24 (RG n. 2585 del 23 giugno 2015 e n. 811 del 24 febbraio 2016).

Sennonché, nel frattempo le competenti autorità cantonali hanno introdotto, a

partire dal 2016, il principio dell'allineamento delle date degli aumenti e

degli avanzamenti per tutti i dipendenti al 1° gennaio (1° settembre per i

docenti). Ai dipendenti che avrebbero beneficiato di un aumento o avanzamento

nel 2016 lo stesso è stato riconosciuto al 1° gennaio 2017 se maturato il primo

semestre 2016, rispettivamente il 1° gennaio 2018 se maturato nel secondo

semestre. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si vedono i motivi

per i quali il ricorrente dovrebbe rientrare nella casistica di questi dipendenti:

nel 2016 egli era ancora in carriera poiché solo nell'ottobre 2015 era

scattato nella classe 23 e lì doveva rimanere per due anni. Avrebbe potuto passare

in classe superiore solo il 1° ottobre 2017. Quindi nessuna disposizione

vigente nel 2016 gli avrebbe consentito un passaggio già al 1° gennaio 2017

nella classe 24 per cui al suo caso non torna applicabile

l'invocato cpv. 3 dell'art. 41 LStip (né tantomeno il cpv. 4 della norma, che

riguarda i dipendenti penalizzati dai provvedimenti di risparmio nella seconda

metà del 2016). Se si dovesse seguire la tesi ricorsuale, invece, egli avrebbe

potuto godere in anticipo di 9 mesi del passaggio nella classe 24, rimanendo

nella classe 23 solo 1 anno e tre mesi (ottobre 2015 - gennaio 2017) invece di

due anni (ottobre 2015 - ottobre 2017). Corretta è quindi la decisione di non

promuovere il dipendente prima del gennaio 2018.

3.2

L'autorità cantonale ha espressamente rifiutato la possibilità di

considerare, nella transizione da un modello all'altro, gli aumenti (o

avanzamenti) che i dipendenti avrebbero maturato nel corso del 2017. La volontà

del legislatore su questo punto emerge in modo chiaro dai lavori parlamentari,

laddove, come sopra ricordato, in sede di discussione sono stati respinti gli

emendamenti ai cpv. 3 e 4 dell'art. 41 LStip con cui si voleva includere nello

stipendio determinante per l'aggancio anche l'aumento maturato nel 2017, che il

dipendente avrebbe percepito però solo a partire dal 2018. A questa data,

tuttavia, la vLStip non era più in vigore, per cui per i dipendenti "agganciati"

al 1° gennaio 2018 il reddito determinante per il passaggio al nuovo modello

salariale è dunque l'ultimo percepito (dicembre 2017), che non tiene conto dell'aumento

del quale avrebbero beneficiato solo se la vLStip fosse rimasta in vigore. Trasposti tutti questi principi alla fattispecie

che qui ci occupa, si ha che la decisione di considerare lo stipendio percepito

dal ricorrente al 31 dicembre 2017 di fr. 82'213.- annui (corrispondente alla

classe 23 con 10 aumenti) anziché quello che avrebbe ricevuto nella classe 24

con 10 aumenti nella quale sarebbe stato inserito a partire dal 1° gennaio 2018

se la vLStip non fosse cessata e di agganciare il medesimo giusta l'art. 41

cpv. 1 LStip alla classe 4 con 18 aumenti (fr. 82'393.- annui) è esente da ogni

critica e, sotto questo profilo, non può che essere confermata.

4.

Il ricorrente lamenta una

disparità di trattamento con il collega d'ufficio __________ che, assunto tre

mesi dopo di lui (1° gennaio 2014) alle stesse condizioni salariali per

svolgere lo stesso lavoro, si ritrova ora avvantaggiato poiché inserito nella

classe 4 con 24 aumenti, per fr. 5'205.- annui in più rispetto a quanto da esso

percepito.

4.1

Per prassi costante, il principio della parità di trattamento, garantito

in termini generali dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), non permette di fare, tra casi simili, delle

distinzioni che nessun fatto importante giustifica o di sottoporre ad un regime

identico situazioni che presentano tra di loro delle differenze rilevanti e di

natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Le situazioni

paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto, la loro similitudine va stabilita per

quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 140 I

201.

consid. 6.5.1, 129 I 113 consid. 5.1, 125 II 345 consid. 10b, 124 II

193.

consid. 8d/aa, 121 I 104 consid. 4a; RDAT I-1997 n. 10

consid. 3a; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der

schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, 2. ed., pag. 239; Beatrice Weber-Dürler, Zum Anspruch auf

Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 2004, pag. 1 seg.).

4.2

Nei rapporti di pubblico impiego, l'art. 8 cpv. 1 Cost. esige che i

dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa retribuzione.

Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine discrezionale

nell'allestimento degli ordinamenti retributivi. L'autorità di ricorso deve

allora imporsi un certo riserbo quando si tratta non soltanto di paragonare due

categorie d'aventi diritto ma di giudicare un intero sistema di rimunerazione

per evitare il rischio di creare nuove disuguaglianze (DTF 129 I 161 consid. 3.2,

123.

I 1 consid. 6b; STF 8C_158/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). Nel

rispetto del divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti

fattori che caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici

possono scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per

definirne la retribuzione (DTF 141 II 411

consid. 6.1.1, 131 I 105 consid. 3.1 con riferimenti, 129 I 162 consid. 3.2,

125.

I 71 consid. 2c/aa; STA 52.2016.541/543-545 del 18 settembre 2017

consid. 2). Censurabili sono soltanto le

distinzioni che, non fondandosi su motivi oggettivi e pertinenti, non appaiono

ragionevolmente sostenibili (STA 52.2012.184 del 28 novembre 2013 consid. 4.1; Vincent

Martenet, L'égalité de rémunération dans la fonction publique, AJP/PJA 1997, pag. 825 seg.). Per costante giurisprudenza, l'art. 8 Cost. non risulta violato quando

differenze di stipendio dipendono da motivi oggettivi quali l'età, l'anzianità

di servizio, l'esperienza, gli oneri familiari, le qualifiche, il tipo e la

durata della formazione, il tempo di lavoro, le prestazioni, il tipo di

mansioni oppure il grado di responsabilità del dipendente (DTF 141 II 411

consid. 6.1.1, 139 I161 consid. 5.3.1, 138 I 321 consid. 3.3, 131 I 105,

consid. 3.1, 123 I 1 consid. 6c). Altre circostanze, che non attengono alla

persona o all'attività del dipendente, possono ugualmente giustificare,

perlomeno temporaneamente, delle differenze di salario, ad esempio una situazione

congiunturale che rende più arduo il reclutamento del personale (2P.10/2003 del

7.

luglio 2003, consid. 3.3.), oppure delle ristrettezze finanziarie della

collettività pubblica (DTF 143 II 65 consid. 5.2; STF 8C_969/2012 del 2 aprile

2013.

consid. 2.2,2P.70/2004 del 17 aprile 2005 consid. 2 e 3; Martenet, op. cit., pag. 836 e segg.).

4.3

Cambiamenti nel sistema di classificazione delle funzioni possono avere

come effetto che impiegati che svolgono la stessa attività percepiscono una

retribuzione superiore a dipendenza della data di assunzione. Il fatto che il

dipendente assunto dopo possa beneficiare di un trattamento migliore rispetto a

quelli già in carica non permette d'acchito di concludere, in assenza di altri

elementi, per una disparità di trattamento contraria all'art. 8 cpv. 1 Cost. Pur

nel rispetto della libertà di organizzazione riservata dallo Stato in quanto

datore di lavoro di diritto pubblico, i divari salariali, giustificati ad

esempio da condizioni del mercato del lavoro o da motivi finanziari dell'ente

pubblico, possono essere ritenuti ammissibili se rimangono entro limiti

accettabili. Limiti che non è possibile stabilire in astratto ma devono essere

valutati caso per caso prendendo a paragone situazioni analoghe (STF

8C_732/2015 del 14 settembre 2016 consid. 4.3.1 con riferimento alla STF

8C_969/2012 del 2 aprile 2013; DTF 118 Ia 245 consid. 5d). Inoltre, il

carattere temporaneo di una disparità di trattamento in relazione al sistema retributivo

è una delle circostanze concrete da tenere in considerazione nell'esame della

legittimità della differenza di trattamento salariale (STF 2P.222/2003 del 6

febbraio 2004 consid. 4.7 e 4.8). In quest'ultimo caso il Tribunale federale ha

considerato ammissibile per la categoria dei pompieri di Basilea Città una

differenza di salario tra il 14.8% e il 17.1% intervenuta sull'arco di 5 anni a

seguito del blocco degli avanzamenti. Stessa conclusione è stata raggiunta nell'ambito

dell'applicazione di un regolamento dell'Università di Zurigo che prevedeva un

inquadramento più favorevole per i nuovi assunti nella misura in cui ha

comportato una differenza di retribuzione di circa 100.- fr. al mese (STF

2P.10/2003 del 7 luglio 2003). In un'altra vertenza, il Tribunale federale ha

tutelato la decisione delle autorità del Canton Vallese che avevano considerato

accet-tabile una differenza di salario tra l'1% e il 7.5% per diversi anni tra docenti

toccati da una misura di risparmio sotto forma di periodi di attesa nell'evoluzione

salariale e insegnanti assunti dopo che il provvedimento era stato abolito,

essendo la durata degli effetti di tali provvedimenti attenuata dalla relativamente

modesta entità della minor retribuzione (STF 2P.70/2004 del 17 gennaio 2005 e

rinvii).

5.

5.1. Tornando alla fattispecie, il

ricorrente e __________ sono stati assunti rispettivamente il 1° ottobre 2013 e

il 1° gennaio 2014, a soli tre mesi di distanza, nella stessa funzione (Operatore

di centrale, dal 2018 Assistente di Polizia I). Hanno svolto e

svolgono tuttora, secondo le asserzioni ricorsuali, non contestate dallo Stato,

i medesimi compiti. Inizialmente entrambi i dipendenti sono stati messi sullo

stesso percorso salariale (classe 22 e 10 aumenti). In seguito, il ricorrente

ha subito una prima interruzione di carriera nel 2014, allorquando è stato

deciso il blocco degli avanzamenti nelle classi alternative nell'ambito delle

misure di risparmio del preventivo 2014, ciò

che non gli ha permesso di avanzare nella classe 23. Questo provvedimento, dal

quale __________ non è stato toccato, si è per finire ripercosso su

tutta la seguente carriera salariale del ricorrente, che si è visto, già a

partire dall'anno 2015, "scavalcato" nella progressione delle classi

e della retribuzione, seppur solo di qualche mese, dal collega assunto dopo di

lui. Anche la decisione di allineamento degli aumenti e degli avanzamenti al 1°

gennaio ha penalizzato il ricorrente, che non ha beneficiato dell'avanzamento

in classe 24 il 1° ottobre 2017, rispetto al collega __________, non

interessato da questo provvedimento poiché era già "allineato" a

questa data ed aveva ricevuto l'ultimo avanzamento in classe 24 già al 1°

gennaio 2017. La differenza di stipendio tra i due dipendenti agganciati al

nuovo sistema retributivo sulla base dello stipendio da essi percepito al 31

dicembre 2017 fa sì che la differenza di salario si attesti a fr. 5'205.-

annui, corrispondenti alla differenza tra la classe 4+24 aumenti per __________

e la classe 4+18 aumenti per il ricorrente.

5.2

Ora, anzitutto si annota che il ricorrente non mette in discussione la

legittimità per l'autorità cantonale di applicare, per ragioni di budget,

rallentamenti di carriera, facoltà di cui egli stesso dà atto esplicitamente

nel suo ricorso. L'iter salariale dei due dipendenti è evoluto in modo diverso,

determinato dalle rispettive date di entrata in servizio e dai provvedimenti

che hanno influito in modo diverso sulle loro situazioni. Da questo punto di

vista, dunque, ci si potrebbe invero chiedere se si è ancora di fronte a due fattispecie

identiche che impongono un trattamento identico. Il quesito non merita tuttavia

approfondimento, poiché sia come che sia è da respingere qualsiasi critica di

violazione della parità di trattamento contraria all'art. 8 cpv. 1 Cost. In

effetti, l'autorità cantonale con l'adozione del blocco delle carriere

salariali non ha previsto, per gli anni seguenti, nessuna misura di correzione

di tale effetto al fine di piazzare i dipendenti "penalizzati" nella

posizione in cui si sarebbero trovati se non fosse stato applicato loro alcun

provvedimento. Questo ha come conseguenza che il mancato aumento di stipendio

che la misura di risparmio trae seco si ripercuote su più anni, ossia finché non

viene raggiunto il massimo della classe. Con il passaggio al nuovo sistema

questi divari non sono stati eliminati ma mantenuti, dato che determinante era unicamente

il salario percepito al 31 dicembre 2017. Il metodo di transizione scelto dal Cantone,

tra l'altro già applicato in precedenza da diversi altri Cantoni, ha

inevitabilmente portato ad una situazione in cui il livello della nuova classe

in cui il dipendente è inserito può variare da un individuo all'altro a dipendenza

del reddito precedente determinato dalla carriera professionale del singolo impiegato

(data di inizio, durata del servizio, eventuali interruzioni di carriera a

seguito di misure di risparmio, ecc.). Evenienza che si realizza per l'appunto

in concreto. Lo stipendio del ricorrente per il 2018 ammonta a fr. 82'393.- ed

è inferiore di circa il 6% rispetto alla

retribuzione concessa a ________ (fr. 87'598). Tale differenza, giustificata da

motivi oggettivamente sostenibili, rimane ancora entro i limiti concessi dalla

giurisprudenza sopra ricordata (cfr. in particolare la STF 2P.70/2004

citata). Essa verrà gradualmente riassorbita fino a essere ridotta a zero nel

2024, in un lasso di tempo quindi tutto sommato ancora accettabile, allorquando

anche l'insorgente avrà beneficiato di tutti gli aumenti automatici a cui ha

diritto (salvo che non ricorrano le condizioni per una loro mancata concessione

per inadempienza del dipendente; cfr. art. 13 LStip). Per quanto significativa e

ingiusta possa essere risentita dall'interessato, la differenza non è dunque particolarmente

drastica per rapporto alla retribuzione del collega, a tal punto da meritare

una correzione. In conclusione, dunque, ricordato pure il riserbo dell'autorità

ricorsuale nella valutazione dei sistemi salariali e nella correzione di possibili

anomalie, le censure di violazione del principio della parità di trattamento e

dell'arbitrio sono prive di fondamento.

6.

Visto quanto precede, il ricorso

deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera