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Decisione

52.2018.305

Commessa pubblica. Tempestività del ricorso rivolto contro un'aggiudicazione diretta, non pubblicata. Nullità della decisione con cui è stata deliberata la commessa mediante incarco diretto. Conseguen

14 novembre 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti decisivi sono noti, non è necessario assumere altre prove (art. 25 cpv.

1 LPAmm).

2.

2.1. Il CIAP (art. 12),

al pari della LCPubb (art. 7), prevede procedure aperte (procedura libera,

selettiva) e procedure a concorrenza limitata (procedura ad invito, incarico

diretto). A differenza delle prime, che richiedono l'esperimento di un pubblico

concorso e possono essere scelte liberamente da parte del committente, le

seconde vengono instaurate senza pubblicazione del bando di gara e rivestono

carattere eccezionale, tant'è che possono essere applicate soltanto in casi particolari,

elencati esaustiva-mente dalla legge (Jean-Baptiste

Zufferey/Corinne Maillard/ Nicolas Michel,

Droit des marchés publics, Friborgo 2002, p. 86 e 207; Vinicio Malfanti,

Principali novità introdotte dalla LCPubb,

in RDAT I-2001, pag. 450). Il committente non può quindi aggiudicare

lavori, forniture e prestazioni di servizio mediante incarico diretto al di

fuori delle ipotesi contemplate agli art. 12bis CIAP e 13 RLCPubb/CIAP,

rispettivamente in presenza di commesse che superano determinati valori soglia

(vedi allegati 1 e 2 CIAP).

2.2. Se il committente opta per una procedura sbagliata, rispettivamente

promuove una gara a concorrenza limitata in assenza dei presupposti sanciti dalla legge per poter applicare siffatto

procedimento, incorre in una grave e manifesta violazione di alcuni principi

essenziali che governano l'aggiudicazione di commesse pubbliche (parità di

trattamento, libero accesso al mercato e impiego parsimonioso delle risorse

finanziarie pubbliche). Il vizio è talmente importante che la decisione di

aggiudicazione presa in esito ad una scelta procedurale errata è assolutamente

nulla, al pari di tutto il procedimento in seno alla quale viene adottata (JAAC

1999 I pag. 54; BR 2000, pag. 128 e 132, con

relative note di Esseiva; STA 52.2011.327

del 16 agosto 2011 consid. 3.3; nonché STA 52.2013.95 del 25 marzo 2013,

52.2010.455 del 20 dicembre 2010 e 52.2004.245-246 dell'11 ottobre 2004, riferite a concorsi retti dalla LCPubb).

3. La

delibera qui impugnata ha per oggetto la fornitura di due natanti per i corpi

pompieri al prezzo complessivo di fr. 1'200'000.- IVA inclusa. Non vi sono

dubbi che la medesima, rientrando nel settore dei trattati internazionali, doveva

di principio essere aggiudicata in esito a un pubblico concorso o a una

procedura selettiva (art. 12bis CIAP). Occorre pertanto verificare se erano date

le condizioni previste all'art. 13 cpv. 1 RLCPubb/CIAP per eccezionalmente

rinunciare all'apertura di un concorso (art. 12bis cpv. 1 seconda frase CIAP), ciò

che la ricorrente ha contestato.

3.1. Il committente ha giustificato la propria scelta appoggiandosi sull'art.

13 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP, norma richiamata anche nella decisione di

delibera, che accorda questa facoltà nel caso in cui nella procedura di

pubblico concorso, selettiva o a invito non è presentata alcuna offerta valida,

oppure nessun offerente soddisfa i criteri d'idoneità.

Come esposto in narrativa, il Governo ha dapprima instaurato un concorso a

invito per la fornitura dei due natanti, coinvolgendo cinque ditte, di cui solo

tre hanno presentato un'offerta. Esso ha poi annullato la gara contestualmente

all'esclusione di un'offerta per motivi formali, nonché delle offerte della

ricorrente e della CO 1 poiché superiori al limite di credito di fr. 990'000.-.

Il committente ha quindi intavolato trattative con la CO 1 e, dopo aver richiesto

al Parlamento cantonale lo stanziamento di un credito di fr. 1'300'000.- per

l'acquisto dei natanti, ha deliberato la fornitura direttamente a favore della

stessa. Date queste circostanze, è escluso che il committente potesse

prevalersi della possibilità offerta dall'art. 13 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP

per deliberare la commessa. Tale disposizione permette al committente di

evitare di aprire un concorso quando una simile procedura è già stata portata a

termine senza esito. Ciò non può che essere ammesso quando la gara precedente

si è svolta nel rispetto della legislazione sulle commesse pubbliche per quanto

attiene al tipo di procedura applicabile. Nella concreta fattispecie, il Governo

ha instaurato, e poi annullato, un concorso a invito, anziché una procedura di

pubblico concorso aperta o selettiva, come imposto dall'art. 12bis cpv. 1 CIAP.

L'esperimento (scorretto) di questa gara non poteva all'evidenza aprire la

strada a una successiva aggiudicazione diretta, non essendo la commessa mai

stata messa in concorrenza secondo le modalità esatte dalle norme di diritto

imperativo applicabili.

In ogni caso, l'eccezione di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP non

poteva consentire al committente di assegnare l'appalto mediante incarico

diretto previa modifica della condizione di gara che aveva comportato

l'esclusione dal precedente concorso delle uniche due offerte formalmente

valide, tanto meno a favore di una delle due concorrenti in questione. L'aumento

del tetto massimo di spesa, idoneo a permettere l'accesso alla gara quantomeno

alle due predette ditte, imponeva senz'altro l'apertura di un concorso.

3.2. La procedura esperita non potrebbe essere tutelata nemmeno per motivi dedotti

dall'art. 13 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP, che permette l'aggiudicazione diretta

se a causa di eventi imprevedibili l'acquisto diviene a tal punto urgente che

non è più possibile eseguire una procedura di pubblico concorso, selettiva o ad

invito. Al di là del fatto che tale motivo non è nemmeno stato esplicitamente

invocato dal committente, le concrete circostanze non lasciano intravedere una

reale urgenza. Infatti, dall'annullamento del primo concorso alla richiesta di

credito al Gran Consiglio sono passati ben nove mesi, a fronte di un evento che

ha determinato l'esigenza di sostituire i natanti (la messa fuori servizio di

una delle imbarcazioni) verificatosi un anno e mezzo prima. L'eventuale

impellenza dell'acquisto sarebbe quindi imputabile al committente e non a un

avvenimento imprevedibile.

La censura della ricorrente su questo punto è quindi senz'altro fondata. La

decisione di aggiudicazione, stante la grave violazione dell'ordinamento delle

commesse pubbliche, va quindi dichiarata nulla.

4. Accertata

la nullità della decisione di aggiudicazione, resta da pronunciarsi sulle

conseguenze della violazione sul contratto nel frattempo concluso con l'aggiudicataria.

Occorre innanzitutto premettere che l'art. 18 cpv. 2 CIAP prevede che in caso

di ricorso contro una decisione di aggiudicazione, se il contratto è già stato

concluso l'autorità adita si limita a constatare il carattere illegale della

decisione. Tale norma è senz'altro applicabile nell'ipotesi in cui il committente

ha stipulato il contratto dopo l'introduzione del ricorso a cui non è stato

concesso l'effetto sospensivo (cfr. art. 14 CIAP). Negli altri casi, dove si riscontra

una violazione grave, segnatamente l'aggiudicazione diretta pronunciata al di

fuori delle ipotesi contemplate dalle norme di diritto imperativo, la mera

constatazione dell'illegalità della delibera priverebbe di qualsiasi efficacia

la via giudiziaria, lasciando sprovvista di ogni sanzione l'inosservanza della

legislazione delle commesse pubbliche. La maggior parte della dottrina e della

giurisprudenza suggerisce pertanto di non seguire questo approccio in simili

situazioni (Etienne Poltier, Droit

des marchés publics, Berna 2014, n. 479 seg.; Martin

Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo 2012, n. 2633).

Confrontata con questo tema, la dottrina ha proposto altre possibili soluzioni.

La più intransigente ritiene che la violazione all'ordinamento delle commesse

pubbliche provochi di principio la nullità assoluta non solo della delibera, ma

Considerandi

anche del contratto che ne deriva (Evelyne

Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection

juridique, Friburgo 1997, pag. 579). Secondo l'autrice, la nullità del

contratto deve tuttavia costituire una

sanzione rispettosa del principio della proporzionalità. Occorre quindi

che la violazione posta in essere dalla stazione appaltante sia particolarmente

grave e che la ponderazione degli interessi in gioco (quelli pubblici,

contrapposti a quelli privati del deliberatario)

non si opponga alla nullità del contratto. Ai fini di quest'ultima

valutazione bisogna tener conto di elementi come lo stato d'avanzamento della

commessa, l'eventuale urgenza della commessa stessa e la buona fede

dell'aggiudicatario, che non deve pagare per errori commessi dalla committenza

(Clerc, op. cit., pag. 579 segg.).

In passato il Tribunale cantonale amministrativo si è espresso a favore di

quest'opinione (cfr. 52.2013.519 del 24 maggio 2014 consid. 2.2). Tale

approccio è stato tuttavia criticato in dottrina, sia perché presuppone un

intervento diretto del giudice (amministrativo) sul contratto, sia per

l'inconveniente insito nell'effetto ex tunc della nullità assoluta, che

comporta la ripetizione delle prestazioni fornite dai contraenti. In simili

circostanze difficilmente l'autorità di ricorso giudicherà proporzionato esigere

la restituzione reciproca di quanto già eseguito, con la conseguenza che la

violazione rimane impunita (Beyeler,

Vergaberechtliche Entscheide 2014/2015 Bund, Kantone, Europäischer Gerichtshof,

in: BR 2016, pag. 174 segg. n. 465). Questa parte della dottrina propone

un'altra soluzione, che prevede che l'autorità di ricorso non decida

direttamente sulle sorti del contratto ma possa dare istruzioni al committente

in merito allo stesso e in particolare invitarlo a porvi fine. La stazione

appaltante si troverebbe pertanto obbligata a disdire il contratto secondo le

vie prescritte dalle regole di diritto civile applicabili al contratto. Tale via

presuppone naturalmente che il negozio giuridico non sia ancora stato

interamente eseguito e ha il pregio di essere praticabile anche in caso di contratti

conclusi da un certo periodo e nell'eventualità in cui determinate prestazioni

siano già state fornite, con il vantaggio che non dovrebbero essere restituite.

In particolare, ciò si verifica con contratti di architetto o ingegnere in cui

non tutte le fasi di progettazione sono state eseguite oppure contratti di

costruzione in cui distinte opere tecnicamente separabili non sono ancora state

realizzate (Beyeler,

Vergaberechtliche Entscheide, op. cit., n. 465; Poltier,

op. cit., n. 492 segg.; Beyeler, Der

Geltungsanspruch, op. cit., n. 2649 segg.). Pure in questo caso, presupposto

per emanare un simile giudizio è che interessi pubblici preponderanti non si

oppongano al recesso anticipato del contratto e alla conseguente assegnazione

delle prestazioni non ancora fornite a un nuovo aggiudicatario. Altrimenti, per

motivi dedotti dal principio della proporzionalità, occorre rinunciare a

ordinare al committente di porre fine al rapporto giuridico con l'aggiudicatario

(Beyeler, Vergaberechtliche

Entscheide, n. 465; Poltier, op.

cit., pag. 312 segg, Beyeler, Der

Geltungsanspruch, op. cit., n. 2672 segg.). Tale approccio è stato seguito in

diverse occasioni dalla giurisprudenza di alcuni cantoni (cfr. Stefan Scherler/ Martin Beyeler,

Vergaberecht 2016: neue Themen, neue Urteile / IV. - V. in: BR 2016 pag. 48

segg., n. 94).

Il Tribunale, alla luce delle pertinenti considerazioni della dottrina, ritiene

di seguire l'ultima tesi esposta, modificando così la propria precedente

prassi.

5.

Occorre

pertanto esaminare se nel caso concreto sono dati i presupposti per ordinare al

committente di prendere misure in relazione al contratto stipulato con la CO 1

e, se del caso, stabilire quelle più adeguate.

Come ampiamente esposto, l'Ente appaltante è incorso in una grave violazione

della legislazione sulle commesse pubbliche dapprima dando avvio a una

procedura (irrita) a invito e poi assegnando la commessa mediante incarico

diretto il 2 maggio 2018 e sottoscrivendo il relativo contratto il 14 maggio

seguente. Il 13 luglio 2018, terminato il primo scambio di allegati, il giudice

delegato del Tribunale, accogliendo la domanda provvisionale formulata con

l'impugnativa, ha ordinato alle parti in via cautelare di astenersi dall'esecuzione

dell'incarico diretto. A quel momento, la commessa si trovava ancora in uno

stadio iniziale, ossia all'ottava settimana sulle ottantadue previste per la

consegna delle imbarcazioni secondo il programma lavori aggiornato trasmesso

dal committente (Zeitplan, doc. L). Quest'ultimo ha dichiarato che la

ditta CO 1 è, in linea con il piano dei lavori, nella fase di progettazione

(Planung) in collaborazione con il proprio ing. nautico, per l'allestimento dei

calcoli e dei piani di dettaglio. La stazione appaltante ha inoltre

precisato di aver già corrisposto il primo pagamento di fr. 380'000.-, conformemente

a quanto previsto dal contratto e di non essere a conoscenza dello stato di

avanzamento riguardante l'acquisizione del materiale grezzo per la costruzione

delle barche, che - per questo genere di progetti - verosimilmente viene

pianificato e concretizzato già in questa fase iniziale.

In queste circostanze, considerato che la realizzazione dei natanti è ancora in

via di progettazione, non appare sproporzionato esigere dall'Ente pubblico che

metta fine al contratto con l'aggiudicataria. Non si intravedono infatti

interessi pubblici preponderanti che si oppongano a questa soluzione, atta a

permettere un'aggiudicazione della commessa rispettosa del diritto. Come già

esposto al consid. 3.2. un'eventuale impellenza di disporre dei mezzi in

discussione non può che essere rimproverata al committente; la stessa non può

pertanto condurre a tollerare la grave lesione dei principi che reggono

l'ordinamento degli acquisti pubblici in cui esso è incorso. In assenza di preponderanti

motivi di interesse pubblico di ordine generale, nulla impone al Tribunale di

rinunciare al provvedimento, nemmeno i (meri) interessi economici dello Stato

(cfr. Beyeler, Der Geltungsanspruch,

op. cit., n. 2673 e 2676 seg.). A questo proposito, val comunque la pena

rilevare che l'importo di fr. 380'000.- versato alla CO 1 corrisponde alla

prima tranche di pagamento del prezzo complessivo e non alla contropartita di

prestazioni già effettuate.

6.

Per questi

motivi, il ricorso deve essere accolto senza disamina delle ulteriori censure

della ricorrente, in particolari quelle attinenti alla facoltà della SPAAS di

comparire in causa in rappresentanza dello Stato. La decisione di aggiudicazione

va quindi dichiarata nulla. Al committente è inoltre fatto ordine di mettere

fine al contratto con la CO 1.

7.

Dato

l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dello Stato secondo soccombenza,

ritenuto che la CO 1 ne va esente in quanto non ha resistito al gravame (art.

47.

cpv. 1 LPAmm). Lo Stato rifonderà inoltre al ricorrente un congruo importo a

titolo di ripetibili, commisurato ai valori in discussione, all'ampiezza del

lavoro e al tempo impiegato dal legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm, art. 11 cpv. 5

del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007; RL 178.310).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione del

2.

maggio 2018 (n. 2038) del Consiglio di Stato è nulla;

1.2

è ordinato al

committente di mettere fine al contratto concluso il 14 maggio 2018 con la CO 1.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dello Stato.

Alla ricorrente è

restituito l'importo di fr. 4'500.- anticipato.

Lo Stato rifonderà

all'insorgente l'importo di fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f. LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera