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Decisione

52.2018.304

Legittimazione ricorsuale della succursale. Idoneità a concorrere. Vizio legato alla sottoscrizione dell'offerta sanato in sede di triplica (procura speciale)

19 ottobre 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i precedenti memoriali.

H. Il 7 settembre

2018 la CO 2 ha presentato, previo ottenimento di debito consenso da parte del

giudice delegato, le proprie osservazioni alla "triplica spontanea" della

RI 1, denunciando anzitutto il comportamento di quest'ultima, nella misura in

cui ha insinuato una terza memoria senza esserne preventivamente autorizzata ai

sensi dell'art. 75 cpv. 4 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Nel

seguito, ha ribadito le proprie argomentazioni correlate alla questione della

legittimazione attiva della succursale e del vizio di sottoscrizione

dell'offerta precisando, da un lato, che la procura speciale prodotta con la

triplica non le è di alcun giovamento, vuoi perché la ricorrente - lo si

sottolinea per l'ennesima volta - ha agito e continua ad agire in modo

indipendente senza averne la capacità, vuoi perché il doc. E (ancorché

volutamente non datato) è stato fabbricato ad hoc posteriormente

all'introduzione della causa e non sana la mancanza del presupposto processuale

di cui trattasi e, dall'altro lato, che l'offerta risulta (ancora) viziata in

mancanza di una procura personale a favore del secondo firmatario dell'offerta

F__________ B__________, cosicché, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale

dovesse ritenere fondato il ricorso e decidesse di annullare la delibera,

un'aggiudicazione diretta della commessa all'insorgente risulterebbe

inammissibile.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli

art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione

del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6

febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).

1.2. La committente contesta la legittimazione ricorsuale della ricorrente

stante il suo statuto di mera succursale. A torto.

1.2.1. Come già ricordato nella STA 52.2011.355 del 16 settembre 2011, secondo

la giurisprudenza federale per succursale si intende uno stabilimento d'impresa

che alle dipendenze di una società principale di cui fa giuridicamente parte

esercita in modo duraturo un'attività simile in locali separati, godendo di una

certa autonomia nel mondo economico e degli affari (DTF 117 II 85 consid. 3, 108

Considerandi

II 122 consid. 1). A differenza del gruppo di società, in cui società madre e

filiale sono entità giuridiche distinte, la succursale non ha personalità

giuridica propria e agisce in nome della società alla quale appartiene, essendo

incorporata nella casa madre e da essa dipendente. Sebbene disponga di una

certa autonomia, essa non ha neppure la capacità di essere parte, a meno che

non stia in giudizio in virtù di un potere di rappresentanza speciale

conferitole dalla società principale (cfr. STF 2C_351/2017 del 12 aprile 2018

consid. 1.5,2C_202/2010 e 2C_199/2010 del 12 aprile 2011 consid. 3.1 non

pubblicato in DTF 137 II 383;4A.3/2003 del 28 novembre 2003 consid. 1.2 non pubblicato

in DTF 130 III 58; 120 III 11 consid. 1a). Nell'ambito di

una procedura di concorso, l'offerta di una succursale vincola la società dalla

quale essa dipende, con la conseguenza che quest'ultima deve essere trattata a tutti gli effetti quale offerente (cfr. STA

52.2016.389

del 12 dicembre 2016 consid. 2.3; Martin Beyeler, Vergaberechtliche

Entscheide 2014/2015, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 188 con riferimenti; Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des

Vergaberechts, Zurigo 2012, n. 1378; Martin

Beyeler, Nota alla sentenza pubblicata in: BR 2015

pag. 21).

1.2.2

La legittimazione della ricorrente ad impugnare - in nome e per conto della società principale offerente -

l'aggiudicazione della commessa a un'altra concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett.

e CIAP e 65 cpv. 1 LPAmm), deve esserle riconosciuta in forza della procura

speciale prodotta in sede di triplica sub doc. E. Inutilmente la committente

sostiene che la stessa non le sarebbe di alcun giovamento. Conformemente alla

giurisprudenza dell'Alta Corte federale (cfr. STF 2C_351/2017 citata consid.

1.

), il Tribunale procede inoltre alla rettifica della designazione della parte

ricorrente nel rubrum di questa decisione, essendo in concreto escluso

un qualsivoglia rischio di confusione, rimpiazzando la succursale in causa con RI

1, __________.

1.3

Il ricorso, tempestivo (art. 15

cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.4

Per quanto riguarda le censure sollevate dalla CO 2 relativamente al

comportamento procedurale adottato dalla ricorrente, che ha trasmesso

l'allegato di triplica senza preventiva autorizzazione, questa Corte non può

fare a meno di rilevare che, se da un lato è vero che giusta l'art. 75 cpv. 4

LPAmm, solo l'autorità adita può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio

di allegati, dall'altro è altrettanto vero che, qualora ne avesse fatto domanda,

l'insorgente sarebbe senz'altro stata autorizzata a presentare una triplica

visto il tenore degli argomenti, in particolare quello riguardante la

legittimazione ricorsuale, inspiegabilmente adotti dalla stazione appaltante

per la prima volta solo in sede di duplica.

1.5

Il gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad atti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso

prodotto dalla committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con

le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di

causa.

2.

In materia di commesse pubbliche il ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione

del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento

errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 16 cpv. 1

CIAP). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è

quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia

travalicato i limiti del potere discrezionale

riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali

del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di

sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza,

limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una

violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere.

Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione

appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su

considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del

diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o alla

proporzionalità (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; STA 52.2017.105 del 26

settembre 2017 consid. 3, 52.2015.239 del 4

agosto 2015 consid. 2; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Bellinzona

2002, n. 407 segg.).

3.3.1

Secondo

l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono

una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri

oggettivi e verificabili. In Ticino, siffatte disposizioni si trovano nel

RLCPubb/CIAP. L'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i documenti di

gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono

al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono

soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto

le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di

idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui

viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si

pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione.

I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la

prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più

vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è

unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la

bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si

conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

3.2

I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e

criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri

che qualsiasi concorrente deve soddisfare indi-pendentemente dalla natura della

commessa o dal tipo di procedura adottato.

Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in

merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da

annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di

partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di

commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue

specifiche esigenze.

4.

La

ricorrente contesta la validità dell'offerta della deliberataria in quanto al momento della scadenza del concorso (8

febbraio 2018) il suo direttore non figurava

ancora nell'albo OTIA. L'ing. F__________ R__________ è stato infatti iscritto

all'albo nel gruppo professionale "tecnica/industria", campo di

attività elettrotecnica, sulla base di un'autorizzazione rilasciatagli soltanto

l'8 marzo 2018. La sua offerta avrebbe quindi dovuto essere scartata, al pari

di quella della G__________.

4.1

L'art. 34 cpv. 1 prima frase

RLCPubb/CIAP stabilisce che gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo

albo professionale. Tale requisito è stato ripreso nelle disposizioni

particolari del concorso alla cifra 223.400 che, vista la natura della commessa (messa in opera di impianti tecnici

speciali), richiamava - laddove esigeva il possesso, per il titolare, membro

dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, dei

requisiti esatti dalla LEPIA - l'obbligo di iscrizione all'albo OTIA, da comprovare

tramite un'apposita dichiarazione.

4.2

Giusta i combinati art. 2 e 3 cpv. 1 LEPIA, in Ticino l'esercizio delle

professioni di ingegnere e architetto soggiace, nei limiti dei campi di

attività dei gruppi professionali e delle disposizioni previste da leggi

speciali, all'ottenimento di un'autorizzazione, rilasciata dall'OTIA, e per

esso dal Consiglio dell'Ordine (art. 15 cpv. 3 lett. c LEPIA). Tale autorizzazione

viene rilasciata se il richiedente è in

possesso dei dovuti requisiti professionali e se adempie le condizioni personali

stabilite dalla legge (art. 4-6 LEPIA). L'autorizzazione può essere

rilasciata a titolo permanente (durata indeterminata) o temporaneo, per singoli

progetti (art. 7 cpv. 3 LEPIA e 3 cpv. 1 RLEPIA). La LEPIA, entrata in vigore

il 1° giugno 2004 e il cui scopo è quello di promuovere la dignità e il corretto

esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (art. 1 cpv. 1 LEPIA),

istituisce un albo (albo OTIA). Le persone in possesso dell'autorizzazione

vengono iscritte all'albo OTIA e hanno il diritto di qualificarsi come

ingegnere o architetto OTIA (art. 3 cpv. 4 LEPIA). L'albo riporta le informazioni

per ogni ingegnere e architetto riguardanti l'identità, la data del rilascio

dell'autorizzazione e l'indicazione del titolo di studio, la forma giuridica e la relativa ragione sociale e gli indirizzi

professionali (art. 9 cpv. 2 LEPIA). Per esercitare la professione di ingegnere

e di architetto nel Cantone Ticino è

dunque necessario essere iscritti all'albo OTIA.

4.3

Nel caso di specie, la CO 1 ha omesso di allegare alla propria offerta il

certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) attestante

che l'offerente non si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.

1.

lett. b RLCPubb/CIAP (art. 38 cpv. 2 RLCPubb/CIAP), nonché la dichiarazione

comprovante l'iscrizione all'albo OTIA. In applicazione dell'art. 39a cpv. 4

lett. b RLCPubb/CIAP e della pos. 223.400 CPN 102, il 21 febbraio 2018 il

consulente della committente le ha pertanto ingiunto di presentare entro il 1°

marzo 2018 gli atti mancanti, con l'avvertenza che il mancato rispetto del

termine assegnato, avrebbe implicato l'esclusione dell'offerta dalla

gara di appalto.

La deliberataria ha dato seguito alla richiesta trasmettendo, l'ultimo giorno

utile, i seguenti documenti:

- dichiarazione 23 febbraio 2018 dell'UEF attestante che la CO 1 non si trova

in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP;

- autorizzazione provvisoria all'esercizio della professione di

ingegnere nel Canton Ticino rilasciata

il 7 febbraio 2018 all'ing.

F__________ R__________ attestante

che i requisiti professionali presentati

sono conformi all'art. 5

della LEPIA e che al ricevimento della

documentazione

originale mancante l'incarto sarebbe stato

sottoposto al prossimo

Consiglio dell'Ordine per il rilascio

dell'autorizzazione definitiva;

- autorizzazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere

nel Canton Ticino rilasciata il 1° marzo 2018 all'ing.

F__________ Rz__________ attestante

che sulla base dei documenti trasmessi

i requisiti professionali

e personali presentati sono conformi

agli art. 5 e 6 LEPIA e

che l'incarto sarebbe stato sottoposto al

prossimo Consiglio

dell'Ordine per il rilascio dell'autorizzazione

definitiva.

Come sottolinea a giusto titolo l'insorgente, questi ultimi due documenti - privi

di base legale ed oltretutto emessi da un servizio incompetente (segretariato

OTIA) - non hanno alcun valore giuridico e

sono chiaramente insuscettibili di sostituire l'attestazione comprovante

l'iscrizione all'albo OTIA richiesta dagli atti di gara onde verificare

l'idoneità a concorrere degli offerenti (pos. 223.400). L'autorizzazione

provvisoria non è infatti prevista dalla LEPIA; quest'ultima normativa, come

già esposto al considerando precedente, contempla una sola forma di

autorizzazione, ovvero quella definitiva, rilasciata a titolo permanente o

temporaneo (a dipendenza se l'interessato esercita con regolarità od occasionalmente

la professione nel nostro Cantone; cfr. rapporto del 10 marzo 2004 della

Commissione della legislazione sul messaggio del Consiglio di Stato n. 5233 del

9.

aprile 2002 concernente la LEPIA, commento all'art. 7, pag. 5) se il

richiedente dispone dei necessari requisiti professionali e se adempie le condizioni

personali stabilite dalla legge. L'autorizzazione viene peraltro rilasciata dal

Consiglio dell'Ordine, il quale vincola l'OTIA con la firma collettiva a due

del presidente con il segretario oppure con un membro del Consiglio (art. 11

cpv. 2 e 14 dello Statuto dell'Ordine degli ingegneri e degli architetti del

Cantone Ticino del 14 giugno 1991 - 12 giugno 2007, RL 705.455; vedi peraltro,

a titolo di esempio, l'autorizzazione permanente all'esercizio della

professione di ingegnere n. 10923 conferita a __________ della RI 1, agli atti).

Inutilmente la stazione appaltante e la deliberataria

si avventurano dunque nell'affermare che l'OTIA, in presenza di domande di

autorizzazione all'esercizio della professione corredate da copie di documenti

comprovanti il pieno adempimento dei requisiti esatti dalla legge, è solita rilasciare

all'istante un'autorizzazione provvisoria, che viene poi trasformata

in definitiva non appena le pervengono gli originali e si riunisce il Consiglio

dell'Ordine, organo deputato per legge al rilascio delle autorizzazioni (risposta

CO 2, pag. 6), rispettivamente che è ormai quasi prassi che l'Ordine rilasci

preliminarmente, dopo aver verificato che il richiedente abbia adempiuto a

tutti i requisiti richiesti, un'autorizzazione provvisoria che lo abilita

all'esercizio della professione immediatamente. Questo anche per evitare che il

richiedente che soddisfa tutti i requisiti - professionali e personali

stabiliti agli art. 5 e 6 LEPIA - debba attendere che il Consiglio dell'Ordine

si riunisca (quale organo preposto al rilascio) ciò che procrastinerebbe ingiustamente

i tempi per motivi non adducibili al richiedente (duplica CO 1, pag. 3).

Del resto, se fosse vero, ciò che rimane contestato per i motivi poc'anzi

evocati, che al momento della scadenza del concorso l'ing. R__________ adempiva

tutti i requisiti esatti dalla legge per poter ottenere l'autorizzazione ad

esercitare, di certo allo stesso non sarebbe stata rilasciata un'autorizzazione

attestante il rispetto dei soli requisiti professionali. Invano l'ente

banditore tenta di appellarsi all'infelice formulazione dell'autorizzazione del

7.

febbraio 2018, sostenendo che è escluso che l'OTIA avrebbe autorizzato

l'ing. R__________ ad esercitare la professione se non fosse stato in possesso [anche]

dei requisiti personali richiesti dall'art. 6 LEPIA e ribadendo che il

direttore della CO 1 questi requisiti (professionali e personali) li aveva, caso

contrario l'OTIA non l'avrebbe posto al beneficio dell'autorizzazione 7 febbraio

2018.

ad esercitare la professione nel campo

dell'elettrotecnica, né gli avrebbe

rilasciato quella dell'8 marzo 2018 in forza della quale l'interessato è stato

iscritto nel gruppo professionale "tecnica/industria". Escluso è semmai che il segretario OTIA possa rilasciare

una qualsivoglia autorizzazione, essendo, questa, una prerogativa che spetta

solo ed esclusivamente al Consiglio dell'Ordine. Sta di fatto che il direttore

della CO 1 ha dimostrato di soddisfare i requisiti (professionali e personali)

esatti dalla LEPIA solamente l'8 marzo successivo, data alla quale il Consiglio

dell'Ordine gli ha conferito la relativa autorizzazione e l'ha iscritto all'albo

(doc. C). Checché ne dicano le resistenti, l'ossequio dei requisiti richiesti

dalla legge - e quindi l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio - non

può che tradursi con l'iscrizione all'albo OTIA

(cfr. e-mail del 26 marzo 2018 di __________ della CO 2 alla G__________ e scheda informativa "Dichiarazioni

di idoneità degli offerenti" - art. 34 RLCPubb/CIAP, pag. 2).

Aggiungasi infine che il paragone avanzato dalla committente con le fattispecie

giudicate da questo Tribunale l'8 aprile 2013 (inc. n. 52.2012.470) e il 26

settembre 2017 (inc. n. 52.2017.105) è privo di pertinenza. Vuoi perché il caso

qui in esame non può minimamente essere paragonato a quello riguardante le

aziende forestali che non erano state in grado di comprovare il pagamento dei contributi PEAN giusta l'art. 39 cpv.

1.

lett. e RLCPubb/

CIAP poiché le verifiche circa l'obbligo di versarli erano in corso. Vuoi perché la CO 1 neppure pretende che la procedura

di iscrizione all'albo si sarebbe protratta a causa di un sovraccarico

di lavoro del Consiglio dell'Ordine e che quindi non era stata in grado, suo

malgrado, di esibire al momento dell'inoltro dell'offerta la conferma

dell'iscrizione all'albo OTIA. Una simile tesi, del resto, neppure reggerebbe

atteso che il Consiglio dell'Ordine - diversamente dalla Commissione di

vigilanza LIA, all'epoca notoriamente confrontata con un numero elevatissimo di

richieste di iscrizione all'albo a cui non era stata in grado di dare un riscontro

positivo in tempi ragionevoli (cfr. l'inc. n. 52.2017.105) - evade le domande

di iscrizione nelle tempistiche usuali e chi ottiene l'autorizzazione ad

esercitare le professioni di ingegnere e di architetto viene automaticamente

iscritto, senza ulteriori formalità, nell'albo (cfr. rapporto citato, commento

agli art. 4 e 7). Si noti, peraltro, che tra la comunicazione del 1° marzo 2018

- attestante che, tenuto conto del rispetto dei requisiti professionali e personali

di cui agli art. 5 e 6 LEPIA, l'incarto sarebbe stato sottoposto al prossimo

Consiglio dell'Ordine OTIA (…) per il rilascio dell'autorizzazione

definiva - ed il rilascio (l'8 marzo 2018) dell'autorizzazione ad

esercitare da parte del Consiglio dell'Ordine in forza della quale l'ing. R__________

è stato poi iscritto all'albo, sono in realtà trascorsi solo 7 giorni.

Sennonché, la CO 1 non è stata in grado di produrre un'attestazione comprovante

l'iscrizione del suo direttore all'albo OTIA entro la scadenza della gara.

Questa ditta non ha quindi adempiuto lo specifico criterio di idoneità fissato

dal committente alla pos. 223.400 delle disposizioni particolari CPN 102

integrate nel capitolato. L'offerta della CO 1 andava pertanto esclusa in

applicazione degli art. 13 lett. d CIAP e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP,

atteso che l'estromissione di un concorrente per inidoneità è sancita

direttamente dalla legge, segnatamente dalle norme sopracitate.

5.

In esito alle

considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi accolto annullando la

delibera impugnata siccome lesiva del diritto (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP),

senza che occorra entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate nel

gravame. In sede di triplica la ricorrente ha prodotto una procura speciale,

firmata da M__________ e M__________, vicedirettori con firma collettiva a due della RI 1 di __________, con cui

la società principale ratifica l'offerta presentata in suo nome da parte

della RI 1, succursale di __________. Il vizio legato alla sottoscrizione

dell'offerta della ricorrente, sollevato in duplica dall'ente banditore, è

quindi legittimamente stato sanato e nulla permette

più di ritenere che la stessa sarebbe (ancora) viziata in mancanza di

una procura personale a favore del secondo firmatario dell'offerta F__________

B__________. Rinviare gli atti alla

stazione appaltante, come postulato dalla CO 2, si tradurrebbe in un

mero esercizio di stile, privo di portata pratica. Disponendo pertanto questo

Tribunale degli elementi necessari, la commessa è aggiudicata direttamente alla

RI 1 di __________ (art. 18 cpv. 1 CIAP).

6.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere

effetto sospensivo all'impugnativa.

7.

La tassa di

giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in

discussione, è posta a carico della committente

e della deliberataria, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Alla

ricorrente, assistita da un legale, sono dovute congrue ripetibili (art.

49.

cpv.1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione di delibera del 14 giugno 2018 della Direzione della CO 2

è annullata;

1.2

le opere di impianto rivelazione incendio per la costruzione del nuovo

Campus CO 2 a __________ sono aggiudicate alla RI 1 di __________.

2.

La tassa di

giustizia di complessivi fr. 4'000.- è posta a carico della CO 2 e della PA 2

in ragione di 1/2 ciascuno. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 2'000.-

corrisposta a titolo di anticipo spese.

3.

Le ripetibili

di complessivi fr. 4'000.- a favore della ricorrente sono suddivise tra la

committente (fr. 2'000.-) e la deliberataria (fr. 2'000.-).

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera