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Decisione

52.2018.310

Esclusione e delibera per la fornitura di un impianto fotovoltaico. Idoneità a concorrere. Subappalto

11 ottobre 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;

d) hanno

comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da

ostacolarla in modo rilevante;

e) sono oggetto di

una procedura di concordato o di fallimento;

f) hanno i

medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono

controllati dalle stesse persone;

g) hanno i

medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati

dalle stesse persone.

2.2. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il

committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria,

economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j del regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12

settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di gara devono contenere le prove

e i criteri di idoneità. Queste norme

impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti

devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione,

quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono

essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il

concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante

delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri

di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che

qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente

dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al

pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare

fra i criteri d'idoneità di carattere

particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge

stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a

dipendenza di sue specifiche esigenze.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione.

I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di

eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I

secondi servono invece ad individuare l'offerta

più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è

unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la

bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta

dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei

concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di

concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di

concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura,

occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla

base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da

escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in

punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i

concorrenti che non soddisfano questi

criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla

base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2016.65 del 12

luglio 2016 consid. 2.2 e rinvii).

2.3. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono

conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre

che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di

trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche (cfr.,

per la LCPubb, art. 1 lett. a e c). Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art.

40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua

parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi

e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che

non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse

(STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010 consid. 3.1). La conformità dell'offerta

per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto

dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso

riservato il principio di proporzionalità, in

particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità

irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid.

5.1,2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid.

3.1; STA 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid.

2.2; Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,

vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

3. 3.1.

La commessa posta a concorso concerne la fornitura e posa di un impianto

fotovoltaico con modalità "chiavi in mano" della potenza minima di

130,5 kW picco ubicato sul tetto dell'edifico esistente al mappale RFD __________

della città di __________ (pos. 131.100 disposizioni particolari CPN 102).

Nell'offerta economica (pag. 37) le prestazioni richieste erano così descritte:

Descrizione delle

prestazioni

Importo totale CHF

(IVA esclusa)

1

Installazioni di cantiere (parapetti, scale cantiere

…)

Considerandi

2.

Fornitura e posa struttura supporto fotovoltaica su

tetto piano compreso di zavorre e progum.

La posa prevede anche lo spostamento della ghiaia e

le precauzioni per la protezione del tetto

3.

Fornitura e posa safeline (soll xenon) integrata con

la struttura fotovoltaica

4.

Fornitura e posa di moduli fotovoltaici

5.

Fornitura e posa degli inverter ed eventuali elementi

di protezione degli stessi dalle intemperie

6.

Cablaggio DC

7.

Canali metallici portacavi da fissare alla struttura

FV compresi di separazione AC/DC

8.

Cablaggio AC dagli inverter alla cabina a piede fabbricato

9.

Collegamento di tutti gli elementi in campo al parafulmine

(struttura canali safeline)

10.

Allestimento elettrico cabina con quadro di sezionamento,

scaricatori, interruttori di manovra sicurezza, conteggio e trasformatore 150

kVA.

Interruttori di revisione degli inverter in copertura comprensivi di

scaricatori come da schema.

11.

Fornitura e posa cartellonistica e attrezzature antincendio

(estintori, etichette …).

12.

Collaudo DC delle stringhe, collaudo AC dell'impianto

fotovoltaico, collaudo antincendio.

Come esposto in narrativa, nella fattispecie

la documentazione del concorso (numero 11 del bando e pos. 223 CPN 102) stabiliva

che erano abilitate a partecipare al concorso le ditte aventi il domicilio o

la sede in Svizzera, iscritte al Registro di commercio (fa stato la sede

dell'iscrizione della ditta a Registro di commercio). Essa prescriveva

altresì che il subappalto è ammesso per le parti di opere secondarie

(sistemi di sicurezza, opera da maestro elettricista AC, fornitura struttura

dei moduli/moduli fotovoltaici …; cfr. numero 10 del bando e cifra 2.3

delle dichiarazioni dell'imprenditore) e segnalava l'autorizzazione generale (art. 9 OIBT) o autorizzazione

per installazioni speciali art. 14 OIBT (impianti solari fotovoltaici) fra gli atti da produrre con l'offerta (cfr. pos.

252.110

lett. e CPN 102). In risposta a domande pervenutegli, con scritto del 23

marzo 2018 (doc. 2 prodotto in risposta dall'CO 2) il committente ha

specificato che il subappalto è consentito per i soli lavori relativi ai

collegamenti in corrente AC (collegamenti AC dall'inverter al quadro principale

e fornitura e posa del quadro principale + trasformatore e allaccio…) e che

il subappaltatore di questa parte d'opera deve avere l'autorizzazione

generale (art. 9 OIBT). Nel medesimo scritto la stazione appaltante ha

inoltre indicato, con tanto di evidenziatura in grassetto, che l'imprenditore

che partecipa al concorso deve essere in possesso o dell'autorizzazione

generale (art. 9 OIBT) o dell'autorizzazione per installazioni speciali art.

14.

OIBT (impianti solari fotovoltaici). L'ente banditore ha di fatto

inserito un criterio di idoneità di natura particolare, esigendo che ogni

concorrente avesse una delle due autorizzazioni.

3.2

Nel

caso di specie la RI 1 ha omesso di allegare alla propria offerta sia

l'autorizzazione generale (art. 9 OIBT) che l'autorizzazione per installazioni

speciali (art. 14 OIBT). In applicazione della pos. 252.110 CPN 102, il 4

maggio 2018 il committente - richiamandosi sostanzialmente al contenuto della

prima parte della risposta 1 alle domande del bando di concorso ["L'imprenditore

che partecipa al concorso deve essere in possesso o dell'autorizzazione

generale (art. 9 OIBT) o dell'autorizzazione per installazioni speciali art. 14

OIBT (impianti solari fotovoltaici). La mancanza di una delle due

autorizzazioni da parte dell'imprenditore comporta l'esclusione dal concorso"]

- le ha pertanto ingiunto di presentare nel termine di 5 giorni la

documentazione mancante, pena la sua estromissione dalla gara. L'insorgente

ha dato seguito alla richiesta il 9 maggio 2018 segnalando anzi tutto di non

aver allegato l'autorizzazione generale (art. 9 OIBT) in quanto per la RI 1,

che opera nel settore della Tecnica delle Costruzioni e fornisce e posa i

moduli fotovoltaici, avevamo ritenuto di dover allegare solo la copia

dell'iscrizione alla LIA, come richiesto al punto 252.110 f) del capitolato. Riallacciandosi

al punto 10 del bando di concorso ed alla seconda parte della vostra

risposta 1 [di cui al doc. 2], la RI 1 ha comunicato di aver previsto

il subappalto delle opere da maestro elettricista AC alla ditta B__________ SA

di __________, includendo ovviamente il relativo costo nel prezzo offerto e

di non aver allegato nessun documento al riguardo non essendoci nel

capitolato né la richiesta, né lo spazio per indicare il subappalto. Ha

quindi trasmesso copia dell'autorizzazione generale (Art. 9 OIBT) del sig. __________

di B__________ SA.

Come eccepiscono a giusta ragione l'ente banditore e la deliberataria,

quest'ultimo documento è chiaramente insuscettibile di sostituire le

autorizzazioni richieste dagli atti di gara [l'imprenditore che partecipa al

concorso deve essere in possesso o dell'autorizzazione generale (art. 9

OIBT) o dell'autorizzazione per installazioni speciali art. 14 OIBT

(impianti solari fotovoltaici); cfr. pos. 252.110 lett. e e doc. 2,

risposta alla domanda 1]. Benché necessaria qualora l'azienda partecipante alla

gara avesse deciso di subappaltare i lavori relativi ai collegamenti in

corrente AC (il subappaltatore di questa parte d'opera deve avere

l'autorizzazione generale art. 9 OIBT; cfr. lettera del 23 marzo 2018,

risposta alla domanda 1), la stessa non poteva ad ogni buon conto supplire la

produzione di quelle richieste in capo al concorrente (imprenditore che

partecipa al concorso) stesso. Autorizzazioni, queste, che l'insorgente non

possiede tant'è che non le ha presentate

né con l'offerta, né una volta sollecitata con un termine prescritto. La sua offerta, con ogni evidenza, non

era pertanto conforme alle esigenze di gara ed a nulla giovano le argomentazioni

addotte con il ricorso e la replica per eludere questa incontrovertibile

conclusione.

Inutilmente la ricorrente, richiamandosi alla direttiva ESTI [che prevede, a

pag. 6, che "negli impianti fotovoltaici non sono soggetti all'obbligo

di autorizzazione il montaggio dei moduli solari e l'inserimento di

collegamenti del modulo con cavi prefabbricati nella zona tetto, a condizione

che non siano necessari delle installazioni elettriche. Se si devono eseguire

collegamenti, che non sono pronti all'innesto (per es. nel caso

dell'ondulatore), si tratta di un'installazione e chi l'ha eseguita deve essere

in possesso della relativa autorizzazione "(doc. I, pag. 6)], si

avventura infatti nell'affermare di avere offerto una tale soluzione con un

inverter a spinotti coperti (ben visibili al Doc. L, p. 7) e cavi prefabbricati

(doc. M) che consentono di effettuare i collegamenti sino e compresi i morsetti

d'entrata dell'ondulatore senza necessità di installazioni elettriche e quindi

senza l'obbligo di avere un'autorizzazione giusta l'art. 14 OIBT, affidando

l'operazione che richiede un'autorizzazione generale giusta l'art. 9 OIBT (quindi

quella a partire dai morsetti), segnatamente l'allacciamento AC alla rete alla

B__________ SA di __________, che dispone della necessaria autorizzazione.

L'ente banditore aveva stabilito chiaramente che l'autorizzazione generale

(art. 9 OIBT) o autorizzazione per installazioni speciali art. 14 OIBT

(impianti solari fotovoltaici) di cui alla pos. 252.110 lett. e CPN 102, da

consegnare con l'offerta, avrebbero dovuto essere di pertinenza dell'imprenditore

che partecipa al concorso (doc. 2). Le regole di gara - che costituiscono

la lex specialis del concorso - erano talmente precise da non poter essere

nemmeno interpretate o fraintese come vorrebbe lasciar credere la RI 1. Questa

impostazione dettata dalle prescrizioni di gara era vincolante e non può più

essere rimessa in discussione, poiché tutti i concorrenti l'hanno accettata

senza riserve omettendo di impugnare il bando e inoltrando le proprie offerte

(art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

Ancor più a torto la RI 1 sostiene che il lavoro subappaltato è un lavoro

speciale, d'importanza secondaria e limitata, mentre la prestazione principale

e caratteristica della commessa - che è appunto la fornitura e posa

dell'impianto fotovoltaico - è eseguita in proprio dall'offerente.

L'importanza di un'autorizzazione ai sensi dell'OIBT va infatti ben oltre ai

lavori di maestro elettricista AC. Trattandosi, in concreto, della fornitura e

posa di un impianto fotovoltaico chiavi in mano, va da sé che

quest'ultimo non deve essere solo fornito e posato, ma anche correttamente

installato e collaudato (cfr. peraltro la voce n. 12 dell'offerta economica;

vedi anche gli art. 24 e 37 OIBT), attività che presuppongono il possesso della

querelata autorizzazione OIBT. La ricorrente non può dunque essere seguita

(neppure) laddove sostiene, fondandosi sul Decreto del Consiglio Federale che

conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo

svizzero della tecnica della costruzione del 16 dicembre 2013 (doc. O), sul

comunicato della Swissolar (doc. P) e ancora su quanto pubblicato sul sito UNIA

(doc. Q), che (anche) le aziende della tecnica della costruzione sono abilitate

all'installazione e alla posa di impianti fotovoltaici "chiavi in mano".

Sta di fatto che la RI 1 non possiede e non ha prodotto, nel termine perentorio

impartitole, nessuna delle (due) autorizzazioni ai sensi dell'OBIT richieste

dall'ente banditore. La sua offerta è stata quindi rettamente esclusa dalla

gara in applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e

RLCPubb/CIAP, atteso che l'estromissione di un concorrente per inidoneità è

decretata direttamente dalla legge, segnatamente dalle norme sopracitate. Il

ricorso va respinto già per questo motivo, senza che occorra esaminare se anche

la mancanza di referenze valide ed il fatto di non aver annunciato il

subappalto giustificassero la sua esclusione dalla gara.

3.3

Resistendo la decisione di esclusione alle censure della ricorrente,

quest'ultima non può aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in

mancanza della necessaria legittimazione ricorsuale (cfr. supra, consid.

1).

4.

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, il ricorso va dunque respinto nella misura in cui è ricevibile,

confermando l'esclusione dalla gara dell'insorgente e la delibera operata a

favore della ditta CO 1.

5.

L'emanazione della presente

decisione rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta a concedere

effetto sospensivo al gravame.

6.

La tassa di giustizia è posta a

carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa

rifonderà pure alla deliberataria, patrocinata da un legale, un'indennità per

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr.

3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico. Essa

verserà alla CO 1 identico importo a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle

condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera